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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04351/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4& il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ,clae ha concluso chiedendo t-e udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catanzaro riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22.01.2019, confermando nel resto l'impugnata sentenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 co. 2 e 595 cod. pen., per avere - con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso - offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante plurimi interventi che pubblicava sul sito www.iacchite.com - in particolare mediante un intervento pubblicato in data 09.05.2016 dal titolo "La C, la tivù di famiglia che fa girare l'economia per gli amici del PD", mediante un intervento pubblicato in data 11.05.2016 dal titolo "La C: la faccia come il culo (di Nicola&[OSCURATO:PERSONA])", mediante un intervento pubblicato in data 03.07.2016 dal titolo "[OSCURATO:SOCIETA]-La C: ecco come il PD fa girare i soldi nel mondo dell'informazione"; mediante un intervento pubblicato in data 07.07.2016 dal titolo "[OSCURATO:PERSONA], il Comune demolirà l'immenso impianto pubblicitario della [OSCURATO:SOCIETA]".

1.1. Specificamente, la persona offesa - in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cui si riconducono le testate editoriali e televisive La C, La C news 24 e La C Tv - era indicata come persona legata ad ambienti politici corrotti e di criminalità organizzata - "Ci vuole una faccia come il culo per lavorare a La C, una testata in mano a un signore, tale [OSCURATO:PERSONA] di Limbadi, il paese retto, diretto e governato dai Mancuso, divenuto in pochi anni improvvisamente ricco e gradito ai politici più impresentabili del PD, e poi avventurarsi anche a fare la morale" - e descritta ripetutamente con spiacevoli ed offensivi aggettivi - "dipendenti e sta gisti sfruttati lo hanno ribattezzato in Merduli, che forse suona meglio"; "faccendiere [OSCURATO:PERSONA] (per i nemici e i tanti sfruttati, Merduli)" - in quanto a lui riconducibile tale rete di informazione asseritamente asservita al potere politico - "La C sembra quella tv privata siciliana, diretta da un magistrale [OSCURATO:PERSONA], che compare ne [OSCURATO:PERSONA].

È un concentrato di fellatio, di politica, di disconoscenza delle basi culturali e deontologiche del giornalismo, utile solo ad ingrassare i corifei di Oliverio e compagnia"; "è anche l'editore della famosa televisione La C, quella che predica la legalità e poi è la prima a delinquere" - dovendosi ritenere integrate le contestate circostanze aggravanti in quanto fatto commesso mediante un mezzo di pubblicità e in quanto fatto consistente nell'attribuzione di accadimenti specifici e determinati.

2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per inosservanza di norme processuali, per avere la Corte di Appello mancato di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio erroneamente ritenendone regolare la notifica, laddove risulta invero dagli atti acquisiti che il decreto di citazione a giudizio non era correttamente notificato all'imputato - difatti, specificamente si legge nella ricevuta di ritorno che il plico inviato a mezzo posta è giacente in ufficio, perché non ritirato - stante l'erroneità dell'indirizzo ivi indicato - "Castrolibero, [OSCURATO:PERSONA] 9", anziché "Castrolibero, [OSCURATO:PERSONA] 9/B", in cui effettivamente risiede il ricorrente; inoltre, pur volendo reputare regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, il detto atto è da ritenersi comunque formalmente viziato, in quanto non contenente, nell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarebbe stato giudicato in assenza, con espresso riferimento agli artt. 420 bis, 420 ter e 420 quater cod. proc. pen., altrimenti dovendosi ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 cod. proc. pen., nella parte in cui - a seguito della novella legislativa che ha sostituito l'istituto della contumacia con l'istituto dell'assenza - non prevede che l'imputato sia espressamente avvertito che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies cod. proc. pen., dal momento che il diritto di difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; invero, la Corte territoriale ha dichiarato l'assenza e non la contumacia del ricorrente, ritenendo di procedere meramente presumendo la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, laddove avrebbe invece dovuto, ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen., rinnovare la notificazione del decreto di citazione a giudizio ed eventualmente, in caso di ulteriore fallimento del tentativo di notifica, disporre la sospensione del procedimento; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, quanto all'attribuibilità al ricorrente degli scritti de quo e del sito www.iacchite.com, per avere la Corte territoriale aderito alla ricostruzione operata dai giudici di primo grado, limitandosi a richiamare una precedente pronuncia emessa in altro processo nei confronti dello stesso Carchidi, in cui era dedotta la medesima questione e mancando di adeguatamente confrontarsi con quanto dedotto nei motivi di appello, con i quali si evidenziava che la riferibilità degli scritti al Carchidi era stata ritenuta, in mancanza di qualsivoglia perizia informatica, meramente a ragione di accertamenti approssimativi che non permettevano di affermare con certezza che il sito in questione fosse effettivamente nella disponibilità e in uso all'odierno ricorrente; inoltre non può a tal fine considerarsi elemento dirimente ma solamente indiziario l'apposizione di nome e cognome del ricorrente a piè di un articolo. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. La parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 17.11.2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.11 primo motivo di ricorso non merita accoglimento.

