CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 4); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata esclusione della recidiva contestata, sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale ha respinto le istanze difensive con motivazione esente da illogicità e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, la pag. 4 sull'entità del danno quale presupposto ostativo al riconoscimento della speciale tenuità del fatto e sull'accresciuta pericolosità sociale del prevenuto derivante dalla modalità della condotta alla luce dei plurimi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 apr