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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36449/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 14/12/2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Perugia, in data 26/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannava lo stesso in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen..

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 641 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, non essendo stata esclusa la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen. (si veda pag. 4, ove i giudici del merito bilanciano la recidiva in parola in un giudizio di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche), il termine di prescrizione, aumentato della metà ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., non era decorso e il delitto non si era ancora prescritto alla data della deliberazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il onsigliere Est re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 14/12/2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Perugia, in data 26/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannava lo stesso in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 641 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, non essendo stata esclusa la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen. (si veda pag. 4, ove i giudici del merito bilanciano la recidiva in parola in un giudizio di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche), il termine di prescrizione, aumentato della metà ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., non era decorso e il delitto non si era ancora prescritto alla data della deliberazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il onsigliere Est re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36449/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris