CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30507/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, insede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazionequanto alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, ha confermato lasentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala l’8 novembre 2022nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazioneall’errata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.;Rilevato che la parte civile il 25 giugno 2026 ha inviato le proprieconclusioni con la richiesta di liquidazione delle spese per la fase di legittimità;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto ilgiudice d’appello in sede di rinvio, con il riferimento alle modalità della condottanel caso specifico e al curriculum criminale segnato da reati della stessa indole,ha dato adeguato e corretto conto dei criteri utilizzati e ha così, adempiuto allasentenza di annullamento per cui la decisione non è sindacabile in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, anche in parte tese a sollecitare una diversa e alternativalettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;Ritenuto che la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile nonpuò essere accolta e che nulla deve essere disposto in ordine alle spese daquesta sostenute in quanto la questione dedotta con il ricorso non ha alcunaincidenza sulla responsabilità civile e sulla quantificazione del risarcimento deldanno provocato; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]