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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 22067/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 26 maggio 2022, ha confermato la sentenza di condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vercelli, in data 9 gennaio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce errata applicazione della recidiva, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e violazione di norme processuali, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve Essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]\e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 26 maggio 2022, ha confermato la sentenza di condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vercelli, in data 9 gennaio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce errata applicazione della recidiva, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e violazione di norme processuali, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve Essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]\e
Sentenza Cassazione n. 22067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris