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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22173/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25212/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], res. a Caprarola (VT), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 102, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 2233/14/14 del 9aprile 2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA] due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione notificatogli in recupero dell'imposta proporzionale di registro sulla sentenza (n.5891/08) con cui il Tribunale Civile di Roma l'aveva condannato, in solido con altri, al pagamento, a favore della curatela del [OSCURATO:PERSONA] spa, della somma di euro 8.403.001,99 oltre accessori; ciò in accoglimento dell'azione di responsabilità dal Fallimento intrapresa nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - erroneamente i primi giudici avevano dichiarato cess ata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento dell'imposta da parte di altro co-obbligato, dal momento che il pagamento non aveva escluso l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, con istanza di rimborso, da parte di questi (tanto che l'estraneità del solvente al debito d'imposta e l’obbligo di restituzione dell’Ufficio erano poi stati affermati da altra sentenza della [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la potestà dell'[OSCURATO:PERSONA] di esigere l'imposta dagli altri co-obbligati, tra i quali il Ferroni); - l'avviso di liquidazione opposto doveva ritenersi sufficientemente motivato, perché facente richiamo “alla sentenza del Tribunale civile di Roma, alla quantificazione del tributo dovuto ed alla indicazione degli elementi matematici posti a base della sua quantificazione”, sicché non era necessario che dall'avviso stesso fossero “evincibili i presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria, essendo sufficiente che tali elementi siano desumibili dalla motivazione della relativa sentenza del Tribunale.

Nella fattispecie l'avviso di liquidazione è di estrema chiarezza e non presenta punti oscuri (…) poiché l'importo esposto è stato determinato applicando l'aliquota del 3%, come previsto dalla tariffa, calcolata sull'importo complessivo del risarcimento liquidato in euro 8.403.001,99”; - acclarata era la responsabilità del Ferroni, trattandosi di soggetto condannato dal giudice civile al pagamento del suddetto importo risarcitorio in qualità di parte in causa, ed obbligato in via solidale con gli altri convenuti.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con ordinanza interlocutoria 18 febbraio 2020 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, non presente in atti.

Disposto l'incombente, la causa veniva nuovamente assegnata alla decisione che segue. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA]. §

2. Con il primo motivo di ricorso il Ferroni lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. –nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'articolo 31, comma quarto, d.lgs. 546/92.

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la decisione senza che il difensore del contribuente ricevesse alcuna comunicazione della data di fissazione dell'udienza, con conseguente palese violazione anche dell'articolo 24 Cost..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione nell'articolo 7 l. 212/00; per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di liquidazione opposto, nonostante che esso facesse riferimento - quale unico elemento motivazionale -agli estremi di data e numero della menzionata sentenza del Tribunale civile di Roma, neppure allegata. §

3. Il ricorso merita accoglimento, nei termini che seguono, stante il sopravvenuto venir meno del presupposto dell’imposizione.

Come da atti allegati alla memoria di parte ricorrente – in alcun modo contrastati dall’agenzia del territorio –risulta infatti che: - con sentenza 19.11.2016 n. 6702, la Corte di Appello di Roma ha riformato nei confronti del Ferroni (rilevando l’intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta) la suddetta sentenza del Tribunale di Bari n. 5891/08; - con decreto 4.3.2021 n. 5995 il Presidente della Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo di cassazione introdotto, contro la suddetta sentenza di appello, dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] spa, e da questo rinunciato; non risulta che nel termine di legge sia stata chiesta la fissazione dell’udienza; - con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3182, definitiva, la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda di revocazione della stessa sentenza di appello n. 6702/16; - con sentenza 1 8.10.2021 n. 11230 la commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso dal Ferroni proposto avverso la cartella di pagamento emessa, dopo la pronuncia regionale qui impugnata, sull’avviso di liquidazione dedotto in giudizio (appunto basato sulla citata sentenza del Tribunale di Bari).

Da quanto sopra emerge dunque – quale ragione liquida e dirimente di ogni diversa doglianza - il sopravvenire al ricorso per cassazione di un giudicato esterno comportante il venir meno –con la definitività della riforma in appello della sentenza di primo grado oggetto di liquidazione dell’imposta di registro – del presupposto dell’imposizione.

Rileva in proposito il fermo indirizzo secondo cui (Cass.n. 26041/10, successivamente più volte ripreso): “Nel giudizio dicassazione, ilgiudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui ilgiudicato si sia formato successivamente alla pron uncia della sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi,della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione digiudicati contrastanti, conf ormemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione delgiudicato, i quali, comprovando lasopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso”.

Da ultimo, si è ribadito (Cass.ord. n.12754/22) che: “Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.” Nulla dunque può l’Amm.ne Finanziaria più pretendere sulla base dell’avviso di liquidazione investito dal presente ricorso per cassazione. §

4. Le spese dell’intero giudizio vengono compensate in ragione del sopravvenire del giudicato esterno dirimente solo in pendenza del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte - decidendo sul ricorso, cass a la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25212/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], res. a Caprarola (VT), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 102, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 2233/14/14 del 9aprile 2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione notificatogli in recupero dell'imposta proporzionale di registro sulla sentenza (n.5891/08) con cui il Tribunale Civile di Roma l'aveva condannato, in solido con altri, al pagamento, a favore della curatela del [OSCURATO:PERSONA] spa, della somma di euro 8.403.001,99 oltre accessori; ciò in accoglimento dell'azione di responsabilità dal Fallimento intrapresa nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - erroneamente i primi giudici avevano dichiarato cess ata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento dell'imposta da parte di altro co-obbligato, dal momento che il pagamento non aveva escluso l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, con istanza di rimborso, da parte di questi (tanto che l'estraneità del solvente al debito d'imposta e l’obbligo di restituzione dell’Ufficio erano poi stati affermati da altra sentenza della [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la potestà dell'[OSCURATO:PERSONA] di esigere l'imposta dagli altri co-obbligati, tra i quali il Ferroni); - l'avviso di liquidazione opposto doveva ritenersi sufficientemente motivato, perché facente richiamo “alla sentenza del Tribunale civile di Roma, alla quantificazione del tributo dovuto ed alla indicazione degli elementi matematici posti a base della sua quantificazione”, sicché non era necessario che dall'avviso stesso fossero “evincibili i presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria, essendo sufficiente che tali elementi siano desumibili dalla motivazione della relativa sentenza del Tribunale. Nella fattispecie l'avviso di liquidazione è di estrema chiarezza e non presenta punti oscuri (…) poiché l'importo esposto è stato determinato applicando l'aliquota del 3%, come previsto dalla tariffa, calcolata sull'importo complessivo del risarcimento liquidato in euro 8.403.001,99”; - acclarata era la responsabilità del Ferroni, trattandosi di soggetto condannato dal giudice civile al pagamento del suddetto importo risarcitorio in qualità di parte in causa, ed obbligato in via solidale con gli altri convenuti. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Con ordinanza interlocutoria 18 febbraio 2020 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, non presente in atti. Disposto l'incombente, la causa veniva nuovamente assegnata alla decisione che segue. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA]. § 2. Con il primo motivo di ricorso il Ferroni lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. –nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'articolo 31, comma quarto, d.lgs. 546/92. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la decisione senza che il difensore del contribuente ricevesse alcuna comunicazione della data di fissazione dell'udienza, con conseguente palese violazione anche dell'articolo 24 Cost.. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione nell'articolo 7 l. 212/00; per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di liquidazione opposto, nonostante che esso facesse riferimento - quale unico elemento motivazionale -agli estremi di data e numero della menzionata sentenza del Tribunale civile di Roma, neppure allegata. § 3. Il ricorso merita accoglimento, nei termini che seguono, stante il sopravvenuto venir meno del presupposto dell’imposizione. Come da atti allegati alla memoria di parte ricorrente – in alcun modo contrastati dall’agenzia del territorio –risulta infatti che: - con sentenza 19.11.2016 n. 6702, la Corte di Appello di Roma ha riformato nei confronti del Ferroni (rilevando l’intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria nei suoi confronti proposta) la suddetta sentenza del Tribunale di Bari n. 5891/08; - con decreto 4.3.2021 n. 5995 il Presidente della Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo di cassazione introdotto, contro la suddetta sentenza di appello, dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] spa, e da questo rinunciato; non risulta che nel termine di legge sia stata chiesta la fissazione dell’udienza; - con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3182, definitiva, la Corte di Appello di Roma ha respinto la domanda di revocazione della stessa sentenza di appello n. 6702/16; - con sentenza 1 8.10.2021 n. 11230 la commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso dal Ferroni proposto avverso la cartella di pagamento emessa, dopo la pronuncia regionale qui impugnata, sull’avviso di liquidazione dedotto in giudizio (appunto basato sulla citata sentenza del Tribunale di Bari). Da quanto sopra emerge dunque – quale ragione liquida e dirimente di ogni diversa doglianza - il sopravvenire al ricorso per cassazione di un giudicato esterno comportante il venir meno –con la definitività della riforma in appello della sentenza di primo grado oggetto di liquidazione dell’imposta di registro – del presupposto dell’imposizione. Rileva in proposito il fermo indirizzo secondo cui (Cass.n. 26041/10, successivamente più volte ripreso): “Nel giudizio dicassazione, ilgiudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui ilgiudicato si sia formato successivamente alla pron uncia della sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi,della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione digiudicati contrastanti, conf ormemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione delgiudicato, i quali, comprovando lasopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso”. Da ultimo, si è ribadito (Cass.ord. n.12754/22) che: “Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.” Nulla dunque può l’Amm.ne Finanziaria più pretendere sulla base dell’avviso di liquidazione investito dal presente ricorso per cassazione. § 4. Le spese dell’intero giudizio vengono compensate in ragione del sopravvenire del giudicato esterno dirimente solo in pendenza del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - decidendo sul ricorso, cass a la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente;
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