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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06346/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso é inammissibile.

Manifestamente infondate sono le censure relative alla recidiva, sui presupposti per la cui applicazione la Corte ha motivato, contrariamente a quanto lamentato.

Le restanti doglianze sono invece generiche e difettano dello specifico confronto con la motivazione della sentenza.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso /2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensor Il Pr9sidjn: D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed alla commisurazione della pena. 3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure relative alla recidiva, sui presupposti per la cui applicazione la Corte ha motivato, contrariamente a quanto lamentato. Le restanti doglianze sono invece generiche e difettano dello specifico confronto con la motivazione della sentenza. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso /2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensor Il Pr9sidjn: D
Sentenza Cassazione n. 06346/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris