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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 03867/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10699/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] AslSalerno -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 632/2021 depositata il 20/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso del 24 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere medico neurochirurgo alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord e di avere svolto un’attività di consulenza extramuraria in favore della [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una convenzione stipulata tra le due Aziende, ha adito il Tribunale di Salerno, chiedendo di voler condannare la Asl di Salerno al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 6.384,00, a titolo di compenso per l’attività di consulenza e rimborso delle spese di viaggio.

2. Con sentenza n. 1223 del 20 aprile 2017, il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.

3. Interposto appello da parte del ricorrente , la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 593/2018 del 21 novembre 2018 ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ex art. 354 c.p.c., ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della ASL [OSCURATO:PERSONA] e assegnando termine per la riassunzione davanti al giudice di primo grado.

4. Il ricorrente ha operato la riassunzione nei confronti di entrambe le Asle il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 660/20 del 9 giugno 2020 , ha parzialmente accolto il ricorso nei confronti della ASL Salerno, limitatamente alla somma di euro 624,00, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, mentre ha respinto il ricorso che lo stesso Barbato aveva, a seguito della riassunzione, esteso alla [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, accogliendo l’eccezione di prescrizione del credito da quest’ultima formulata.

5. In ordine alle spese, il Tribunale di Salerno ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidandole in euro 300,00,oltre IVA e CPA come per legge, mentre ha integralmente compensato le spese tra il ricorrente e laAsl [OSCURATO:PERSONA].

6. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal ricorrente dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, che, con sentenza n. 632/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021, ha rigettato l’appello proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], mentre, rispetto all’appello nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il motivo concernente il diritto al compenso professionale e ha invece ha accolto il motivo riguardante le spese, che sono state riliquidate in aumento.

7. Nel procedere a una nuova liquidazione delle spese di primo grado, la Corte d’appello ha però espressamente escluso la voce “attività istruttoria” e ha poi proceduto alla integrale compensazione delle spese di secondo grado, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’appello.

8. Per la cassazione della sentenza, ricorre il Barbato con ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

9. La ASL Napoli 2 Nord e la ASL Salerno sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, indicato a pag. 25 del ricorso come II, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.1310 c.c.

2. Il motivo è in parte inammissibile, e in parte infondato.

3. Quanto alla asserita violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c., parte ricorrente non ha neppure indicato quale sarebbe il vizio che colpirebbe la sentenza impugnata e che ne determinerebbe la nullità, il che rende impossibile alla Corte pronunciarsi.

4. Quanto alla parte del motivo fondata sull’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in essa il ricorrente sovrappone e confonde due profili, che meritano di essere invece tenuti separati.

5. Il ricorrente insiste per la condanna di entrambe le ASL al pagamento del suo compenso, senza confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha rigettato l’appello nei confronti dei due enti sulla base di diversi presupposti.

6. Per quanto riguarda la ASL di Salerno, il rigetto dell’appello è derivato dal riconosciuto difetto di titolarità passiva dell’obbligazione di pagamento del compenso al lavoratore.

La Corte d’appello ha escluso che la convenzione intercorsa tra le due ASL producesse effetti verso i terzi e ha dunque escluso che il lavoratorepotesse pretendere alcunché a titolo di compenso dalla ASL di Salerno (a parte il riconosciuto rimborso delle spese di viaggio), che non era il suo datore di lavoro e con cui non intercorreva alcun rapporto.

7. Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, limitandosi a sostenere che il riconoscimento, da parte della ASL di Salerno, della avvenuta prestazione professionale sanitaria sarebbe sufficiente a fondarne la legittimazione passiva.

Né il lo stesso indica quale sarebbe la norma sostanziale violata, posto che l’invocato art. 1310 c.c. disciplina la prescrizione nelle obbligazioni solidali e dunque la sua applicazione presuppone l’accertamento di una circostanza che la sentenza impugnata ha invece escluso, cioè che la ASL di Salerno fosse contitolare sul lato passivo dell’obbligazione di pagamento del compenso.

8. Quanto alla ASL di Napoli 2 Nord, la sentenza impugnata, dopo aver spiegato che le prestazioni professionali extramurarie svolte dal Barbato dovevano essere remunerate dalla ASL di appartenenza, ossia appunto dalla ASL Napoli 2 Nord, ha osservato come la maturata prescrizione del diritto al pagamento di tale compenso, accertata dalla sentenza di primo grado sulla base di una specifica eccezione della convenuta, non fosse stata censurata con l’atto di appello.

9. A proposito dell’eccezione di prescrizione formulata dalla ASL [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, cui verosimilmente si riferisce il ricorrente quando invoca l’art. 1310 c.c., il ricorso si limita a definirla «stravagante», sul presupposto che sarebbe «concettualmente difficile comprendere come possa un ente pubblico – pacificamente creditore di una prestazione economica –eccepire la prescrizione di quanto deve ricevere con evidente stravolgimento dei principi di buona amministrazione». 10.In tal modo, il ricorrente, oltre a non censurare in alcun modo il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello osserva che nessuna doglianza era stata proposta sul punto in appello, non si avvede che la prescrizione non era stata eccepita dalla ASL Napoli 2 Nord per un proprio credito verso l’altra ASL, ma rispetto al credito che il Barbato vantava verso di essa. 11.Il primo motivo in conclusione non può trovare accoglimento. 12.Con il secondo motivo di ricorso, indicato in ricorso a pag. 27 come III, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2233 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c. e del d.m. n. 37 del 2018. 13.Anche tale motivo contiene al suo interno plurime doglianze. 14.In primo luogo, il ricorrente reputa erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese del primo grado sulla base del parametro medio dello scaglione da 0 a 1100 euro, in quanto la somma finale attribuita alla parte vincitrice rientrava in tale intervallo. 15.Tale liquidazione sarebbe violativa dell’art. 2233 c.c., perché lesiva dei minimi tariffari e del decoro professionale. 16.Sotto tale aspetto, la doglianza è infondata. 17.Anzitutto, va rimarcata la bontà di una soluzione che, in un giudizio avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro, ha proceduto alla liquidazione delle spese (di primo grado) avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in linea con il criterio-guida fissato dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile (su cui, tra le tante, v.

Cass., Sez.

L, Sentenza n. 29420 del 13/11/2019). 18.In secondo luogo, va poi ricordato che l’art. 2233 c.c. non trova applicazione per la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice, ma solo nei rapporti tra le parti, ossia tra il cliente e il professionista. 19.Qualora poi il ricorrente intendesse richiamare l’art. 2233 c.c. in via parametrica, per dimostrare cioè che lo scostamento dalla tabella allegata al decreto ministeriale ha portato alla liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione, l’infondatezza discende dal rilievo che la Corte territoriale, nel rimodulare in aumento le spese del primo grado ha applicato - salvo quanto tra breve si dirà sulla fase istruttoria e/o di trattazione – i valori medi della tabella aggiornata , così sottraendosi alle critiche mosse. 20.Sempre nell’ambito del secondo motivo (rubricato in ricorso come III), il ricorrente afferma poi l’insussistenza dei presupposti fissati dall’art.92 c.p.c. per la compensazione delle spese di secondo grado con la ASL Salerno, citando a sostegno la giurisprudenza di legittimità; nella memoria illustrativa, in particolare, il Barbato richiama Cass., Sez.

U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, la quale avrebbe ormai escluso che l’accoglimento parziale di una domanda possa dar luogo a soccombenza reciproca e così giustificare la compensazione delle spese di lite. 21.Anche questa doglianza è infondata. 22.La Corte d’appello, con motivazione sintetica ma chiara, ha giustificato la compensazione delle spese del grado con il fatto che l’appello era stato accolto «in minima parte», facendo corretta applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., che consente la compensazione integrale o parziale delle spese quando vi sia soccombenza reciproca. 23.Al riguardo, occorre svolgere alcune precisazioni. 24.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve regolare le spese processuali di primo e secondo grado avuto riguardo all’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024, Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Sez. 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017 e altre).

Viola pertanto l’art. 91 c.p.c. il giudice che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e vittoriosa nell’altro (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014 e altre).

In caso poi di conferma della sentenza impugnata, il giudice d’appello può modificare il capo della decisione di primo grado relativa alle spese solo esso abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15483 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez.

L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016). 25.Tali principi, ai quali si deve prestare certamente adesione, vanno però coordinati con il concetto di soccombenza reciproca, come elaborato dalla recente e già citata pronuncia delle Sezioni unite n. 32061 del 31/10/2022, che parte ricorrente invoca, ma della quale offre una lettura incompleta. 26.Le Sezioni unite hanno effettivamente affermato, componendo il contrasto a loro devoluto, che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non può pertanto giustificare la compensazione totale o parziale, se non fondata su altre ragioni indicate dall’art. 92 c.p.c. 27.Da ciò consegue che, ove il giudice di primo grado abbia accolto solo parzialmente una domanda in un unico capo, la sentenza d’appello, che confermi tale statuizione e al tempo stesso, in presenza di uno specifico motivo d’impugnazione, riformi il capo della sentenza impugnata riguardante le spese in senso favorevole alla parte parzialmente vittoriosa in primo grado, non potrà regolare le spese del secondo grado in termini incoerenti con la vittoria complessiva della lite, compensandole in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’appello.

Così facendo, violerebbe l’art.92 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni unite, perché l’esito complessivo della lite vede comunque l’appellante “totalmente” vittorioso, sia pure nei termini quantitativamente ridotti fissati in primo grado.

28. La stessa pronuncia n. 32061 del 2022 ha tuttavia precisato che la soccombenza reciproca può aversi, e giustificare dunque la compensazione, oltre che in caso di domande contrapposte entrambe respinte, anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, con l’unico limite della condanna alle spese della parte in tal senso vittoriosa (v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023). 29.Tale principio implica che, ove il giudice di primo grado abbia accolto solo parzialmente una domanda articolata in più capi, la sentenza d’appello - che confermi tale statuizione e al tempo stesso, in presenza di uno specifico motivo d’impugnazione, riformi il capo della sentenza impugnata riguardante le spese in senso favorevole alla parte parzialmente vittoriosa in primo grado – ben potrà compensare le spese del secondo grado, in quanto l’esito complessivo della lite vede l’appellante sì vittorioso, ma in senso parziale, giacché la soccombenza su un diverso capo della domanda originaria integra tuttora quel concetto di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione. 30.Nel caso oggi all’esame, come si evince dalla ricostruzione operata nello stesso ricorso, il ricorrente aveva originariamente chiesto la condanna della ASL Salerno al pagamento di due diverse somme di denaro, facenti capo a due diversi titoli: compenso professionale e rimborso spese.

Il fatto che il giudice di primo grado abbia accolto solo la seconda domanda e che tale accoglimento parziale sia stato confermato dal giudice d’appello dà luogo a un esito complessivo della lite di soccombenza reciproca, tale da rendere possibile una compensazione totale o parziale e dunque anche una diversificazione nella regolazione delle spese dei due gradi di giudizio. 31.Deve dirsi pertanto corretta la decisione della Corte territoriale, la quale - avendo accolto solo in minima parte l’appello e confermato per il resto la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accolto solo uno dei due capi della domanda originaria –ha ritenuto di dover integralmente compensare le spese del grado. 32.Infine, il ricorrente ritiene che la Corte d’appello, nel riformare la statuizione di primo concernente le spese, avrebbe ugualmente errato, poiché avrebbe escluso la fase relativa alla trattazione, per assenza di attività istruttoria. 33.Sotto tale aspetto, il motivo è fondato. 34.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis v.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25711 del 19/09/2025, Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023, Sez. 6-2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021), nella vigenza del d.m. n. 55 del 2014, l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”). 35.Deve pertanto dirsi errata la sentenza d’appello nella parte in cui, dopo aver correttamente rimodulato in aumento (da euro 300 a euro 490) le spese liquidate dal giudice di primo grado con riferimento al parametro medio dello scaglione da 0 a 1.100 euro relativo alle controversie di lavoro, ha poi espressamente escluso la voce “ fase istruttoria e/o di trattazione”, per la quale il valore medio dello stesso scaglione è pari a euro 120. 36.Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, e che è applicabile anche per liquidare le spese dei gradi di merito, in quanto poiché la liquidazione è ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021), le spese del processo di primo grado vanno riliquidate in aumento, aggiungendo la voce relativa all’attività di trattazione nell’ambito dello scaglione medio dei giudizi di valore tra 0 e 1.100 euro, delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis. 37.La voce relativa alla trattazione delle cause di lavoro nei giudizi di primo grado è pari, per le cause di valore medio, a euro 120, sicché le spese del giudizio di primo grado già poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 490 vanno riliquidate in aumento nella misura complessiva di euro 610.Quanto al giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese della ASL [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata, mentre le spese tra il ricorrente e la ASL Salerno vanno compensate nella misura del cinquanta per cento,in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Le spese non compensate vanno poste a carico della ASL Salerno nella misura indicata in dispositivo.

Va disposta distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha dichiarato in ricorso di averle anticipate.

P.Q.M La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in complessivi euro 610,00 a carico della [OSCURATO:PERSONA], compensa le spese del giudizio di legittimità nella misura della metà e liquida la restante metà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10699/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] AslSalerno -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 632/2021 depositata il 20/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 24 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere medico neurochirurgo alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord e di avere svolto un’attività di consulenza extramuraria in favore della [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una convenzione stipulata tra le due Aziende, ha adito il Tribunale di Salerno, chiedendo di voler condannare la Asl di Salerno al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 6.384,00, a titolo di compenso per l’attività di consulenza e rimborso delle spese di viaggio. 2. Con sentenza n. 1223 del 20 aprile 2017, il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite. 3. Interposto appello da parte del ricorrente , la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 593/2018 del 21 novembre 2018 ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ex art. 354 c.p.c., ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della ASL [OSCURATO:PERSONA] e assegnando termine per la riassunzione davanti al giudice di primo grado. 4. Il ricorrente ha operato la riassunzione nei confronti di entrambe le Asle il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 660/20 del 9 giugno 2020 , ha parzialmente accolto il ricorso nei confronti della ASL Salerno, limitatamente alla somma di euro 624,00, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, mentre ha respinto il ricorso che lo stesso Barbato aveva, a seguito della riassunzione, esteso alla [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, accogliendo l’eccezione di prescrizione del credito da quest’ultima formulata. 5. In ordine alle spese, il Tribunale di Salerno ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidandole in euro 300,00,oltre IVA e CPA come per legge, mentre ha integralmente compensato le spese tra il ricorrente e laAsl [OSCURATO:PERSONA]. 6. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal ricorrente dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, che, con sentenza n. 632/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021, ha rigettato l’appello proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], mentre, rispetto all’appello nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il motivo concernente il diritto al compenso professionale e ha invece ha accolto il motivo riguardante le spese, che sono state riliquidate in aumento. 7. Nel procedere a una nuova liquidazione delle spese di primo grado, la Corte d’appello ha però espressamente escluso la voce “attività istruttoria” e ha poi proceduto alla integrale compensazione delle spese di secondo grado, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’appello. 8. Per la cassazione della sentenza, ricorre il Barbato con ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 9. La ASL Napoli 2 Nord e la ASL Salerno sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, indicato a pag. 25 del ricorso come II, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.1310 c.c. 2. Il motivo è in parte inammissibile, e in parte infondato. 3. Quanto alla asserita violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c., parte ricorrente non ha neppure indicato quale sarebbe il vizio che colpirebbe la sentenza impugnata e che ne determinerebbe la nullità, il che rende impossibile alla Corte pronunciarsi. 4. Quanto alla parte del motivo fondata sull’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in essa il ricorrente sovrappone e confonde due profili, che meritano di essere invece tenuti separati. 5. Il ricorrente insiste per la condanna di entrambe le ASL al pagamento del suo compenso, senza confrontarsi adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha rigettato l’appello nei confronti dei due enti sulla base di diversi presupposti. 6. Per quanto riguarda la ASL di Salerno, il rigetto dell’appello è derivato dal riconosciuto difetto di titolarità passiva dell’obbligazione di pagamento del compenso al lavoratore. La Corte d’appello ha escluso che la convenzione intercorsa tra le due ASL producesse effetti verso i terzi e ha dunque escluso che il lavoratorepotesse pretendere alcunché a titolo di compenso dalla ASL di Salerno (a parte il riconosciuto rimborso delle spese di viaggio), che non era il suo datore di lavoro e con cui non intercorreva alcun rapporto. 7. Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, limitandosi a sostenere che il riconoscimento, da parte della ASL di Salerno, della avvenuta prestazione professionale sanitaria sarebbe sufficiente a fondarne la legittimazione passiva. Né il lo stesso indica quale sarebbe la norma sostanziale violata, posto che l’invocato art. 1310 c.c. disciplina la prescrizione nelle obbligazioni solidali e dunque la sua applicazione presuppone l’accertamento di una circostanza che la sentenza impugnata ha invece escluso, cioè che la ASL di Salerno fosse contitolare sul lato passivo dell’obbligazione di pagamento del compenso. 