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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21272/2026

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[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-control’Assitalia – [OSCURATO:PERSONA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-e contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 969/2023,pubblicata il 14/11/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace diVallo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti perNumero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/2026l’uccisione, durante una battuta di caccia, del cane, di cui asseriva diNumero di raccolta generale 21272/2026essere proprietario.

Data pubblicazione 23/06/2026Instaurato il contraddittorio con la compagnia assicuratrice, nellacontumacia di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace rigettava ladomanda attorea, perché infondata.La pronuncia, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], era confermata dalTribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 969/2023.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi.L’Assitalia – [OSCURATO:PERSONA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di impugnazione è rubricato: “Violazione e/o falsaapplicazione di legge: art. 112 cpc in relazione all’art. 360 cpc n. 3.Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (inrelazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)”.In particolare, il ricorrente si duole che, sebbene egli avesse eccepitola tardività della eccezione, avanzata da controparte, di carenza dilegittimazione attiva, il Giudice di Pace avrebbe travalicato i limiti deisuoi poteri, giudicando ultra petita, e il Tribunale avrebbe omessoogni esame e valutazione della questione.Il motivo è inammissibile, anzitutto, per difetto di autosufficienza exart. 366, comma 1 c.p.c., in quanto - diversamente da quantoprescritto dalla norma citata - non reca la specifica indicazione deglirilevante degli stessi, senza neppure precisare se ed in quali terminila questione della carenza di legittimazione attiva fosse stata oggettodi censura dinanzi al giudice dell’appello.Il motivo è, inoltre, inammissibile in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,in quanto si verte in ipotesi di “doppia conforme” ex art. 360, comma4 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 35,comma 5 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022.2 di 6Numero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/20262.

Il secondo motivo di impugnazione è rubricato: “ViolazioneNumero di raccolta generale 21272/2026dell’art. 2697 c.c.

Errata valutazione critica delle prove acqDautai spuitbebli cianzio ne 23/06/2026giudizio, in ordine alla titolarità del diritto da parte dell’attore.Violazione degli artt. 1140 e 1153 c.c in relazione all’art. 360 n. 3 e5 c.p.c.

Omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazionecirca un punto decisivo della controversia.

Omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 n. 3 e5 c.p.c.)”.In particolare, il ricorrente si duole che il giudice d’appello, nelcondividere la decisione del giudice di primo grado, avrebbe ritenutonon provata - sulla base della mancata iscrizione all’anagrafe canina- la titolarità in capo al Perriello del diritto di proprietà sul canerimasto ucciso; inoltre, il ricorrente lamenta che il giudice d’appelloavrebbe omesso di considerare un documento rilevante, vale a direil libretto sanitario; infine, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata, perché, “una volta ritenuta la carenza di legittimazionedomanda per mancata prova del quantum.Il motivo è, nel complesso, inammissibile.In primo luogo, non ricorre, nella fattispecie, il denunziato vizio diviolazione dell’art. 2697 c.c.Infatti, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, laviolazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, non anche quando si contesti, come nellaspecie, che le risultanze istruttorie non avrebbero dovuto portare alconvincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez. 5, Sentenza n.26739 del 15/10/2024, Rv. 672706-01; Sez. 6-3.

Ordinanza n.26769 del 23/10/2018, Rv. 650892-01).3 di 6Numero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/2026Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui deduce “ErrataNumero di raccolta generale 21272/2026valutazione critica delle prove acquisite in giudizio, in orDdaitan peu bbaliclalazio ne 23/06/2026titolarità del diritto da parte dell’attore”.Infatti, la censura sulla valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti è sindacabile, in sede di legittimità, entroi ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c., che, tuttavia,trattandosi di c.d.

“doppia conforme”, non può trovare applicazionenella fattispecie in esame per le ragioni già esposte al paragrafo cheprecede (Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 18092 del 31/08/2020, Rv. 658840-01).La censura - sotto la parvenza della violazione di norme di diritto -tenta in realtà di sollecitare questa Suprema Corte di legittimità auna rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli attiistruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presuppostifattuali e si pone, dunque, ben al di là del perimetro delimitantel’area di cognizione del giudice di legittimità.La giurisprudenza prevalente di legittimità è nel senso che, con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, dato che loscrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità,dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento,e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione (per tutte, Sez. 5,Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025, Rv. 677028-01).4 di 6Numero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/2026Inoltre, il motivo, nella parte in cui deduce l’omessa considerazioneNumero di raccolta generale 21272/2026di un documento rilevante, incorre nella rilevata inammissDiabtai lpiutbàb liceaxzio ne 23/06/2026art. 360, comma 4 c.p.c.Ed ancora, la questione prospettata nel motivo relativo allaviolazione degli artt. 1140 e 1153 c.c. è questione che non appareessere stata affrontata nei precedenti gradi di giudizio, nei quali si èesaminata la diversa questione del danno da lesione del diritto diproprietà sul cane; trattasi, perciò, di questione nuova che non puòtrovare ingresso in questo giudizio.I motivi del ricorso per cassazione devono, infatti, investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi dicontestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio(Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/3/2007, Rv. 597111-01).Infine, è inammissibile anche la doglianza relativa allacontraddittorietà della motivazione, perché, con essa, il ricorrentenon si confronta con la decisione del tribunale, che ha confermato lasentenza di primo grado sulla base di due distinte rationes decidendi,riconducibili, da un lato, alla mancata prova del diritto di proprietàsul cane e, dall’altro, alla mancata prova del danno.3.

