CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20606/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare, incensurabile è la ritenuta qualificazione del carcere quale luogo aperto al pubblico, in conformità al consolidato orientamento di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] P:í0 CAI\C‘11-1-ERIA 2 6 1A , ti