CNELTesto definitivoSezione Terziario E ServiziDecisione del 5 luglio 2024
CNEL n. H02S/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H02S
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, commercio, pubblici esercizi e turismo
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, commercio, pubblici esercizi e turismo - testo coordinato con le modifiche introdotte dall'accordo integrativo del 4/7/2024
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale; terziario, distribuzione e servizi; turismo
Parti datoriali: UNILAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2024-07-05
Scadenza: 2029-05-15
Stipula: 2024-07-04
Stato: Acquisito
Identificativo: 20440
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=194979
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LA VORO
Per i dipendenti dalle aziende del terziario,
commercio, pubblici esercizi e turismo
Testo Coordinato con le modifiche introdotte dall’Accordo Integrativo del 4/7/2024
Roma 4/7/2024
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LA VORO
per i dipendenti dalle aziende del terziario, commercio, pubblici esercizi e turismo
Parti stipulanti
1.a.i.1. UNILA VORO PMI – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
E
2. CONFSAL FISALS
Stipula: 4/7/2024
Decorrenza: 5/7/2024 – 15/05/2029
Testo del c.c.n.l.
Premessa e ambito di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto
il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile
con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che
svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per
corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie
qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Alimentazione
1) commercio all'ingrosso di generi alimentari;
2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard
discount;
3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti),
eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5) importatori e torrefattori di caffè;
6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto
di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie,
tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10) rivendite di pollame e selvaggina;
11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
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12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei
mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti,
spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che
esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono
comprese: a) le aziende ch e acquistano uve e mosti, per la produzione di vini,
anche tipici, e la loro vendita; b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti
per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano
operazioni di acquisto e vendita di vin i; 4/338 c) le aziende che esercitano
attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero -
caseari.
Fiori, piante e affini
1) commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2) commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3) produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e
aromatiche.
Merci d'uso e prodotti industriali
1) grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2) tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in
biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità;
forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie;
articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per
calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie;
guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di
paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione
o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie
(canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori
all'uso pratese;
4) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli
crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da
pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli
per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5) articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e
maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del
vetro e della ceramica; 7articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento
eccettuate le aziende installatrici di impianti;
7) giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti
artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per
fumatori;
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8) oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli
di orologeria;
9) librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati);
rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria,
cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di
carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
10) francobolli per collezione;
11) mobili, mobili e macchine per ufficio;
12) macchine per cucire;
13) ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine
in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV ,
radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e
fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure;
pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici
(cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
14) autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se
esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per
riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con
o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed
accessori per auto-motocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in
genere (compreso il petrolio agricolo);
15) gestori di impianti di distribuzione di carburante;
16) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
17) carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
18) imprese di riscaldamento;
19) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi
gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana,
pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale
da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette,
mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da
costruzione;
20) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
21) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
22) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
23) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
24) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
25) prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale
enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli;
macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso
agricolo);
26) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
1) agenti e rappresentanti di commercio;
2) mediatori pubblici e privati; 5/338
3) commissionari;
4) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti
da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
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5) fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari,
fornitori di bordo, ecc.);
6) compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio
internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7) agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel
settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8) imprese portuali di controllo;
9) aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
Servizi alle imprese, alle Organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
1) imprese di leasing;
2) recupero crediti, factoring;
3) servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e
manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4) noleggio e vendita di audiovisivi; 5) servizi di revisione contabile, auditing;
5) servizi di gestione e amministrazione del personale;
6) servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
7) ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
8) telemarketing, televendite, call center;
9) consulenza di direzione e organizzazione aziendale ivi compresa la
progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
10) agenzie di relazioni pubbliche;
11) agenzie di informazioni commerciali;
12) servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
13) servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
14) società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
15) agenzie pubblicitarie;
16) concessionarie di pubblicità;
17) aziende di pubblicità;
18) agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
19) promozione vendite;
20) agenzie fotografiche;
21) uffici residences;
22) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
23) intermediazione merceologica;
24) recupero e risanamento ambiente;
25) altri servizi alle imprese e alle Organizzazioni, quali fornitura di servizi generali,
logistici e tecnologici;
26) aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
27) autorimesse e autoriparatori non artigianali;
28) società di carte di credito;
29) uffici cambi extrabancari;
30) servizi fiduciari e finanziari;
31) buying office;
32) agenzie di brokeraggio;
33) attività di garanzia collettiva fidi;
34) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare,
amministrazione e gestione beni immobili;
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35) agenzie di operazioni doganali;
36) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati
e fotocopiatura;
37) servizi di traduzioni e interpretariato;
38) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
39) vendita di multiproprietà;
40) agenzie pratiche auto;
41) autoscuole;
42) agenzie di servizi matrimoniali;
43) agenzie investigative;
44) agenzie di scommesse;
45) servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
46) agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi
formativi;
47) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
48) agenzie di intermediazione;
49) agenzie di ricerca e selezione del personale;
50) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale; 6/338
51) controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
52) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
53) altri servizi alle persone.
Pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self -services, fast foods, trattorie, tavole calde,
osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
• piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non
più di nove camere per alloggio;
• caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro
esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5
della legge 25/8/1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
• chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
• gelaterie, cremerie;
• negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a
pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi
autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
e) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime,
fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di
ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
f) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
g) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e
piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
h) aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e
bevande (banqueting);
i) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
I) parchi a tema.
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II) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIV A
a) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering);
b) aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma
interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
c) bar aziendali e simili.
d) aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e
bevande (banqueting);
III) AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE
Attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo
tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie,
rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) RIFUGI ALPINI
Il presente Contratto si può anche applicare ai dipendenti di imprese del Turismo e della
Ristorazione Collettiva e Commerciale che svolgano altre attività a natura complementare
all’attività prevalente di cui al punto 1 del presente articolo.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti
sindacali i lavoratori che fanno parte:
1) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e
appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che
nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
18) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione
Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina
dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione
dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve
avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di
accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la
razionalizzazione dei costi attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con
le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori
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che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive
Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con
qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve
essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’eserci zio della carica
ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non
influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del
contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra
direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle
RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento
delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti
disposizioni:
a) fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende
che occupano da 16 a 50 dipendenti;
4) fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle
aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
5) fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle
aziende che occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al punto n. 1 deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. anche tramite PEC.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni
riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi
spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori.
Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle
R.S.A., ruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30
minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna
azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni
Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti
aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno precedente
a quello di riferimento.
Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la
partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto
escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto
invalicabile annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di
competenza. Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del
monte ore annuo che dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe
per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della
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Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le
convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o
comprensoriali, etc.
Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a
comunicare alle singole aziende, anche tramite PEC, entro il mese di dicembre di ciascun
anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno
diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze
sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttiv i nazionali, regionali,
provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti
il CCNL ed avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24 ore lavorative,
salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere vi state dal
responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle
relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla
copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì,
permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse
sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche
fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni
di anticipo. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee
sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino
ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso
l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione
dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità
delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, l a salvaguardia
degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché
indicati nella convocazione.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 – Referendum
Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti
collettivi decentrati.
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Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del
presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa
sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica
l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle
articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni
regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
1) trattamenti retributivi integrativi;
27) premi di produzione; fringe benefit, welfare territoriale;
28) orario di lavoro;
29) Flessibilità - Banca ore;
30) tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
31) pari opportunità;
32) individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della
trasferta;
33) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in
relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
34) formazione professionale;
35) determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento
alla verifica dei percorsi formativi;
36) determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed
applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti
commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art.
18 l. 300/70;
37) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla
contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante
specifiche clausole di rinvio;
38) specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla
crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
39) referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
2. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla
contrattazione nazionale e o regionale;
3. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla
competitività delle aziende;
4. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti,
programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
5. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
6. le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
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7. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore
dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature
e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
TITOLO II - ENTE BILATERALE
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese
per l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti
stipulanti il C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavor o, formazione,
qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente
costituito dalle confederazioni firmatarie dal presente C.C.N.L.
L’ESBII è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e
dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni
occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e
proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario
alla realizzazione degli incontri di informazione;
10) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali
e formativi dei settori;
11) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti;
12) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e
iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione
professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi
nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro
pratica realizzazione a livello territoriale;
13) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla
categoria dei quadri;
14) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed
aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione
al CNEL, o a chi di dovere, agli effetti di quanto previsto dalla legge n.
936/1986;
15) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui
agli artt. 8, 17 e 18 del presente C.C.N.L., nonché ne coordina le attività;
16) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a
termine;
17) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
18) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia
di sostegno al reddito;
12
19) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa
di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo
2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative
concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si svolge, in materia
di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia;
20) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei
tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
21) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che
ad esso fanno riferimento;
22) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
23) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può
promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a
favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri,
per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale
di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla
C.I.S., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto,
tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in
materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro
intermittente, associazione in partecipazione, nonché la gestione delle problematiche
settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBII Nazionale può essere riconosciuto
mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella
sfera di applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti de rivanti dall’attuazione
delle norme contrattuali o di nuove disposizioni di legge.
L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai
sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità
di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di
organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli
verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di
un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo sigl ato in seno alla Commissione
raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi L’ESBII potrà avviare, partecipare o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei
propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni
od Enti e Scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Gli organi di gestione DI ESBII Saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione
Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione degli ESBII Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione dell’ESBII -nazionale che ne regola il funzionamento con apposito
regolamento.
Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate
dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
13
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi
abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi
di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai
corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale
in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per
l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed
il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con
E.SBII Nazionale e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi
di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e
professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e
siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi
territoriali in materia.
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere
lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà es sere richiesto il
cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da costituire o già costituito;
j) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può svolgere attività di
assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del
permesso di soggiorno.
k) L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello
territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti
di inserimento, contratti a tempo determinato, part -time, lavoro ripartito e lavoro
intermittente.
l) Per la certificazione dei contratti di lavoro, L’ESBII Territoriale si avvale di
apposite commissioni istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
m) L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di
formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri
Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organ ismi
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al
miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più
elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto.
Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al numero
3 del Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle
14
norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato
dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal
suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle
OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
54) svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza
ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di
adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche
attraverso l’im piego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle
imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di
supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei mo delli di organizzazione e gestione della sicurezza di
cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono
tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine
l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente
competente.
55) Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente
competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs.
81/2008;
56) Dare comunicazione all’ INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito
al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
57) Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto
deliberato e regolamentato dall’ Organismo costituito.
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale, qualora l’azienda intenda
avvalersi dei servizi erogati da O. P è stabilito nella misura di € 0.0 8 centesimi / ora per
dipendente su base oraria di 160 ore mensili a carico azienda (per 13 mensilità)
Tale Versamento è da effettuare attraverso il codice flusso uniemens EFEI con specifica
causale indicata in “servizi dell’organismo paritetico “
Articolo 10 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti concordano sull’utilizzo del Fondo Sanitario Integrativo “MEDIPREV”, in con-
formità alle norme vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A del T.U.I.R. e s.m.i.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo a carico dei datori di lavoro, il
cui importo sarà di euro 11.50 a carico azienda per dodici mensilità per ciascun lavoratore
in carico all’azienda da versare in rate mensili con le seguenti modalità:
- Versamento tramite F24 con codice “CLIS”
- Bonifico bancario su conto corrente del Fondo Sanitario.
Tali modalità potranno essere modificate dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL
con apposito accordo.
La quota per l’assistenza sanitaria integrativa va versata entro il 16 del mese e al momento
del recepimento del contratto con la specifica causale “Assistenza Sanitaria Integrativa”.
15
Per l’iscrizione di ogni lavoratore al Fondo Sanitario è previsto il versamento di una quota
una tantum di € 30,00 (trenta/00), da effettuarsi da parte del datore di lavoro con bonifico
bancario contestualmente al primo versamento relativo al lavoratore.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori
non iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del SSN della perdita delle relative prestazioni
sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria inte-
grativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla
presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesio ne Fondo Sanitario
circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro
prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all'isti-
tuendo Fondo Sanitario.
Articolo 10bis – Welfare Aziendale
Le Parti concordano nell’introduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizzabile me-
diante piattaforma approntata dalle OO.SS. stipulanti il presente Accordo che le aziende
potranno mettere a disposizione dei propri lavoratori secondo le modalità enun ciate nel
presente articolo.
Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende potranno mettere a disposizione dei lavoratori
strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore
di 250 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno
di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche
non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio -31
dicembre).
Sono esclusi dai beneficiari i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel
periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono comprensivi
esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda
sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di
formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare
i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
16
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente art., le aziende potranno confron-
tarsi con la RSA o RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della
propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente
con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita per-
sonale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e
assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni,
rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì,
ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente
disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiunta-
mente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Strumenti di Welfare – esemplificazioni
• Spese sostenute dall’Azienda nell’interesse del lavoratore o dei propri familiari
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute con
le seguenti finalità:
• Istruzione ed educazione
• Corsi di lingua straniera;
• Corsi formativi di qualsivoglia natura;
• Scuole Private;
• Università e testi universitari;
• Altri servizi di educazione ed istruzione
• Culto
• Assistenza sociale e sanitaria
• Strutture odontoiatriche;
• Strutture ospedaliere;
• Ricreazione
• Viaggi di qualsivoglia natura;
• Palestre;
• Circoli ed eventi sportivi;
• Cinema;
• Centri Benessere;
17
• Concerti;
• Teatro;
• Biblioteche
• Altri servizi ricreativi.
• Beni e servizi in natura
• Buoni carburante;
• Buoni spesa alimentare;
• Buoni e servizi acquistati tramite Amazon
• Servizi di trasporto collettivo
a) Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale.
• Spese sostenute dal lavoratore, nell’interesse dei propri familiari, richieste a
rimborso
Rientrano in tali spese tutti i beni ed i servizi che il lavoratore acquista in favore dei propri
familiari purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
• Educazione;
• Istruzione;
• Assistenza a familiari anziani (oltre 75 anni compiuti) o non autosufficienti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Asili nido;
• Scuole materne;
• Servizi di babysitting;
• Visite di istruzione scolastiche;
• Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche e private in Italia e all’estero;
• Trasporto scolastico;
• Servizio di mensa;
• Testi scolastici ed universitari;
• Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
• Ludoteche e centri estivi invernali;
• Badanti;
18
• Strutture ospedaliere;
• Case di riposo
• Altri servizi di assistenza.
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare rimborso delle spese soste-
nute da parte del lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti o di mutui da lui
stipulati.
Articolo 11 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come all’interno
delle aziende, intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di
confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria,
e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bilaterale ESBII con il compito di verificare
con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti
anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovver o delle singole clausole
contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o
situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente Bilaterale ESBII, è precluso alle
OO. SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero
legali fino alla definizione della controversia.
Articolo 12 - Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione di Conciliazione viene disposta a seguito di formale
richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione
sindacale ovvero dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in
rappresentanza dei propri assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo
equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia,
l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati,
l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta
l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i
20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i
30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare comples sità sul piano
istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino
ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 13 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII, può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di
tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di
occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
19
• programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto
e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
• riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale
Nazionale - ESBII. inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessi
dagli ESBII Territoriali;
• elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune
per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato
nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, ESBII
Nazionale;
riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l’analisi e la registrazione;
predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo
dei contratti d’inserimento;
Articolo 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale è stabilito nella misura 4
€ per 12 mensilità (3,50 € carico azienda e 0,50 € carico lavoratore). Tale Versamento è da
effettuare attraverso F24 e flusso Uniemens per il tramite del codice EFEI.
Le quote saranno corrisposte mensilmente all’ ESBII mediante il flusso Uniemens
compilando gli appositi campi della sezione INPS inserendo nel campo “causale contri-
buto” il codice “EFEI”.
L’azienda che applichi il presente Accordo è tenuta al versamento delle quote sud-
dette e di tutte quelle in riferimento alle prestazioni di bilateralità: l’azienda che non aderi-
sce a una delle sigle sindacali fondatrici di ESBII e/o che ometta il versamento delle quote
all’Ente Bilaterale non può avvalersi del presente contratto.
Le quote riscosse dall’ ESBII Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto
quanto di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali re-
golarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6
qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei con-
fronti degli ESBII Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli
stessi.
Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale all’oc-
correnza.
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Articolo 15 - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di
lavoro e i lavoratori che adottino esplicitamente o recepiscano implicitamente il presente
CCNL mediante la sua applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale,
anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrat-
tuali e legislative e, conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le fun -
zioni di tutela e di assistenza delle strutture sindaca li, anche territoriali, al servizio delle
aziende - le Parti concordano di procedere alla riscossione di un contributo di assistenza
contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10 euro mensili pari per 13 mensilità,
tramite il codice di riscossione W467 o W442 o tramite altro codice rilasciato da INPS ai
sensi del-la Legge 4 giugno 1973 n. 311.
TITOLO III - CONTROVERSIE
Articolo 16 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende, concordano
che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello
svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, q ueste
dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione
facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010.
Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di
controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n.
300/1970 e successiva Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinar e,
ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art. 7 della l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale ESBII NAZIONALE.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i
venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza
Articolo 17 - Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte
interessata personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente
C.C.N.L. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando a pposita richiesta
alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero
consegna a mani.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della
richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 18 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica,
associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la
ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazion e
Datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il
rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore
o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione
dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti
allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 19 - Convocazioni delle parti
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La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando
il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20 giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni
successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio,
d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un
massimo di ulteriori 30 giorni.
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà
alla parte interessata la relativa attestazione.
Articolo 20 - Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà
di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con
la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte
della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo
ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 21 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve
contenere:
- il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al
quale fa riferimento la controversia conciliata;
1) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro
rappresentanti;
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i
componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista
efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’Articolo 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione
che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite
dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del
Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice
del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del
verbale di conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di
Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 22 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede
sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso
spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effe tti del
combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c..
Articolo 23 – Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non
costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla
commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.
22
Articolo 24 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di
lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma
4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione
del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima
Commissione che ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 25 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo,
le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano,
riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere
volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione
della lite in via arbitrale, indicando:
- il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60
giorni, trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a
concedere un ulteriore termine;
1) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
2) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti
possono inoltre indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività
istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le
parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti
collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza
di legge tra le parti (ai sensi dell’Articolo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo
2113 comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall’Articolo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di
titolo esecutivo (ai sensi dell’Articolo 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice
del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata
la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Articolo 26 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche
in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive,
tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame
congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni
Sindacali.
1bis. La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in qualunque momento di
sospendere la contrattazione e di attivare un procedimento di mediazione o di arbitrato da
parte della commissione nazionale di cui all’art.9 del presente CCNL, seguendo le rego le
definite dalle Parti stipulanti con apposito accordo.
23
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di
norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le
parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica
Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Co mmissione di Conciliazione
Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 9.
Articolo 27 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. In difetto di accordo, su
istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla stipula
del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale accordo, il datore
di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali azienda li oppure
i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 28 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante
loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di control lare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 29 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti
del Lavoratori per la sicurezza, il presente c.c.n.l. prevede che tale formazione possa
avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.
SEZIONE PUBBLICI ESERCIZI E TURISMO
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 28 – Classificazione del personale
DECLARATORIE SETTORE PUBBLICI ESERCIZI E TURISMO
24
I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli
professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali
corrispondono le seguenti declaratorie.
Conseguentemente rientrano, per la corrispondenza delle declaratorie, le qualifiche
riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente contratto.
AREA QUADRI
Ai sensi della Legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati
quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla
categoria dei dirigenti, siano in possesso di adeguata formazione e preparazione
professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche riportate di seguito ovvero nelle parti speciali del presente
contratto.
Quadro A
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati
per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carat tere di continuità, un
ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri
discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della
azienda e cioè:
- Capo area;
- Direttore;
- Responsabile di funzione in strutture organizzative complesse, quale ad esempio in via
esemplificativa e non esaustiva: responsabile commerciale, responsabile marketing,
responsabile amministrazione e controllo, responsabile personale e formazione,
responsabile acquisti, responsabile della manutenzione responsabile tecnico;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
Quadro B
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli
obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttu ra organizzativa non sia
complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia
decisionale ed operativa.
- vice Direttore;
25
- responsabile d'area mense;
- responsabile di funzione, quale ad esempio in via esemplificativa e non esaustiva:
responsabile commerciale, responsabile marketing, responsabile amministrazione e
controllo, responsabile personale e formazione, responsabile acquisti, responsabile della
manutenzione, responsabile tecnico;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto
professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate,
nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere
generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
- Capo servizio catering;
- Ispettore amministrativo;
- Assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato
significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali
(ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
- coloro che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, analista sistemista, responsabile delle procedure (qualità,
sicurezza, privacy, D.lgs. n. 231/01, certificazioni ISO, sostenibilità);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia
iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali
ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti repar ti e uffici,
per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
- Direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
- Capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere);
- Capo laboratorio (compreso capo laboratorio pasticceria) intendendosi per tale colui al
quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza
sull'Impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia a lle sue
dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti;
26
- Responsabile amministrazione e/o controllo;
- primo maitre o capo servizio sala;
- Ispettore mensa;
- Dietologo;
- Responsabile impianti tecnici;
- Capo cuoco;
- Supervisore catering;
- primo barman;
- Capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco - bar;
- Capo banconiere di pasticceria;
- Responsabile del magazzino, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità
tecnico amministrativa di un magazzino complesso o piattaforma logistica, coordinando
l'attività degli addetti ivi operanti;
- Cassiere centrale catering;
- Analista - programmatore;
- Assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione
esecutiva di un settore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti
precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico -funzionale di altri
lavoratori e cioè:
- addetto amministrazione e controllo;
- Barman unico;
27
- sotto capo cuoco;
- Cuoco unico;
- primo pasticcere;
- Capo operaio;
- Capo reparto catering;
- assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di
conoscenze tecnico - specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni,
di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità di intervento, i
mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per
aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- Maitre;
- Sommelier;
- Programmatore;
- Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di
locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi)
intendendosi per tale colui che in subordine alla direzione del punto vendita , direttamente
interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di
autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche
preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-
pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- Segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate
istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione,
elaborazione e attività di corrispondenza;
- Cuoco capo partita;
28
- Cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che
indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di
cucina
- Gastronomo;
- Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- Barman;
- Chef de rang di ristorante;
- Cameriere di ristorante;
- secondo pasticcere;
- Capo gruppo mensa;
- Gelatiere;
- Pizzaiolo;
- impiegati d'ordine, inseriti nelle funzioni aziendali quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, commerciale, marketing, di amministrazione e controllo, del personale e della
formazione, acquisti, manutenzione, tecnica;
- centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e
specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate
oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, de terminandone
anche le tariffe;
- conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso
complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per
schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio,
manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande,
intendendosi per
tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue
interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di
macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
- nelle aziende di banqueting e catering, l'addetto all'attività di produzione di pasti, alla
movimentazione all'allestimento e disallestimento dello spazio di cucina, anche qualora sia
conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;
29
- nelle aziende di banqueting e catering, il cameriere, intendendosi per tale il lavoratore
anche addetto alla movimentazione, all'allestimento e disallestimento del servizio, anche
qualora sia conducente leggeri collegati allo svolgimento del servizio;
- referente di magazzino;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica
di lavoro e cioè:
- Cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
- Cassiere mensa aziendale;
- Magazziniere;
- centralinista;
- altri impiegati d'ordine;
- Dispensiere;
- Cantiniere;
- Banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica
prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico
esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
- Banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate
indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di
macchine, impianti ed attrezzature;
- nelle aziende di banqueting e/o catering, addetto alla movimentazione, all'allestimento e
al disallestimento del servizio, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati
allo svolgimento del servizio;
- sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
- addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e
bevande;
30
- addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola
riparazione e manutenzione;
- Cameriere bar, tavola calda, self-service;
- Demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- Barista;
- guardarobiere non consegnatario;
- secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco
e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto.
- addetto al controllo accessi di sede o di filiale, addetto alla sicurezza all'interno di locali
notturni, sale da ballo e attività similari (D.M. 6 ottobre 2009);
- conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso
dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli
per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a
tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture
trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento
chilogrammi;
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende
nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli
organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche
tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto,
sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura
di impasti già predisposti, a lla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della
postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
- operatore della ristorazione commerciale organizzata in catena (art. 1 par. IlI lettera A)
intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la
natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi
adottati, ovvero per i processi operativi , standardizzati, non ha caratteristiche tali da
richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla
base delle specifiche fornite, provvede all a preparazione e/o cottura di alimenti già
predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di
lavoro e delle relative attrezzature;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico -
pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
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- commis di cucina, sala e bar tavola calda, self Service che abbia, comunque, acquisito
pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto servizi mensa con almeno 15 mesi di anzianità nel settore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale
addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
- addetto al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
- secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue,
svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del
personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di ve ndita, ma di
confezione, consegna della merce, riordino del banco;
- commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self Service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
- commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio
nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano
attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di m escita delle bevande
alcoliche o superalcoliche
- addetto alla stiratura
- addetto di lavanderia
- guardiano notturno
- addetto servizi mensa con meno di 15 mesi di anzianità nel settore;
- addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione;
- Guardarobieri clienti (vestiarista);
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
Per il personale attualmente in forza inquadrato al 6° livello con anzianità di settore pari o
superiore a 12 mesi alla data di sottoscrizione del presente CCNL, il passaggio automatico
al sesto livello super avverrà il mese successivo alla firma del presente accordo.
Per il personale attualmente in forza inquadrato al 6° livello con anzianità di settore tra 6 e
12 mesi alla data di sottoscrizione del presente CCNL, il passaggio automatico al sesto
livello super avverrà il mese successivo al compimento del dodicesimo mese.
32
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con
macchine già attrezzate e cioè:
- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative
dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
- Lavatore catering;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
Le Parti si impegnano nella stesura definitiva del contratto a declinare in un'ottica di genere
i contenuti di cui al presente contratto.
Articolo 28 bis- Disposizioni applicative
La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le
proporzioni appresso indicate:
- pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni
due baristi:
- pubblico esercizio avente 6 o più baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni tre
baristi.
Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista
sempre che svolga la sua attività al banco.
Articolo 28 ter – Valorizzazione della professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi
connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento alla necessità di
adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai
processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale
approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL sei
mesi prima della scadenza.
Articolo 29 - Inquadramento
33
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e
profili professionali di cui all’art. 54 e secondo quanto previsto nelle parti speciali del
presente Contratto.
Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle
qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle
competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzion e la questione sarà
demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali.
Sono comunque fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti occupati al
momento della stipula del presente accordo.
Articolo 30 – Passaggi di qualifica
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzi one della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Articolo 30 bis – Mansioni Promiscue
1) In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto
di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si
tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o
complementare.
CAPO II – APPRENDISTATO
Premessa
Le parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in
tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo
svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro
e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli
Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo
dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto -dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le segu enti
tipologie:
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato professionalizzante;
34
- contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Articolo 31 – Disciplina generale del contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l’indicazione della qualifica
che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento
dell’apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell’eventuale
periodo di prova.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a
trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di
apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In
tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di
apprendistato.
Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in
presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di
giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi
dell'articolo 2118 del Codice Civile, con un preavviso di trenta giorni decorrente dal
medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazio ne la
disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’articolo
2118 del Codice Civile, all’apprendista si applica il trattamento previsto dall’articolo 159
del presente Contratto. Se nessuna delle parti recede, il rap porto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’utilizzo dell’apprendistato è condizionato dall’integrale applicazione delle disposizioni
del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa,
previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continu
Articolo 32 – Apprendistato professionalizzante
Il presente accordo detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione
dell'apprendistato professionalizzante, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda
dei Settori, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la
possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali
e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza dell’ESBII e delle
sue articolazioni territoriali.
Articolo 33 – Numero di apprendisti
Il numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un numero di
lavoratori pari o superiore a dieci unità, non può superare il rapporto di tre a due rispetto ai
lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo.
Il numero complessivo di apprendisti per il datore di lavoro che occupa un numero di
lavoratori inferiore a dieci unità, non può superare la proporzione di un apprendista per
ogni lavoratore qualificato.
Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
35
Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio
almeno il cinquanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a
scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli a pprendisti che si
siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al
termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio,
i contratti risolti nel corso o al termine del period o di prova, gli apprendisti stagionali che
possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere
un apprendista.
Articolo 34 – Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
- di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue
dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di
diventare lavoratore qualificato;
- di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
- di non sottoporre l’apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al
mestiere per il quale è assunto;
- di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli
di studio;
- di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con
periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione;
qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia
dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Articolo 35 – Obblighi dell’apprendista
L'apprendista deve:
seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in
contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.
Articolo 36 – Modalità di erogazione della formazione aziendale
La formazione a carattere professionalizzante o di mestiere può essere svolta dal datore di
lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale.
La formazione può essere svolta anche in modalità e -learning; anche l'a ttività di
accompagnamento può essere svolta attraverso l’impiego di tecnologie informatiche e
strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
36
La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non
formale.
L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.
Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione
saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel comput o dell'orario di
lavoro.
Referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all’articolo 42, comma
5, lettera c) del D.Lgs. n. 81 del 2015, in possesso di titolo di studio secondario oppure
idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale co erente con le
competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per
l’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione
aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà posseder e competenze
adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente
superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In
caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna,
quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di
adeguate competenze:
- profilo professionale rientrante tra quelli individuati dal presente Contratto ed
eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;
- registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini
contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto formativo del cittadino o nel
fascicolo elettronico del lavoratore.
Nell’ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello
può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le
cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determina te dalle
fluttuazioni stagionali dell'attività.
Articolo 37 – Piano formativo
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale
secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015. Per il
contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015, vale quanto
previsto dalle diverse modalità individuate dai soggetti competenti.
Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti
il presente accordo possono affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della
conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle
disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano
formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato appositamente costituito all'interno
degli enti bilaterali competenti per territorio, in composi zione paritaria tra le associazioni
datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi
per le aziende e i lavoratori.
Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'ESBII, al quale è
affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare
presso l’ESBII i piani formativi standard previsti dall’azienda per le specifiche figure
professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della
formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito
dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard
aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani,
37
comprovata da ricevuta e -mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le
aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando ad ESBII copia della
scheda formativa allegata al presente CCNL.
Articolo 37 bis – Profili Formativi
In allegato al presente contratto, sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n. 81 del 2015. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili
non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione
dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale competente per territorio invia ogni sei
mesi i nuovi profili formativi all’E.S.B.I.I. per la loro eventuale formalizzazione nella
contrattazione collettiva dei Settori.
Articolo 38 – Retribuzione dell’apprendista
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione
dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
• primo anno 80%
• secondo anno 85%
• terzo anno 90%
• quarto anno 95%
La retribuzione degli apprendisti al 95% si applica nei casi in cui la durata massima del
contratto di apprendistato professionalizzante sia superiore a 36 mesi e per la quarta
annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la retribuzione in vigore al
momento della scadenza del contratto di apprendistato.
Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono
conservati ad personam.
La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute
contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Le percentuali di cui sopra restano valide anche in caso di conferma anticipata
dell’apprendista.
Articolo 38 bis - Assistenza sanitaria integrativa
Gli apprendisti devono essere iscritti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa Medi-Prev.
Articolo 39 – Trattamenti normativi
Si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori
qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.
Articolo 40 – Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
38
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015 la durata massima
del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
Livello di inquadramento Durata
(mesi)
2, 3, 4, 5, 6s 36
6 24
Per le figure professionali di seguito elencate, i cui contenuti competenziali sono omologhi
e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata
in quarantotto mesi.Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del
2015 la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
2° livello – durata massima 48 mesi
• capo cuoco
• capo laboratorio gelateria / pasticceria
• capo barista /capo barman / primo barman
• capo banconiere di pasticceria
3° livello – durata massima 48 mesi
• cuoco unico
• primo pasticcere
• primo barman, barman unico
4° livello – durata massima 42 mesi
• gastronomo
• gelatiere
• pizzaiolo
• cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partita
39
Articolo 41 – Durata della formazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, la durata della
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico -professionali e specialistiche è la
seguente:
Livello di inquadramento Ore medie annue
2, 3 80
4, 5, 6s 60
6 40
Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non
coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si
determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo
rapporto di lavoro.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni
successivi.
La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
All’atto dell’assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le
relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso
profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del p eriodo prescritto
dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e
non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Articolo 42 – Apprendistato in cicli stagionali
Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente Contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 44, comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 2015, è consentito articolare lo
svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato,
l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di
calendario dalla data di prima assunzione.
L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di
precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le
medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni
di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Articolo 43 – Disciplina contrattuale dell'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca
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Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, fermo
restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di
formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte pr esso il
datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il
datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in
misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavorato ri qualificati di pari livello,
secondo le seguenti misure:
- 1° anno 50%
- 2° anno 50%
- 3° anno 65%
- 4° anno 70%
La retribuzione degli apprendisti al 70% si applica nei casi in cui la durata massima del
contratto di apprendistato sia superiore a 36 mesi.
Ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento
della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria
superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini con trattuali, è
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di
durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante.
Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2015,
fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del medesimo decreto per le ore di
formazione svolte nell'istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano
curriculare e svolte presso il datore di lavoro, si applica - anche ai fini della retribuzione
delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto previsto
per l'apprendistato professionalizzante all’art. 68, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. n. 81/2015.
L’inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di
apprendistato di alta formazione di cui al comma precedente.
Le disposizioni relative all'apprendistato in cicli stagionali di cui all'art. 42, trovano
applicazione anche con riferimento alla tipologia di apprendistato disciplinate dal presente
articolo.
La disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente articolo costituirà, per gli
aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le
Province autonome.
Articolo 44 – Intese con le Regioni e con le Province Autonome
La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e
del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di
competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province
autonome.
In attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto compatibili, le
intese esistenti in materia.
In riferimento alle specificità delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve
le norme in materia di apprendistato stabilite nelle contrattazioni integrative territoriali
vigenti.
41
CAPO III - LA VORO A TEMPO PARZIALE
Articolo 45 – Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro
fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto
ed equo regime normativo.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto
rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza
lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese
o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far
fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo
determinato sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. 81 del 2015, in aggiunta a quanto stabilito
dall’articolo 53 del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part -time temporaneo così
articolato deve rispondere a quanto previsto dal presente CCNL.
L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma con le seguenti
modalità:
• con orario giornaliero ridotto rispetto al normale orario di lavoro per il personale a
tempo pieno
• con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese, dell'anno;
• con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui
sopra.
Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di
lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla
contrattazione di secondo livello.
Articolo 46 – Instaurazione del rapporto
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano
indicati:
• il periodo di prova per i nuovi assunti;
• la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
• il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità
della prestazione lavorativa;
• la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
• tutte le altre condizioni di impiego.
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La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al
normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai
sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestaz ione individuale in
misura non inferiore ai seguenti limiti:
• 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
• 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
• 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori
rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore, a livello aziendale o territoriale
possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che
si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocaz ione temporale delle
prestazioni lavorative, nonché
identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un
equilibrato assetto organizzativo.
Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello,
con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
Articolo 47 – Caratteristiche del rapporto
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle
esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere,
ferma restando la volontarietà delle parti;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori
già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
e) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura
del rapporto stesso.
La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o
aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunqu e consentito il
ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo
comprovati impedimenti.
Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo
dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
In particolare il conguaglio relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima
mensilità, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà,
in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la ma ggiorazione
percentuale del trenta per cento.
In considerazione di comprovate esigenze aziendali si valuteranno, nell'ambito dell'esame
congiunto di cui al successivo art. 48, richieste individuali di consolidamento del lavoro
supplementare svolto in modalità continuativa.
Articolo 48 – Esame congiunto e Condizioni di miglior favore
43
La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello
territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con
particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in man iera
continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento
dell'istituto dei permessi retribuiti
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con
riferimento alla materia di cui al presente Capo.
Articolo 49 – Clausole elastiche
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti
stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro
part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste n ella
legislazione vigente, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di
contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia
di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative
alla variazione della collocazione temporale della prestazione, sia clausole di variazione
della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro il limite m assimo del 30%
della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale
della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene
effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla
quota oraria della retribuzione.
Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento
della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa
viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione d el 30% + 1,5% da
calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Articolo 50 – Modalità applicative
Le maggiorazioni previste dal precedente articolo non rientrano nella retribuzione ed
escludono il computo del compenso per la prestazione di lavoro a seguito dell’applicazione
di clausole elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dal precedente articolo, al comma 6, le
parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120
euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti
disciplinari.
L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore
di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale, nei seguenti casi:
44
• esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
• comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
• esigenze personali debitamente comprovate;
• sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, certificate dal servizio
sanitario pubblico;
• sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico -degenerative
ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della
lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita;
• a fronte di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età
non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
• lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
Articolo 51 – Part time weekend
Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore
settimanali, per il fine settimana, nelle seguenti ipotesi:
- con studenti;
- percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito.
Ulteriori casistiche rispetto a quelle sopra individuate e modalità relative alla collocazione
della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo
aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di du rata inferiore a quattro
ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della
riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del
settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del
diritto alla pensione.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata al verificarsi delle condizioni oggettive
richiamate al comma che precede.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente
concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
CAPO V – LA VORO A TEMPO DETERMINATO
45
Articolo 52 – Disciplina del lavoro a tempo determinato
Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo
indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini
in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle spec ifiche normative
previste nella parte speciale del presente Contratto.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto
scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia
necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore
a dodici giorni.
Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa
azienda.
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e
quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti con contratto a
tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché no n sia
obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Articolo 53 – Limiti quantitativi
Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dal comma
1 dell'art. 23 del D.Lgs. 5/6/2015, n. 81, confermano nelle misure di seguito indicate il
numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo deter minato in
ciascuna azienda:
Base di computo n. lavoratori
0 - 4 4
5 - 9 6
10 - 25 7
26 - 35 9
36 - 50 12
oltre 50 20%
Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato può essere ampliato
dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. Al medesimo livello contrattuale
possono essere definiti percorsi di stabilizzazione.
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
e con contratto di apprendistato in forza al momento dell'assunzione. Le frazioni di unità si
computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di
stagione nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate all'art. 54, 55,
56,57 e 58 del presente contratto.
Articolo 54 – Nuove attività
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I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di
nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a
regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che
possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o
aziendale.
Articolo 55 – Sostituzione e affiancamento
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei
casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato
la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:
• lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità,
infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
• lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
• lavoratori impegnati in attività formative;
• lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno
a tempo parziale.
L’affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della
sostituzione.
In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione
obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi
prima dell’inizio dell’astensione.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di
sostituzione e/o affiancamento.
Articolo 56 – Stagionalità
Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più
periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei
casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato
per ragioni di stagionalità le attività già previste nell’elenco allegato a l decreto del
presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del
presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuai soluzioni negoziali
che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno
sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istit uti contrattuali
attraverso l’istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
Le parti, inoltre, condividendo l’analisi delle caratteristiche strutturali dell’impiego nelle
aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali
problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sotto porre
congiuntamente alle competenti autorità.
Articolo 57 – Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
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Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei
casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato
le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
• periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
• periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
• periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
• periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad
apertura annuale
Articolo 58 – Cause di forza maggiore
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei
casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato
le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
Articolo 58 bis – Comunicazioni
In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli
enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l’impresa che
ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze
sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazi oni territoriali delle
organizzazioni, sindacali stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a
tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e
la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di
lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.
Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con
particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale
territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propri a sede delle
comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
Articolo 59 – Diritto di precedenza
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle
ipotesi di cui agli articoli 56 e 57 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la
stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la
propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo
utile per consentire all’azienda di provvedere alle conseguenti esigenze e comunque non
oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprova to
impedimento.
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Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di
vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La
contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
Articolo 59 bis - Disciplina della successione dei contratti
Le Parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale hanno convenuto quanto segue:
a) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 19, comma
2, del D.Lgs. n. 5/6/2015, n. 81 non trova applicazione:
• nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio,
come i contratti a termine per i quali si conferma il diritto di precedenza;
b) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui comma 2 dell’art.
21 del D.Lgs. 5/6/2015, n. 81, non trova applicazione:
• nell’ipotesi di nuove attività
• nell’ipotesi in cui il successivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere
sostitutivo
• nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio,
quali i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 6 del presente Contratto, per i quali si
conferma il diritto di precedenza ivi previsto.
• in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello;
c) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1
dell’art. 24 del D.Lgs. 5/6/2015, n. 81, considerata l’esigenza di favorire la stabilizzazione
dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di profession alità, le aziende
terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato
servizio nelle ipotesi di lavoro stagionale e intensificazione dell’attività lavorativa.
Art.icolo 59 ter - Maggiorazione contratti a termine in aziende di stagione
Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto il personale dei Pubblici Esercizi
avrà diritto alla retribuzione maggiorata del:
• 20 per cento per ingaggio fino ad un mese;
• 15 per cento per ingaggio fino a due mesi;
• 8 per cento per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.
Articoo 59 quater - Cessazione anticipata dell’attività nelle aziende di stagione
Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente
l’esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà
della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a
meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere
o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni
sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
Articolo 60 – Risoluzione anticipata del contratto a termine in aziende di stagione
Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà
diritto ad una indennità pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla
49
data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad
altra analoga occupazione per uguale e medesima retribuzione.
A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine
da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una
trattenuta sulla retribuzione, la cui misura, che per i Pubblici Esercizi non potrà superare il
50 per cento della maggiorazione, sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.
Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in
caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o
colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l’importo a t itolo di risarcimento
del danno.
Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o
al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo
determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza gius tificato motivo o per
colpa e fatto dell’esercente.
Articolo 61 – Personale retribuito a percentuale in aziende di stagione
Gli indennizzi che per effetto degli articoli 95, 96, 97 e del comma 5 dell’articolo 85
debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno
ragguagliati alla retribuzione.
Articolo 61 bis - Informazioni
Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si
rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un
luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento o presso l’ente bilaterale territoriale
competente.
In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste
presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.
Articolo 61 ter Formazione
Le parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo il compito di
sviluppare iniziative utili ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad
opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuov erne la
carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
CAPO VI – SOMMINISTRAZIONE DI LA VORO A TEMPO DETERMINATO
Articolo 62 – Casi di ricorso
Le parti nell’ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto previsto dal comma
1, dell’articolo 31 del D.Lgs. 5 giugno 2015, n. 81, stabiliscono che in ciascuna unità
produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministraz ione a tempo
determinato, sarà contenuto entro il dieci per cento dei lavoratori dipendenti, con un
minimo di tre lavoratori somministrati.
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Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è sempre
consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e
similari per i quali non si applica il limite previsto al comma precedente.
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli
rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a
tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità,
sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si
computano per intero.
La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata
superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori
con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il d iritto di
precedenza ai sensi del presente Contratto.
Articolo 62 bis - Comunicazioni
In coerenza con lo spirito del presente Contratto e con i compiti attribuiti al sistema degli
enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che
ricorra alla somministrazione di lavoro a tempo determinato comunica alle rappresentanze
sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle
organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato
prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa fornisce le predette comunicazioni
entro i cinque giorni successivi;
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di
lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.
Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con
particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale
territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propri a sede delle
comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
Articolo 62 ter Formazione
L'Ente Bilaterale potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione dei lavoratori somministrati e richiedere i relativi finanziamenti.
CAPO VII - LA VORO EXTRA E DI SURROGA
Articolo 63 – Lavoro extra e di surroga
Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera
per una durata non superiore a tre giorni:
• banqueting;
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• meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché
eventi similari;
• attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti,
stazioni ed altri luoghi similari;
• prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
• prestazioni rese in occasione delle festività;
• ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all’Ente bilaterale con
cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati
personali e la tutela della privacy.
Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori
non occupati.
CAPO VIII – LA VORATORI STUDENTI
Articolo 64 – Lavoratori studenti
Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche
utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può
prevedere la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone
la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo
professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo.
CAPO IX – QUOTE DI RISERV A
Articolo 65– Quote di riserva
Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.
181 e s.m.i., non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
• le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei livelli A,
B, 1, 2, 3;
• le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei livelli 4, 5,
6, 6s e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore
o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole
professionali attinente alle mansioni da svolgere;
• le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai
lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.
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TITOLO V – RAPPORTO DI LA VORO
CAPO I – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
Articolo 66 – Assunzione
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e s.m.i., il datore
di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al lavoratore il luogo di lavoro, la data di
inizio del rapporto di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova se
previsto, l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, l'importo iniziale
della retribuzione e i relativi elementi costitutivi.
Il lavoratore è tenuto a consegnare all’azienda i documenti dalla stessa richiesti, quali ad
esempio un documento di identità e il codice fiscale, eventuali certificati/attestati previsti
dalla normativa vigente, le certificazioni dei titoli di studio poss eduti, delle competenze
acquisite, delle esperienze professionali maturate.
Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare in forma scritta al datore di lavoro la sua
residenza e dimora e a notificare immediatamente ogni eventuale successivo cambiamento.
CAPO II – PERIODO DI PROV A
Articolo 67 – Periodo di prova
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo
di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza
obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al
minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se
nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà
computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo, la
durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
livelli Durata
A e B 180 giorni
1 150 giorni
2 75 giorni
3 45 giorni
4 e 5 30 giorni
6S 20 giorni
6 e 7 15 giorni
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva
prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo
10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
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Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso
la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni
caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia
licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al
luogo di provenienza.
CAPO III – ORARIO DI LA VORO
Articolo 68 – Orario normale settimanale
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto
diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti
balneari.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati
solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui
all'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all'articolo 3 del
regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai capi di agenzia, ai diretto ri tecnici o
amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4 del decreto 8/4/2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a
dodici mesi, a fronte di Ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
Articolo 69 – Durata massima dell’orario di lavoro
Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito
in sei mesi.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a
dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
Articolo 70 – Riposo giornaliero
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in
caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che
il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del s ervizio di una squadra e
l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà
essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in
alcun caso essere consecutivi.
Articolo 71 – Riduzione dell’orario
Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'articolo 111, viene
concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore.
Per gli Stabilimenti Balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
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Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla
legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792).
La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad
esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione e dei contratti a tempo
determinato.
Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 4 per i lavoratori coinvolti nei cambi
di gestione verrà considerata l’anzianità di servizio acquisita nei settori del presente
Contratto.
Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi
individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto
delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti i ndividualmente in
periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non
ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
In presenza di esigenze aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei
suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a settantadue
ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori int eressati.
Tali permessi non potranno essere inferiori a mezz'ora.
La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA,
ove esistenti.
I permessi saranno fruiti, di norma, entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di
maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell’anno successivo a quello di
maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel
corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo,
le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione
di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione
residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà
riconosciuta.
I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto
alla retribuzione. Tuttavia i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo
parentale sono utili ai fini della maturazione.
Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al personale retribuito in
tutto o in parte con la percentuale di servizio avverrà secondo quanto previsto.
Articolo 72 – Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due
frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa
territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni
di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori,
fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia
di orario di lavoro.
La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero per gli stabilimenti balneari è fissata nella
parte speciale del presente Contratto.
Articolo 73 – Distribuzione dell’orario settimanale
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La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi
criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle
esigenze delle aziende e dei lavoratori.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro per gli stabilimenti balneari è fissata nella
parte speciale del presente Contratto.
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione
dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
Articolo 73 bis – Distribuzione multi periodale dell'orario di lavoro
In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere intesa e assunta come
capacità di adattare l’organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e
dei lavoratori.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto sistema, l’adozione
del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e la rappresentanza
sindacale di cui alla parte generale sindacale del presente CCNL corso del qu ale la
Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell’impresa e i relativi programmi.
Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima
dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà comunicazione
ai lavoratori dei programmi definiti.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda e fatto salvo il rispetto del
riposo giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto
all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi
dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell’orario di lavoro, fatte salve le
diverse intese tra le parti.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi
seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione
dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di
orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per il
medesimo periodo.
Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o
aziendale fino alla loro scadenza.
Articolo 73 ter – Part time e orario multi periodali
Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale o aziendale,
l’estensione del sistema orario come previsto dal precedente articolo.
Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni, potranno essere
valutati percorsi di trasformazione dell’orario individuale di lavoro, anche temporanei, a
tempo pieno.
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Articolo 74 – Orario di lavoro dei minori
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed
i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora
dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti nei Pubblici
Esercizi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono
cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'in terruzione di
maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni.
Articolo 75 – Riposo dei minori
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato
dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di
riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la
domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di
riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali
periodi possono essere interrotti nei casi di attività cara tterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli
adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo setti manale può
essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
Articolo 76 – Recuperi
E’ ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le
interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti
il presente Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto
nel mese successivo.
Articolo 77 – Intervallo per la consumazione dei pasti
E' demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali stabilire la durata del tempo per
la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.
Articolo 78 – Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
Per i lavoratori notturni, le maggiorazioni per lavoro notturno sono applicate per le ore di
lavoro svolte dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino.
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L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto
ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955.
I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale
calcolare come media il suddetto limite.
Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante
l’applicazione degli orari plurisettimanali.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio
1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel
periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui all’articolo 15 del D.Lgs.
n.66 del 2003, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diu rni,
compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui
l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli
adempimenti di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 66 del 2003.
Articolo 79 – Maggiorazione per lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con
la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.
Articolo 80 – Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza
giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale
orario contrattuale a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro
straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di
lavoro o da chi ne fa le veci.
La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di
paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo.
Articolo 81 – Maggiorazione per lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del
30 per cento se diurno o 60 per cento se notturno.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore
sei.
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La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di
lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro
straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate
sulla quota oraria della retribuzione.
Articolo 82 – Riposi compensativi lavoratori stagionali in aziende di stagione
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale
potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui
all'articolo 125, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla sc adenza del
contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
I permessi non goduti concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario,
alla proroga del contratto a termine.
Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità
terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto ela eventuale frazione di mese darà luogo
alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle grat ifiche e delle ferie
suddette per quante sono le giornate risultanti.
E' comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a
darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali
che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque
opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed
istituti contrattuali.
CAPO IV – RIPOSO SETTIMANALE
Articolo 83 – Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e
quelle attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o
a ragioni di pubblica utilità, alla vigilanza delle imprese, per la compilazione dell'inventario
e del bilancio annuale.
Articolo 84 – Modalità di godimento del riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione e confronto
sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei
turni, salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale
sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni
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quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni
sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma
precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche dei Settori in quanto volte a favorire:
• l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare
riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il
giorno di chiusura settimanale;
• la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le
esigenze familiari.
Articolo 85 – Lavoro domenicale
Ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo
settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa
pari al dieci per cento della quota oraria della paga base e della contingenz a per ciascuna
ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
La maggiorazione per il lvoro ordinario domenicale non è cumulabile con la maggiorazione
per il lavoro festivo e la maggiore assorbe la minore.
"In relazione a quanto stabilito dalla legge 22/2/1934, n. 370 circa la legittimità del
godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le
quali il funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze
tecniche quali, appunto, quelle del settore turist ico, le parti si danno atto che delle
prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella
determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla
contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina
contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di una
ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale".
CAPO V – FESTIVITÀ
Articolo 86 – Festività
Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo
sono le seguenti:
Festività nazionali
• Anniversario della Liberazione
• 25 aprile
• Festa del Lavoro
• 1 maggio
• Festa della Repubblica
• 2 giugno
Festività infrasettimanali
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• Capodanno
• 1 gennaio
• Epifania
• 6 gennaio
Mobili
• Lunedì di Pasqua
• Assunzione
• 15 agosto
• Ognissanti
• 1 novembre
• Immacolata Concezione
• 8 dicembre
• S. Natale
• 25 dicembre
• S. Stefano
• 26 dicembre
• Patrono della Città
In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del Settore il godimento
delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.
Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni
in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività.
A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia,
infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna
maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la
lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da
corrispondersi a carico del datore di lavoro.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività
sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per
provvedimenti disciplinari.
Articolo 87 – Maggiorazione per festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui al presente articolo è dovuta,
oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio
effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 percento.
Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata
prestazione di lavoro per effetto delle festività di cui all'articolo 86 e 87 ed in caso di
assenza nelle medesime giornate di festività per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio
e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di retribuzione.
Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio presti la
propria opera nelle festività suddette percepirà un compenso pari ad una giornata di
retribuzione oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivame nte prestato
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integrata dalla maggiorazione del 20 per cento calcolata sulla retribuzione ragguagliata ad
ore di lavoro.
Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio il trattamento per
le giornate verrà liquidato sulla base della retribuzione
IV novembre
Il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non più festivo agli
effetti civili della legge 5/3/1977, n. 54, è quello previsto dai commi seguenti.
Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento
economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza
alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrisponde nte riposo
compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle
esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore
con congruo anticipo.
Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore
non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata.
Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta
una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o
puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività
soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in prop osito previsti
dal presente Contratto Nazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli
Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio il trattamento verrà
liquidato sulla base della retribuzione
CAPO VI – FERIE
Articolo 88 – Determinazione del periodo di ferie
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di ventisei giorni. A tal fine,
la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale,
viene considerata di sei giornate.
Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo
settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui all'articolo
86, le giornate non più festive agli effetti civili, conseguentemente il periodo di ferie sarà
prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti
per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti
civili cadenti nel periodo stesso.
Articolo 89 – Modalità di fruizione
Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito
per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
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Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.
Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati
tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale,
della distribuzione del tempo libero.
L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in
rapporto alle esigenze aziendali.
Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto.
Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione.
Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la differenza tra la parte
fissa della retribuzione .
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che
spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel
corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno
cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per
ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a
quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, dal presente contratto
collettivo.
Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli
eventuali periodi di assenza per congedo di maternità e paternità ("alternativo" ed
"obbligatorio"), per congedo parentale, nonché per malattia od infortunio.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior
compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore è riconosciuta dalle
strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine
del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in
epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sosten ute sia per l'anticipato
rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato
richiamato.
Articolo 90 – Ricongiungimento familiare
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che prestano servizio in
località diverse da quella di residenza, le aziende considereranno con la massima
attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico -organizzative e dei picchi di attività, le
richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di
assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti
disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la flessibilità dell'orario di lavoro.
Articolo 91 – Rinvio alla contrattazione integrativa
E' affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori deroghe che la
contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai sensi della legislazione vigente.
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CAPO VII – PERMESSI E CONGEDI
Articolo 92 – Congedo per matrimonio
Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario
retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci
giorni di anticipo.
Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno
antecedente la celebrazione del matrimonio.
Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione
dell'avvenuta celebrazione.
Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza
retribuzione.
Articolo 93 – Congedo per motivi familiari
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità:
coniuge, componente di unione civile, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri,
nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità i l lavoratore avrà diritto ad un
congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze
di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite
massimo di cinque giorni di calendari o. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un
limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da
raggiungere.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e
successive modifiche e integrazioni e del regolamento di attuazione di cui al decreto
interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti
indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo
dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di tre giorni all'anno
dei cinque sopracitati, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti
una riduzione dell'orario di lavoro.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere
inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili
dalle ferie annuali.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata
recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora
al giorno.
Art. 93 bis - Congedi per le donne vittima di violenza di genere
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Le Parti convengono che la violenza di genere è da contrastare in tutte le sue forme e
condividono che l'obiettivo della protezione e il sostegno alle donne che ne sono vittime
vada attuato con forza.
A questo fine si stabilisce quanto segue:
le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e
per gli effetti dell' art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni,
debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza
o dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di
protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata
norma di legge.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di
oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di
preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e dell a fine del periodo
di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al
precedente comma. Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto
a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta
a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni
dalla data di inizio del percorso, la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e
quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla
metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha inizio il congedo.
Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell' art. 24 del d.lgs. citato e a richiesta della
lavoratrice, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto
al pagamento di un'indennità pari al 100% della retribuzione di fatto.
La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda
di trasferimento presso altri appalti e/o sede di lavoro, anche ubicati in altro comune e/o
regione. Entro sette giorni dalla suddetta comunicazione, l'azienda, verif icata la
disponibilità di posizioni lavorative in altri appalti e/o sedi di lavoro, si impegna a trasferire
la lavoratrice, ove possibile.
Ove possibile, le Associazioni datoriali di categoria, firmatarie del presente CCNL, anche
tramite gli enti bilaterali, si rendono, altresì, disponibili a valutare la ricollocazione della
lavoratrice in altre aziende associate, nel caso in cui l'azienda og getto della richiesta di
trasferimento della lavoratrice abbia un'unica sede di lavoro.
Al termine del percorso di protezione e per il periodo di un anno, l'azienda su richiesta della
lavoratrice valuterà positivamente l'assegnazione ad un orario di lavoro che tenga conto
delle esigenze della lavoratrice, salvo comprovate esigenze organizzative.
Articolo 94 – Permessi per elezioni
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Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che
adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di
gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi
politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono
considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Articolo 95 – Permessi e congedi
Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio il trattamento per i
permessi individuali di cui agli articoli 93, 94 e 95 del presente Contratto verrà liquidato
sulla base della retribuzione .
Articolo 96 – Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore
turistico le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di st udio
compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici o parificati.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore
pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità
produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplic ando le centocinquanta
ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità
produttiva a tale data.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per
frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata
alla data di cui al precedente comma.
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere
comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo
dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare
l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavor o, ad un numero di
ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini
e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma,
non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua
del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le
condizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la direzio ne aziendale
d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda e fermo restando
quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre
proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi
(quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei
beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
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I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore
lavorative.
Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di cinquanta
dipendenti.
E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti
di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti
siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al pri mo comma,
favoriscano la acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche del Settore.
Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla
data di stipula del presente Contratto non sono cumulabili con le ore di permesso
riconosciute dal presente articolo.
I permessi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per frequentare corsi di
studio finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al
Settore.
Le parti condividono l'obiettivo di adeguare ulteriormente il contenuto del presente articolo,
in collegamento con la progressiva elevazione dell'obbligo scolastico sino all'età di diciotto
anni, sino a riferirlo anche all'acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore.
CAPO VIII – NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 97 – Doveri del lavoratore
l lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della
sua attività, ed in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il
controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente
Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda;
d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto
dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi
contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'a rt. 8 del regio decreto
legge 13/11/1924 n. 1825;
e) usare modi cortesi con il pubblico;
f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per
ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto
dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della
condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e
conseguentemente astenersi, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali
nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente
Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Le Parti, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle
capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, alla luce della
sottoscrizione del presente CCNL, ritengono opportuno condividere una profonda
riflessione in merito alle modifiche necessarie al presente capo per renderlo più coerente
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con le esigenze del settore e con le situazioni verificabili, anche alla luce della notevole
evoluzione dell’uso della tecnologia.
A tal fine le Parti convengono di istituire una commissione paritetica per approfondire i
temi connessi alle norme di comportamento e alle sanzioni disciplinari. Tale commissione
sarà tenuta ad elaborare un testo in merito entro quattro mesi dalla sottoscr izione del
presente CCNL.
Articolo 98 – Sanzioni disciplinari
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità
con:
• rimprovero verbale;
• rimprovero scritto;
• multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni
cinque.
Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato
senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua
difesa.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione
sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il
lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in
nessun caso, inferiore a cinque giorni.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia
acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore
con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al
lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dov ranno
essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia
stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si
intenderanno accolte.
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o
della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un
massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato
motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o
ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque
esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito
cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
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f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che
portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza
dell'azienda.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è
dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione
nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche
in assenza di recidiva.
L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi
delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei
limiti ad esso imputabili.
Articolo 99 – Assenze non giustificate
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della
prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli
eventuali accertamenti.
Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione
potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente
l'importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino
a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci per cento della retribuzione non
corrisposta.
Articolo 99 bis – Divieto di accettazione di mance
Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore
di lavoro con provvedimenti disciplinari
Articolo 100 – Consegne e rotture
Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro.
Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura
e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di note vole valore
intrinseco.
Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.
In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte
del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi negli Accordi Integrativi
territoriali.
Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le
trattenute saranno effettuate posteriormente all'accertamento del danno.
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Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o
comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o deterioramento del materiale
specialmente se pregiato.
In particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il materiale infrangibile un
armadio munito di chiusura.
In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali
e di legge, il personale è tenuto all'immediato risarcimento del danno, e per questo il datore
di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sulle s omme che dovessero essere
dovute all'interessato a qualsiasi titolo.
In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all'azienda, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di
materiale a lui affidato in consegna.
Articolo 101 – Corredo e abiti di servizio
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle
normalmente utilizzate, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori
le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive,
quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative do tazioni, magazzino e
quali gli addetti alla lavanderia.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in
dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il
prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
Articolo 102 – Pulizia dei locali e del posto di lavoro
Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e
preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e
tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia
personale di fatica.
Articolo 102 bis – Pari Opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni
legislative nazionali elaborate in conformità della normativa U.E. in tema di parità di
genere, interventi che favoriscano le pari opportunità nel lavoro. A tal fine le P arti si
impegnano ad avviare percorsi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione e
all'attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale,
territoriale, aziendale), volte all'effettiva realizzazione della parità di genere.
In tale contesto le Parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in
materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal D.Lgs. 198/06 , (così come
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modificato da ultimo dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021), anche dalla Direttiva U.E.
2023/970/UE volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra
uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i
relativi meccanismi di applicazione, prevedendo l'opportunità di valutare l'istituzione, per
le imprese con più di 50 dipendenti, di una figura di rappresentanza nominata
congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei
lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Pari tà, con
compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che
lavorano in azienda possano godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di
equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsias i pregiudizio dovuto alle
eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
In seno all'Ente Bilaterale ESBII si valuterà l'opportunità di istituire la Commissione
permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore,
utilizzando dati disaggregati per genere, livello di inquadramento professionale, tipologia
dei rapporti di lavoro e retribuzione di fatto;
b) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di
pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di
donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività
lavorativa;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di
salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei
casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo
2000 e s.m.i.;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la
crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11
aprile 2006 n. 198, come modificato dalla L. n. 162 del 5.11.2021 e dai Fondi comunitari
preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di violenza, molestia e
discriminazione nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici
relativi alle e le soluzioni individuate in relazione a violenza e molestie;
h) raccogliere e analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive
favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo
2000 e s.m.i. e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di
lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione
professionale; a tale proposito verrà favorito il monitoraggio e la condivisione d ei dati in
tema di equità salariale, al fine di contrastare la disparità salariale di genere.
71
l) Nell'ambito della normativa vigente in materia di pari opportunità e così come stabilito
dall'art. 46 D.Lgs n. 198/2006, modificato dalla L. n. 162 del 5 novembre 2021, e tenendo
conto, in ultimo della Direttiva U.E. 2023/970/UE la Commissione si attiverà al fine di
ricevere il rapporto periodico sulla situazione del personale suddiviso per genere, che le
aziende con più di 50 dipendenti inviano alle RSU/RSA e alle OO.SS. competenti per
livello. Al fine di favorire il monitoraggio e la condivisione di tali dati e nell'ottica di
rafforzare le misure atte a contrastare la disparità salariale di genere, la Commissione
richiederà di implementare la condivisione dei dati forniti dalle aziende attraverso la
trasmissione delle retribuzioni di fatto percepite dai dipendenti, suddivise per genere.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale
concordemente definiti e recepiti da RSU/RSA, dalle Organizzazioni sindacali e dalle
Associazioni datoriali stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuovera nno la
conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di
legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti
dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, è
presieduta a turno da un componente dei due gruppi e, delibera all'unanimità per
l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo d i
materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle
Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta
l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le
posizioni di una delle componenti.
Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso
l'Ente Bilaterale ESBII a portare a termine entro il 30 settembre 2024 l'analisi della
evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto
delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle
informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilate rali, nonché presso gli enti
pubblici e le amministrazioni competenti.
L'Ente Bilaterale ESBII dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo
di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle
parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partec ipazione delle posizioni
femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Articolo 102 ter – Contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro
Le Parti nel convenire che la violenza e le molestie nel luogo del lavoro costituiscono un
abuso e una violazione dei diritti umani, concordano di promuovere iniziative al fine di
prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il r ispetto della
persona umana.
Per "violenza e molestie" nel mondo del lavoro si intende, ai sensi e per gli effetti
della Legge n. 4/21 , quell'"insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la
minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano,
causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico e include
72
la violenza e le molestie di genere" e cioè "la violenza e le molestie nei confronti di persone
in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un
sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie".
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nei
luoghi di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro
che le hanno poste in essere.
Le Parti condividono appieno i principi espressi nella Legge n. 4/21 nonché quanto previsto
nel Codice delle Pari Opportunità, di cui al D.Lgs. n. 198/2006, ove si precisa come obbligo
del datore di lavoro quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità
fisica e morale e la dignità dei lavoratori, oltreché il benessere psicologico delle lavoratrici
e dei lavoratori.
Le violenze e le molestie che possono presentarsi sul luogo di lavoro possono essere di
natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti
più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio
i clienti, possono assumere diverse forme, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle
pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o
denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la
riservatezza di ciascuno.
Le Parti concordano di individuare iniziative, di natura informativa e formativa, volte a
contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e
in particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro, affinché venga g arantito il rispetto
della dignità di ognuno e siano favorite I relazioni interpersonali basate su princìpi di
eguaglianza e di reciproca correttezza.
Nei programmi di formazione e informazione del personale le singole imprese potranno
includere tematiche specifiche inerenti a comportamenti e condotte responsabili ispirate a
principi di legalità, trasparenza, correttezza e indipendenza dei rapporti. Ciò al fine di
diffondere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco a tutti i livelli gerarchici
dell'organizzazione qualsiasi essa sia, nonché condividere con i lavoratori gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
Potranno essere predisposti, a cura delle aziende, specifici interventi formativi, da
condividersi con le RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali, in materia di
tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie e promuovere specifici interventi volti a
diffondere la cultura del rispetto della persona.
Quanto precede potrà essere realizzato anche tramite campagne di sensibilizzazione mirate
a prevenire la violenza in ogni sua forma, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e
la comprensione delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza,
nonché di contrastare gli stereotipi di genere dannosi e promuovere la parità di genere ed il
rispetto reciproco.
Le Parti predisporranno materiale informativo destinato alle lavoratrici e lavoratori sul
comportamento da adottare in caso di molestie.
A questo fine, si conviene che saranno antiviolenza, Case rifugio, Consigliera di Parità,
ecc.) ai quali potersi rivolgere, dando puntuale informazione dei recapiti.
Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, l'impresa deve
adottare misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti del personale
dipendente che le ha poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito
73
il divieto di licenziamento di cui all'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 198/2006,
così come modificato dall' art. 1 comma 218 Legge 205 del 2017 (c.d. Legge di bilancio
2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
Si prevede un'ora di assemblea retribuita sul tema della violenza e molestie, aggiuntiva al
monte orario previsto, per la quale le Organizzazioni Sindacali potranno coinvolgere anche
soggetti esterni.
Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti, anche attraverso la
costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale, potranno individuere un Codice di
Condotta/Linee Guida con le misure e le procedure da adottare nella lotta contro le violenze
e molestie sul luogo di lavoro, che sarà recepito dalle singole imprese.
Potrà essere prevista a livello aziendale la costituzione di Commissioni Paritetiche, per il
contrasto alla Violenza di Genere e alle molestie nei luoghi di lavoro, con numeri e modalità
da definirsi su base aziendale, per agevolare e condividere misure sp ecifiche rispetto alle
esigenze che verranno determinate congiuntamente.
Al fine di favorire il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, nelle
aziende con più di 50 dipendenti, potrà essere istituita la figura di rappresentanza nominata
congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lav oratrici e dei
lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità. Tale
rappresentanza in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 4 del 15 gennaio 2021,
art. 9 - lettera a).
Ove opportuno, le disposizioni del presente articolo possono essere applicate nei casi di
violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti e/o fornitori.
Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la
condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori
e clienti a contrasto di questi fenomeni.
CAPO IX – REFEZIONE E VITTO
Articolo 103 – Refezione
Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al
personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e
brioche ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
Articolo 104 – Vitto
I pubblici esercizi e le aziende della ristorazione in generale provvederanno alla
somministrazione di pasti giornalieri ai propri dipendenti
CAPO X – NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI
74
Articolo 105 – Disposizioni generali
Per quanto non espressamente disposto nel presente Capo, al lavoratore con la qualifica di
Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
Le parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica
Quadro e con la presente disciplina per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto
disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
Articolo 106 – Indennità di funzione
Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza
dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente,
nelle seguenti misure:
categoria indennità di funzione
A 75,00
B 70,00
Articolo 107 – Responsabilità civile
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro di rischio di responsabilità civile
verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I – ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 108 – Elementi della retribuzione
Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
• paga base nazionale;
• eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun
comparto nelle parti generale e speciale del presente Contratto;
• indennità di contingenza;
• eventuali scatti di anzianità.
• Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di
norma, dalla percentuale di servizio.
Articolo 109 – Determinazione della retribuzione giornaliera
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei.
75
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non
retribuite.
Articolo 110 – Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:
• 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
• 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.
CAPO II - PAGA BASE NAZIONALE
Articolo 111 – Paga base nazionale
Le parti stabiliscono incrementi dei valori di paga base nazionale mensile nelle modalità di
seguito indicate:
PAGA BASE PER IL SETTORE PUBBLICI SERVIZI E TURISMO
Livell
o
paga
base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aument
o totale
Paga base
dic 2027
Qa 1.706,48
€ 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98
€ 74,25 € 59,40 € 59,40 € 44,55 € 59,40 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07
€ 67,26 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58
€ 59,29 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82
€ 54,48 € 43,59 € 43,59 € 32,69 € 43,59 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75
€ 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,29 € 36,23 € 36,23 € 27,17 € 36,23 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,05 € 34,05 € 25,54 € 34,05 € 170,27 € 1.053,78 €
76
Livell
o
paga
base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aument
o totale
Paga base
dic 2027
6 862,97 € 41,58 € 33,26 € 33,26 € 24,95 € 33,26 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €
Per le aziende di Ristorazione Collettiva le Parti stabiliscono incrementi dei valori di paga
base nazionale mensile nelle modalità di seguito indicate:
Livell
o
paga
base giu-24 set-25 set-26 giu-27 dic-27 Aument
o totale
Paga base
dic 2027
Qa 1.706,48
€ 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98
€ 74,25 € 59,40 € 59,40 € 44,55 € 59,40 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07
€ 67,26 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58
€ 59,29 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82
€ 54,48 € 43,59 € 43,59 € 32,69 € 43,59 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75
€ 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,29 € 36,23 € 36,23 € 27,17 € 36,23 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,05 € 34,05 € 25,54 € 34,05 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,58 € 33,26 € 33,26 € 24,95 € 33,26 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €
PUBBLICI ESERCIZI III e IV CATEGORIA
III e IV categoria
Liv
ello Paga base Paga base ridotta Contingenza Totale
A 1.706,49 1.700,81 542,19 2.243,00
B 1.540,98 1.535,82 537,12 2.072,94
1° 1.396,08 1.390,92 536,24 1.927,16
2° 1.230,60 1.226,21 531,2 1.757,41
3° 1.130,81 1.126,94 527,91 1.654,85
77
4° 1.037,75 1.034,39 524,64 1.559,03
5° 939,97 936,87 522,09 1.458,96
6°S 883,51 880,67 520,38 1.401,05
6° 862,96 860,12 520,25 1.380,37
7° 774,70 772,12 518,22 1.290,34
Extra / Surroga
Livello Paga base
4° 0,29
5° 0,27
6°S 0,26
6° 0,26
7° 0,24
Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dagli articoli 68 e 75 del presente Contratto.
Articolo 112 – Paga base nazionale aziende minori
Per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di
terza e quarta categoria, i valori di paga base nazionale verranno ridotti dei seguenti importi:
Livelli Euro
A 5,68
B 5,16
1 5,16
2 4,39
3 3,87
4 3,36
5 3,10
6S 2,84
6 2,84
7 2,58
CAPO III – CONTINGENZA
Articolo 113 – Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua
corresponsione, è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli accordi allegati in calce al CCNL
6 ottobre 1994 e dal 1 febbraio 1986 dalla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e s.m.i..
78
Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di
contingenza prevista per la generalità delle aziende e per le aziende minori di III e IV
categoria.
aziende minori
livelli tabella generale
(pubblici esercizi,
stabilimenti
balneari)
A 542,70 542,19
B 537,59 537,12
1 536,71 536,24
2 531,59 531,20
3 528,26 527,91
4 524,94 524,64
5 522,37 522,09
6s 520,64 520,38
6 520,51 520,25
7 518,45 518,22
Articolo 114 – Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla
contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a
seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.
Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e
distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di
rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore
di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile
e quello di surroga.
In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore
in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di
quattro ore è fissato nella seguente misura:
livello Importo
4 14,88
5 14,16
6s 13,56
6 13,39
7 12,53
79
Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti
economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o
territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di
trattamento di fine rapporto.
Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per
rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.
CAPO IV – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo 115 – Terzi elementi
Costituisce trattamento salariale integrativo l'eventuale terzo elemento provinciale e/o
l'eventuale terzo elemento aziendale in atto coordinati con l'attuale classificazione del
personale
Il comma precedente non si applica al comparto degli alberghi diurni e degli stabilimenti
balneari per cui si rimanda alla speciale disciplina del presente Contratto.
CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI
Articolo 116 – Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a
percentuale.
Articolo 117 – Percentuale di servizio
La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti
negli articoli che seguono, mediante punteggi di ripartizione da determinarsi con i Contratti
integrativi territoriali.
Articolo 118 – Percentuale di servizio ristoranti e similari
Per le aziende ristoranti e similari, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono
i seguenti:
• negli esercizi extra dal 12 al 15 per cento;
• negli esercizi di prima classe dall'11 al 13 per cento;
80
• negli esercizi di seconda e terza classe dall'11 al 12 per cento;
• negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10 per cento.
Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17
per cento.
Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la percentuale di servizio sarà
del 15 per cento.
Articolo 119 – Percentuale di servizio bar caffè e similari
Per le aziende bar, caffè e similari, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono
i seguenti:
• negli esercizi extra dal 18 al 22 per cento;
• negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20 per cento;
• negli esercizi di terza classe dal 14 al 17 per cento;
• negli esercizi di quarta classe il 10 per cento.
Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17
per cento.
Nei locali adibiti a biliardi - qualunque sia la loro categoria - la percentuale di servizio sarà
del 15 per cento.
Articolo 120– Percentuale di servizio banchetti e servizi affini
Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di dieci persone, purché
abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12 per
cento.
E' consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno
nella misura stabilita dai Contratti integrativi territoriali.
Articolo 121 – Sistemi di calcolo percentuale
La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:
• col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal
cliente la percentuale di servizio al momento della presentazione del conto;
• ovvero col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione
l'importo della percentuale di servizio
% sul netto % sul lordo
81
nel sistema
addizionale
nel sistema
globale
10% corrisponde al 9,10%
11% corrisponde al 9,99%
12% corrisponde al 10,72%
13% corrisponde al 11,51%
14% corrisponde al 12,29%
15% corrisponde al 13,05%
16% corrisponde al 13,80%
17% corrisponde al 14,53%
18% corrisponde al 15,27%
19% corrisponde al 15,97%
20% corrisponde al 16,67%
21% corrisponde al 17,36%
22% corrisponde al 18,03%
Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovrà essere
corrisposta al personale non più tardi della fine di ogni mese con una tolleranza massima
di quattro giorni, a meno che tra il personale ed il datore di lavoro non si convenga che la
corresponsione sia effettuata settimanalmente o seralmente.
Art. 121 bis – Disposizioni varie
La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sull'importo
netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni.
La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro per i conti che
restassero in sospeso oltre un mese, eccezione fatta per i conti di persone divenute
accertatamente insolvibili.
Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potrà stabilirsi invece un
compenso fisso per i prestatori di opera che vi prendano parte, ove tale sistema sia in uso.
E' abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.
Articolo 122 – Percentuale per familiari datore di lavoro
Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di
lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri prestatori d'opera soggetti alle stesse
regole di lavoro dell'altro personale, la percentuale di servizio competerà anche ad essi nella
misura dovuta al percentualista dipendente.
Articolo 123 – Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti
Ai maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà corrisposta una
integrazione fissa mensile da stabilirsi nei contratti integrativi territoriali.
La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in
sede territoriale sia dove esiste l'uso della percentuale globale, sia dove esiste l'uso della
82
percentuale individuale in modo che essi non vengano a percepire meno del 5 per cento ne
più del 20 per cento oltre quello che spetta ad ogni cameriere.
I maitres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di uno ogni
quattro camerieri per gli esercizi extra e di uno ogni sei camerieri per gli esercizi di prima
classe.
Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno di quattro
camerieri o meno di sei camerieri è ammesso un maître o capo cameriere.
In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la presenza di capi
camerieri anche in esercizi di seconda classe.
Articolo 124 – Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante
Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa in luogo della
percentuale di servizio.
Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale prevista
dalla tabella di cui all'articolo 161, all'indennità di contingenza e a tutti gli altri trattamenti
economici e normativi previsti dal presente Contratto e dai Contratti Integrativi Territoriali
e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.
L'opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della
maggioranza del personale tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di
lettera raccomandata sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese.
Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
della comunicazione al datore di lavoro.
L'opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva ed il passaggio a paga
fissa è irrevocabile.
Articolo 124 bis – Sistemi di retribuzione – Disposizioni varie
I sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente Contratto sono da considerarsi
congelati, ferma restando la facoltà delle Associazioni Territoriali di abrogarli per stabilire
il passaggio a paga fissa del personale tavoleggiante, nel qual caso al personale interno sarà
garantita la conservazione dei livelli retributivi mediamente percepiti in precedenza.
Articolo 125 – Mensilità supplementari
Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte le tredicesima
mensilità nell'intera misura e la quattordicesima mensilità nella misura del 70 per cento.
Articolo 126 – Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto per il personale
retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione
in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appar tenenza (paga base
nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti
integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).
Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l'indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 209 verrà calcolata in base all'articolo 2121
Codice Civile nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, mentre, il trattamento di
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fine rapporto verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge n. 297 del 1982 per
i periodi di servizio prestato dal 1° giugno 1982, e in base all'articolo 2121 Codice Civile
nel testo modificato dalla legge n. 91 del 1977 per i periodi di lavoro antecedenti sulla base
della percentuale media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il 31 maggio
1982.
Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale
sistema di retribuzione, dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione di cui al
presente articolo e con gli stessi criteri e modalità previsti per il p ersonale retribuito in
misura fissa e per quanto attiene in particolare il trattamento di fine rapporto.
CAPO VI – CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 127 – Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non
più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo
impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al
novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci
giorni successivi.
Ai sensi della legge 5 gennaio 1953 n. 4 le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo
di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa
si riferisce, il relativo importo, la misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri
elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno
parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
CAPO VII – ASSORBIMENTI
Articolo 128 – Assorbimenti
Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all'articolo
161 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla
contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
CAPO VIII – SCATTI DI ANZIANITÀ
Articolo 129 – Scatti di anzianità
A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l'anzianità di servizio prestata senza
interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi
per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente
stabilito per il settore della ristorazione collettiva.
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Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento,
nelle seguenti misure:
Livelli Euro
A 40,80
B 39,25
1 37,70
2 36,15
3 34,86
4 33,05
5 32,54
6S 31,25
6 30,99
7 30,47
In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato
in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo
pregresso.
Nel caso in cui nel corso del quadriennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano
intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno
ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo s catto senza
liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
CAPO IX – MENSILITÀ SUPPLEMENTARI
Articolo 130 – Tredicesima mensilità
Salvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti, in occasione delle ricorrenze natalizie
a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in
atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale t erzo
elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali
comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel
corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese
saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo
mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari
o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di
assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto fatto
salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso
quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia per le sole attività che
sono tenute a versare detto contributo aggiuntivo.
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Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposto alla
lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo.
Per i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") nonché i
periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e
corresponsione della tredicesima mensilità.
Articolo 131 – Quattordicesima mensilità
Salvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti a tutto il personale sarà corrisposta una
mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga -base nazionale,
indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive prov inciali,
eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli
assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.
La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura
sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici
mesi precedenti il 1° luglio.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel
corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di
quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà
la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la
eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai
quindici giorni non verrà considerata.
Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non
retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del
precedente articolo.
A far data dalla sottoscrizione del presente contratto i periodi di congedo di maternità e di
paternità ("alternativo" ed "obbligatorio"), devono essere computati ai fini della integrale
maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità. A far data dal 1° dicembre
2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini della integrale maturazione e
corresponsione della quattordicesima mensilità.
TITOLO V – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LA VORO
CAPO I – MALATTIA
Articolo 132 – Definizione
Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo, si intende per "malattia" ogni alterazione
dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al
lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di
assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano
nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni.
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Articolo 133 – Adempimenti
Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare immediata notizia al proprio datore di lavoro
del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia.
Di norma, nei casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via
telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente,
per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato, ed è
immediatamente inoltrata dal predetto Istituto, con le medesime modalità, al datore di
lavoro.
Nel caso di certificazione medica cartacea il lavoratore ammalato ha l'obbligo di recapitare
entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione dell'inizio e della durata
presunta della malattia.
Con le modalità descritte ai commi 2 e 3 il lavoratore ammalato ha l'obbligo di comunicare
i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.
In mancanza di tali certificazioni mediche, salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza
si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel
recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il
datore di lavoro lo richieda.
Articolo 134 – Visite di controllo
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni
mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci alle ore dodici e dalle
ore diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi
al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a
seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli
di malattia in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi
ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite,
le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e
salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia
all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al
secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 s.m.i.,
nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e conseguente
richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di
presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di
mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato
dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario,
restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.
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In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di
indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso
dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti
pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo 135 – Prestazioni
Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie
assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale quelle economiche previste dal presente
articolo.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una
dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia
indennizzate nel corso dei trecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il
lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.
Salvo quanto previsto nelle parti speciali del presente Contratto, durante il periodo di
malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
• all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura dell'80 per cento,
comprensiva della indennità posta a carico dello stesso Istituto dall'articolo 74 della
legge 23 dicembre 1978 n. 833 e della relativa integrazione di cui al decreto
ministeriale 1 febbraio 1957 e al decreto ministeriale 6 agosto 1962, per la quale i
datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista aliquota
aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33
l'indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a
tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS
secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980 n.
33;
• alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi
tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i
cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta
la retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179.
A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del
comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di tredicesima mensilità
e di quattordicesima mensilità relativi ai periodi di malattia.
Il trattamento previsto al presente articolo non si applica al comparto degli stabilimenti
balneari per cui si fa rinvio a quanto previsto nella relativa parte speciale del presente
Contratto.
CAPO II – INFORTUNIO
Articolo 136– Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel
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testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al
proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo
predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscen za dell'infortunio,
non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene
l'infortunio ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione
giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, in caso di infortunio il datore di lavoro
corrisponderà una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il
cento per cento della retribuzione, sin dal giorno di cui si verifica l'infortunio.
L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l’indennità
prevista dalla legge.
Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro
deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che
prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
• invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di
malattia, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella
previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
• invalidità permanente: 7.746,85 euro;
• morte: 5.164,57 euro.
Articolo 137 – Divieto di cumulo
Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di
cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall'INPS.
Articolo 138 – Anticipazione indennità Inail
In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro
corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione,
l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso a ll’Istituto
assicuratore.
Per il recupero della somma erogata, all’atto della denuncia di infortunio l’azienda
dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 70 del decreto presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Qualora l’INAIL non riconosca il diritto all’indennità o, comunque, non ne rimborsi
l’importo al datore di lavoro, l’anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.
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Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti
importi da recuperare saranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine
rapporto.
Le parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal presente articolo è
soggetta all’autorizzazione dell’INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le parti
notificheranno all’istituto il contenuto del presente articolo.
CAPO III – CONSERV AZIONE DEL POSTO
Articolo 139 – Conservazione del posto
In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o
di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per
anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di
assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di
conservazione del posto di cui al precedente comma.
Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo
periodo di stagione/ingaggio o alla durata del contratto stesso.
Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il
personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro
si intenderà risolto con diritto all'intero trattamento di fine rappo rto ed a quanto altro
dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.
Articolo 140 – Aspettativa generica
Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto,
fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'articolo 194 del presente Contratto, sarà
prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superio re a centoventi
giorni, alle seguenti condizioni:
• che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto al
successivo articolo 196 (malattie oncologiche);
• che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
• che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come
"aspettativa generica" senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun
istituto contrattuale;
• che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma
dovranno far pervenire all’azienda richiesta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malatti a o
infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai
sensi del precedente articolo 194; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità
di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
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Articolo 141 – Malattie oncologiche
Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione
medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il
periodo di aspettativa generica di cui all’articolo 195 sarà prorogato anche se eccedente i
120 giorni.
Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo
giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di
salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni d i proroga concessi dal
medico curante o dalla struttura ospedaliera.
Articolo 142 – Rinvio ad altre disposizioni
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono
le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.
Articolo 143 – Lavoratori affetti da tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a
carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei
Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del po sto fino a diciotto mesi
dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di
dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi
dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a
quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e s.m.i. le imprese aventi un
numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai
lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura
per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica
permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito
all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del consorzio pr ovinciale
antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da
malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di
centottanta giorni.
CAPO IV – TUTELA DELLA GENITORIALITA’
Articolo 144 –Tutela della genitorialità
91
Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in
materia (D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001 e successive modifiche e/o integrazioni).
Durante lo stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la lavoratrice ed il
lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) per "congedo di maternità": si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della
lavoratrice nei 2 mesi precedenti la data del parto e nei 3 mesi successivi al parto.
In alternativa, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro:
- a partire da 1 mese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi alla nascita
a condizione che nel corso del settimo mese di gravidanza il medico specialista del servizio
sanitario, o con esso convenzionato e il medico competente nel caso di attività sottoposta
sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e
del nascituro;
- dopo l'evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i cinque mesi
successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 151 del 2001 agli artt. 6, comma 1
e art. 7, comma 6, il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto
qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere
spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall'ITL su richiesta della
lavoratrice.
b) per "congedo di paternità alternativo": si intende l'astensione dal lavoro del padre
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità per tutta la durata dello stesso o per
la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o grave infermità della
madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. Per quanto riguarda il
trattamento economico e normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità
alternativo) si applicano al padre lavoratore le stesse disp osizioni di legge e di contratto
previste per il congedo di maternità
c) per "congedo di paternità obbligatorio" si intende: l'astensione dal lavoro del padre
lavoratore per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare
anche in via non continuativa, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i
cinque mesi successivi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso
di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata
a venti giorni lavorativi. Durante il congedo, al pa dre lavoratore è riconosciuta per tutto il
periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, poste a carico dell'lnps ed
anticipata dal datore di lavoro.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre
lavoratrice.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
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Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi
dell'articolo 28 del D.Lgs. 151 del 2001 (congedo di paternità alternativo).
Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in
cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile
in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
d) per "congedo parentale": si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del
lavoratore, nei primi 12 mesi di vita del bambino. Tale diritto è riconoscibile per ogni figlio
nato e può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso
bambino.
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151 del 2001 , ciascun genitore ha diritto ad astenersi per i
seguenti periodi:
- la madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non
inferiore a 3 mesi;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo
parentale, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o
frazionato non inferiore a 3 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto
l'affidamento esclusivo del figlio (ai sensi dell' art. 337 quater c.c .), per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.
I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile
di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo annidi vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di
3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo
indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo
indennizzabile tra i genitori di 9 mesi;
- nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un periodo indennizzabile massimo di 9
mesi.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori
o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso
in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione,
a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
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d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della
lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione,
attestato da regolare certificato medico, e fino o al compimento di un anno di età del
bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione
dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata
assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato
stipulato). Il divieto di licenziamento si applica an che nei casi di adozione e di V
affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche al lavoratore che abbia fruito del congedo di
paternità di cui agli articoli 27 -bis e 28 del D.Lgs. 151 del 2001 . In caso di adozione
internazionale il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della
proposta di incontro con il minore o della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per
ricevere la proposta di abbinamento.
4. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e
puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto
di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni
dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del
licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di fruizione del congedo di
paternità di cui agli articoli 27-bis e 28 del D.Lgs. 151 del 2001, il divieto di licenziamento
si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al
compimento di un anno di età del bambino. In caso di adozioni e affidamenti il divieto di
licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della comunicazione della
proposta di incontro con il minore adottando, o dalla comunicazione dell'invito a recarsi
all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
5. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di
licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto e ad una
indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalità p reviste dal
presente accordo.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre lavoratore che abbia
fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27 -bis e 28 del D.Lgs. 151 del 2001 ,
ovvero per il genitore che abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di affidamento,
entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. La risoluzione consensuale del
rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, dur ante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino
o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di
adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta
di incontro con il minore adottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è
sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di dimissioni di cui al precedente comma, la lavoratrice o il lavoratore non sono
tenuti al preavviso.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026 la
mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di
cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà
94
luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di
divieto di licenziamento, il datore di lavoro e obbligato a conservare il posto alla lavoratrice
alla quale e applicabile il divieto stesso.
I periodi di congedo di maternità e di paternità ("alternativo" ed "obbligatorio") devono
essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi
all'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima, delle ferie e dei permessi
retribuiti e, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, anche della
quattordicesima.
I periodi di congedo parentale devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi all'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima,
delle ferie e dei permessi retribuiti a far data dalla sottoscrizione del presente con tratto,
mentre per la quattordicesima mensilità saranno computati a decorrere dal 1 dicembre 2027.
Durante il periodo di congedo di maternità di cui all' art. 22 del D.Lgs. 151 del 2001 la
lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell'lnps, calcolata secondo quanto previsto
dall'art. 23 del D.Lgs. 151 del 2001 , pari all’80% della retribuzione. Durante il periodo di
congedo parentale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e s.m.i. il genitore
che ne fruisce ha diritto a una indennità, calcolata secondo quanto previsto dall' art. 23 del
D.Lgs. 151 del 2001, pari al 30% della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per
la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per
cento della retribuzione. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con
i contributi dovuti all'lnps, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29
febbraio 1980 n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'Inps
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità, ai sensi del sesto comma
dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano adottato bambini o che li abbiano
ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli articoli 26 e 36 del decreto legislativo
n. 151 del 2001.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di congedo di maternità
e parentale, fatto salvo quanto previsto agli artt. 130 e 131 del presente Contratto.
La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice o del genitore padre che avesse usufruito del
congedo di paternità determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di
lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia,
all’atto dell’assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
Articolo 145 – Integrazione congedo di maternità
Durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) la lavoratrice ha diritto, per un
periodo di cinque mesi, ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da
corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere
complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. I periodi di congedo di
maternità e paternità sono utili ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e , a far data
dalla sottoscrizione del presente contratto, della quattordicesima mensilità.
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Articolo 146 – Congedo parentale
Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
(congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli
effetti di cui al D.Lgs. n. 151del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in misura pari alla metà dell’orario
medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediat amente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. La contrattazione integrativa
potrà stabilire diverse modalità di fruizione.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo
parentale è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di congedo parentale su base oraria. Il
diritto al congedo parentale è riconosciuto al genitore anche se l’altro non ne ha diritto.
I periodi di assenza di cui ai precedenti comma sono computati agli effetti indicati dagli
articoli 26, e 36 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati dagli artt.
26, e 36 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano
riduzione di ferie, permessi retribuiti, tredicesima e, a far data dal 1° dicembre 2027, della
quattordicesima mensilità
Articolo 147 – Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Nei casi previsti daIl'art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, il diritto di cui al comma precedente è
riconosciuto al padre lavoratore
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della
lavoratrice madre ed in alternativa al padre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora
ciascuno così come previsto dall’articolo 39 comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e s. m.i..
In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere
utilizzate anche dal padre. Per i genitori adottivi ed affidatari i riposi si applicano entro il
primo anno dell’ingresso del minore nella famiglia.
Per detti riposi, è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione
relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi dovuti
all'ente assicuratore, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste
all’articolo 122 del presente Contratto e da quelle previste sulla tutela del lavoro della
donna.
I riposi di cui al presente articolo sono utili ai fini della integrale maturazione e
corresponsione della tredicesima, della quattordicesima, delle ferie e dei permessi retribuiti
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Articolo 148 – Congedo per la malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli
otto anni.
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1
e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di
cui al decreto del Ministro dellasalute in data 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è
immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e
all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
Tale procedura vale anche in caso di adozione o affidamento sia nazionale o internazionale.
I trattamenti economici, normativi e previdenziali dei periodi di congedo per la malattia del
figlio sono disciplinati dall’articolo 48 e 49 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
Articolo 149 – Obblighi della lavoratrice
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato
rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il datore
di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare
al datore di lavoro entro il trentesimo giorno successivo al parto la dichiarazione sostitutiva
come previsto dalla normativa vigente.
Articolo 150 – Part time post partum
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al
bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito
del cinque per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità
dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare
temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 45.
Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo
indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un
lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei
lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione
delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni
e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Articolo 151 – Ulteriori ipotesi di part time
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In caso di problemi di salute del figlio che comportino difficoltà di apprendimento, ai sensi
della Legge 8 ottobre 2010, n 170, a seguito di certificazione DSA o DSP, da parte del
servizio sanitario pubblico o di comunicazione intervenuta da parte degli i stituti scolastici
alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre che ne avanzi richiesta verranno
concessi turni di lavoro agevolati o, in alternativa, la possibilità di trasformare
temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 45, nell’ambito del cinque per cento della forza
occupata nell’unità produttiva.
Le modalità di fruizione di suddette agevolazioni saranno determinate a livello aziendale o
comunque tenendo conto delle esigenze organizzative dell’azienda e della lavoratrice
madre o del lavoratore padre.
TITOLO VIII – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LA VORO
CAPO I – RECESSO
Articolo 152 – Recesso
Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come
modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso
scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal
successivo articolo 158.
CAPO II – PREA VVISO
Articolo 153 – Preavviso
Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso
sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
Livelli preavviso
A e B quattro mesi
1 due mesi
2 e 3 un mese
4 e 5 20 giorni
6S, 6 e 7 15 giorni
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b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti
Livelli preavviso
A e B cinque mesi
1 tre mesi
2 e 3 45 giorni
4 e 5 30 giorni
6S, 6 e 7 20 giorni
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti
Livelli preavviso
A e B sei mesi
1 quattro mesi
2 e 3 due mesi
4 e 5 45 giorni
6S, 6 e 7 20 giorni
Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso
straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.
Articolo 154 – Indennità sostitutiva del preavviso
Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero
periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per
i pubblici esercizi.
Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta
senza rispettare i termini di preavviso.
Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza
del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in
dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.
Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante
le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
CAPO III – DIMISSIONI
Articolo 155 – Dimissioni
Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con
disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti all'articolo 158 ferme restando in difetto
le norme di cui all'articolo 159.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
e s.m.i., e di altre ipotesi previste dalla normativa vigente, il lavoratore deve comunicare le
proprie dimissioni del rapporto lavorativo attraverso la procedura online, ai sensi e nelle
modalità di cui all’articolo 26, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
99
Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare
subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare
il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però
al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.
Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine rapporto..
In applicazione dell’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, la
comunicazione di cui al comma 2 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle
organizzazioni sindacali, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché
degli enti bilaterali.
Articolo 156 – Giusta causa
Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, ha
diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si
fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e
se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapp orto, avrà diritto alle
indennità stabilite dagli articoli 159 e 167 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di
danni morali e materiali.
Articolo 157 – Matrimonio
In conformità dell'articolo 35, comma 4, D.Lgs. n. 198 del 2006 e s.m.i., le dimissioni
presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla
celebrazione stessa sono nulle se non risultano confermate entro un mese alla Direzione
provinciale del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto sempre che
abbia compiuto il periodo di prova al trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 167
con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate nelle modalità descritte al
comma 2 dell’articolo 160 con l'osservanza dei termini di preavviso e confermate, a pena
di nullità, presso una sede periferica dell’Ispettorato del Lavoro entro il termine di un mese.
L'indennità di cui al secondo comma del presente articolo sarà corrisposta alla lavoratrice
dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di matrimonio, purché tale esibizione
sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
CAPO IV – LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O
GIUSTIFICATO MOTIVO
Articolo 158 – Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
100
Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20 maggio 1970, n. 300,
11 maggio 1990 n. 108 e s.m.i., il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della
scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una
causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo
2119 del Codice Civile);
b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni
dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è
tenuto ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è
inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova
e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa"
le seguenti infrazioni:
• recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma
dell'articolo 98;
• assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
• irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al
lavoro;
• abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle
persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di
condizionamento d'aria);
• gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
• diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi
fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori,
della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul
fatto avvenuto;
• grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
• asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di
detto materiale;
• rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla
qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'articolo 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c)
e d) del primo comma dell'articolo 98;
• accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento
oltraggioso;
• reiterato stato di ubriachezza.
Articolo 159 – Licenziamento simulato
101
Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve
considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme
protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova
assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
Articolo 160 – Licenziamento discriminatorio
Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge
15 luglio 1966 n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come
modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo indipendentemente
dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal
datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.
Articolo 161 – Matrimonio
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. n. 198 del 2006, è nullo il licenziamento
della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa
di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo inte rcorrente fra il
giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e
la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi
nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per
una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 54 del D.Lgs.
n. 151 del 2001, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione della attività
dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo
specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al precedente articolo 212.
CAPO V – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo 162 – Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto stabilito dalla
legge 29 maggio 1982 n. 297.
Fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per dodicesimi e
le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di calendario saranno considerate come
mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in considerazione.
102
Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia,
in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle
rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 2120 del Codice Civile come modificato
dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, è escluso dalla quota annua della retribuzione utile ai
fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l’importo degli scatt i di anzianità, dalla
data del 1° gennaio 2018 fino al 31 ottobre 2021.
Per quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine rapporto si
applicano le norme della legge 29 maggio 1982 n. 297.
Articolo 162bis – Modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all'atto della cessazione
dal servizio.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle
retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non
oltre trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il personale conserva
i diritti acquisiti.
Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano
stati liquidati dal precedente proprietario.
In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all'indennità di preavviso e al
trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente Contratto ed il complessivo suo avere sarà
considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva
del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice
Civile.
CAPO VI – RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LA VORO
Articolo 163 – Restituzione dei documenti di lavoro
L'azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro tre giorni dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ne rilascerà ricevuta.
A richiesta del lavoratore, l’azienda consegnerà anche un certificato con l'indicazione del
tempo durante il quale il lavoratore è stato alle sue dipendenze e delle mansioni dallo stesso
svolte.
PROTOCOLLO RISTORAZIONE COLLETTIV A
Articolo 1 – Cambi di gestione
Finalità
Rilevato che il Settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato
dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di
gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo,
103
allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro
limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue.
Procedure
La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque entro i 30 giorni
precedenti alla effettiva cessazione dell’appalto dovrà dame comunicazione alle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e competenti per territorio, mediante
lettera contenente le seguenti informazioni relative a ciascun lavoratore impiegato
nell’appalto in oggetto:
• nominativo e codice fiscale;
• data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale;
• livello di inquadramento, mansione e orario di lavoro settimanale indicati nel
contratto individuale;
• assunzione ai sensi della legge n. 68/1999 e s.m.i.
La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque entro i 30 giorni
precedenti alla effettiva cessazione dell’appalto dovrà far pervenire all’impresa subentrante
la seguente documentazione relativa a ciascun lavoratore impiegato nell’appalto in oggetto:
• nominativo e codice fiscale;
• eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
• data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale;
• livello di inquadramento, mansione e ore di lavoro settimanali indicati nel contratto
individuale;
• dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia
indennizzate nell’anno di calendario corrente del cambio di gestione;
• elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999 e
s.m.i;
• le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, attestati
di primo soccorso, antincendio e alle iniziative in materia di formazione e
informazione;
• cedolini paga dei sei mesi precedenti alla data del passaggio;
• iscrizione dei lavoratori a Fondi di Previdenza complementare;
• le iniziative di formazione e/o addestramento, incluse quelle relative agli eventuali
contratti di apprendistato e/o di inserimento stipulati e/o quelle riguardanti il
Libretto formativo del cittadino e/o quelle svolte in base all’accordo Stato/Regioni
del 22/2/2012 e s.m.i.;
• il certificato penale del casellario giudiziale, se in possesso dall’azienda uscente, al
fine di ottemperare agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 39/2014.
La Gestione subentrante - anch'essa con la massima tempestività possibile, comunque entro
i 30 giorni precedenti alla effettiva cessazione dell’appalto - darà a sua volta formale
comunicazione scritta alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio circa l’inizio
della nuova gestione.
Incontri di verifica
Su richiesta di una delle Parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione uscente, Gestione
subentrante) saranno effettuati incontri di verifica dell’applicazione delle norme previste in
materia di cambio di gestione, preventivi all’evento considerato. Tali inco ntri dovranno
concludersi di norma entro l’inizio dell’appalto.
104
L’effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza
di garantire le condizioni necessarie per l’avvio del servizio presso la nuova unità
produttiva.
Assunzioni
La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto
da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferiti all’unità produttiva
interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direz ione
esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o
degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei
confronti dei lavoratori.
Anche nell’ipotesi di subentro nella gestione di appalto, la cui durata precedente sia stata
inferiore ai sei mesi, la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, di cui al
comma 1, che risulti regolarmente occupato da almeno sei mesi nell’un ità produttiva
interessata.
Riorganizzazione
Gli incontri dovranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la ricerca delle
relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano
adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso n elle sue componenti
quantitative e qualitative:
a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo dell’occupazione del
soggetto appaltante.
In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'impianto,
oltre alla possibilità di assunzione in altre unità produttive dell'azienda subentrante non si
esclude la possibilità di instaurare diverse condizioni contrattu ali, nonché il ricorso - ove
sussistano le specifiche condizioni di legge - agli ammortizzatori sociali.
Possibilità di reimpiego
Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la
Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare
con le Organizzazioni Sindacali ogni possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le
specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
Condizioni
Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste
dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo,
senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale per il quale peraltro l'azienda
uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui al presente Contratto.
Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva
comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili
regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni.
Garanzie retributive
Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior
favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate, pari a quelle già percepite da
ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed
unicamente, dall’applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti, di anzianità
maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed
erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamen to di gestione in
conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
105
Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante la differenza verrà
mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali
collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti
di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro, la Gestione
subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo relativo al primo scatto o a quelli
successivi ed in base all'età di decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti , l'intero periodo
di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente.
Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente Gestione
sarà comunque garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di
Lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se
pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica
ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte
eccedente le voci conti -attuali relative alla nuova qu alifica, essere riassorbito se non in
occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra le parti.
Clausola di salvaguardia
Le norme di cui al presente Titolo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio
nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che
rimane di esclusiva competenza delle Associazioni imprenditoriali e delle Organi zzazioni
Sindacali nazionali stipulanti il presente Contratto.
Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi
territoriali o aziendali in atto. Tali accordi non saranno comunque più negoziabili alla loro
scadenza, per le materie in questione.