Nulla sulle spese, vista la mancanza costituzione degli intimati.Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 30/05/2002, i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.5 di 6Numero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/2026Numero di raccolta generale 21272/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dàData pubblicazione 23/06/2026da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-control’Assitalia – [OSCURATO:PERSONA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA].-intimata-e contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 969/2023,pubblicata il 14/11/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace diVallo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti perNumero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/2026l’uccisione, durante una battuta di caccia, del cane, di cui asseriva diNumero di raccolta generale 21272/2026essere proprietario. Data pubblicazione 23/06/2026Instaurato il contraddittorio con la compagnia assicuratrice, nellacontumacia di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace rigettava ladomanda attorea, perché infondata.La pronuncia, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], era confermata dalTribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 969/2023.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi.L’Assitalia – [OSCURATO:PERSONA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di impugnazione è rubricato: “Violazione e/o falsaapplicazione di legge: art. 112 cpc in relazione all’art. 360 cpc n. 3.Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (inrelazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)”.In particolare, il ricorrente si duole che, sebbene egli avesse eccepitola tardività della eccezione, avanzata da controparte, di carenza dilegittimazione attiva, il Giudice di Pace avrebbe travalicato i limiti deisuoi poteri, giudicando ultra petita, e il Tribunale avrebbe omessoogni esame e valutazione della questione.Il motivo è inammissibile, anzitutto, per difetto di autosufficienza exart. 366, comma 1 c.p.c., in quanto - diversamente da quantoprescritto dalla norma citata - non reca la specifica indicazione deglirilevante degli stessi, senza neppure precisare se ed in quali terminila questione della carenza di legittimazione attiva fosse stata oggettodi censura dinanzi al giudice dell’appello.Il motivo è, inoltre, inammissibile in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.,in quanto si verte in ipotesi di “doppia conforme” ex art. 360, comma4 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 35,comma 5 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022.2 di 6Numero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/20262. Il secondo motivo di impugnazione è rubricato: “ViolazioneNumero di raccolta generale 21272/2026dell’art. 2697 c.c. Errata valutazione critica delle prove acqDautai spuitbebli cianzio ne 23/06/2026giudizio, in ordine alla titolarità del diritto da parte dell’attore.Violazione degli artt. 1140 e 1153 c.c in relazione all’art. 360 n. 3 e5 c.p.c. Omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazionecirca un punto decisivo della controversia. Omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 n. 3 e5 c.p.c.)”.In particolare, il ricorrente si duole che il giudice d’appello, nelcondividere la decisione del giudice di primo grado, avrebbe ritenutonon provata - sulla base della mancata iscrizione all’anagrafe canina- la titolarità in capo al Perriello del diritto di proprietà sul canerimasto ucciso; inoltre, il ricorrente lamenta che il giudice d’appelloavrebbe omesso di considerare un documento rilevante, vale a direil libretto sanitario; infine, il ricorrente censura la sentenzaimpugnata, perché, “una volta ritenuta la carenza di legittimazionedomanda per mancata prova del quantum.Il motivo è, nel complesso, inammissibile.In primo luogo, non ricorre, nella fattispecie, il denunziato vizio diviolazione dell’art. 2697 c.c.Infatti, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, laviolazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, non anche quando si contesti, come nellaspecie, che le risultanze istruttorie non avrebbero dovuto portare alconvincimento raggiunto dal giudice di merito (Sez. 5, Sentenza n.26739 del 15/10/2024, Rv. 672706-01; Sez. 6-3. Ordinanza n.26769 del 23/10/2018, Rv. 650892-01).3 di 6Numero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/2026Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui deduce “ErrataNumero di raccolta generale 21272/2026valutazione critica delle prove acquisite in giudizio, in orDdaitan peu bbaliclalazio ne 23/06/2026titolarità del diritto da parte dell’attore”.Infatti, la censura sulla valutazione che il giudice abbia svolto delleprove proposte dalle parti è sindacabile, in sede di legittimità, entroi ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c., che, tuttavia,trattandosi di c.d. “doppia conforme”, non può trovare applicazionenella fattispecie in esame per le ragioni già esposte al paragrafo cheprecede (Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 18092 del 31/08/2020, Rv. 658840-01).La censura - sotto la parvenza della violazione di norme di diritto -tenta in realtà di sollecitare questa Suprema Corte di legittimità auna rivisitazione della quaestio facti tramite la rilettura degli attiistruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presuppostifattuali e si pone, dunque, ben al di là del perimetro delimitantel’area di cognizione del giudice di legittimità.La giurisprudenza prevalente di legittimità è nel senso che, con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, dato che loscrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità,dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito,cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento,e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione (per tutte, Sez. 5,Ordinanza n. 30837 del 25/11/2025, Rv. 677028-01).4 di 6Numero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/2026Inoltre, il motivo, nella parte in cui deduce l’omessa considerazioneNumero di raccolta generale 21272/2026di un documento rilevante, incorre nella rilevata inammissDiabtai lpiutbàb liceaxzio ne 23/06/2026art. 360, comma 4 c.p.c.Ed ancora, la questione prospettata nel motivo relativo allaviolazione degli artt. 1140 e 1153 c.c. è questione che non appareessere stata affrontata nei precedenti gradi di giudizio, nei quali si èesaminata la diversa questione del danno da lesione del diritto diproprietà sul cane; trattasi, perciò, di questione nuova che non puòtrovare ingresso in questo giudizio.I motivi del ricorso per cassazione devono, infatti, investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per laprima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi dicontestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio(Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/3/2007, Rv. 597111-01).Infine, è inammissibile anche la doglianza relativa allacontraddittorietà della motivazione, perché, con essa, il ricorrentenon si confronta con la decisione del tribunale, che ha confermato lasentenza di primo grado sulla base di due distinte rationes decidendi,riconducibili, da un lato, alla mancata prova del diritto di proprietàsul cane e, dall’altro, alla mancata prova del danno.3. Nulla sulle spese, vista la mancanza costituzione degli intimati.Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 30/05/2002, i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.5 di 6Numero registro generale 78/2025Numero sezionale 1900/2026Numero di raccolta generale 21272/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dàData pubblicazione 23/06/2026da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi6 di 6
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