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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 21695/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso n.19258 /2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliatoin Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], CA.GIU.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], intimati avverso il decreto cron. 264/2021 del 13-5-2021 della Corte d’appello di Perugia rep. 583/2021 del 13-5-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: equa riparazione R.G.19258/2021 C.C. 27-6-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il decreto depositato il 13-5-2021 della Corte d’appello di Perugia ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto del consiglieredelegato che, ritenuta la durata non ragionevole della procedura fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennizzo di Euro 2.800,00 a favore di ciascun ricorrente.

La Corte d’appelloha revocato il decreto opposto e ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare a titolo di indennizzo Euro3.600,00 ciascuno a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, Euro 2.784,34 a favore di CA.GIU.PA. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Euro 1.909,27 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., con gli interessi legali dalla domanda al saldo; ha altresì condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite.

Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, il decreto ha accolto il terzo motivo di opposizione con il quale il Ministero aveva lamentato l’erronea determinazione della durata della procedura fallimentare in relazione alla complessità della procedura; ha determinato l’eccedenza rispetto alla ragionevole durata del processo in nove anni e, utilizzando il parametro annuo di Euro 400,00, ha riconosciuto l’indennizzo di Euro 3.600,00 ciascuno a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa.

Ha dichiarato che l’aumento dell’indennizzo rispetto a quello determinato dal consigliere designato non comportava violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto l’opposizione non era un mezzo d’impugnazione,ma era strumento che attuava il contraddittorio sulla fondatezza della domanda, richiamando Cass. sez. 6-2 12-10-2015 n. 20463.Il decreto ha rigettato il sesto motivo di opposizione, con il quale il Ministero aveva lamentato la violazione dell’art.2-bis co.1-bis legge 24 marzo 2001 n. 89 in ordine alla diminuzione fino al 40% dell’indennizzo nel caso in cui le parti del giudizio fossero più di cinquanta.

Ha dichiarato che la disposizione non trovava applicazione nelle procedure fallimentari, a eccezione dell’ipotesi di unica istanza di fallimento o di ammissione al passivo presentata da una pluralità di ricorrenti, in quanto negli altri casi le posizioni delle parti dovevano ritenersi autonome e ciò precludeva l’applicazione della riduzione. 2.Il Ministero della Giustizia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato alle contropartiEdile [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, [OSCURATO:SOCIETA]. e Ca.giu.pa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a mezzo pec all’indirizzo del difensore domiciliatario con consegna del messaggio il 16-7-2021, a fronte di notificazione del decreto impugnato avvenuta il 17-5-2021.

Le controparti sono rimaste intimate.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 27 - 6 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 in relazione all’art. 360, co. 1, n.3 –sull’acquiescenza del ricorrente a seguito della notificazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione” il Ministero ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente liquidato a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] consortile a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. un indennizzo di importo superiorea quello riconosciuto nel decreto del consigliere delegato, pur in assenza di opposizione ex art. 5-ter legge 24-3-2001 n. 89 da parte di tali società; evidenzia che, una volta notificato il decreto dalla parte privata, come era avvenuto nella fattispecie, il Collegio non avrebbe potuto quantificare in aumento l’indennizzo. 1.1.Il motivo è fondato.

Questa Corte ha giàstatuito che la disciplina dell’art. 5 legge 24 - 3-2001 n. 89 come sostituito dalla legge 7-8-2012 n. 134 comporta che, quando il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella richiesta nel ricorso,il ricorrente è posto davanti all’alternativa processuale: a) di provvedere comunque alla notificazione del provvedimento, il che normativamente implica acquiescenza dell’istante alla pronuncia di rigetto parziale della domanda per la parte non accolta, precludendogli la possibilità di insistere nella sua originaria pretesa proponendo opposizione ex art.5-ter; b) o ppure , di proporre opposizione (come precisato anchedall’art. 3 co.6 legge 89/2001 ) , al fine di ottenere dal Collegio il riconoscimento della parte di domanda non accolta (Cass. Sez. 6-2 5 gennaio 2017 n. 187, Rv. 642313-01).

Si esclude che il principio richiamato dal decreto impugnato , secondo il quale l’opposizione è lo strumento per introdurre il contraddittorio sulla fondatezza della domanda,consenta di superare il principio sull’unicità del rimedio riconosciuto alla parte privata per fare valere integralmente le sue ragioni -l’opposizione ex art.5-ter- e il principio di acquiescenza.E’ vero che più volte questa Corte ha statuito che in materia di equa riparazionel’opposizione, al pari dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; ciò però è stato affermato al fine di escludere la preclusione nello svolgimento di accertamenti e attività istruttoria ( Cass.

S ez. 2 28 - 9 - 2017 n. 22704 Rv. 645563-01, Cass. Sez. 6-2 16-2-2017n. 4142, Cass.

S ez. 6 - 2 12 - 10-2016 n. 10609, Cass. Sez. 6-2 29-9-2015 n. 19348 Rv. 637142 - 01) e non per riconoscere nella fase di opposizione un indennizzo superiore a quella determinato dal decreto al quale la parte privata aveva fatto acquiescenza rinunciando a proporre l’opposizione.

Invece, come pure già rilevatoda questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2 16-3-2023 n. 7597),il carattere devolutivo dell’opposizione comporta che al Collegio siarimessa la cognizione dell’intera materia controversa, ma il giudizio a contraddittorio pienoincontra il limite derivante dall’oggetto e dalle ragioni della domanda individuati dal ricorso in opposizione, come previsto dall’art. 5-ter co.2 con il richiamo all’art. 125 cod. proc. civ., in quanto l’art. 125 cod. proc. civ.impone di individuare l’oggetto e le ragioni della domanda.

Nella fattispecie la Corte d’appello,discostandosi erroneamente da tali principi, ha riconos ciuto un indennizzo di importo superiore non solo a quello che il Ministero opponente aveva chiesto di determinare ma anche a quello già riconosciuto nella fase monitoria,per cui non ha rispettato il limite della cognizione della fase di opposizione; seppure , pur ritenendo fondato un motivo di opposizione del Ministero , per qualsiasi ragione la Cortefosse giunta a q uantifica re un indennizzo di importo superiore a quello riconosciuto nella fase monitoria, avrebbe comunque dovuto limitare l’indennizzo a quello già riconosciuto in quellafase.

Invece, la preclusione derivante dall’acquiescenza al decreto monocratico della parte privata non haper oggetto le parti del decreto non impugnate -come avviene ai sensi dell’art. 329 cpv.cod. proc. civ.- per la ragione che, in forza del principio della non riproponibilità della domanda posto dall’art. 3 co.6 legge 89/2001 , tali parti del decreto monocratico non potrebbero produrre effetto in nessun altro futuro processo(cfr. anche Cass. Sez. 2 19 - 2 - 2021, n. 4529 sull’impossibilità del formarsi di giudicato interno a seguito della proposizione di opposizione al decreto di liquidazione dell’indennizzo del consigliere delegato).

La preclusione ha per oggetto esclusivamente il surplus dell’indennizzo, nel senso che la parte privata, notificando il ricorso al Ministero, ha per so la possibili tà di ottenere una decisione maggiormente favorevole; quindi, l’unico limite è quello derivante dall’acquiescenza eper il resto, accolta l’opposizione erariale, il decreto monocratico è sostituito in toto da quello collegiale. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, co.1-bis, della legge 24 marzo 2001, n.89 in relazione all’art. 360, co.1, n.3 –sulla diminuzione dell’indennizzo in caso di numero di parti del processo presupposto superiore a cinquanta” il Ministero censura il decreto nella parte in cui ha escluso l’applicazione della previsione relativa alla diminuzione dell’indennizzo fino al 40% nel caso in cui le parti del processo presupposto sianopiù di cinquanta, evidenziando che nella fattispecie le parti erano oltre duecentoventi.

Il Ministero sostiene che la lettura della disposizione data dalla Corte d’appello, secondo la quale la previsione si applicherebbe alle procedure fallimentarisolo con riguardo al numero dei soggetti che hanno propostol’istanza di fallimento o unica istanza di ammissione al passivo, non sia rispettosa né del testo della disposizione, che non prevede alcuna esclusione per le procedure fallimentari, né della ratio, che è quella di fornire al giudice uno strumento per diminuire l’importo liquidabile qualora la maggiore durata del processo siagiustificata in relazione al numero delle parti. 2.1.Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo già assunto da questa sezione con l’ordinanza n. 25181 del 17-9-2021 e al principio posto con l’ordinanza n. 734 del 12 - 1 - 2023 , Rv. 666673 - 01,secondo il quale «la riduzione di cui al comma 1-bis dell’art.2-bis della l. n. 89 del 2001non si applica alle procedure concorsuali, salvo l’ipotesi in cui il richiedente l’indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell’art. 2,comma 2, della medesima legge » .

La legge 24-3-2001 n. 89 tiene conto, al fine della quantificazione dell’indennizzo, del parametro della complessità della causa all’art. 2 co.2, il quale già nella formulazione originaria disponeva che nell’accertare la violazione il giudice valutava la complessità del caso.

