CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 61 nn. 7 e 11, cod. pen.; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato e, il 23 maggio 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha depositato una memoria difensiva con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo di censura, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; né l'introduzione, nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen., del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801), come in concreto avvenuto (cfr. pagg. 4-7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo d'impugnazione è indeducibile in quanto afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, statuizione che, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione ) dell'equivalenzaisi sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e la Corte di merito ha dato conto del perché non abbia rivalutato in melius il trattamento evidenziando il numero e la corposità delle aggravanti, la rilevanza economica della sottrazione, la condotta di approfittamento (pag. 7 della sentenza impugnata), argomenti non manifestamente illogici e, quindi, insindacabili in questa sede; - che il terzo motivo, afferenti alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale, è generico, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (che ha dato conto delle ragioni fondanti la decisione: cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, limitandosi a prospettare una differente valutazione dei dati, laddove esula dai poteri di questa Corte quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]