CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio disposto dalla Terza Sezionepenale della Corte di cassazione, ha nuovamente negato a [OSCURATO:PERSONA] GuidoMassimo, condannato per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 10marzo 2000, n. 74, il beneficio della sospensione condizionale della pena.Investita del compito di verificare la sussistenza di precedenti ostativi e laconfigurabilità delle condizioni impeditive previste dall'art. 12, comma 2 bis, d.lgs.n. 74/2000, la Corte territoriale ha rilevato che dal certificato del casellarioemergono due distinte concessioni del beneficio, accordate rispettivamente condecreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Lecce del 23.4.2020, esecutivo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la contravvenzione dicui all'art. 18, comma 1 lett. g), d.lgs. n. 81/2008, e con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 23.6.2023, per il reato di cui all'art. 2,comma 1 bis, d.l. n. 463/1983.Su questa base, ha evidenziato che la sospensione condizionale non puòessere concessa a chi ne abbia già fruito in due distinte occasioni.Infine, ha pure ravvisato la condizione ostativa di cui all'art. 12, comma 2 bis,lett. a), d.lgs. n. 74/2000, avendo accertato che l'imposta evasa, pari ad euro62.541,00, supera il trenta per cento del volume d'affari contestato, pari ad euro173.139,57, soglia che ammonta ad euro 51.941,87.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Deduce, con riferimento all'art. 606 cod.proc.pen., l'inosservanza oerronea applicazione della legge penale e la mancata applicazione dei principiaffermati dalla Suprema Corte.La decisione impugnata, nel negare la sospensione condizionale, si è limitataa richiamare le risultanze del casellario giudiziale, senza esporre in manieraconcreta e motivata le ragioni ostative, riproponendo un mero rinvio alla presenzadi precedenti anche contravvenzionali.Lamenta che non sia stato spiegato perché reati contravvenzionali di lieveentità, evidentemente commessi in ragione di una crisi dell'impresa e per giuntarisalenti nel tempo, non possano condurre a una valutazione più favorevole sullecondotte future.Sotto questo profilo valorizza la propria condizione di imprenditore checontinua a operare con la propria azienda di luminarie, impiegando numerosioperai, e l'assenza di ulteriori reati della medesima natura dopo le contestazioni,valutabili ai fini di una prognosi favorevole.A sostegno richiama l'orientamento secondo cui è illegittimo il diniego delbeneficio fondato sulle sole modalità oggettive della condotta, specie se risalentenel tempo, senza considerare anche gli elementi ritenuti idonei dallo stessogiudicante per la revoca di una misura di sicurezza, nonché il principio per cui ladecisione sul beneficio, pur costituendo frutto di un giudizio di fatto non sindacabilein sede di legittimità, deve essere congruamente motivata, dovendo il giudiceindicare quali tra gli elementi dell'art. 133 cod.pen. ostino a una prognosifavorevole, non essendo sufficiente affermarne la mera assenza.2.2. Lamenta altresì che la Corte territoriale non ha considerato il tempo diconsumazione del reato, accertato al 30.9.2015 e dunque riconducibile alladisciplina anteriore, che fissava la soglia di rilevanza penale in lire centocinquantamilioni, sicché non potrebbe trovare applicazione la normativa di cui all'art. 5 d.lgs.n. 74/2000 nella formulazione successivamente riformata.Entro tale prospettiva, e in forza del principio del favor rei, sostiene che debbaapplicarsi la disciplina più favorevole all'imputato.Ne discende, secondo il ricorrente, l'insussistenza delle condizioni ostative alriconoscimento della sospensione condizionale della pena.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce, sotto il profilodell'inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.,l'erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod.pen. nonché dell'art. 12, comma2 bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, lamentando che il giudice delrinvio si sarebbe sottratto al compito demandatogli dalla pronuncia rescindente,reiterando un diniego del beneficio della sospensione condizionale fondato su unrichiamo non motivato delle risultanze del casellario giudiziale.Il ricorso è inammissibile perché non attacca l’argomento principale che ladecisione pone a fondamento del diniego.Entro tale prospettiva acquista rilievo dirimente il regime delineatodall'art.164, comma 4, cod.pen., a mente del quale la sospensione condizionalenon può essere concessa più di una volta, salva la facoltà del giudice di disporlanuovamente, nell'infliggere una nuova condanna, ove la pena da irrogare,cumulata con quella precedente, non ecceda i limiti dell'art.163 cod.pen.Il giudice del rinvio ha verificato che, dall'esame del certificato del casellariogiudiziale, emerge che a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio è stato già accordatoin due distinte occasioni, dapprima con decreto penale di condanna del Giudice perle indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce del 23 aprile 2020, esecutivol'11 giugno 2020, indi con sentenza del medesimo Tribunale del 17 maggio 2023,irrevocabile il 23 giugno 2023.Ricorre, dunque, la duplice pregressa fruizione, a fronte della quale si invocauna terza concessione.Al riguardo deve rilevarsi come il limite delle due concessioni opera qualesbarramento di natura oggettiva, insensibile sia alla qualificazione delittuosa ocontravvenzionale dei precedenti, sia all'entità complessiva delle pene irrogate.La novella recata dal decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito conmodificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, nell'introdurre la possibilità direiterare il beneficio, non ha inteso renderlo indefinitamente rinnovabile, sicché lasospensione non può essere accordata più di due volte consecutive,indipendentemente dalla circostanza che le precedenti condanne riguardino delittio contravvenzioni e ancorché la somma delle pene resti contenuta entro i limitidell'art. 163 cod.pen. (Sez. 3, n. 7391 del 07/06/1983, dep. 07/09/1983, Proietti,Rv. 160177).Il principio, pur risalente, conserva piena attualità, non risultando incrinato daarresti successivi.Ne consegue che, una volta accertata la duplice pregressa concessione, ogniulteriore riconoscimento del beneficio risulta precluso ex lege, a prescindere daqualsivoglia giudizio sulla personalità del condannato e sulle sue prospettive direinserimento.La censura di apparenza della motivazione, calibrata sul paradigma deldiniego discrezionale, non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.Il ricorso, infatti, non si confronta in alcun modo con il dato decisivo delladuplice pregressa concessione della sospensione condizionale, né deduce che unadelle precedenti sospensioni, risultanti dal casellario, sia venuta meno, o siacomunque divenuta irrilevante per effetto di revoca, estinzione o di altra ragionegiuridicamente apprezzabile.4.2. Ugualmente inammissibile è l’ulteriore profilo di censura con cui la difesacontesta la sussistenza della condizione ostativa speciale prevista dall'art. 12,comma 2 bis, d.lgs. n. 74/2000, deducendo l'applicabilità della disciplina vigenteall'epoca di consumazione del reato e contestando, in radice, la rilevanza penalein ragione dell'ammontare dell'imposta evasa inferiore alla soglia che all’epoca delfatto era fissata in lire centocinquanta milioni.Invero, la Terza Sezione di questa Corte, nella sentenza rescindente (Sent.n.12484 del 17/12/2024, dep. 2025), ha dato atto che non risultava affattocensurata l’affermazione di responsabilità e ha dichiarato irrevocabile la sentenzaimpugnata rispetto all’affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine alreato a lui ascritto.Di conseguenza, risulta ormai coperto da giudicato il profilo di censura che ilricorrente deduce, relativo al mancato superamento della soglia di rilevanzapenale.5. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi cause di esonero della responsabilità (Corte cost. n.186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente