CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 10971/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LL5BF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27462/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di tentata evasione e danneggiamento) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di tentata evasione e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, essendo sostanzialmente volti anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg.2 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023