CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di NAPOLI-SEZIONE del RIESAMEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa del ricorrente, che, riportandosi ai motivi del ricorso, ne ha chiesto raccoglimento. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di tentata estorsione, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Secondo i giudici del riesame, l'indagato, ricorrendo al tipico metodo mafioso usato dagli affiliati al clan (nella specie, clan Belforte) per commettere estorsioni ai danni di operatori economici, compiva, in quattro distinte occasioni, atti diretti a costringere la vittima ad assumere alle proprie dipendenze una ragazza. L'ordinanza impugnata evidenzia che, dopo vari rifiuti da parte della persona offesa, il ricorrente minacciava quest'ultima affermando: "la richiesta non è per me, ma per altri... capiscimi", 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Il giudizio di gravità indiziaria è compromesso dal travisamento, per omissione, di decisivi elementi di prova, relativi, segnatamente, alle dichiarazioni del ricorrente e della persona di cui quest'ultimo perorava l'assunzione presso la ditta della presunta vittima, [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l'identità dell'aspirante dipendente, era stata resa fin da subito nota al [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione di attendibilità della persona offesa è basata su assunti aprioristici, così come aprioristica è la valutazione di inattendibilità del ricorrente. L'asserita larvata minaccia espressa dal [OSCURATO:PERSONA] è, del pari, frutto di travisamento, atteso che con la locuzione "gli altri" il ricorrente intendeva riferirsi ai familiari dell'aspirante dipendente, non certo ad oscuri personaggi appartenenti ad ambienti mafiosi e alle loro aspettative. Dettagli essenziali, evidenziati con atto d'appello, sono stati trascurati, come la cordialità dell'atteggiamento dell'indagato nel rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA]. Infine, non si è considerato che la richiesta dell'indagato (di assumere la ragazza e qualora ce ne fosse stata l'occasione) poteva ben essere riqualificata come violenza privata, difettando il danno patrimoniale per la persona offesa.2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'attenuante della lieve entità, argomentata reiterando la valutazione circa la sussistenza del reato di tentata estorsione. 2.3 Il terzo motivo contesta vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., sia sotto il profilo della contestazione (avendo il p.m. riferito la circostanza in parola non al metodo mafioso, bensì alla sola agevolazione), sia con riferimento al merito. Non si è considerata la copiosa documentazione, allegata dalla difesa, volta a dimostrare come il clan Belforte non sia più esistente nel territorio di riferimento. Inoltre, con l'asserita minaccia (ex novo, il riferimento è agli "altri" di cui alla frase ricordata supra), il ricorrente, lungi dal riferirsi a qualsivoglia vincolo associativo ovvero dall'esercitare un metodo mafioso, si riferiva unicamente alle aspettative dei familiari dell'aspirante dipendente. 2.4 Il quarto motivo ha a oggetto la valutazione delle esigenze cautelari, ritenute sussistenti, in violazione del principio di proporzionalità, senza adeguate ragioni e con mera formula di stile. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo perché aspecifico, non confrontandosi il ricorrente, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione della gravata ordinanza (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). L'inammissibilità deriva, in secondo luogo, dalla mancata decisività degli elementi asseritamente travisati (cfr. Sez. 2, n. 19850 del 24/05/2006, Saraceno, Rv. 234163 - 01, per la precisazione secondo cui, nel giudizio cautelare, può aver rilievo il vizio definibile come "travisamento della prova", per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, a condizione che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica; Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 2007, Romagnolo, Rv. 235733 - 01, secondo cui il travisamento, «in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" -nella specie, il tribunale del riesame- gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati»). Tanto premesso, si osserva che la critica vertente sulla valutazione del narrato della persona offesa e di quello del ricorrente si connota per il tenore meramente contestativo di una valutazione improntata, invero, a logica e razionalità. Diversamente da quanto eccepito, infatti, non ha nulla di aprioristico la notazione del Tribunale circa la riscontrata assenza di motivi per i quali la vittima avrebbe dovuto rendere dichiarazioni calunniosi nei confronti dell'indagato, esponendosi in tal modo a ritorsioni. Tale dirimente obiezione - a fortiori persuasiva, ove si consideri il potente elemento di riscontro fornito dalla testimonianza dei funzionari di p.g., che ascoltavano, a breve distanza, il colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - non è adeguatamente contrastata dal ricorrente. Quest'ultimo si limita, infatti, a lamentare genericamente il carattere, a suo dire, rituale o apparente della motivazione, ovvero a proporre argomentazioni non decisive relative a elementi asseritamente travisati, come non decisiva appare la questione dell'identità dell'aspirante dipendente (in tesi difensiva, svelata fin da subito al [OSCURATO:PERSONA]), non illustrando in che modo il disvelamento di tale dettaglio avrebbe mitigato la condotta, compromettendo la tenuta logica della motivazione. Le ulteriori doglianze, relative alla contestazione degli elementi costitutivi del reato provvisoriamente ascritto, soffrono di genericità, oltre a basarsi su un'inammissibile parcellizzazione del compendio indiziario, la cui gravità è stata prospettata dai giudici del riesame con argomentazioni logiche e conformi al dettato dell'art. 273 cod. proc. pen. In particolare, in motivazione si è adeguatamente valorizzato il contenuto minatorio della richiesta di assunzione formulata dall'indagato, corroborato, come già accennato, non soltanto dal narrato della vittima, ma anche della p.g.; diversamente da quanto lamentato dalla difesa, la motivazione dà conto di come l'allusione agli "altri"("la richiesta non è per me, ma per altri" ) -che, in tesi difensiva, sarebbero i parenti dell'aspirante dipendente- indicava persone gravitanti nell'ambiente camorristico, in cui notoriamente il ricorrente e alcuni suoi parenti gravitavano. Privo di pregio, è poi l'assunto secondo cui la richiesta dell'indagato (di assumere la ragazza, qualora ce ne fosse stata l'occasione) poteva essere riqualificata come violenza privata, difettando il danno patrimoniale per la persona offesa. Anche a tal proposito, la motivazione è adeguata, avendo il Collegio del riesame chiarito che, ove la condotta del ricorrente avesse sortito l'effetto da lui auspicato, avrebbe comportato anche un danno patrimoniale per la vittima, atteso che la prospettiva di una nuova assunzione era disfunzionale rispetto alle esigenze dell'azienda, ciò che la persona offesa aveva, del resto, chiarito, con i reiterati dinieghi opposti alla richiesta del ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558- 01: integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi costringe un imprenditore, con violenza o minaccia, ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo tanto il requisito dell'ingiusto profitto per la persona indebitamente assunta, quanto quello del danno per la vittima, implicito nell'essere, la stessa, costretta all'assunzione di una persona, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico. Cfr. anche Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266079 - 01; Sez. 2, n. 49388 del 04/12/2012 - dep. 20/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253914). In altri termini, il ricorrente, con le sue pressioni tese a imporre alla vittima una nuova posizione lavorativa, non si limitava a comprimere l'autonomia contrattuale della vittima, essendo invece la condotta suscettibile di arrecare un danno ingiusto alla vittima (arg. a contrario da Sez. 2, n. 27556 del 17/05/2019, Amico, Rv. 276118 - 01 : «si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato, atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare») 2.2 II secondo motivo è infondato. I giudici del riesame hanno correttamente disatteso !a doglianza, evidenziando la radicale incompatibilità logica tra l'invocata attenuante e la condotta estorsiva posta in essere da un soggetto pluripregiudicato e già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Si è altresì rimarcato, con apprezzamento ragionevole, come la condotta fosse posta in essere, peraltro, nei confronti di una vittima consapevole del contesto di provenienza del ricorrente e, quindi, vieppiù intimorita da una minaccia subdolamente evocativa di terze persone, appartenenti a un ambiente malavitoso, da cui la richiesta di assunzione giungeva. Pertanto, diversamente da quanto contestato, la motivazione ha reso specifiche ragioni in ordine alle modalità concrete dell'azione e al più generale contesto in cui la minaccia veniva espressa (cfr. Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01, che, a proposito della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, ha affermato che l'attenuante in parola postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato). 2.3 Il terzo motivo è infondato, avendo i giudici del riesame fornito adeguate ragioni circa l'assenza di difetto di contestazione. Nella richiesta di convalida dell'arresto, risulta, del resto, chiaramente contestato «il delitto di cui agli artt. 56, 629, 416 bis.1 c.p., perché, con la violenza e la minaccia insita nella propria appartenenza - accertata anche con sentenza definitiva - all'associazione di tipo mafioso denominata clan Belforte, ricorrendo altresì ai tipi espedienti e al tipico metodo mafioso usato dagli affiliati al clan per commettere estorsioni ai danni di operatori economici...». È pertanto corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui il p.m. riteneva configurabile la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il duplice profilo dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso. Si osserva, infine, che le censure del ricorrente, nella parte in cui insistono sul ridimensionamento ovvero sulla mancata operatività del gruppo nella fase più recente, deducono questioni di merito, sollecitando una rivalutazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, del compendio indiziario, analizzato dal Tribunale con motivazione coerente rispetto ai dati richiamati (in buona sostanza, la condanna del ricorrente per associazione di stampo camorristico) ed immune da vizi logici. 2.4 II quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità. Occorre ribadire il principio, secondo cui l'onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nel motivo in esame, il ricorrente si limita a lamentare, in termini di assoluta genericità, la violazione del principio di proporzionalità, senza tuttavia "dialogare", in maniera critica ed effettiva, con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato, in cui, contrariamente a quanto contestato, l'adeguatezza della misura cautelare prescelta è stata ricollegata, con motivazione esente dai dedotti vizi, da un lato alla ritenuta sussistenza della circostanza di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen., e, dall'altro, all'assenza di evidenze di segno contrario da cui desumere l'adeguatezza di altre misure, meno afflittive. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria p