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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46288/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1948 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1949 avverso la sentenza resa il 22 Marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita CASALP, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Livorno il 15 Febbraio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i reati di falso e truffa aggravata agli stessi contestati si sono estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili in favore della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA], da liquidarsi in separato giudizio.

Si addebita ai due imputati di avere, agendo in concorso tra loro, fornito una rappresentazione fittizia del loro stato civile, al fine di ottenere l'indebito vantaggio patrimoniale del pagamento di un canone di locazione inferiore e dell'avere mantenuto la disponibilità di due alloggi popolari. 2.Avverso la detta pronuncia ha proposto appello il difensore dei due imputati, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 47 comma 3 e 483 cod.pen. e vizio di motivazione poiché [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le autocertificazioni alla [OSCURATO:SOCIETA] 11 settembre 2009, il 5 settembre 2011, il 6 settembre 2013 mentre le attività di indagini sono state svolte dal 2014 in poi, in un periodo di tempo posteriore alla consumazione dei fatti addebitati all'imputato.

Il ricorrente osserva inoltre che [OSCURATO:PERSONA] risponde soltanto per avere fornito una falsa attestazione in ordine ai dati anagrafici e reddituali, ma tra i dati anagrafici dei quali l'atto notorio è destinato a provare la verità non è ricompresa la dichiarazione di residenza, ma soltanto il cognome e nome, il codice fiscale e la data di nascita dell'interessato, sicché non esisteva alcun obbligo giuridico per la Danti di dichiarare la verità in ordine al luogo di residenza.

Tali circostanze sono state evidenziate nell'atto di appello ma non sono state prese in considerazione dalla corte, che ha reso una motivazione superficiale.

Al momento delle autocertificazioni in contestazione era in corso la ristrutturazione dell'immobile sicché l'imputata non poteva dichiarare di risiedere in quel luogo, in ragione di un errore scusabile; tuttavia la Corte pur riconoscendo che nel 2015 l'immobile assegnato alla Danti era coinvolto in rilevanti lavori di ristrutturazione, tali da renderlo inabitabile, con motivazione contraddittoria, ha ritenuto che i detti lavori non fossero stati dimostrati se non genericamente e che la società [OSCURATO:SOCIETA] non fosse stata preventivamente avvisata dalla prevenuta.

La Corte ha reso motivazione carente anche in ordine alla pretesa falsità dello stato di separazione personale tra i coniugi. 2.2 Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 640 cod.pen. e conseguente difetto di condizione di procedibilità, poiché la sentenza ha ritenuto sussistente la detta aggravante attribuendo alla CASALP qualità di ente pubblico mentre la stessa è una società di capitali e ha natura privatistica.

Ne consegue che avrebbe dovuto essere dichiarato il difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale, non essendo stata sporta alcuna querela da parte della predetta società o dal Comune di Livorno. 2.3 Violazione di legge processuale e omessa valutazione della prova testimoniale decisiva, poiché il tribunale non ha ammesso le prove dedotte dalla difesa e la corte ha confermato l'ordinanza del primo giudice richiamandone per relationem le motivazioni, e ha cagionato una indebita compressione del diritto di difesa degli imputati, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo dell'indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale è necessario soltanto allorché si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili perché i motivi si palesano generici in quanto reiterano le censure già sollevate con i motivi di appello, non si confrontano con le esaustive argomentazioni proposte dalla sentenza impugnata o manifestamente infondati; inoltre per altro aspetto mirano ad ottenere una diversa ricostruzione in punto di fatto introducendo censure di merito che esulano dalla competenza del giudice di legittimità. 1.1 II primo motivo di ricorso è generico poiché la prova della responsabilità degli imputati e in particolare della circostanza che gli stessi abitavano insieme in via Piccioni e non nell'alloggio popolare sito in via Giolitti e assegnato alla Nardi si desume anche dall'entità dei consumi di energia elettrica e di acqua di tale appartamento, che dal 2011 risultavano pari a zero dimostrando che l'immobile era di fatto disabitato.

La corte ha ritenuto non ipotizzabile che nel 2013 la Danti abbia vissuto nell'alloggio di via Giolitti e, con motivazione logicamente ineccepibile, ne ha desunto la conseguenza che l'imputata avesse dichiarato il falso in merito alla sua separazione dal marito anche negli anni precedenti.

La prova della falsa rappresentazione offerta dai due imputati in ordine alla loro condizione di convivenza e quindi la prova della truffa, nei primi anni della contestazione, non è diretta ma è frutto di un ragionamento logico non manifestamente illogico o contradditorio che può fondare un sicuro giudizio di responsabilità.

Il ricorrente non contesta in maniera specifica questa affermazione, limitandosi ad evidenziarne la pretesa illogicità, mentre di contro la stessa si fonda su principi di logica deduttiva, in assenza di specifici elementi di smentita.

Neppure è vero che la residenza non rientra tra i dati anagrafici che possono formare oggetto di autocertificazione e, comunque, va rilevato che la Danti ha dichiarato il falso non soltanto in ordine alla propria residenza, ma anche in merito allo stato civile. 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché correttamente la corte ha ritenuto la natura pubblica dell'ente CASALP in relazione all'interesse pubblico perseguito, a prescindere dalla forma privatistica assunta quale le società per azioni.

È stato infatti precisato che ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta natura pubblicistica ad una società per azioni esercente il servizio di trasporto aereo, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'ENAC e del Ministro dei Trasporti, titolare quest'ultimo del potere di revoca della concessione in caso di inadempienze gestionali). (Sez. 2, Sentenza n. 29709 del 19/04/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270665 - 01) E certamente tali requisiti ricorrono nella società [OSCURATO:SOCIETA] che si occupa di gestire gli alloggi popolari. 1.3 La terza censura è generica.

Con l'ordinanza impugnata il tribunale ha respinto la richiesta delle prove testimoniali per genericità dell'articolato di prova, in quanto la difesa si è limitata ad indicare che i testi avrebbero dovuto riferire sui fatti relativi ai capi di imputazione, senza specificare l'oggetto della loro testimonianza.

Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di lista testimoniale, l'onere di indicare le circostanze relative all'esame può essere soddisfatto anche solo riferendosi ai "fatti del processo", a condizione che vi sia un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, mentre, ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati o i capi di imputazione siano più di uno, il mero riferimento non è sufficiente, poiché impedisce al giudice di vagliare l'attinenza della prova (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità della lista testimoniale presentata dalla difesa essendo impossibile dedurre, dal mero riferimento "per relationem" alle imputazioni per delitto associativo mafioso e plurimi omicidi commessi con armi, in luoghi e tempi diversi, su quali fatti e circostanze i soggetti indicati fossero chiamati a deporre). (Sez. 1 , Sentenza n. 7912 del 21/01/2022 Ud. (dep. 04/03/2022 ) Rv. 282915 - 01).

Nel caso in esame, pur in presenza di due imputazioni, la vicenda oggetto del giudizio era abbastanza complessa essendosi protratta nel tempo e tramite diversi diversi falsi , per cui deve convenirsi con il tribunale che risultava necessario per valutare la rilevanza e conducenza delle testimonianze indicare in lista anche in modo non dettagliato l'argomento su cui i testi erano chiamati a fornire le loro informazioni.