8. Quanto alla ASL di Napoli 2 Nord, la sentenza impugnata, dopo aver spiegato che le prestazioni professionali extramurarie svolte dal Barbato dovevano essere remunerate dalla ASL di appartenenza, ossia appunto dalla ASL Napoli 2 Nord, ha osservato come la maturata prescrizione del diritto al pagamento di tale compenso, accertata dalla sentenza di primo grado sulla base di una specifica eccezione della convenuta, non fosse stata censurata con l’atto di appello. 9. A proposito dell’eccezione di prescrizione formulata dalla ASL [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, cui verosimilmente si riferisce il ricorrente quando invoca l’art. 1310 c.c., il ricorso si limita a definirla «stravagante», sul presupposto che sarebbe «concettualmente difficile comprendere come possa un ente pubblico – pacificamente creditore di una prestazione economica –eccepire la prescrizione di quanto deve ricevere con evidente stravolgimento dei principi di buona amministrazione». 10.In tal modo, il ricorrente, oltre a non censurare in alcun modo il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello osserva che nessuna doglianza era stata proposta sul punto in appello, non si avvede che la prescrizione non era stata eccepita dalla ASL Napoli 2 Nord per un proprio credito verso l’altra ASL, ma rispetto al credito che il Barbato vantava verso di essa. 11.Il primo motivo in conclusione non può trovare accoglimento. 12.Con il secondo motivo di ricorso, indicato in ricorso a pag. 27 come III, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2233 c.p.c., dell’art. 92 c.p.c. e del d.m. n. 37 del 2018. 13.Anche tale motivo contiene al suo interno plurime doglianze. 14.In primo luogo, il ricorrente reputa erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese del primo grado sulla base del parametro medio dello scaglione da 0 a 1100 euro, in quanto la somma finale attribuita alla parte vincitrice rientrava in tale intervallo. 15.Tale liquidazione sarebbe violativa dell’art. 2233 c.c., perché lesiva dei minimi tariffari e del decoro professionale. 16.Sotto tale aspetto, la doglianza è infondata. 17.Anzitutto, va rimarcata la bontà di una soluzione che, in un giudizio avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro, ha proceduto alla liquidazione delle spese (di primo grado) avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in linea con il criterio-guida fissato dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile (su cui, tra le tante, v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 29420 del 13/11/2019). 18.In secondo luogo, va poi ricordato che l’art. 2233 c.c. non trova applicazione per la liquidazione delle spese processuali da parte del giudice, ma solo nei rapporti tra le parti, ossia tra il cliente e il professionista. 19.Qualora poi il ricorrente intendesse richiamare l’art. 2233 c.c. in via parametrica, per dimostrare cioè che lo scostamento dalla tabella allegata al decreto ministeriale ha portato alla liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione, l’infondatezza discende dal rilievo che la Corte territoriale, nel rimodulare in aumento le spese del primo grado ha applicato - salvo quanto tra breve si dirà sulla fase istruttoria e/o di trattazione – i valori medi della tabella aggiornata , così sottraendosi alle critiche mosse. 20.Sempre nell’ambito del secondo motivo (rubricato in ricorso come III), il ricorrente afferma poi l’insussistenza dei presupposti fissati dall’art.92 c.p.c. per la compensazione delle spese di secondo grado con la ASL Salerno, citando a sostegno la giurisprudenza di legittimità; nella memoria illustrativa, in particolare, il Barbato richiama Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, la quale avrebbe ormai escluso che l’accoglimento parziale di una domanda possa dar luogo a soccombenza reciproca e così giustificare la compensazione delle spese di lite. 21.Anche questa doglianza è infondata. 22.La Corte d’appello, con motivazione sintetica ma chiara, ha giustificato la compensazione delle spese del grado con il fatto che l’appello era stato accolto «in minima parte», facendo corretta applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., che consente la compensazione integrale o parziale delle spese quando vi sia soccombenza reciproca. 23.Al riguardo, occorre svolgere alcune precisazioni. 24.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve regolare le spese processuali di primo e secondo grado avuto riguardo all’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024, Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Sez. 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017 e altre). Viola pertanto l’art. 91 c.p.c. il giudice che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e vittoriosa nell’altro (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014 e altre). In caso poi di conferma della sentenza impugnata, il giudice d’appello può modificare il capo della decisione di primo grado relativa alle spese solo esso abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15483 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016). 25.Tali principi, ai quali si deve prestare certamente adesione, vanno però coordinati con il concetto di soccombenza reciproca, come elaborato dalla recente e già citata pronuncia delle Sezioni unite n. 32061 del 31/10/2022, che parte ricorrente invoca, ma della quale offre una lettura incompleta. 26.Le Sezioni unite hanno effettivamente affermato, componendo il contrasto a loro devoluto, che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non può pertanto giustificare la compensazione totale o parziale, se non fondata su altre ragioni indicate dall’art. 92 c.p.c. 27.Da ciò consegue che, ove il giudice di primo grado abbia accolto solo parzialmente una domanda in un unico capo, la sentenza d’appello, che confermi tale statuizione e al tempo stesso, in presenza di uno specifico motivo d’impugnazione, riformi il capo della sentenza impugnata riguardante le spese in senso favorevole alla parte parzialmente vittoriosa in primo grado, non potrà regolare le spese del secondo grado in termini incoerenti con la vittoria complessiva della lite, compensandole in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’appello. Così facendo, violerebbe l’art.92 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni unite, perché l’esito complessivo della lite vede comunque l’appellante “totalmente” vittorioso, sia pure nei termini quantitativamente ridotti fissati in primo grado. 28. La stessa pronuncia n. 32061 del 2022 ha tuttavia precisato che la soccombenza reciproca può aversi, e giustificare dunque la compensazione, oltre che in caso di domande contrapposte entrambe respinte, anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, con l’unico limite della condanna alle spese della parte in tal senso vittoriosa (v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023). 29.Tale principio implica che, ove il giudice di primo grado abbia accolto solo parzialmente una domanda articolata in più capi, la sentenza d’appello - che confermi tale statuizione e al tempo stesso, in presenza di uno specifico motivo d’impugnazione, riformi il capo della sentenza impugnata riguardante le spese in senso favorevole alla parte parzialmente vittoriosa in primo grado – ben potrà compensare le spese del secondo grado, in quanto l’esito complessivo della lite vede l’appellante sì vittorioso, ma in senso parziale, giacché la soccombenza su un diverso capo della domanda originaria integra tuttora quel concetto di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione. 30.Nel caso oggi all’esame, come si evince dalla ricostruzione operata nello stesso ricorso, il ricorrente aveva originariamente chiesto la condanna della ASL Salerno al pagamento di due diverse somme di denaro, facenti capo a due diversi titoli: compenso professionale e rimborso spese. Il fatto che il giudice di primo grado abbia accolto solo la seconda domanda e che tale accoglimento parziale sia stato confermato dal giudice d’appello dà luogo a un esito complessivo della lite di soccombenza reciproca, tale da rendere possibile una compensazione totale o parziale e dunque anche una diversificazione nella regolazione delle spese dei due gradi di giudizio. 31.Deve dirsi pertanto corretta la decisione della Corte territoriale, la quale - avendo accolto solo in minima parte l’appello e confermato per il resto la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accolto solo uno dei due capi della domanda originaria –ha ritenuto di dover integralmente compensare le spese del grado. 32.Infine, il ricorrente ritiene che la Corte d’appello, nel riformare la statuizione di primo concernente le spese, avrebbe ugualmente errato, poiché avrebbe escluso la fase relativa alla trattazione, per assenza di attività istruttoria. 33.Sotto tale aspetto, il motivo è fondato. 34.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25711 del 19/09/2025, Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023, Sez. 6-2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021), nella vigenza del d.m. n. 55 del 2014, l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”). 35.Deve pertanto dirsi errata la sentenza d’appello nella parte in cui, dopo aver correttamente rimodulato in aumento (da euro 300 a euro 490) le spese liquidate dal giudice di primo grado con riferimento al parametro medio dello scaglione da 0 a 1.100 euro relativo alle controversie di lavoro, ha poi espressamente escluso la voce “ fase istruttoria e/o di trattazione”, per la quale il valore medio dello stesso scaglione è pari a euro 120. 36.Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, e che è applicabile anche per liquidare le spese dei gradi di merito, in quanto poiché la liquidazione è ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021), le spese del processo di primo grado vanno riliquidate in aumento, aggiungendo la voce relativa all’attività di trattazione nell’ambito dello scaglione medio dei giudizi di valore tra 0 e 1.100 euro, delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, applicabile ratione temporis. 37.La voce relativa alla trattazione delle cause di lavoro nei giudizi di primo grado è pari, per le cause di valore medio, a euro 120, sicché le spese del giudizio di primo grado già poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 490 vanno riliquidate in aumento nella misura complessiva di euro 610.Quanto al giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese della ASL [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata, mentre le spese tra il ricorrente e la ASL Salerno vanno compensate nella misura del cinquanta per cento,in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso. Le spese non compensate vanno poste a carico della ASL Salerno nella misura indicata in dispositivo. Va disposta distrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha dichiarato in ricorso di averle anticipate. P.Q.M La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in complessivi euro 610,00 a carico della [OSCURATO:PERSONA], compensa le spese del giudizio di legittimità nella misura della metà e liquida la restante metà
Sentenza Cassazione n. 03867/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris