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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 22879/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29318-2018proposto da: CIPAG -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; Oggetto R.G.N.29318/2018 Cron.

Rep.

Ud.14/05/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 157/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/04/2018 R.G.N. 1000/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del 4.4.18 n. 157, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da quest’ultimo nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] -CIPAG -avverso la cartella di pagamento intimante la contribuzione ed accessori relativamente agli anni 2009-2012, per difetto - ad avviso dell’opponente -di esercizio della professione tutelata.

La Corte d’appello, a supporto degli assunti di accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il professionista aveva esercitato funzioni meramente amministrative e/o contabili, nell’ambito del rapporto gestorio o sindacale all’interno di una compagine sociale che non aveva come oggetto esclusivo l’attività edilizia, riteneva conseguenzialmente che mancasse, nella specie, la specifica prova dell’“affinità” dell’attività esercitata in via principale, con la professione di geometra, quand’anche sussistesse l’iscrizione al relativo albo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la CIPAG ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, oltreché dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con DM 27/02/13 e dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (Albo/Cassa, ex art. 1 l. 37/67), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualistici: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria.

Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 16 del RD n. 724/29, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 5 dello statuto CIPAG, perché la Corte d’appello, non aveva considerato che in costanza d’iscrizione all’Albo, sono rilevanti, ai fini della previdenza di categoria, anche attività atipiche (come quella di amministratore di società), potendosi escludere l’obbligo contributivo soltanto nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile alcuna connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista.

Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ovvero per motivazione inesistente, insufficiente e perplessa, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 4 e 5 c.p.c., perché la motivazione del rigetto dell’appello incidentale era rimasta inespress a , non essendovi un collegamento diretto tra la motivazione dell’accoglimento dell’appello principale e il rigetto di quello incidentale della Cassa, volto a far valere gli obblighi contributivi per gli anni 2010 e 2011, visto che il presupposto dell’obbligo era la semplice iscrizione all’Albo, pacificamente esistente dal 2009 (sulla quale si era addirittura formato il giudicato interno, per affermazione della stessa Corte d’appello).

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sonofondati, con assorbimento del terzo.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21).

Pertanto, alla stregua del superiore principio di diritto, l’iscrizione all’Albo dei Geometri pone una presunzione di esercizio effettivo della professione, quand’anche sporadico e/o episodico, mentre, nella specie, non sono emerse le ipotesi eccettuative di cui alla delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009 e cioè, (a ) essere inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e svolgere l’attività nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, oppure, (b) presentareuna dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità.

Ciò detto, l’onere della prova della ricorrenza delle ipotesi eccettuative era a carico del geometra e non è stato adempiuto, inoltre, in costanza d’iscrizione all’Albo, sono rilevanti, ai fini della previdenza di categoria, anche attività atipiche (come, nella specie,quella di amministratore di società); pertanto, era conseguenziale l’obbligo per il professionista di pagare un contributo minimo (e non più integrativo con funzioni solidaristiche),idoneo a costituire potenzialmente una posizione previdenziale in favore dell’iscritto.

Conclusivamente, in accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29318-2018proposto da: CIPAG -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; Oggetto R.G.N.29318/2018 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 157/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/04/2018 R.G.N. 1000/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 4.4.18 n. 157, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da quest’ultimo nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] -CIPAG -avverso la cartella di pagamento intimante la contribuzione ed accessori relativamente agli anni 2009-2012, per difetto - ad avviso dell’opponente -di esercizio della professione tutelata. La Corte d’appello, a supporto degli assunti di accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il professionista aveva esercitato funzioni meramente amministrative e/o contabili, nell’ambito del rapporto gestorio o sindacale all’interno di una compagine sociale che non aveva come oggetto esclusivo l’attività edilizia, riteneva conseguenzialmente che mancasse, nella specie, la specifica prova dell’“affinità” dell’attività esercitata in via principale, con la professione di geometra, quand’anche sussistesse l’iscrizione al relativo albo. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la CIPAG ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, oltreché dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con DM 27/02/13 e dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (Albo/Cassa, ex art. 1 l. 37/67), non ritenendo che l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività professionale, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualistici: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria. Con il secondo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 16 del RD n. 724/29, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 5 dello statuto CIPAG, perché la Corte d’appello, non aveva considerato che in costanza d’iscrizione all’Albo, sono rilevanti, ai fini della previdenza di categoria, anche attività atipiche (come quella di amministratore di società), potendosi escludere l’obbligo contributivo soltanto nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile alcuna connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista. Con il terzo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ovvero per motivazione inesistente, insufficiente e perplessa, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 4 e 5 c.p.c., perché la motivazione del rigetto dell’appello incidentale era rimasta inespress a , non essendovi un collegamento diretto tra la motivazione dell’accoglimento dell’appello principale e il rigetto di quello incidentale della Cassa, volto a far valere gli obblighi contributivi per gli anni 2010 e 2011, visto che il presupposto dell’obbligo era la semplice iscrizione all’Albo, pacificamente esistente dal 2009 (sulla quale si era addirittura formato il giudicato interno, per affermazione della stessa Corte d’appello). Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sonofondati, con assorbimento del terzo. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21). Pertanto, alla stregua del superiore principio di diritto, l’iscrizione all’Albo dei Geometri pone una presunzione di esercizio effettivo della professione, quand’anche sporadico e/o episodico, mentre, nella specie, non sono emerse le ipotesi eccettuative di cui alla delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009 e cioè, (a ) essere inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e svolgere l’attività nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, oppure, (b) presentareuna dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità. Ciò detto, l’onere della prova della ricorrenza delle ipotesi eccettuative era a carico del geometra e non è stato adempiuto, inoltre, in costanza d’iscrizione all’Albo, sono rilevanti, ai fini della previdenza di categoria, anche attività atipiche (come, nella specie,quella di amministratore di società); pertanto, era conseguenziale l’obbligo per il professionista di pagare un contributo minimo (e non più integrativo con funzioni solidaristiche),idoneo a costituire potenzialmente una posizione previdenziale in favore dell’iscritto. Conclusivamente, in accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. La corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giud
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