Il motivo di ricorso, peraltro, è generico poiché neppure indica il numero dei testi indicati nella lista che avrebbero dovuto essere escussi, limitandosi a riferire che si trattava di parenti degli imputati, nè il tema dell'esame , né espone le ragioni per cui tali testi avrebbero dovuto essere ritenuti decisivi e in grado di modificare con il loro apporto le concordi conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, in forza di innegabili elementi documentali e dei servizi di osservazione della P.G.. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3510 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Roma 19 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1948 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1949 avverso la sentenza resa il 22 Marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita CASALP, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Livorno il 15 Febbraio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i reati di falso e truffa aggravata agli stessi contestati si sono estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili in favore della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA], da liquidarsi in separato giudizio. Si addebita ai due imputati di avere, agendo in concorso tra loro, fornito una rappresentazione fittizia del loro stato civile, al fine di ottenere l'indebito vantaggio patrimoniale del pagamento di un canone di locazione inferiore e dell'avere mantenuto la disponibilità di due alloggi popolari. 2.Avverso la detta pronuncia ha proposto appello il difensore dei due imputati, deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 47 comma 3 e 483 cod.pen. e vizio di motivazione poiché [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le autocertificazioni alla [OSCURATO:SOCIETA] 11 settembre 2009, il 5 settembre 2011, il 6 settembre 2013 mentre le attività di indagini sono state svolte dal 2014 in poi, in un periodo di tempo posteriore alla consumazione dei fatti addebitati all'imputato. Il ricorrente osserva inoltre che [OSCURATO:PERSONA] risponde soltanto per avere fornito una falsa attestazione in ordine ai dati anagrafici e reddituali, ma tra i dati anagrafici dei quali l'atto notorio è destinato a provare la verità non è ricompresa la dichiarazione di residenza, ma soltanto il cognome e nome, il codice fiscale e la data di nascita dell'interessato, sicché non esisteva alcun obbligo giuridico per la Danti di dichiarare la verità in ordine al luogo di residenza. Tali circostanze sono state evidenziate nell'atto di appello ma non sono state prese in considerazione dalla corte, che ha reso una motivazione superficiale. Al momento delle autocertificazioni in contestazione era in corso la ristrutturazione dell'immobile sicché l'imputata non poteva dichiarare di risiedere in quel luogo, in ragione di un errore scusabile; tuttavia la Corte pur riconoscendo che nel 2015 l'immobile assegnato alla Danti era coinvolto in rilevanti lavori di ristrutturazione, tali da renderlo inabitabile, con motivazione contraddittoria, ha ritenuto che i detti lavori non fossero stati dimostrati se non genericamente e che la società [OSCURATO:SOCIETA] non fosse stata preventivamente avvisata dalla prevenuta. La Corte ha reso motivazione carente anche in ordine alla pretesa falsità dello stato di separazione personale tra i coniugi. 2.2 Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 640 cod.pen. e conseguente difetto di condizione di procedibilità, poiché la sentenza ha ritenuto sussistente la detta aggravante attribuendo alla CASALP qualità di ente pubblico mentre la stessa è una società di capitali e ha natura privatistica. Ne consegue che avrebbe dovuto essere dichiarato il difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale, non essendo stata sporta alcuna querela da parte della predetta società o dal Comune di Livorno. 2.3 Violazione di legge processuale e omessa valutazione della prova testimoniale decisiva, poiché il tribunale non ha ammesso le prove dedotte dalla difesa e la corte ha confermato l'ordinanza del primo giudice richiamandone per relationem le motivazioni, e ha cagionato una indebita compressione del diritto di difesa degli imputati, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo dell'indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale è necessario soltanto allorché si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili perché i motivi si palesano generici in quanto reiterano le censure già sollevate con i motivi di appello, non si confrontano con le esaustive argomentazioni proposte dalla sentenza impugnata o manifestamente infondati; inoltre per altro aspetto mirano ad ottenere una diversa ricostruzione in punto di fatto introducendo censure di merito che esulano dalla competenza del giudice di legittimità. 1.1 II primo motivo di ricorso è generico poiché la prova della responsabilità degli imputati e in particolare della circostanza che gli stessi abitavano insieme in via Piccioni e non nell'alloggio popolare sito in via Giolitti e assegnato alla Nardi si desume anche dall'entità dei consumi di energia elettrica e di acqua di tale appartamento, che dal 2011 risultavano pari a zero dimostrando che l'immobile era di fatto disabitato. La corte ha ritenuto non ipotizzabile che nel 2013 la Danti abbia vissuto nell'alloggio di via Giolitti e, con motivazione logicamente ineccepibile, ne ha desunto la conseguenza che l'imputata avesse dichiarato il falso in merito alla sua separazione dal marito anche negli anni precedenti. La prova della falsa rappresentazione offerta dai due imputati in ordine alla loro condizione di convivenza e quindi la prova della truffa, nei primi anni della contestazione, non è diretta ma è frutto di un ragionamento logico non manifestamente illogico o contradditorio che può fondare un sicuro giudizio di responsabilità. Il ricorrente non contesta in maniera specifica questa affermazione, limitandosi ad evidenziarne la pretesa illogicità, mentre di contro la stessa si fonda su principi di logica deduttiva, in assenza di specifici elementi di smentita. Neppure è vero che la residenza non rientra tra i dati anagrafici che possono formare oggetto di autocertificazione e, comunque, va rilevato che la Danti ha dichiarato il falso non soltanto in ordine alla propria residenza, ma anche in merito allo stato civile. 1.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché correttamente la corte ha ritenuto la natura pubblica dell'ente CASALP in relazione all'interesse pubblico perseguito, a prescindere dalla forma privatistica assunta quale le società per azioni. È stato infatti precisato che ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta natura pubblicistica ad una società per azioni esercente il servizio di trasporto aereo, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'ENAC e del Ministro dei Trasporti, titolare quest'ultimo del potere di revoca della concessione in caso di inadempienze gestionali). (Sez. 2, Sentenza n. 29709 del 19/04/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270665 - 01) E certamente tali requisiti ricorrono nella società [OSCURATO:SOCIETA] che si occupa di gestire gli alloggi popolari. 1.3 La terza censura è generica. Con l'ordinanza impugnata il tribunale ha respinto la richiesta delle prove testimoniali per genericità dell'articolato di prova, in quanto la difesa si è limitata ad indicare che i testi avrebbero dovuto riferire sui fatti relativi ai capi di imputazione, senza specificare l'oggetto della loro testimonianza. Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di lista testimoniale, l'onere di indicare le circostanze relative all'esame può essere soddisfatto anche solo riferendosi ai "fatti del processo", a condizione che vi sia un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, mentre, ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati o i capi di imputazione siano più di uno, il mero riferimento non è sufficiente, poiché impedisce al giudice di vagliare l'attinenza della prova (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità della lista testimoniale presentata dalla difesa essendo impossibile dedurre, dal mero riferimento "per relationem" alle imputazioni per delitto associativo mafioso e plurimi omicidi commessi con armi, in luoghi e tempi diversi, su quali fatti e circostanze i soggetti indicati fossero chiamati a deporre). (Sez. 1 , Sentenza n. 7912 del 21/01/2022 Ud. (dep. 04/03/2022 ) Rv. 282915 - 01). Nel caso in esame, pur in presenza di due imputazioni, la vicenda oggetto del giudizio era abbastanza complessa essendosi protratta nel tempo e tramite diversi diversi falsi , per cui deve convenirsi con il tribunale che risultava necessario per valutare la rilevanza e conducenza delle testimonianze indicare in lista anche in modo non dettagliato l'argomento su cui i testi erano chiamati a fornire le loro informazioni. Il motivo di ricorso, peraltro, è generico poiché neppure indica il numero dei testi indicati nella lista che avrebbero dovuto essere escussi, limitandosi a riferire che si trattava di parenti degli imputati, nè il tema dell'esame , né espone le ragioni per cui tali testi avrebbero dovuto essere ritenuti decisivi e in grado di modificare con il loro apporto le concordi conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, in forza di innegabili elementi documentali e dei servizi di osservazione della P.G.. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3510 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Roma 19 ottobre
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