L'imputato ha eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado per l'incompletezza dell'indirizzo dell'imputato °Castrolibero, [OSCURATO:PERSONA] 9", anziché "Castrolibero, [OSCURATO:PERSONA] 9/B" .

In proposito, la Corte territoriale ha correttamente rilevato l'infondatezza della proposta eccezione, atteso che l'indirizzo dell'imputato, sebbene privo della specificazione della numerazione interna -che si appone, ad esempio, quando l'immobile ha più scale- è stato correttamente riportato nel decreto e a riprova di ciò l'ufficiale giudiziario non ha indicato in relata che l'imputato fosse irreperibile, ma solo momentaneamente assente procedendo ad immettere l'avviso nella cassetta postale e a spedire la C.a.d., che non risulta ritirata, con annotazione quindi della compiuta giacenza.

Inoltre, a riprova dell'effettiva conoscenza del giudizio, vi è il fatto che alla prima udienza fissata per la trattazione del processo il difensore di fiducia dell'imputato ha depositato atto di nomina recante la data del 24/04/2017, laddove in precedenza l'imputato risultava assistito da un difensore di ufficio, e nella stessa data di nomina l'imputato depositava lista testi, sicché la tempestiva nomina per la prima udienza dibattimentale di un difensore di fiducia dà conto che l'imputato ha avuto piena conoscenza dell'atto di citazione in giudizio. 1.1.Del pari infondata si presenta la deduzione relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio del primo grado, non contenendo esso l'indicazione che non comparendo, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies cod. proc. pen.

Sul punto, deve evidenziarsi che tale omissione, al di là del riferimento contenuto nell'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. ancora alla contumacia, istituto questo eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve ritenersi integrante una nullità di ordine generale di carattere intermedio, che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa relativa.

Nel caso .di specie, dal verbale della prima udienza risulta che il difensore di fiducia dell'imputato - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - nessuna eccezione in proposito ha proposto .

2. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso relativo alla riferibilità all'imputato del sito www.iacchite.com , sul quale risultano pubblicati gli interventi diffamatori oggetto di contestazione.

Invero, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ricavato tale riferibilità, non solo da una precedente sentenza di questa Corte, per fatti di diffamazione nei confronti del medesimo Carchidi, ma anche sulla base dei risultati delle indagini esperite dal teste Orlando, riferiti dallo stesso all'udienza dibattimentale del 7.11.2017.

In ogni caso, la riferibilità degli scritti diffamatori al Carchidi risulta vieppiù conclamata dalla firma del medesimo in calce ad uno degli scritti in contestazione del 9.5.2016, circostanza questa ritenuta dall'imputato, con affermazione •••-• del tutto generica non dirimente, ma dallo stesso non smentita, o superabile da elementi di segno contrario, sicchè anche tale circostanza è pienamente idonea ad avvalorare la paternità delle espressioni diffamatorie oggetto di contestazione. 3.Del pari, la valenza lesiva della reputazione del Maduli delle espressioni diffamatorie oggetto di imputazione risulta adeguatamente e correttamente motivata dalla sentenza impugnata

4. Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile da liquidarsi in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4& il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ,clae ha concluso chiedendo t-e udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catanzaro riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22.01.2019, confermando nel resto l'impugnata sentenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 co. 2 e 595 cod. pen., per avere - con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso - offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante plurimi interventi che pubblicava sul sito www.iacchite.com - in particolare mediante un intervento pubblicato in data 09.05.2016 dal titolo "La C, la tivù di famiglia che fa girare l'economia per gli amici del PD", mediante un intervento pubblicato in data 11.05.2016 dal titolo "La C: la faccia come il culo (di Nicola&[OSCURATO:PERSONA])", mediante un intervento pubblicato in data 03.07.2016 dal titolo "[OSCURATO:SOCIETA]-La C: ecco come il PD fa girare i soldi nel mondo dell'informazione"; mediante un intervento pubblicato in data 07.07.2016 dal titolo "[OSCURATO:PERSONA], il Comune demolirà l'immenso impianto pubblicitario della [OSCURATO:SOCIETA]". 1.1. Specificamente, la persona offesa - in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cui si riconducono le testate editoriali e televisive La C, La C news 24 e La C Tv - era indicata come persona legata ad ambienti politici corrotti e di criminalità organizzata - "Ci vuole una faccia come il culo per lavorare a La C, una testata in mano a un signore, tale [OSCURATO:PERSONA] di Limbadi, il paese retto, diretto e governato dai Mancuso, divenuto in pochi anni improvvisamente ricco e gradito ai politici più impresentabili del PD, e poi avventurarsi anche a fare la morale" - e descritta ripetutamente con spiacevoli ed offensivi aggettivi - "dipendenti e sta gisti sfruttati lo hanno ribattezzato in Merduli, che forse suona meglio"; "faccendiere [OSCURATO:PERSONA] (per i nemici e i tanti sfruttati, Merduli)" - in quanto a lui riconducibile tale rete di informazione asseritamente asservita al potere politico - "La C sembra quella tv privata siciliana, diretta da un magistrale [OSCURATO:PERSONA], che compare ne [OSCURATO:PERSONA]. È un concentrato di fellatio, di politica, di disconoscenza delle basi culturali e deontologiche del giornalismo, utile solo ad ingrassare i corifei di Oliverio e compagnia"; "è anche l'editore della famosa televisione La C, quella che predica la legalità e poi è la prima a delinquere" - dovendosi ritenere integrate le contestate circostanze aggravanti in quanto fatto commesso mediante un mezzo di pubblicità e in quanto fatto consistente nell'attribuzione di accadimenti specifici e determinati. 2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per inosservanza di norme processuali, per avere la Corte di Appello mancato di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio erroneamente ritenendone regolare la notifica, laddove risulta invero dagli atti acquisiti che il decreto di citazione a giudizio non era correttamente notificato all'imputato - difatti, specificamente si legge nella ricevuta di ritorno che il plico inviato a mezzo posta è giacente in ufficio, perché non ritirato - stante l'erroneità dell'indirizzo ivi indicato - "Castrolibero, [OSCURATO:PERSONA] 9", anziché "Castrolibero, [OSCURATO:PERSONA] 9/B", in cui effettivamente risiede il ricorrente; inoltre, pur volendo reputare regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, il detto atto è da ritenersi comunque formalmente viziato, in quanto non contenente, nell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarebbe stato giudicato in assenza, con espresso riferimento agli artt. 420 bis, 420 ter e 420 quater cod. proc. pen., altrimenti dovendosi ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 cod. proc. pen., nella parte in cui - a seguito della novella legislativa che ha sostituito l'istituto della contumacia con l'istituto dell'assenza - non prevede che l'imputato sia espressamente avvertito che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies cod. proc. pen., dal momento che il diritto di difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; invero, la Corte territoriale ha dichiarato l'assenza e non la contumacia del ricorrente, ritenendo di procedere meramente presumendo la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, laddove avrebbe invece dovuto, ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen., rinnovare la notificazione del decreto di citazione a giudizio ed eventualmente, in caso di ulteriore fallimento del tentativo di notifica, disporre la sospensione del procedimento; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, quanto all'attribuibilità al ricorrente degli scritti de quo e del sito www.iacchite.com, per avere la Corte territoriale aderito alla ricostruzione operata dai giudici di primo grado, limitandosi a richiamare una precedente pronuncia emessa in altro processo nei confronti dello stesso Carchidi, in cui era dedotta la medesima questione e mancando di adeguatamente confrontarsi con quanto dedotto nei motivi di appello, con i quali si evidenziava che la riferibilità degli scritti al Carchidi era stata ritenuta, in mancanza di qualsivoglia perizia informatica, meramente a ragione di accertamenti approssimativi che non permettevano di affermare con certezza che il sito in questione fosse effettivamente nella disponibilità e in uso all'odierno ricorrente; inoltre non può a tal fine considerarsi elemento dirimente ma solamente indiziario l'apposizione di nome e cognome del ricorrente a piè di un articolo. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. La parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 17.11.2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.11 primo motivo di ricorso non merita accoglimento. L'imputato ha eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado per l'incompletezza dell'indirizzo dell'imputato °Castrolibero, [OSCURATO:PERSONA] 9", anziché "Castrolibero, [OSCURATO:PERSONA] 9/B" . In proposito, la Corte territoriale ha correttamente rilevato l'infondatezza della proposta eccezione, atteso che l'indirizzo dell'imputato, sebbene privo della specificazione della numerazione interna -che si appone, ad esempio, quando l'immobile ha più scale- è stato correttamente riportato nel decreto e a riprova di ciò l'ufficiale giudiziario non ha indicato in relata che l'imputato fosse irreperibile, ma solo momentaneamente assente procedendo ad immettere l'avviso nella cassetta postale e a spedire la C.a.d., che non risulta ritirata, con annotazione quindi della compiuta giacenza. Inoltre, a riprova dell'effettiva conoscenza del giudizio, vi è il fatto che alla prima udienza fissata per la trattazione del processo il difensore di fiducia dell'imputato ha depositato atto di nomina recante la data del 24/04/2017, laddove in precedenza l'imputato risultava assistito da un difensore di ufficio, e nella stessa data di nomina l'imputato depositava lista testi, sicché la tempestiva nomina per la prima udienza dibattimentale di un difensore di fiducia dà conto che l'imputato ha avuto piena conoscenza dell'atto di citazione in giudizio. 1.1.Del pari infondata si presenta la deduzione relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio del primo grado, non contenendo esso l'indicazione che non comparendo, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies cod. proc. pen. Sul punto, deve evidenziarsi che tale omissione, al di là del riferimento contenuto nell'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. ancora alla contumacia, istituto questo eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve ritenersi integrante una nullità di ordine generale di carattere intermedio, che, in quanto tale, è rilevabile se sollevata dalla parte interessata nella sua prima difesa relativa. Nel caso .di specie, dal verbale della prima udienza risulta che il difensore di fiducia dell'imputato - Avv. [OSCURATO:PERSONA] - nessuna eccezione in proposito ha proposto . 2. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso relativo alla riferibilità all'imputato del sito www.iacchite.com , sul quale risultano pubblicati gli interventi diffamatori oggetto di contestazione. Invero, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ricavato tale riferibilità, non solo da una precedente sentenza di questa Corte, per fatti di diffamazione nei confronti del medesimo Carchidi, ma anche sulla base dei risultati delle indagini esperite dal teste Orlando, riferiti dallo stesso all'udienza dibattimentale del 7.11.2017. In ogni caso, la riferibilità degli scritti diffamatori al Carchidi risulta vieppiù conclamata dalla firma del medesimo in calce ad uno degli scritti in contestazione del 9.5.2016, circostanza questa ritenuta dall'imputato, con affermazione •••-• del tutto generica non dirimente, ma dallo stesso non smentita, o superabile da elementi di segno contrario, sicchè anche tale circostanza è pienamente idonea ad avvalorare la paternità delle espressioni diffamatorie oggetto di contestazione. 3.Del pari, la valenza lesiva della reputazione del Maduli delle espressioni diffamatorie oggetto di imputazione risulta adeguatamente e correttamente motivata dalla sentenza impugnata 4. Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile da liquidarsi in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal
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