Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 44795/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona del 24 novembre 2020, ha ridotto nella misura di euro 458,00 di multa la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel resto confermando la già disposta condanna dell'imputato alla pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, oltre a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli.

I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il onsigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona del 24 novembre 2020, ha ridotto nella misura di euro 458,00 di multa la pena pecuniaria inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel resto confermando la già disposta condanna dell'imputato alla pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, oltre a carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il onsigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 44795/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris