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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1998

Cassazione n. 09585/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1998 avverso la sentenza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA CcUto avviso alle_partfà udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), co. 2 sexies e co. 2 bis egs. 285192, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125 e 129 cod. proc. pen.

H ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione delta volontà del rimputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: io sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez.

U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Id., Sez.

U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino).

Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva.

Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.

Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, stante la c.n.r. redatta dai Carabinieri della Stazione di Comiso e le analisi di laboratorio richiamate, non si evincevano elementi su cui fondare ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 il Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1998 avverso la sentenza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA CcUto avviso alle_partfà udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c), co. 2 sexies e co. 2 bis egs. 285192, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125 e 129 cod. proc. pen. H ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione delta volontà del rimputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: io sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Cass., Sez. U., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Id., Sez. U., n. 10372 del 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, stante la c.n.r. redatta dai Carabinieri della Stazione di Comiso e le analisi di laboratorio richiamate, non si evincevano elementi su cui fondare ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 il Consigl
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