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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20642/2026

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[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YUAQM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 del Tribunale di Padovavisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova, in sede di ritoabbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 337 cod. pen., e341-bis cod. pen., ritenendo, quanto al primo reato, che le frasi proferite fosseroprive di valore intimidatorio, e, quanto al secondo reato, che, sulla base degli atti,non potesse stabilirsi il numero e l’identità dei soggetti presenti al fatto, oltre aglioperanti destinatari delle espressioni a carattere ingiurioso.2.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, limitatamenteall’assoluzione per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., denunciando i motividi annullamento di seguito sintetizzati.2.1.

Difetto di motivazione in relazione al requisito della presenza di piùpersone, che emerge dalle relazioni di servizio del 05/01/2024, redatte dallepersone offese, assistente Luigi di Bisceglie e vice sovrintendente LeonardoPositano.

Da tali atti risulta, infatti, che le frasi oltraggiose sono state proferite adalta voce nella sala colloqui del carcere, in cui erano presenti almeno due soggetticompiutamente identificati, ossia la moglie e il figlio dell'imputato, nonché altridetenuti.

Sulla base di tali risultanze probatorie è integrato il diritto di oltraggio,non essendo necessario identificare le persone presenti, diverse dai pubbliciufficiali offesi, ed essendo, piuttosto, sufficiente accertare la loro presenza.2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 441, comma 5, e 507 cod. proc.pen.Rileva il Procuratore generale che, laddove avesse ritenuto necessarioidentificare le persone presenti ai fatti, il giudice avrebbe dovuto attivare i poteriufficiosi di cui agli artt. 441, comma 5, e 507 cod. proc. pen., disponendol'escussione dei verbalizzanti, ovvero acquisendo i dati dei registri della casacircondariale, avendo il giudice il dovere di disporre l'assunzione di nuovi mezzi diprova al fine di accertare la verità, anche supplendo all'inerzia delle parti.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, in assenza di richiesta ditrattazione orale, il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte comein epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato.L'art. 341-bis cod. pen. richiede che il fatto sia commesso “in presenza di piùpersone”.

Ai fini della configurabilità del reato, quindi, l'offesa all'onore e alprestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone,tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attintidall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendointegrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estraneealla pubblica amministrazione, ovvero da persone che, pur rivestendo la qualificadi pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporalenon per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa siaposta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999– 01).La ratio del principio si coglie appieno considerando che, nel reintrodurre lafattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale (con legge 15 luglio 2009, n. 94, dopol'abrogazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore hamodificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessariacorrelazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, harichiesto che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente «l'onore ed il prestigio delpubblico ufficiale» e che sussista il requisito della "pubblicità", cioè che l'azione sisvolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone».Non è richiesto, invece, che i terzi, intesi nel senso appena indicato, sianoidentificati, essendo sufficiente l’accertamento della loro presenza, tanto che ilreato è integrato anche se la percezione dell’offesa è meramente potenziale(Sez.6, n.29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466; Sez. 6, n. 30136 del9/6/2021, Leocata, Rv. 281838; Sez. 6, n. 6604 del 18/1/2022, Pagliari, Rv.282999).2.

Il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato.L’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che «quando il giudice ritienedi non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementinecessari ai fini della decisione».Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'integrazione probatoria inesame può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto, atteso che gli unicilimiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessitàai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione edal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formatodalle parti.

Infatti, la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputatonon può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sullasola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito,essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini ela conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo lanecessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, [OSCURATO:PERSONA].280968 - 01).Ritenere che nei casi di abbreviato il giudice sia vincolato alle prove assunte,e non debba supplire eventuali carenze probatorie, sarebbe contrario ai principicostituzionali che regolano il processo penale, che è finalizzato alla ricerca dellaverità "processuale" (v.

Corte Cost. sentenza n. 3 del 1993).

Nel processo, dunque,il giudice deve disporre di tutti gli elementi necessari per decidere.

Tale esigenzadeve essere certamente contemperata con le garanzie del giusto processo sancitedall'art. 111 Cost., ma non può essere sacrificata in ragione di una sceltaunilaterale della parte che opta per il rito a prova contratta.In un ordinamento fondato sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2,Cost. e sul principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.,l'accertamento del fatto storico, quale presupposto imprescindibile per unacorretta decisione di merito, non può essere impedito né condizionato dalla volontàprocessuale di una sola parte, sia essa l'imputato o il pubblico ministero.Ne consegue che il giudice, ove ritenga insufficiente il quadro probatorio aifini della decisione, ha il potere-dovere di acquisire gli elementi necessari perassicurare la completezza dell'accertamento e la conformità della decisione aiprincipi costituzionali che governano il processo penale.Pertanto, laddove il giudice non avesse ritenuto sufficienti ad accertare il fattostorico le relazioni di servizio citate dal Procuratore generale ricorrente, avrebbedovuto attivare i poteri ufficiosi di cui al citato art. 441, comma 5, cod. proc pen.3.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reatodi cui all'art. 341-bis cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio su tale capo, alTribunale di Padova in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341-biscod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tale capo, al Tribunale di Padova in diversapersona fisica.Così deciso il 06/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YUAQM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 del Tribunale di Padovavisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova, in sede di ritoabbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 337 cod. pen., e341-bis cod. pen., ritenendo, quanto al primo reato, che le frasi proferite fosseroprive di valore intimidatorio, e, quanto al secondo reato, che, sulla base degli atti,non potesse stabilirsi il numero e l’identità dei soggetti presenti al fatto, oltre aglioperanti destinatari delle espressioni a carattere ingiurioso.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, limitatamenteall’assoluzione per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., denunciando i motividi annullamento di seguito sintetizzati.2.1. Difetto di motivazione in relazione al requisito della presenza di piùpersone, che emerge dalle relazioni di servizio del 05/01/2024, redatte dallepersone offese, assistente Luigi di Bisceglie e vice sovrintendente LeonardoPositano. Da tali atti risulta, infatti, che le frasi oltraggiose sono state proferite adalta voce nella sala colloqui del carcere, in cui erano presenti almeno due soggetticompiutamente identificati, ossia la moglie e il figlio dell'imputato, nonché altridetenuti. Sulla base di tali risultanze probatorie è integrato il diritto di oltraggio,non essendo necessario identificare le persone presenti, diverse dai pubbliciufficiali offesi, ed essendo, piuttosto, sufficiente accertare la loro presenza.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 441, comma 5, e 507 cod. proc.pen.Rileva il Procuratore generale che, laddove avesse ritenuto necessarioidentificare le persone presenti ai fatti, il giudice avrebbe dovuto attivare i poteriufficiosi di cui agli artt. 441, comma 5, e 507 cod. proc. pen., disponendol'escussione dei verbalizzanti, ovvero acquisendo i dati dei registri della casacircondariale, avendo il giudice il dovere di disporre l'assunzione di nuovi mezzi diprova al fine di accertare la verità, anche supplendo all'inerzia delle parti.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in assenza di richiesta ditrattazione orale, il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte comein epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.L'art. 341-bis cod. pen. richiede che il fatto sia commesso “in presenza di piùpersone”. Ai fini della configurabilità del reato, quindi, l'offesa all'onore e alprestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone,tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attintidall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendointegrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estraneealla pubblica amministrazione, ovvero da persone che, pur rivestendo la qualificadi pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporalenon per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa siaposta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999– 01).La ratio del principio si coglie appieno considerando che, nel reintrodurre lafattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale (con legge 15 luglio 2009, n. 94, dopol'abrogazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore hamodificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessariacorrelazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni del funzionario pubblico, harichiesto che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente «l'onore ed il prestigio delpubblico ufficiale» e che sussista il requisito della "pubblicità", cioè che l'azione sisvolga «in luogo pubblico o aperto al pubblico» e «in presenza di più persone».Non è richiesto, invece, che i terzi, intesi nel senso appena indicato, sianoidentificati, essendo sufficiente l’accertamento della loro presenza, tanto che ilreato è integrato anche se la percezione dell’offesa è meramente potenziale(Sez.6, n.29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466; Sez. 6, n. 30136 del9/6/2021, Leocata, Rv. 281838; Sez. 6, n. 6604 del 18/1/2022, Pagliari, Rv.282999).2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato.L’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che «quando il giudice ritienedi non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementinecessari ai fini della decisione».Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'integrazione probatoria inesame può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto, atteso che gli unicilimiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessitàai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione edal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formatodalle parti. Infatti, la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputatonon può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sullasola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito,essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini ela conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo lanecessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, [OSCURATO:PERSONA].280968 - 01).Ritenere che nei casi di abbreviato il giudice sia vincolato alle prove assunte,e non debba supplire eventuali carenze probatorie, sarebbe contrario ai principicostituzionali che regolano il processo penale, che è finalizzato alla ricerca dellaverità "processuale" (v. Corte Cost. sentenza n. 3 del 1993). Nel processo, dunque,il giudice deve disporre di tutti gli elementi necessari per decidere. Tale esigenzadeve essere certamente contemperata con le garanzie del giusto processo sancitedall'art. 111 Cost., ma non può essere sacrificata in ragione di una sceltaunilaterale della parte che opta per il rito a prova contratta.In un ordinamento fondato sul principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2,Cost. e sul principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.,l'accertamento del fatto storico, quale presupposto imprescindibile per unacorretta decisione di merito, non può essere impedito né condizionato dalla volontàprocessuale di una sola parte, sia essa l'imputato o il pubblico ministero.Ne consegue che il giudice, ove ritenga insufficiente il quadro probatorio aifini della decisione, ha il potere-dovere di acquisire gli elementi necessari perassicurare la completezza dell'accertamento e la conformità della decisione aiprincipi costituzionali che governano il processo penale.Pertanto, laddove il giudice non avesse ritenuto sufficienti ad accertare il fattostorico le relazioni di servizio citate dal Procuratore generale ricorrente, avrebbedovuto attivare i poteri ufficiosi di cui al citato art. 441, comma 5, cod. proc pen.3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reatodi cui all'art. 341-bis cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio su tale capo, alTribunale di Padova in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 341-biscod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tale capo, al Tribunale di Padova in diversapersona fisica.Così deciso il 06/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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