CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02061/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/01/2010 del tribunale di Lagonegro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 gennaio 2010 il tribunale di Lagonegro condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati, avvinti dalla continuazione, di cui agli artt. 110 c.p., 64 71, 65 72, 93 94 95 del DPR 380/01. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione atteso che la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 93 94 e 95 sopra citati sarebbe intervenuta in ordine ad opera che non metterebbe in pericolo la pubblica incolumità e rispetto alla quale il giudice r avrebbe esposto le ragioni, sotto tale profilo, giustificative del riconoscimento della fattispecie contestata. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per la mancata applicazione della relativa fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo occorre evidenziare che le costruzioni nelle zone sismiche sono disciplinate dal capo 4^ del D.P.R. n. 380 del 2001 e le disposizioni, ai fini dell'osservanza delle prescrizioni contenute in detto capo, non distinguono tra opere in conglomerato cementizio armato (quale è l'opera del caso in esame) o non armato o a struttura metallica, richiedendo l'adempimento delle prescrizioni indipendentemente dal materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera e ciò in considerazione del maggiore rigore richiesto nel controllo delle costruzioni realizzate nelle zone esposte al rischio sismico. Come già osservato da questa corte con decisione che va ribadita (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014 Rv. 261155 - 01), il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 prescrive, tra l'altro, che nelle zone sismiche, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83 chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato (comma 2). Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94 prescrive poi che nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 4, dispone infine che i lavori devono essere diretti da uno dei professionisti sopra indicati. Consegue che, ad eccezione dei soli interventi di semplice manutenzione ordinaria, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere innanzitutto previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli, necessita inoltre del rilascio del preventivo titolo abilitativo, il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori, ed infine questi ultimi devono essere parimenti diretti da un professionista abilitato conseguendone, in difetto, la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95 (Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330). Ciascuna violazione, risolvendosi nell'inosservanza di specifiche prescrizioni, costituisce un titolo autonomo di reato. Il predetto orientamento è stato riaffermato con sentenza del 2017 n. 24585 secondo cui il reato in contestazione resta integrato indipendentemente sia dalle caratteristiche dell'opera edilizia, che può consistere in qualsiasi intervento edilizio - con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria - effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, dep. 20/11/2014, Gulizzí e altro, Rv. 261155), sia dal grado di sismicità dell'area, essendo il reato de quo configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico (v. Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011, dep. 6/06/2011, Morini, Rv. 250369). E' quindi del tutto infondata la doglianza sollevata dai ricorrenti che vorrebbero escludere le disposizioni in esame rispetto all'opera in contestazione, realizzata in zona sismica in cemento armato, con ricavo di due loculi nuovi sovrapposti ad altri 4 preesistenti, come precisato in sentenza. Anche la struttura stessa nonché la funzione dell'opera, certamente non estranea a correlazioni con la presenza di persone, depone del resto nel senso della sua rilevanza per la tutela della pubblica incolumità. Va aggiunta, per completezza, la assoluta genericità del motivo, per cui anche a voler sostenere la possibilità di escludere dall'ambito di operatività delle norme in questione opere che in concreto non siano di interesse per la pubblica incolumità, non si spiegano le ragioni della riconduzione in tale contesto dell'opera in esame, atteso che il ricorrente si limita a qualificare l'intervento stesso come "modesto", "opera minore" che per la sua "funzione" non interesserebbe la pubblica incolumità. Espressioni invero assertive, come tali a-specifiche, a fronte di una struttura certamente suscettibile di correlazioni con persone (posta l'accoglienza di loculi evidentemente oggetto di devozione e preghiera) così che la sua estraneità alla pubblica incolumità avrebbe dovuto essere illustrata secondo le ordinarie regole che riguardano il ricorso per cassazione. 2.11 secondo motivo è infondato: nel quadro della particolarità del caso, per cui il ricorso è stato proposto a seguito di rimessione in termini per l'impugnazione di una sentenza del 2010, quindi anteriore alla introduzione nell'ordinamento della fattispecie qui evocata, trova innanzitutto applicazione il principio affermato da questa Corte per cui l'esclusione della punibilità per //// particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità; tuttavia alla Suprema Corte è precluso l'apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità allorché si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto (Sez. 6, Sentenza n. 39337 del 23/06/2015 Rv. 264554 - 01). Purtuttavia nel caso in esame non può rilevarsi da parte di questo collegio la speciale tenuità del fatto alla luce dei plurimi capi di imputazione ascritti e inerenti a violazioni inerenti la medesima materia edilizia e quindi del noto principio per cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio"), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017 (dep. 11/01/2018 ) Rv. 271863 - 01). 3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il rico