CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA]; 049OSSERVA 1.Con sentenza del 6 maggio 2025, il Tribunale di Ferrara escludeva la punibilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato aggravato di diffamazione stante la particolare tenuità del fatto. 2.Avverso la sentenza l'imputata ha proposto atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con un unico motivo - che in data 17.06.2025 vi era remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione. 3.11 ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati. 4. Il reato di cui all'art. 595 cod. pen. è procedibile a querela della persona offesa e la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate. Trova qui applicazione il principio secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Consegue, dunque, in assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, l'estinzione del reato di diffamazione per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen. cui consegue l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio. Le spese processuali sono da porre a carico del querelato, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.): vedi in proposito, da ultimo. Sez. 2, n. 5055 del 22/12/2020, dep. 2021, Braidic, Rv. 280616 - 01. P.Q.M•p/[OSCURATO:PERSONA]