CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 22450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avyso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18mila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata lamentata l'assenza di motivazione quanto alla colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. Nel caso di specie è invece denunciata la carenza di motivazione del provvedimento impugnato nel giudizio di responsabilità. 3.1.2. In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati, va così ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex nnultis, ad es. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In ogni caso la sentenza impugnata, facendo espresso riferimento agli atti, ha dato atto dell'assenza di elementi che avrebbero giustificato il proscioglimento dell'odierno ricorrente. 4. La doglianza invero, avendo come oggetto il profilo motivazionale della decisione, si pone ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cit.. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge. 5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere