CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27398/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AV), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 52, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma - PLC [OSCURATO:PERSONA] - sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, giusta procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – -avverso l a sentenza n. 534 / 5 / 20 20 emess a d a l la C TR Campania – sezione staccata di Salerno -in data 17 / 0 1 /2020 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Avvisi accertamento maggior reddito imponibile di lavoro autonomo – Indagini su movimentazioni bancarie Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazionisui conti bancari, aveva determinato un maggiore reddito imponibile per gli anni 2004 e 2005, con conseguente ripresafiscale. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo giustificata una parte delle somme affluite nel conto corrente; la [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sezione staccata di Salerno - sull’impugna zione del contribuente, accoglieva l’appello ed annullava gli avvisi di accertamento; la Corte di cassazione, con ordinanza nr. 9482/18, accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza con rinvio; riassunto il processo, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno - accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente, ritenendo giustificati esclusivamente gli importi di complessivi € 6.458,39, mentre tutti gli altri versamenti, costituenti, secondo quanto prospettato dal contribuente, regali e deposito in custodia, erano considerati fiscalmente rilevanti. 3. Avverso la sentenza della CTR, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate nonha svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384, commi 1 e 2, e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per essersi la CTR discostata dal principio di diritto enunciato dall’ordinanza della Corte di Cassazione con la quale si chiedeva al giudice di rinvio di applicare i principi in tema di onere probatorio, gravante sul contribuente, esclusivamente in relazione alle operazioni risultate non giustificate. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 56 d.lvo 546/1992 e 112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per avere la CTR deciso anche su fatti e circostanze già definiti e coperti da giudicato interno. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. Dall’esame degli atti di causa – sentenze dei gradi di merito, ordinanza della Cassazione e scritti difensivi dell’Agenzia delle Entrate - risultano i seguenti elementi di fatto: a) la CTP, con la sentenza nr. 204/4/2009, ha ridotto il maggior reddito accertato di lavoro autonomo per gli anni in contestazione, riconoscendo privi di rilievo fiscale i versamenti riferiti alle fatture emesse, ad un prestito avente come controparte [OSCURATO:PERSONA] e all’incasso, quale procuratore speciale del creditore, di somme dovute dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; b) il contribuente ha proposto appello limitatamente ai versamenti ritenuti non giustificati , mentre l’Agenzia delle Entrate si è limitata a resistere in giudizio senza proporre appello incidentale per le statuizioni sfavorevoli, sicché,in punto di accertamento negativo dei ricavi non dichiarati , s i è formato il giudicato interno; c) l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per c assazione avverso la sentenza della CTR nr. 154/2/2010 che, in accoglimento dell’appello, aveva annullato gli avvisi di accertamento, deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto il giudice di appello, pur avendo dato atto della mancata dimostrazione della non imponibilità di alcune delle operazioni contestate (i versamenti della moglie e dei genitori), avev a omesso di esaminare nel meri to la pretesa tributaria e di provvedere alla relativa determinazione in ragione delle operazioni ritenute non giustificate; d) in accoglimento di tale motivo, la Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza di appello non ha fatto corretto utilizzo di tale principio, poiché ha provveduto all'accoglimento integrale del ricorso introduttivo e, dunque, all'annullamento dell'atto impositivo impugnato, pur in presenza della prova della non imponibilità delle operazioni offerta dal contribuente solo per alcune di quelle oggetto di contestazione; ha, pertanto, ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente medesimo per tutte le operazioni, anche quelle risultate non giustificate, e ha, conseguentemente, annullato per intero l'atto impositivo, senza provvedere alla puntuale quantificazione della pretesa erariale, nei limiti risultanti dall'istruttoria espletata . L’accertamento che il giudice rescindente ha demandato al giudice di secondo grado è, quindi, circoscritto alle sole rimesse ritenute non giustificate dai giudici di primo e secondo grado. La CTR, per contro, non uniformandosi all’oggetto fissato dal giudice di rinvio e in violazione del principio del giudicato implicito, ha riconosciuto valenza di ricavi non dichiarati ai versamenti relativi a prestitodi [OSCURATO:PERSONA], a regalo di Min i chiello Luigi e al deposito in custodia per conto di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti giustificati dai precedenti giudici di merito e sui quali si era ormai formato il giudicato. In accoglimento dei motivi di ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania– sezione staccata di Salerno - in diversa composizione, affinch é si attenga ai principi di cui sopra, ed anche per la disciplina delle spes e de i giudizi di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno - in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese dei giudizi di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - V Sezione civile della