La disposizione del dell’art. 2 - bis co.1 - bis ( inserito e x art. 1 co.777 legge 28-12-2015 n.208), laddoveprevede la possibilità di diminuzione dell’indennizzo fino al 20% quando le parti del processo sono più di dieci e fino al 40% quando le parti sono più di cinquanta, può trovare applicazione, come già ritenuto dal decreto impugnato, nel caso in cui l’istanza di fallimento o di ammissione al passivo sia proposta da più soggetti, elemento chepotrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo il vaglio delle singole posizioni.

Invece la disposizione non può trovare applicazione nel caso ordinario in cui i creditori siano molte decine, essendo fisiologico nelle procedure fallimentari la presenza (il “concorso”) di una pluralità di creditori , diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione ordinario, nel quale la pluralità di parti rappresenta una mera eventualità.Quindi il numero dei creditori nella procedura concorsuale è nel singolo caso valutabile ai sensi dell’art.2 co.2 ed è stato in via generale considerato dall’art. 2 co.2- bis, laddove ha posto in sei anni la durata ragionevole delle procedure fallimentari proprio in ragione della loro peculiare complessità.

Invece, ritenere il disposto dell’art.2-bis co.1-bis applicabile alle procedure fallimentari produrrebbe effetto distorsivo di implicita e causale, e perciò irragionevole, penalizzazione, in punto di tutela del diritto alla ragionevole durata del giudizio, del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto al cittadino che partecipi a un ordinario processo di cognizione. 3.In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo motivo, il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente al primo motivo accolto; si decide nel merito ex art. 384 co.2 cod. proc. civ.,in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e l’indennizzo a favore delle società intimate [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa deve essere determinato nell’importo che era già stato riconosciuto dal decreto del consigliere delegato e illegittimamente èstato aumentato in fase di opposizione. 4.Ferma la statuizione sulle spesedi lite del decreto impugnato, in applicazione del principio della soccombenza le societàintimate nei cui confronti è stato accolto il primo motivo di ricorso, in solido, devono essere condannatealla rifusione a favore del Ministero ricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e , decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare, a titolo di indennizzo, Euro 2.800,00 a favore di ciascuno degli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, fermo il decreto impugnato nel restoe per le spese; condanna gli intimati[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativain solido alla rifusione a favore del Ministero ricorrente delle spese relative al giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso n.19258 /2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliatoin Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], CA.GIU.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], intimati avverso il decreto cron. 264/2021 del 13-5-2021 della Corte d’appello di Perugia rep. 583/2021 del 13-5-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: equa riparazione R.G.19258/2021 C.C. 27-6-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il decreto depositato il 13-5-2021 della Corte d’appello di Perugia ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto del consiglieredelegato che, ritenuta la durata non ragionevole della procedura fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennizzo di Euro 2.800,00 a favore di ciascun ricorrente. La Corte d’appelloha revocato il decreto opposto e ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare a titolo di indennizzo Euro3.600,00 ciascuno a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, Euro 2.784,34 a favore di CA.GIU.PA. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Euro 1.909,27 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., con gli interessi legali dalla domanda al saldo; ha altresì condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, il decreto ha accolto il terzo motivo di opposizione con il quale il Ministero aveva lamentato l’erronea determinazione della durata della procedura fallimentare in relazione alla complessità della procedura; ha determinato l’eccedenza rispetto alla ragionevole durata del processo in nove anni e, utilizzando il parametro annuo di Euro 400,00, ha riconosciuto l’indennizzo di Euro 3.600,00 ciascuno a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa. Ha dichiarato che l’aumento dell’indennizzo rispetto a quello determinato dal consigliere designato non comportava violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto l’opposizione non era un mezzo d’impugnazione,ma era strumento che attuava il contraddittorio sulla fondatezza della domanda, richiamando Cass. sez. 6-2 12-10-2015 n. 20463.Il decreto ha rigettato il sesto motivo di opposizione, con il quale il Ministero aveva lamentato la violazione dell’art.2-bis co.1-bis legge 24 marzo 2001 n. 89 in ordine alla diminuzione fino al 40% dell’indennizzo nel caso in cui le parti del giudizio fossero più di cinquanta. Ha dichiarato che la disposizione non trovava applicazione nelle procedure fallimentari, a eccezione dell’ipotesi di unica istanza di fallimento o di ammissione al passivo presentata da una pluralità di ricorrenti, in quanto negli altri casi le posizioni delle parti dovevano ritenersi autonome e ciò precludeva l’applicazione della riduzione. 2.Il Ministero della Giustizia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato alle contropartiEdile [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, [OSCURATO:SOCIETA]. e Ca.giu.pa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a mezzo pec all’indirizzo del difensore domiciliatario con consegna del messaggio il 16-7-2021, a fronte di notificazione del decreto impugnato avvenuta il 17-5-2021. Le controparti sono rimaste intimate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 27 - 6 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 in relazione all’art. 360, co. 1, n.3 –sull’acquiescenza del ricorrente a seguito della notificazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione” il Ministero ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente liquidato a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] consortile a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. un indennizzo di importo superiorea quello riconosciuto nel decreto del consigliere delegato, pur in assenza di opposizione ex art. 5-ter legge 24-3-2001 n. 89 da parte di tali società; evidenzia che, una volta notificato il decreto dalla parte privata, come era avvenuto nella fattispecie, il Collegio non avrebbe potuto quantificare in aumento l’indennizzo. 1.1.Il motivo è fondato. Questa Corte ha giàstatuito che la disciplina dell’art. 5 legge 24 - 3-2001 n. 89 come sostituito dalla legge 7-8-2012 n. 134 comporta che, quando il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella richiesta nel ricorso,il ricorrente è posto davanti all’alternativa processuale: a) di provvedere comunque alla notificazione del provvedimento, il che normativamente implica acquiescenza dell’istante alla pronuncia di rigetto parziale della domanda per la parte non accolta, precludendogli la possibilità di insistere nella sua originaria pretesa proponendo opposizione ex art.5-ter; b) o ppure , di proporre opposizione (come precisato anchedall’art. 3 co.6 legge 89/2001 ) , al fine di ottenere dal Collegio il riconoscimento della parte di domanda non accolta (Cass. Sez. 6-2 5 gennaio 2017 n. 187, Rv. 642313-01). Si esclude che il principio richiamato dal decreto impugnato , secondo il quale l’opposizione è lo strumento per introdurre il contraddittorio sulla fondatezza della domanda,consenta di superare il principio sull’unicità del rimedio riconosciuto alla parte privata per fare valere integralmente le sue ragioni -l’opposizione ex art.5-ter- e il principio di acquiescenza.E’ vero che più volte questa Corte ha statuito che in materia di equa riparazionel’opposizione, al pari dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; ciò però è stato affermato al fine di escludere la preclusione nello svolgimento di accertamenti e attività istruttoria ( Cass. S ez. 2 28 - 9 - 2017 n. 22704 Rv. 645563-01, Cass. Sez. 6-2 16-2-2017n. 4142, Cass. S ez. 6 - 2 12 - 10-2016 n. 10609, Cass. Sez. 6-2 29-9-2015 n. 19348 Rv. 637142 - 01) e non per riconoscere nella fase di opposizione un indennizzo superiore a quella determinato dal decreto al quale la parte privata aveva fatto acquiescenza rinunciando a proporre l’opposizione. Invece, come pure già rilevatoda questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2 16-3-2023 n. 7597),il carattere devolutivo dell’opposizione comporta che al Collegio siarimessa la cognizione dell’intera materia controversa, ma il giudizio a contraddittorio pienoincontra il limite derivante dall’oggetto e dalle ragioni della domanda individuati dal ricorso in opposizione, come previsto dall’art. 5-ter co.2 con il richiamo all’art. 125 cod. proc. civ., in quanto l’art. 125 cod. proc. civ.impone di individuare l’oggetto e le ragioni della domanda. Nella fattispecie la Corte d’appello,discostandosi erroneamente da tali principi, ha riconos ciuto un indennizzo di importo superiore non solo a quello che il Ministero opponente aveva chiesto di determinare ma anche a quello già riconosciuto nella fase monitoria,per cui non ha rispettato il limite della cognizione della fase di opposizione; seppure , pur ritenendo fondato un motivo di opposizione del Ministero , per qualsiasi ragione la Cortefosse giunta a q uantifica re un indennizzo di importo superiore a quello riconosciuto nella fase monitoria, avrebbe comunque dovuto limitare l’indennizzo a quello già riconosciuto in quellafase. Invece, la preclusione derivante dall’acquiescenza al decreto monocratico della parte privata non haper oggetto le parti del decreto non impugnate -come avviene ai sensi dell’art. 329 cpv.cod. proc. civ.- per la ragione che, in forza del principio della non riproponibilità della domanda posto dall’art. 3 co.6 legge 89/2001 , tali parti del decreto monocratico non potrebbero produrre effetto in nessun altro futuro processo(cfr. anche Cass. Sez. 2 19 - 2 - 2021, n. 4529 sull’impossibilità del formarsi di giudicato interno a seguito della proposizione di opposizione al decreto di liquidazione dell’indennizzo del consigliere delegato). La preclusione ha per oggetto esclusivamente il surplus dell’indennizzo, nel senso che la parte privata, notificando il ricorso al Ministero, ha per so la possibili tà di ottenere una decisione maggiormente favorevole; quindi, l’unico limite è quello derivante dall’acquiescenza eper il resto, accolta l’opposizione erariale, il decreto monocratico è sostituito in toto da quello collegiale. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, co.1-bis, della legge 24 marzo 2001, n.89 in relazione all’art. 360, co.1, n.3 –sulla diminuzione dell’indennizzo in caso di numero di parti del processo presupposto superiore a cinquanta” il Ministero censura il decreto nella parte in cui ha escluso l’applicazione della previsione relativa alla diminuzione dell’indennizzo fino al 40% nel caso in cui le parti del processo presupposto sianopiù di cinquanta, evidenziando che nella fattispecie le parti erano oltre duecentoventi. Il Ministero sostiene che la lettura della disposizione data dalla Corte d’appello, secondo la quale la previsione si applicherebbe alle procedure fallimentarisolo con riguardo al numero dei soggetti che hanno propostol’istanza di fallimento o unica istanza di ammissione al passivo, non sia rispettosa né del testo della disposizione, che non prevede alcuna esclusione per le procedure fallimentari, né della ratio, che è quella di fornire al giudice uno strumento per diminuire l’importo liquidabile qualora la maggiore durata del processo siagiustificata in relazione al numero delle parti. 2.1.Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’indirizzo già assunto da questa sezione con l’ordinanza n. 25181 del 17-9-2021 e al principio posto con l’ordinanza n. 734 del 12 - 1 - 2023 , Rv. 666673 - 01,secondo il quale «la riduzione di cui al comma 1-bis dell’art.2-bis della l. n. 89 del 2001non si applica alle procedure concorsuali, salvo l’ipotesi in cui il richiedente l’indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell’art. 2,comma 2, della medesima legge » . La legge 24-3-2001 n. 89 tiene conto, al fine della quantificazione dell’indennizzo, del parametro della complessità della causa all’art. 2 co.2, il quale già nella formulazione originaria disponeva che nell’accertare la violazione il giudice valutava la complessità del caso. La disposizione del dell’art. 2 - bis co.1 - bis ( inserito e x art. 1 co.777 legge 28-12-2015 n.208), laddoveprevede la possibilità di diminuzione dell’indennizzo fino al 20% quando le parti del processo sono più di dieci e fino al 40% quando le parti sono più di cinquanta, può trovare applicazione, come già ritenuto dal decreto impugnato, nel caso in cui l’istanza di fallimento o di ammissione al passivo sia proposta da più soggetti, elemento chepotrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo il vaglio delle singole posizioni. Invece la disposizione non può trovare applicazione nel caso ordinario in cui i creditori siano molte decine, essendo fisiologico nelle procedure fallimentari la presenza (il “concorso”) di una pluralità di creditori , diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione ordinario, nel quale la pluralità di parti rappresenta una mera eventualità.Quindi il numero dei creditori nella procedura concorsuale è nel singolo caso valutabile ai sensi dell’art.2 co.2 ed è stato in via generale considerato dall’art. 2 co.2- bis, laddove ha posto in sei anni la durata ragionevole delle procedure fallimentari proprio in ragione della loro peculiare complessità. Invece, ritenere il disposto dell’art.2-bis co.1-bis applicabile alle procedure fallimentari produrrebbe effetto distorsivo di implicita e causale, e perciò irragionevole, penalizzazione, in punto di tutela del diritto alla ragionevole durata del giudizio, del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto al cittadino che partecipi a un ordinario processo di cognizione. 3.In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo motivo, il decreto impugnato deve essere cassato limitatamente al primo motivo accolto; si decide nel merito ex art. 384 co.2 cod. proc. civ.,in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e l’indennizzo a favore delle società intimate [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa deve essere determinato nell’importo che era già stato riconosciuto dal decreto del consigliere delegato e illegittimamente èstato aumentato in fase di opposizione. 4.Ferma la statuizione sulle spesedi lite del decreto impugnato, in applicazione del principio della soccombenza le societàintimate nei cui confronti è stato accolto il primo motivo di ricorso, in solido, devono essere condannatealla rifusione a favore del Ministero ricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e , decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare, a titolo di indennizzo, Euro 2.800,00 a favore di ciascuno degli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, fermo il decreto impugnato nel restoe per le spese; condanna gli intimati[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., TIM [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA] società cooperativain solido alla rifusione a favore del Ministero ricorrente delle spese relative al giudizi
Decreto Cassazione n. 21695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris