Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46976/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Darli& [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in guanto volte a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità laddove, come nella specie, non portino a profili di manifesta illogicità della valutazione probatoria operata dai giudici del merito e risultino avulse dalla pertinente individuazione di specifici trav.samenti di emergenze processuali valorizzate a sostegno della ritenuta responsabilità, rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q,M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Darli& [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in guanto volte a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità laddove, come nella specie, non portino a profili di manifesta illogicità della valutazione probatoria operata dai giudici del merito e risultino avulse dalla pertinente individuazione di specifici trav.samenti di emergenze processuali valorizzate a sostegno della ritenuta responsabilità, rilevato che all'inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q,M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46976/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris