CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 30 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Como il 19 novembre 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 14 settembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: a) con il primo, lamenta la omissione dell'avviso di farsi assistere da Difensore di fiducia, che renderebbe nullo ed inutilizzabile l'esito dell'esame alcolemico; b) con l'ulteriore motivo censura la mancata riqualificazione migliorativa dell'illecito, dalla lett. c) alla lett. b) del comma 2 dell'art. 186 del d. Igs. n. 285 del 1992. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Entrambi i motivi sono meramente reiterativi di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifici, in quanto non si confrontano puntualmente con la adeguata, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 3-4 della sentenza impugnata; i motivi di impugnazione devono, dunque, considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Nel merito, il ricorrente omette totalmente di confrontarsi con il rilievo, che si legge nella sentenza impugnata (pp. 2-4), che l'imputato è stato trasportato, tramite elicottero, in gravissime condizioni in ospedale, pluritraumatizzato a causa dell'incidente stradale e già intubato dai soccorritori per consentirgli di respirare, e con la spiegazione (che si rinviene alla p. 4 della decisione) circa la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lett. c), e non già b), del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.