CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv [OSCURATO:PERSONA] del FORO di ROMA, quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di PRATO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Parma, in composizione col- legiale, affermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due tentati furti in abitazione (capi A e B della rubrica), commessi, rispettivamente, in data 8/10/2015, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e, ritenuto il vincolo della continuazione, lo con- dannava alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 600 di multa (pene accessoria: interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; misura di sicurezza: espulsione dallo Stato a pena espiata con divieto di farvi ritorno per anni cinque); lo assolveva, invece, dal delitto di cui all'art. 56, 628 cod. pen. (capo D), commesso il 9/10/2015 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva sorpreso due individui nell'atto di scaval- care la recinzione per introdursi all'interno della sua abitazione ed era stato mi- nacciato da uno di questi mediante l'esibizione di un coltello), per non aver com- messo il fatto. A tale decisione il giudicante perveniva - dopo aver dato atto della latitanza del Prenga e dopo avere rigettato la richiesta difensiva, avanzata all'udienza di discussione, di integrazione istruttoria diretta all'audizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle circostanze relative all'attività agonistica esercitata dall'imputato, per la non assoluta necessità di tali prove ai fini della decisione. La Corte di Appello di Bologna, presente l'imputato in stato dì custodia cau- telare, accolta la richiesta difensiva di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ammetteva l'audizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, su accordo del PG, la produzione dei verbali di individuazione fotografica dei testi Pincella, Gorreri e Bruschi e dell'informativa di PG del [OSCURATO:DATA_NASCITA] limitatamente ai nominativi dei soggetti riconosciuti e, all'esito, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza impugnata, assolveva l'imputato dai reati ascrittigli e ne ordinava l'im- mediata liberazione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta, nel caso previsto dall'ad 495, co. 2, cod. proc. pen. Ricorda il PG ricorrente che, nel corso del giudizio di primo grado l'imputato si è reso ed è rimasto latitante, e che la condanna a suo tempo intervenuta da parte del Tribunale di Parma, a 4 anni di reclusione e 600 euro di multa, poi rifor- mata con la decisione impugnata, era basata su certi ed inequivoci riconoscimenti fotografici, e sulla visione di un video estrapolato dal circuito di sorveglianza di una delle due abitazioni. Con l'appello i difensori riproponevano la prova a discarico (495, co. 2, cod. proc. pen.), in primo grado non ammessa, dell'alibi per il loro assistito, deducendo che il 10 ottobre 2015 egli aveva sostenuto - ed è pacifico - un incontro di kickbox a Colonia, in Germania. Nelle more il Prenga veniva catturato dalla polizia e la sua presenza era, per- ciò, assicurata nell'udienza di appello. Ivi il P.G. chiedeva a sua volta prova a carico sulla prova dedotta a discarico dalla parte avversa, cioè la ricognizione personale dell'imputato, nelle forme garantite ritenute dalla Corte, ed impossibile sino a quel momento per la latitanza di quest'ultimo. Con ordinanza, di cui non si fa cenno in sentenza e che viene impugnata uni- tamente a quest'ultima, tale richiesta del PG veniva rigettata, stante soltanto il tempo trascorso; nelle conclusioni il PG insisteva sulla necessità e decisività dell'in- combente istruttorio, anche perché le parti offese non avevano osservato i rapi- natori di sfuggita, ma per un tempo abbastanza significativo per giustificare un "attendibile" ricordo. Si chiede pertanto nuovamente la ricognizione personale suddetta e, ad esito di un giudizio di rinvio, una nuova decisione; ovviamente alla scarcerazione so- pravvenuta si ovvierà mediante tutte le ricerche del caso reputate necessarie, con ordine di accompagnamento coattivo e mediante rogatoria attiva internazionale se dovesse divenire necessario. Si chiede per queste ragioni l'annullamento della sentenza impugnata e la remissione del processo ad altra sezione della medesima Corte per quanto di ul- teriore competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso sopra illustrato è infondato e, pertanto, il ricorso pro- posto dal PG di Bologna va rigettato. 2. Ed invero, si lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la man- cata assunzione di una prova decisiva, costituita da una nuova ricognizione per- sonale dell'imputato. In proposito, va ricordato che costituisce ius receptum di questa Corte di le- gittimità il principio che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni con- tenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (così Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323 che, in un caso relativo a sentenza di condanna emessa per il delitto di naufragio colposo, ha escluso la 'decisività' dei mezzi di prova suppletivi invocati dal ricorrente, avuto riguardo alla scarsa affida- bilità delle fonti indicate e al carattere "meramente congetturale" delle conse- guenze che la difesa intendeva trarne, in tema di esatta identificazione delle cause della falla dello scafo della motonave condotta dall'imputato; conf. Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). 3. Orbene, nel caso in esame, la prova richiesta non si palesava decisiva in quanto ciò che si sarebbe voluto provare (ovvero il riconoscimento dell'imputato da parte dei testi) è dato per acclarato nella stessa sentenza che lo ha assolto. La Corte territoriale, infatti, dà atto che all'udienza dibattimentale, ripetuto l'atto di individuazione fotografica già operato in sede di indagini preliminari, il [OSCURATO:PERSONA] e la Pincella confermavano l'individuazione già operata in prec- denza, mentre il Gorrieri, non era in grado di indicare alcuna effige fotografica, affermando che anche in sede di indagini era stato incerto sul riconoscimento. Alla stregua di quanto sopra, il primo giudice, dato atto della piena credibilità dei testimoni quanto alla ricostruzione dei fatti - peraltro, quanto all'episodio in danno di Verrelli, riscontrata dal filmato registrato dall'impianto di videosorve- glianza installato all'esterno dell'abitazione familiare -, osservava, quanto all'indi- viduazione dei responsabili, che i testi Bruschi e Pincella avevano confermato senza incertezza il riconoscimento del Prenga come uno degli autori dei tentati furti commessi in loro danno; osservava, inoltre, che erano infondati i rilievi difen- sivi - di cui alla memoria depositata in udienza - in quanto: a. il rilievo concernente la deposizione della Pincella faceva riferimento a dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari che non erano state oggetto di contestazione durante l'esame dibattimentale di tal che esse - a prescindere dal fatto che non avrebbero comun- que influito sulla decisione atteso il chiaro riconoscimento svolto nel corso dell'u- dienza dalla testimone - erano inutilizzabili; b. il rilievo concernente la deposizione del Bruschi - che, nel corso delle indagini aveva indicato un età apparente dei tre uomini incompatibile con quella reale del prevenuto (tra i 30 e i 40 anni, a fronte dei 24 anni del Prenga) - non inficiava l'affidabilità del riconoscimento posto che, durante le indagini, il teste aveva indicato, con riferimento a due persone, un'età apparente prossima a quella reale e, con riferimento ad una terza, non aveva indicato alcuna età, e posto che, ad ogni modo, egli si era espresso in termini di certezza ("io sono sicuro siano loro") avendo visto l'imputato a pochi metri di di- stanza, in assenza, peraltro, di elementi da cui desumere che lo stesso volesse accusare ingiustamente il Prenga. Quanto, invece, al teste Gorrieri, al dibattimento non aveva riconosciuto alcuno ed anche in sede di indagini preliminari si era mo- strato incerto, di tal che non appariva superato il ragionevole dubbio.4. Orbene, in appello, a fronte del quadro probatorio valutato dal primo giu- dice ed effettivamente tale da giustificare l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto in ordine ad entrambi i reati ascrittigli, attesa la concordanza ed univocità degli elementi accusatori emersi in sede di indagini e nel corso del dibat- timento, il supplemento istruttorio -come si rileva nella sentenza impugnata- ha introdotto una prova d'alibi che, ancorché non riferibile ai giorni e agli orari esatti dei furti in contestazione, per i giudici del gravame del merito è stata ritenuta tuttavia sufficiente a sostenere il ragionevole dubbio. La Corte territoriale ritiene incontestata la partecipazione del Prenga all'incon- tro di kickboxing del 10/10/2015 a Colonia (atteso anche il video mostrato alla Corte dell'incontro medesimo, la locandina dello stesso e le dichiarazioni dei testi a difesa). E, pur preso atto che i furti si sono verificati nella tarda serata dell'8 ottobre e nel tardo pomeriggio del 15 ottobre, di tal che l'imputato sarebbe stato nella oggettiva possibilità di trovarsi a Parma nelle due date indicate, e che cono- sceva ed aveva frequentato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] (soggetto identificato a bordo della Skoda bianca station wagon tg. [OSCURATO:TARGA], auto sulla quale viaggiavano i malviventi in tutti e tre gli episodi enunciati nei capi di imputazione, peraltro riconosciuto fotograficamente da Pincella e Bruschi e condannato per tali fatti), ha evidenziato come, a smentire le deposizioni dei testi a difesa che collocano l'im- putato ininterrottamente in Germania, sicuramente, prima del 10 ottobre, ed an- che dopo, con qualche incertezza quanto al teste [OSCURATO:PERSONA], vi fossero solo i riconoscimenti fotografici delle persone offese Pincella e Bruschi. I giudici del gravame del merito, dunque, danno per scontato - il che rende la richiesta prova non decisiva, tenuto anche conto dei limiti intrinseci di attendi- bilità di una ricognizione personale effettuata sette anni dopo i fatti - il miglior esito possibile per l'accusa dell'eventuale nuova ricognizione personale dell'impu- tato, ovvero che Pincella e Bruschi lo riconoscano quale autore dei fatti delittuosi di cui all'imputazione. Tuttavia, con motivazione priva di aporie logiche, la Corte territoriale ritiene che si tratti di fonti di prova che, per loro intrinseca natura, possono presentare un margine di inaffidabilità, pur quando il teste si esprima in termini di soggettiva certezza, attesi i molteplici fattori che possono interferire sulla percezione, sulla memorizzazione e sul ricordo, soprattutto qualora la persona da riconoscere sia stata vista dal teste in un contesto di elevata tensione psicologica, per breve tempo, in condizioni di visibilità non ottimali. La Corte bolognese prende atto che i testi Pincella e Bruschi, in dibattimento, si sono entrambi espressi, rivedendo le foto dell'album fotografico, in termini di certezza quanto alle foto n. 3 e n. 6, la prima ritraente il Prenga, la seconda ri- traente [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), con riferimento al terzo individuo, e che la Pincella ha espresso analogo convincimento di certezza in relazione al soggetto ritratto nella foto n.1 (tale [OSCURATO:PERSONA]) ed il Bruschi quanto al soggetto ritratto nella foto 8 (tale CUPI Gentiam), E che, peraltro, mentre la Pincella si era detta sicura già nel verbale di individuazione fotografica del 6/11/2015 delle tre persone rico- nosciute, il giovanissimo Bruschi, all'epoca appena diciottenne, in data 5 novembre 2015, dunque a distanza di appena venti giorni dal fatto, aveva sì indicato i sog- getti di cui alle foto 3, 6 e 8, ma con la precisazione di non poterli indicare con certezza, "anche in considerazione del tempo trascorso" pur potendo affermare che "tali foto [rectius: i soggetti ritratti in tali foto] somigliano molto ai tre soggetti in questione". 5. I giudici del gravame del merito ritengono che il fatto che il Bruschi sia passato, a distanza di oltre tre anni, da un giudizio di elevata somiglianza ad un giudizio di certezza suscita qualche perplessità, non certo sulla sua buona fede quanto piuttosto sulla possibilità che quel ricordo possa essere stato influenzato dalla pregressa visione di quelle stesse foto. Viene valorizzata, in proposito, la circostanza che la visione dei malviventi da parte delle persone offese avvenne, in entrambi gli episodi, per breve tempo, in una situazione psicologica di stress, quale è quella di chi sta subendo un'aggres- sione nella propria dimora, di notte (tant'è che, dal ift~o della telecamera di sorveglianza, di cui era dotata l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], è possibile notare solo delle tre sagome indistinte), e, dunque, in condizioni ambientali non favorevoli ad una chiara visione dei tratti fisionomici dei soggetti autori dell'azione criminosa. E viene anche dato atto che, per quanto sia difficile, in certe situazioni, cogliere l'esatta altezza di un soggetto. Ciò perché, nel caso concreto, sia la Pincella che il Bruschi, pur avendo confermato che i tre individui da loro visti erano di corporatura robusta, corpulenti, non grassi ma piuttosto atletici, quanto all'altezza, hanno, in- nanzitutto, nelle varie sedi, fornito indicazioni diverse (in sede di denuncia-que- rela, la Pincella si era limitata ad indicare in 1.80 cm l'altezza di uno solo dei tre individui mentre, in dibattimento aveva riferito che il più alto dei tre aveva un'al- tezza di circa 1.90; Bruschi, in sede di sommarie informazioni, aveva riferito che i tre soggetti erano tutti alti 1.80 circa mentre, in dibattimento, aveva distinto quello più altro -1.80/1,85 - dagli altri due, più bassi di circa 5/10 cm), a fronte di una altezza accertata del Prenga di 1.97 cm.. E, soprattutto, neppure in dibattimento, hanno collegato il soggetto più alto, rispetto agli altri due più bassi, alla foto del Prenga, il che, rendendo possibile che il soggetto più alto non fosse il Prenga, introduce un ulteriore elemento di fragilità dei suddetti riconoscimenti.Per i giudici di appello, dalla descrizione dei testi si evince che i tre individui erano accomunati da medesime fattezze fisiche, ma non emergono altri elementi individualizzanti, specifici dell'uno o dell'altro soggetto; pertanto, ancorché la scelta, fra ben 12 foto, sia caduta, per entrambi i testi, su quella del Prenga (oltre che su quella [OSCURATO:PERSONA]) - riscontrandosi i due riconoscimenti reciprocamente -, tale dato non viene ritenuto sufficiente ad eliminare ogni dubbio sulla corret- tezza/affidabilità dei suddetti riconoscimenti, in presenza di una prova d'alibi che, ancorché non del tutto persuasiva, non risulta tuttavia sconfessata da altre emer- genze oggettive, diverse dai ricordati due riconoscimenti fotografici. Nemmeno per i giudici di secondo grado può essere attribuita natura di riscon- tro il fatto che, almeno due anni prima, il Prenga fosse stato identificato unita- mente al [OSCURATO:PERSONA]; ed infatti, l'album risulta essere stato composto, per l'ap- punto, con foto di soggetti collegati al Biba (per ragioni di parentela o di frequen- tazione) di tal che, trattandosi di un elemento riferibile a tutti i soggetti rappre- sentati nelle foto, esso perde, all'evidenza, il valore di riscontro. Conclusivamente, il quadro probatorio, arricchito dalle testimonianze dei so- pra citati testi (e dalla acclarata presenza del prevenuto, in data 10 ottobre 2015, dunque appena due giorni dopo il fatto dell'8 ottobre, in Germania, impegnato in una gara di boxe, in vista della quale è del tutto verosimile che egli si fosse impe- gnato in quotidiano allenamenti nei giorni precedenti), viene ritenuto presentare un'evidente insufficienza quanto a persuasività dimostrativa della colpevolezza dell'odierno ricorrente e la richiesta nuova ricognizione personale non si palesa decisiva, anche a fronte di un'eventuale nuovo riconoscimento, a sovvertire tale quadro complessivo.