CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 40640/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza 8 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano confermava la v(C1,-n sentenza del Tribunale di 1.‘lilanoldel 10/02/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 5 d. Igs. 74/2000 alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'articolo 192 in relazione alla valutazione del materiale probatorio (in particolare dei costi deducibili documentati dalla difesa), sotto il profilo della sussistenza della gravità, precisione e concordanza richieste dalla norma, con conseguente mancato superamento del principio dell -oltre ogni ragionevole dubbio". 3. Il ricorso è inammissibile, venendo riproposte in questa sede di legittimità doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale. E' infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, chiarisce che il teste Labate, operante della GDF, ha tentato di contattare l'imputato per chiedergli di eventuali costi sostenuti, senza ottenere risposta. Né tale omissione è mai stata colmata dal ricorrente nel corso del giudizio di merito. Va sul punto rammentato che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 3, n. 23638 del 04/05/2022, Benvenuti, n.m.; Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Rv. 277120 - 01). Evidenzia inoltre la sentenza che la censura dedotta come unico motivo di ricorso fosse già stata sollevata nel giudizio di primo grado e ribadita come motivo di appello. La doglianza, che ripropone analoga censura disattesa motivatamente dai giudici del merito, è quindi inammissibile per genericità. 4. A ciò va debitamente aggiunto che il motivo di ricorso non era stato dedotto con i motivi di appello, per cui è inammissibile per tardività. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna in favore della cassa delle ammende di una somma che si quantifica equitativamente in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis