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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16869/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Bari che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto da due anni a sei mesi la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e da 2000 a 1000 euro l'entità della cauzione da versare.

2. Deduce il ricorrente difetto di motivazione avendo il provvedimento originario argomentato sull'epoca delle ultime violazioni e sulla costante ripetizione nel tempo delle violazioni, mentre la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente la decisione impugnata.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e come tale vada dichiarato inammissibile, atteso che il provvedimento impugnato contiene l'elenco dei reati commessi (furto, spaccio di lieve entità nel 2018 e nel 2015 danneggiamento lesioni ed evasioni nel 2019), sicché il riferimento fatto subito dopo "all'entità della misura di prevenzione all'evidenza eccessiva" contiene in modo sintetico la motivazione della valutazione fatta ai fini di commisurare la misura disposta all'entità della pericolosità del proposto espressa dai fatti di reato commessi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Bari che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto da due anni a sei mesi la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e da 2000 a 1000 euro l'entità della cauzione da versare. 2. Deduce il ricorrente difetto di motivazione avendo il provvedimento originario argomentato sull'epoca delle ultime violazioni e sulla costante ripetizione nel tempo delle violazioni, mentre la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente la decisione impugnata. 3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e come tale vada dichiarato inammissibile, atteso che il provvedimento impugnato contiene l'elenco dei reati commessi (furto, spaccio di lieve entità nel 2018 e nel 2015 danneggiamento lesioni ed evasioni nel 2019), sicché il riferimento fatto subito dopo "all'entità della misura di prevenzione all'evidenza eccessiva" contiene in modo sintetico la motivazione della valutazione fatta ai fini di commisurare la misura disposta all'entità della pericolosità del proposto espressa dai fatti di reato commessi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 16869/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris