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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 agosto 2026

Cassazione n. 24601/2026

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ontroMAINT S.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Milano in data7.4.2023 nel procedimento iscritto al n. 51631/2020 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose insinuazione al passivodel fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del credito di € 330.000 (dicui € 30.000 in prededuzione e il rimanente con il privilegio dicui all’art. 2764 c.c.), vantato a titolo di rimborso dei frutti civiligenerati da un immobile di cui il ricorrente aveva recuperato laproprietà tramite un’azione revocatoria proposta contro taleCirce S.r.l., la quale aveva locato il bene a [OSCURATO:SOCIETA]., che loaveva a sua volta sublocato a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale avevaceduto il rapporto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nell’ambito di un piùampio contratto di cessione di rami d’azienda.Il credito venne escluso dal giudice delegato, sulla basedel rilievo che si sarebbe trattato del medesimo credito giàammesso al passivo su istanza e a nome della sublocatrice MaintS.a., con conseguente impossibilità di una nuova ammissionedello stesso credito, se non previa revocazione del primoprovvedimento.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose allora, contestualmenteall’opposizione (peraltro con riduzione della domanda a €170.430,80, di cui € 15.493,70 in prededuzione), istanza direvocazione dell’ammissione al passivo di Maint S.a., di cui, atal fine, provvide alla chiamata in causa.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano, incomposizione collegiale, rigettò l’opposizione e dichiaròinammissibile, perché tardiva, l’istanza di revocazione.Contro il decreto del tribunale, il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Maint S.a. si sonodifesi con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perNumero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la ricorrente e MaintS.a. hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione o falsaapplicazione degli artt. 96, comma 4, 97, 99, co. 1, e 101 L.F.,anche in combinato con l’art. 98, comma 4, legge fall., degli art.100, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e correlata nullità deldecreto impugnato (error in procedendo ex art. 360, n. 4,c.p.c.; in diversa ipotesi da riqualificarsi come error in iudicandoex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Il motivo censura il decreto del tribunale in relazione alladichiarata inammissibilità, per intervenuta decadenza, dellaimpugnazione per revocazione dell’ammissione al passivo delcredito insinuato da Maint S.a.

La contestazione riguardal’individuazione del dies a quo per il calcolo della scadenza deltermine per l’impugnazione, che il tribunale ha fissato nella datain cui il ricorrente aveva avuto la prima notizia dell’intervenutaammissione al passivo di Maint S.a., mentre il fallimento FlexS.p.A. ritiene che il proprio interesse ad impugnare fosse sortosoltanto con il decreto del giudice delegato che le negòl’ammissione al passivo proprio sulla base dell’assunto che sitrattasse di un credito già insinuato al passivo da altro soggetto.Il dies a quo dovrebbe dunque essere individuato nella data diemissione del predetto decreto.2.

Con il secondo motivo l’attenzione si sposta sul rigettodell’opposizione allo stato passivo e, quindi, sull’affermazioneche il credito insinuato sarebbe il medesimo già ammesso alpassivo su domanda di Maint S.a.

Il motivo denuncia «violazioneo falsa applicazione degli artt. 67 legge fall., 820, comma 3,1173, 1292 e 2652 c.c., 95, comma 3, legge fall. (error iniudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Numero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026Il ricorrente contesta al tribunale di non avere consideratola diversità di causa petendi tra il credito ammesso al passivo infavore di Maint S.a. (contratto di sublocazione) e il creditooggetto del presente processo (obbligo del possessore di pagareal proprietario del bene i frutti civili maturati fino alla suarestituzione).3.

Il terzo motivo prosegue nella critica al rigettodell’opposizione, ma questa volta per denunciare «nullità delladecisione per motivazione meramente apparente, in relazioneall’art. 111 Cost. ed anche all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. eall’art. 118 disp. att. c.p.c. (error in procedendo ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.)».Secondo il ricorrente «lo sviluppo argomentativo del capodella decisione di merito non offre argomento né giuridicamentené logicamente apprezzabile circa la ritenuta evidente identitàdi titolo dei crediti fatti valere dal Fall.

Flex e dalla Maint».4.

Infine, il quarto motivo, esplicitamente proposto in viasubordinata (rectius: condizionata alla ritenuta rilevanzadell’errore denunciato) prospetta «nullità della decisione perviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.rispetto a prova documentale ed a fatti non contestati (error inprocedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».Si contesta l’errata indicazione, nella motivazione deldecreto, della data del contratto di sublocazione in forza delquale Maint S.a. era stata ammessa al passivo del fallimentoShernon [OSCURATO:SOCIETA]5.

Conviene prendere le mosse dal terzo motivo, che èfondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimentodelle questioni poste dagli altri motivi.5.1.

La parte qui rilevante del decreto impugnato ètestualmente la seguente:Numero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026«Nella sentenza di primo grado, confermata in appello egravata in Cassazione, il Tribunale di Latina in data 26.8.16 hadichiarato inefficace l’atto di vendita dell’immobile sede delpunto vendita e ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al rilascio in favoredel fallimento attore del complesso immobiliare ceduto conl’atto revocato ed al pagamento dei frutti civili pari ad €2.417.018,29, oltre alle ulteriori somme maturande sinoall’effettivo rilascio dei beni.Dal tenore letterale del provvedimento si evince, pertanto,che la sola acquirente è stata condannata, tra l’altro, allarestituzione dei frutti civili, evidentemente comprensivi deicanoni di locazione e dell’indennità di occupazione sino almateriale rilascio dei beni.È pertanto evidente l’identità del credito preteso, da unlato, dalla sublocatrice già ammessa al passivo in virtù delcontratto di sublocazione, dall’altro, dal Fallimento della societàoriginaria venditrice che ha vinto l’azione ex art. 67 co. 1 LF eha diritto, in base alla sentenza esecutiva, di recuperare ilcredito oggetto dell’insinuazione della sublocatrice».5.2.

Dalla premessa che il Tribunale di Latina –accogliendo l’azione revocatoria del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. –aveva condannato la sola [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei frutticivili, si giunge alla conclusione della identità del creditoinsinuato dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di quello già ammesso alpassivo a nome di Maint S.a., senza alcuna argomentazione,tale non potendosi considerare l’affermazione che l’identità deicrediti sarebbe «evidente», preceduta dal rilievo che i frutti civilisarebbero «evidentemente comprensivi dei canoni di locazionee dell’indennità di occupazione».Ma limitarsi a dichiarare l’evidenza di una certa soluzionenon è sufficiente per (e non corrisponde a) motivare quellaNumero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026soluzione.

E il Tribunale di Milano non si è confrontato con lacircostanza che la domanda del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. indica,quale fonte del credito, una sentenza di condanna pronunciatanei confronti di un soggetto estraneo al presente processo (CirceS.r.l.), mentre il credito di Maint S.a. era stato ammesso sullabase di un contratto di sublocazione stipulato tra Maint S.a. eM. [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erasucceduta nel rapporto in virtù della cessione del ramod’azienda.

Contratto di sublocazione di cui [OSCURATO:SOCIETA]. non è maistata parte e di cui, soprattutto, non ha inteso avvalersi con ladomanda di insinuazione al passivo, non risultando invocatal’azione diretta del locatore ai sensi dell’art. 1595 c.c.Il decreto impugnato risulta, pertanto, privo di unaeffettiva motivazione rispettosa del «minimo costituzionale»(Cass.

S.u. n. 8053/2014) sindacabile in sede di legittimità,perché il suo contenuto non consente l’individuazione delleragioni poste a fondamento della statuizione sul punto decisivodella dichiarata identità del credito insinuato con altro creditogià ammesso al passivo a nome di altro creditore.6.

Accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti i rimanenti,il decreto impugnato viene cassato con rinvio al medesimoTribunale di Milano, per decidere, in diversa composizione,anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte:accoglie il terzo motivo di ricorso – assorbiti i rimanentimotivi – cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diMilano, perché decida, in diversa composizione, anche sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4.6.2026.Numero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroMAINT S.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto depositato dal Tribunale di Milano in data7.4.2023 nel procedimento iscritto al n. 51631/2020 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose insinuazione al passivodel fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del credito di € 330.000 (dicui € 30.000 in prededuzione e il rimanente con il privilegio dicui all’art. 2764 c.c.), vantato a titolo di rimborso dei frutti civiligenerati da un immobile di cui il ricorrente aveva recuperato laproprietà tramite un’azione revocatoria proposta contro taleCirce S.r.l., la quale aveva locato il bene a [OSCURATO:SOCIETA]., che loaveva a sua volta sublocato a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale avevaceduto il rapporto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nell’ambito di un piùampio contratto di cessione di rami d’azienda.Il credito venne escluso dal giudice delegato, sulla basedel rilievo che si sarebbe trattato del medesimo credito giàammesso al passivo su istanza e a nome della sublocatrice MaintS.a., con conseguente impossibilità di una nuova ammissionedello stesso credito, se non previa revocazione del primoprovvedimento.Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose allora, contestualmenteall’opposizione (peraltro con riduzione della domanda a €170.430,80, di cui € 15.493,70 in prededuzione), istanza direvocazione dell’ammissione al passivo di Maint S.a., di cui, atal fine, provvide alla chiamata in causa.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano, incomposizione collegiale, rigettò l’opposizione e dichiaròinammissibile, perché tardiva, l’istanza di revocazione.Contro il decreto del tribunale, il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Maint S.a. si sonodifesi con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perNumero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la ricorrente e MaintS.a. hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione o falsaapplicazione degli artt. 96, comma 4, 97, 99, co. 1, e 101 L.F.,anche in combinato con l’art. 98, comma 4, legge fall., degli art.100, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e correlata nullità deldecreto impugnato (error in procedendo ex art. 360, n. 4,c.p.c.; in diversa ipotesi da riqualificarsi come error in iudicandoex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Il motivo censura il decreto del tribunale in relazione alladichiarata inammissibilità, per intervenuta decadenza, dellaimpugnazione per revocazione dell’ammissione al passivo delcredito insinuato da Maint S.a. La contestazione riguardal’individuazione del dies a quo per il calcolo della scadenza deltermine per l’impugnazione, che il tribunale ha fissato nella datain cui il ricorrente aveva avuto la prima notizia dell’intervenutaammissione al passivo di Maint S.a., mentre il fallimento FlexS.p.A. ritiene che il proprio interesse ad impugnare fosse sortosoltanto con il decreto del giudice delegato che le negòl’ammissione al passivo proprio sulla base dell’assunto che sitrattasse di un credito già insinuato al passivo da altro soggetto.Il dies a quo dovrebbe dunque essere individuato nella data diemissione del predetto decreto.2. Con il secondo motivo l’attenzione si sposta sul rigettodell’opposizione allo stato passivo e, quindi, sull’affermazioneche il credito insinuato sarebbe il medesimo già ammesso alpassivo su domanda di Maint S.a. Il motivo denuncia «violazioneo falsa applicazione degli artt. 67 legge fall., 820, comma 3,1173, 1292 e 2652 c.c., 95, comma 3, legge fall. (error iniudicando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Numero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026Il ricorrente contesta al tribunale di non avere consideratola diversità di causa petendi tra il credito ammesso al passivo infavore di Maint S.a. (contratto di sublocazione) e il creditooggetto del presente processo (obbligo del possessore di pagareal proprietario del bene i frutti civili maturati fino alla suarestituzione).3. Il terzo motivo prosegue nella critica al rigettodell’opposizione, ma questa volta per denunciare «nullità delladecisione per motivazione meramente apparente, in relazioneall’art. 111 Cost. ed anche all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. eall’art. 118 disp. att. c.p.c. (error in procedendo ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.)».Secondo il ricorrente «lo sviluppo argomentativo del capodella decisione di merito non offre argomento né giuridicamentené logicamente apprezzabile circa la ritenuta evidente identitàdi titolo dei crediti fatti valere dal Fall. Flex e dalla Maint».4. Infine, il quarto motivo, esplicitamente proposto in viasubordinata (rectius: condizionata alla ritenuta rilevanzadell’errore denunciato) prospetta «nullità della decisione perviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.rispetto a prova documentale ed a fatti non contestati (error inprocedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».Si contesta l’errata indicazione, nella motivazione deldecreto, della data del contratto di sublocazione in forza delquale Maint S.a. era stata ammessa al passivo del fallimentoShernon [OSCURATO:SOCIETA]5. Conviene prendere le mosse dal terzo motivo, che èfondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimentodelle questioni poste dagli altri motivi.5.1. La parte qui rilevante del decreto impugnato ètestualmente la seguente:Numero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026«Nella sentenza di primo grado, confermata in appello egravata in Cassazione, il Tribunale di Latina in data 26.8.16 hadichiarato inefficace l’atto di vendita dell’immobile sede delpunto vendita e ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al rilascio in favoredel fallimento attore del complesso immobiliare ceduto conl’atto revocato ed al pagamento dei frutti civili pari ad €2.417.018,29, oltre alle ulteriori somme maturande sinoall’effettivo rilascio dei beni.Dal tenore letterale del provvedimento si evince, pertanto,che la sola acquirente è stata condannata, tra l’altro, allarestituzione dei frutti civili, evidentemente comprensivi deicanoni di locazione e dell’indennità di occupazione sino almateriale rilascio dei beni.È pertanto evidente l’identità del credito preteso, da unlato, dalla sublocatrice già ammessa al passivo in virtù delcontratto di sublocazione, dall’altro, dal Fallimento della societàoriginaria venditrice che ha vinto l’azione ex art. 67 co. 1 LF eha diritto, in base alla sentenza esecutiva, di recuperare ilcredito oggetto dell’insinuazione della sublocatrice».5.2. Dalla premessa che il Tribunale di Latina –accogliendo l’azione revocatoria del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. –aveva condannato la sola [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei frutticivili, si giunge alla conclusione della identità del creditoinsinuato dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di quello già ammesso alpassivo a nome di Maint S.a., senza alcuna argomentazione,tale non potendosi considerare l’affermazione che l’identità deicrediti sarebbe «evidente», preceduta dal rilievo che i frutti civilisarebbero «evidentemente comprensivi dei canoni di locazionee dell’indennità di occupazione».Ma limitarsi a dichiarare l’evidenza di una certa soluzionenon è sufficiente per (e non corrisponde a) motivare quellaNumero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026soluzione. E il Tribunale di Milano non si è confrontato con lacircostanza che la domanda del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. indica,quale fonte del credito, una sentenza di condanna pronunciatanei confronti di un soggetto estraneo al presente processo (CirceS.r.l.), mentre il credito di Maint S.a. era stato ammesso sullabase di un contratto di sublocazione stipulato tra Maint S.a. eM. [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erasucceduta nel rapporto in virtù della cessione del ramod’azienda. Contratto di sublocazione di cui [OSCURATO:SOCIETA]. non è maistata parte e di cui, soprattutto, non ha inteso avvalersi con ladomanda di insinuazione al passivo, non risultando invocatal’azione diretta del locatore ai sensi dell’art. 1595 c.c.Il decreto impugnato risulta, pertanto, privo di unaeffettiva motivazione rispettosa del «minimo costituzionale»(Cass. S.u. n. 8053/2014) sindacabile in sede di legittimità,perché il suo contenuto non consente l’individuazione delleragioni poste a fondamento della statuizione sul punto decisivodella dichiarata identità del credito insinuato con altro creditogià ammesso al passivo a nome di altro creditore.6. Accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti i rimanenti,il decreto impugnato viene cassato con rinvio al medesimoTribunale di Milano, per decidere, in diversa composizione,anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il terzo motivo di ricorso – assorbiti i rimanentimotivi – cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale diMilano, perché decida, in diversa composizione, anche sullespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4.6.2026.Numero registro generale 9455/2023Numero sezionale 2483/2026Numero di raccolta generale 24601/2026Data pubblicazione 11/08/2026Il Presidente
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