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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 14510/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14566-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. lAitinvy R FFAFUA /t/Fir.'t>, ALESSANDRA PRINCIPEy presso il cui studio è elett.te dom.ta A qcg-to Ai- /44 in ROMA, alla viArREscalzio, n. _ 107t - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to, in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9076/14/16 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 22/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Roma, il diniego frappostole dall'AGENZIA DELLE ENTRATE alla richiesta di rimborso dell'I.V.A. corrisposta per l'acquisto di un immobile, poi rivenduto lo stesso giorno, nell'ambito di una più ampia operazione di affitto di ramo di azienda, con applicazione dell'imposta di registro; che la C.T.P. di Roma, con sentenza 26199/2015, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 9076/14/16, depositata il 22.12.2016, accolse il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - errata l'applicazione, alla seconda compravendita, dell'imposta di registro, dovendo tale alienazione essere assoggettata, piuttosto, ad I.V.A., giacché "la cessione in argomento non può essere qualificata come una cessione totale dell'azienda in quanto parte del patrimonio aziendale ceduto, era avvenuto con esclusione dei debiti e dei crediti maturati fino al passaggio conclusivo avvenuto con la cessione dell'immobile"(cfr. motivazione, p. 2); che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ra: io C,A • per cassazione, affidato a due motiviV Si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che con il secondo motivo - da esaminare in via preliminare, per evidenti ragioni di pregiudizialità logica - parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, Ric. 2017 n. 14566 sez.

ST - ud. 07-04-2022 -2- nonché dell'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, avuto riguardo all'erronea qualificazione data dalla C.T.R. all'intera operazione commerciale conclusa tra essa AGASUCCI ed il PISANI; che il motivo - il quale disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è inammissibile; che la C.T.R. ha escluso che la compravendita in questione fosse da assoggettare all'imposta di registro, anziché all'I.V.A., avendo ricostruito l'intera vicenda fattuale nel senso che: a) tra la AGASUCCI ed il PARISI fu anzitutto perfezionato un affitto di ramo di azienda, relativo all'attività di commercio al minuto di cancelleria, cartoleria e belle arti, giacché mentre il PISANI svolgeva tale l'attività, la AGASUCCI continuava ad esercitare, presso i medesimi locali, la propria attività di rivendita di generi di monopolio e ricevitoria del lotto; b) a tale momento, l'immobile sotteso alla ripresa per cui è causa, acquistato dalla AGASUCCI e poi rivenduto (anche) al PISANI nello stesso giorno, non rientrava nel patrimonio dell'azienda affittata, essendovi transitato solo successivamente (con conseguente inapplicabilità dell'esenzione I.V.A. prevista dall'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla

I. n. 248 del 2006); che parte ricorrente, con il motivo in esame, propone, invero, una diversa ricostruzione dei fatti (preclusa a questa Corte.

Arg. da ), fornendo una diversa scansione temporale dei fatti innanzi descritti ed evidenziando il collegamento esistente tra l'affitto del ramo di azienda e la compravendita di cui si è Ric. 2017 n. 14566 sez.

ST - ud. 07-04-2022 -3- detto, da un lato, senza neppure chiarire se, come e quando le circostanze e le allegazioni difensive illustrate alle pp. 12-14 del ricorso furono spiegate nei precedenti gradi di merito e, dall'altro, facendo riferimento - onde evidenziare l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici di appello - a documenti allegati al ricorso introduttivo (individuati con le lettere da A ad L) asseritamente non esaminati dalla C.T.R. e solo genericamente richiamati in questa sede; che quanto precede determina l'assorbimento del primo motivo di ricorso (con il quale la difesa dell'AGAsucci lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.- la violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché la mancanza e/o il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta non rimborsabilità del credito I.V.A., per effetto della omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., questione rispetto alla quale la C.T.R., pur evidenziando, a propria volta, un'omessa pronunzia da parte della C.T.P., non si sarebbe, poi, ulteriormente attardata, pur fondando (anche) su di essa la propria decisione di accoglimento dell'appello); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, Ric. 2017 n. 14566 sez.

ST - ud. 07-04-2022 -4- che si liquidano in complessivi C 5.600,00(cinquemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] de te Dr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14566-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. lAitinvy R FFAFUA /t/Fir.'t>, ALESSANDRA PRINCIPEy presso il cui studio è elett.te dom.ta A qcg-to Ai- /44 in ROMA, alla viArREscalzio, n. _ 107t - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to, in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9076/14/16 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 22/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Roma, il diniego frappostole dall'AGENZIA DELLE ENTRATE alla richiesta di rimborso dell'I.V.A. corrisposta per l'acquisto di un immobile, poi rivenduto lo stesso giorno, nell'ambito di una più ampia operazione di affitto di ramo di azienda, con applicazione dell'imposta di registro; che la C.T.P. di Roma, con sentenza 26199/2015, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 9076/14/16, depositata il 22.12.2016, accolse il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - errata l'applicazione, alla seconda compravendita, dell'imposta di registro, dovendo tale alienazione essere assoggettata, piuttosto, ad I.V.A., giacché "la cessione in argomento non può essere qualificata come una cessione totale dell'azienda in quanto parte del patrimonio aziendale ceduto, era avvenuto con esclusione dei debiti e dei crediti maturati fino al passaggio conclusivo avvenuto con la cessione dell'immobile"(cfr. motivazione, p. 2); che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ra: io C,A • per cassazione, affidato a due motiviV Si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che con il secondo motivo - da esaminare in via preliminare, per evidenti ragioni di pregiudizialità logica - parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, Ric. 2017 n. 14566 sez. ST - ud. 07-04-2022 -2- nonché dell'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, avuto riguardo all'erronea qualificazione data dalla C.T.R. all'intera operazione commerciale conclusa tra essa AGASUCCI ed il PISANI; che il motivo - il quale disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è inammissibile; che la C.T.R. ha escluso che la compravendita in questione fosse da assoggettare all'imposta di registro, anziché all'I.V.A., avendo ricostruito l'intera vicenda fattuale nel senso che: a) tra la AGASUCCI ed il PARISI fu anzitutto perfezionato un affitto di ramo di azienda, relativo all'attività di commercio al minuto di cancelleria, cartoleria e belle arti, giacché mentre il PISANI svolgeva tale l'attività, la AGASUCCI continuava ad esercitare, presso i medesimi locali, la propria attività di rivendita di generi di monopolio e ricevitoria del lotto; b) a tale momento, l'immobile sotteso alla ripresa per cui è causa, acquistato dalla AGASUCCI e poi rivenduto (anche) al PISANI nello stesso giorno, non rientrava nel patrimonio dell'azienda affittata, essendovi transitato solo successivamente (con conseguente inapplicabilità dell'esenzione I.V.A. prevista dall'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla I. n. 248 del 2006); che parte ricorrente, con il motivo in esame, propone, invero, una diversa ricostruzione dei fatti (preclusa a questa Corte. Arg. da ), fornendo una diversa scansione temporale dei fatti innanzi descritti ed evidenziando il collegamento esistente tra l'affitto del ramo di azienda e la compravendita di cui si è Ric. 2017 n. 14566 sez. ST - ud. 07-04-2022 -3- detto, da un lato, senza neppure chiarire se, come e quando le circostanze e le allegazioni difensive illustrate alle pp. 12-14 del ricorso furono spiegate nei precedenti gradi di merito e, dall'altro, facendo riferimento - onde evidenziare l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici di appello - a documenti allegati al ricorso introduttivo (individuati con le lettere da A ad L) asseritamente non esaminati dalla C.T.R. e solo genericamente richiamati in questa sede; che quanto precede determina l'assorbimento del primo motivo di ricorso (con il quale la difesa dell'AGAsucci lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.- la violazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché la mancanza e/o il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta non rimborsabilità del credito I.V.A., per effetto della omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., questione rispetto alla quale la C.T.R., pur evidenziando, a propria volta, un'omessa pronunzia da parte della C.T.P., non si sarebbe, poi, ulteriormente attardata, pur fondando (anche) su di essa la propria decisione di accoglimento dell'appello); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, Ric. 2017 n. 14566 sez. ST - ud. 07-04-2022 -4- che si liquidano in complessivi C 5.600,00(cinquemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 7.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] de te Dr
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