CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 38244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con il quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i121 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]' re t stensore Il Presidente