Trattamenti salariali integrativi
A parziale deroga di quanto previsto dalla parte generale sindacale del presente CCNL per
il settore della ristorazione collettiva (mense), i trattamenti integrativi salariali comunque
denominati ivi previsti saranno definiti, anziché con accordi aziendali , con accordi
provinciali/territoriali dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e delle associazioni
datoriali stipulanti il presente Contratto.
Centri di cottura e centri di produzione pasti
La disciplina di cui agli articoli che precedono si applica anche nei confronti del personale
operante presso i centri di produzione e smistamento pasti di pertinenza dell’appalto.
Qualora il centro di cottura sia di pertinenza di più appalti, la gestione subentrante assumerà
il personale addetto all’appalto oggetto di cambio di gestione. Al fine di consentire le
adeguate verifiche e dell’eventuale confronto l’azienda uscente fornirà all’azienda
subentrante ed alle Organizzazioni Sindacali ogni dato utile alla corretta individuazione
della quantità di organico impiegato nell’appalto oggetto del cambio di gestione, ivi
comprese le informazioni res al committente nell’esercizio dell’attività.
Articolo 2- Sciopero delle mense ospedaliere
Le Parti, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati, convengono quanto segue.
Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto di sciopero è
esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni
indispensabili.
In particolare, sarà garantita l’erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le
cui condizioni di salute - a giudizio della direzione sanitaria - possano risultare pregiudicate
dalla mancata somministrazione dei pasti.
106
Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di
tentativi di composizione del conflitto e di consentire all’utenza di avvalersi di servizi
alternativi, la proclamazione degli scioperi dovrà avvenire con un pre avviso minimo di
dieci giorni.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno
immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o di altri avvenimenti eccezionali di
particolare gravità.
Articolo 3 - Confronto settoriale
Le Parti, tenuto conto delle specificità della ristorazione collettiva e della opportunità di
definire una più puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di
avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l'altro, le
seguenti questioni:
• durata degli appalti;
• aspetti relativi agli ammortizzatori sociali;
• problematiche relative al mercato del lavoro.
PROTOCOLLO RISTORAZIONE COMMERCIALE
Articolo 1 - Subentro in rapporti di concessione/subconcessione o subentro in contratti
di locazione in centri commerciali
Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si
svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private anche
tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e
regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a
garantire condizioni di trasparenza, un’adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei
livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e da lla contrattazione
integrativa aziendale/territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di
lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e
normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le Parti, nell’obiettivo di
favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti
in grado di offrire un prodotto risp ondente alle richieste, sia in termini di qualità che di
capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i
lavoratori interessati, convengono che in tutti i casi di subentro di nuovo operatore ad altro
in successivi ra pporti di concessione o subentro in contratti di locazione in centri
commerciali, che non siano configurabili come cessione di azienda o di ramo di azienda,
venga estesa l’area di applicazione del CCNL.
Considerato che:
• il Settore della ristorazione commerciale opera anche sulla rete autostradale italiana
mediante gare di assegnazione per l'affidamento in sub-concessione autostradale dei
servizi di ristoro e di market regolamentate ad oggi dal decreto interministeriale del
7/8/2015;
• tali gare possono comportare cambi nella titolarità delle sub -concessioni con il
subentro di nuovi concessionari;
• le caratteristiche peculiari del mercato della ristorazione, volto a garantire
condizioni di trasparenza, qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli
occupazionali, il rispetto del CCNL e della contrattazione integrativa
107
aziendale/territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative.
Le ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro in successivi rapporti di concessione
autostradale, sono disciplinate dai seguenti commi.
La Gestione uscente secondo quanto previsto dall'art. 47 legge 428/90 e, comunque, con la
massima tempestività possibile, darà formale comunicazione della cessazione della
gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio e alla Gestione subentrante,
anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente CCNL, circa il subentro nella
concessione da parte della Gestione subentrante che sarà tenuta ad analoga comunicazione
non appena informata della data di aggiudicazione.
La gestione subentrante acquisirà tutto il personale addetto riferito all'unità produttiva
interessata nelle modalità di seguito indicate:
a) il subentro di concessione autostradale avviene con applicazione dell’art. 2112 c.c. con
previsioni di cui ai punti che seguono:
• quale ipotesi convenzionale di anticipazione, la Gestione uscente provvede alla
corresponsione del TFR e delle altre competenze dirette, indirette e differite (ivi
compresi i ratei di mensilità aggiuntive e non godute, permessi retribuiti maturati e
non goduti, eccezione fatta per le ferie) maturate dai lavoratori fino alla data del
subentro, durante la gestione precedente, con rinuncia degli stessi alla solidarietà,
per tali titoli anticipati, con la gestione subentrante, senza che ciò comporti
comunque so luzione di continuità al rapporto di lavoro, salvo espressa
dichiarazione di volontà contraria del singolo lavoratore da fornire alla Gestione
uscente entro e non oltre la data di subentro in concessione;
• l’impresa subentrante potrà organizzare le figure dei direttori a condizioni differenti
da quelle della gestione precedente, anche attraverso l'assegnazione dei suddetti
lavoratori a mansioni differenti, fatti salvi i trattamenti retributivi in essere derivanti
dalla contrattazione collettiva, ed a condizioni coerenti e armonizzate alla
complessiva struttura organizzativa aziendale della Gestione subentrante, anche al
fine di favorire un adeguato inserimento ed un idoneo percorso di riqualificazione
professionale. Eventuali modifiche all’organizzazione del lavoro saranno
comunque oggetto di confronto a livello territoriale.
Per effetto di quanto sopra, stante l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2112 c.c., al
personale interessato dai subentri in concessione autostradale, con un’anzianità di servizio
antecedente al 7/3/2015, trova applicazione l’art. 18 Legge n. 300/19 70 come modificato
dalla Legge 92/2012.
Articolo 2 – Ristoranti e buffets di stazione
Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte
salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie.
Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi
ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni,
fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà
tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato
del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10/9/1923,
n. 1955.
Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi
Integrativi provinciali in vigore.
108
Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto
In relazione al Decreto del Ministero dei Trasporti del 22/6/1971, che al comma b) dell'art.
1 precisa, tra l'altro, come condizioni da porre a base delle gare e trattative per le
concessioni degli esercizi dei caffè ristoratori di stazioni F.S. e nei relativi contratti, il
riconoscimento, a tutti gli effetti, al personale dipendente, dell'anzianità di servizio prestato
in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche in continuità di rapporto di lavoro
con lo stesso concessionario presso altro caffè ristoratore di stazione F.S., i trattamenti di
fine rapporto del personale suddetto dovranno essere accantonati, mediante polizza di
capitalizzazione.
PROTOCOLLO STABILIMENTI BALNEARI
Articolo 1 – Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti balneari è la seguente.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13/5/1985 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri,
in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del Regio Decreto 1/7/1926, n. 1130, siano in possesso di
idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
QUADRO A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive, che
per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano
contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere
di continuità un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali
obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata in condizioni di autonomia decisionale e con
ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e
servizi della azienda.
• direttore.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto
professionale, caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate,
nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere
generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
• vice direttore;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia
iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali
109
ricevute, con funzioni di coordinamento controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici,
per le quali è richiesta una particolare competenza professionale cioè:
• ispettore;
• cassiere centrale;
• interprete;
• infermiere diplomato;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
adeguata capacità professio nale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti
precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico -funzionale di altri
lavoratori e cioè:
• capo assistente bagnanti;
• istruttore di ginnastica correttiva;
• capo operaio;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche
preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-
pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
• operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni,
per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per
l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
• infermiere;
• pedicurista;
• manicurista;
• massaggiatore;
• barbiere e parrucchiere;
• istruttore di nuoto con brevetto;
• stenodattilografo con funzioni di segreteria;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica
di lavoro e cioè:
g) cassiere;
110
h) magazziniere comune;
i) addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al
ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con
mansioni d'ordine;
j) assistente ai bagnanti;
k) dattilografo;
l) addetto vendita biglietti;
m) operaio qualificato (intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate
indicazioni esegue i lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione
di macchine, impianti ed attrezzature);
n) addetto a mansioni di ordine;
o) addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all’interno di locali notturni, sale
da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l’ordinato
afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda;
p) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
• maschera;
• guardiano notturno;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale
addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali cioè:
• operaio comune;
• inserviente di stabilimento o cabina o capanna, o agli spogliatoi (comunemente
chiamato bagnino);
• lavandaio;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con
macchine già attrezzate e cioè:
• guardarobiera clienti;
• addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici;
111
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
Articolo 2 – Contratti a termine
Disciplina
Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E' escluso dal
periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o
al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo
determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza gius tificato motivo o per
colpa e fatto dell’esercente.
La disciplina relativa alla maggiorazione per i contratti a termine in aziende di stagione, ,
non si applica alla presente parte speciale.
Cessazione anticipata dell’attività
Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente
l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà
della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a
meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
In caso di epidemia o di similari cause di forza maggiore, che obbligassero il datore di
lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle
Associazioni Sindacali provinciali e in caso di dissenso a quelle nazionali.
Risoluzione anticipata del contratto a termine
Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà
diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla
data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad
altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine
da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà dì effettuare una
trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata dagli Ac cordi Integrativi
Provinciali.
Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in
caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o
colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l'importo a t itolo di risarcimento
del danno.
Trattamenti retributivi e normativi
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la
quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati
con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato,
sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Personale retribuito in percentuale
I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale
retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione.
Articolo 3 – Orario di lavoro
Distribuzione dell’orario di lavoro
112
In deroga a quanto previsto in merito alla durata normale del lavoro settimanale effettivo,
per questa sezione lo stesso orario effettivo è fissato in quaranta ore per il personale
impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi
nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.
La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in sei giornate.
Maggiorazioni per lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del
30 per cento se diurno e del 60 per cento se notturno.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore
sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di
lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Per il personale retribuito con una percentuale sugli incassi, il compenso per il lavoro
straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate
sulla quota oraria della retribuzione.
Maggiorazioni per festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 86 è dovuta oltre alla
normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la
maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
Articolo 4 – Trattamenti salariali integrativi
Terzi elementi
Costituiscono trattamenti salariali integrativi, l'eventuale terzo elemento provinciale e/o
eventuale terzo elemento aziendale in atto
Retribuzioni stabilimenti balneari III e IV categoria
Resta confermata l'applicazione della riduzione salariale prevista dal presente Accordo ai
dipendenti dagli stabilimenti balneari addetti ai servizi di bar, ristoranti e similari.
Articolo 5 -Malattia e infortunio
Malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di
paga:
• ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal
quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal
ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge
23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro
al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'artt. 1 della legge
29/2/1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con
i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge
29/2/1980, n. 33;
• ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall'lNPS pari al 28 per
cento della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
113
• alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) i da
corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che il dipendente abbia
provveduto a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto
dalla parte generale relativa a “Malattia” nel presente CCNL.
A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente
lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica
di ferie relative ai periodi di malattia.
L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo
l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta dall'lNPS in misura ridotta, il
datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Infortunio
In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità
corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal
giorno in cui si verifica l'infortunio.
L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista
dalla legge.
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro
deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che
prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
• invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di
malattia dagli artt. 40 e analoghe norme nelle specifiche sezioni particolari
considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza
stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
• invalidità permanente: 7.746,85 euro;
• morte: 5.164,57 euro.
PROTOCOLLO ALBERGHI DIURNI
Articolo 1 – Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto degli Alberghi Diurni è la seguente.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 14/5/1985 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri,
in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei
Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del Regio Decreto 1/7/1926, n. 1130, si ano in possesso di
idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle
indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
QUADRO A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che,
per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano
contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano con carattere
di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di
tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e
114
con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori
e servizi della azienda.
• direttore;
• gerente.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto
professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate,
nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere
generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:
• Vice direttore;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia
iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali
ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici,
per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
• responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni
di concetto);
• responsabile del controllo di più reparti;
• consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di
conduzione;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o
tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti
precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico -funzionale di altri
lavoratori e cioè:
• magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche
preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-
pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
c) cassiere centrale;
d) barbiere;
e) parrucchiere;
f) manicure;
g) pedicure;
115
h) massaggiatore;
i) visagista;
j) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica
di lavoro e cioè:
• magazziniere comune;
• cassiera;
• aiuto parrucchiere;
• pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
• addetto deposito bagagli;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale
addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
• lustrascarpe;
• bagnina;
• sciampista;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con
macchine già attrezzate e cioè:
• personale di fatica;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella suddetta
elencazione.
Articolo 2 – Contratto a termine
Disciplina
Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa
azienda.
Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o
al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo
116
determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per
colpa e fatto dell'esercente.
Cessazione anticipata dell’attività
Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente
l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà
della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a
meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima
retribuzione.
In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere
o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni
sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
Risoluzione anticipata del contratto a termine
Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà
diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla
data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad
altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine
da parte del lavoratore, è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una
trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata dai con tratti integrativi
territoriali.
Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, in caso di
anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del
datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.
Trattamenti retributivi
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la
quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati
con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prest ato,
sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Personale retribuito in percentuale
I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbano essere corrisposti al personale
retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione.
Articolo 3 – Orario di Lavoro
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi
criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle
esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due
frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa
territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e dei congedi di conguagli o nonché i turni
di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori,
fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia
di orario di lavoro.
117
Articolo 4 – Lavoro straordinario, festivo e notturno
Il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
Per i lavoratori notturni, così come individuati dal presente CCNL le maggiorazioni per
lavoro notturno previste sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:00
alle ore 6:00 del mattino.
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del
30 per cento se diurno e del 60 per cento se notturno.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore
sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di
lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Al personale che presta la propria opera nelle festività dei cui all'art. 86 è dovuta oltre alla
normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la
maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
Articolo 5 – Malattia e infortunio
Malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di
paga:
a) ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto
al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in
poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le
modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33. L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i co ntributi dovuti all'INPS secondo le modalità
di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33;
b) ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall'INPS pari al 28 per cento
della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) da
corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che sia stato provveduto da parte del
dipendente a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine p revisto dal
presente CCNL
A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente
lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica
di ferie relative ai periodi di malattia.
L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo
l'indennità a suo carico: se l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il
datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'INPS.
Infortunio
In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità
corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal
giorno in cui si verifica l'infortunio.
L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista
dalla legge.
118
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro
deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che
prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:
• invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di
malattia degli artt. 188 e 266 considerandosi l'infermità derivante da infortunio,
compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
• invalidità permanente: 7.746,85 euro;
• morte: 5.164,57 euro.
PROTOCOLLO LOCALI NOTTURNI
Articolo 1 – Locali notturni
Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e
danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.
Articolo 2 - Percentuale di servizio
Nei locali notturni la percentuale sarà del 16 per cento per le consumazioni di ristorante e
del 18 per cento per le altre consumazioni, fermo restando che la percentuale di servizio
dovrà essere applicata sull'importo netto del conto riguardante esclusiva mente le
consumazioni.
Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono comprensive della
maggiorazione per il lavoro notturno.
Nei Contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità per determinare il
suddetto importo netto del conto delle consumazioni.
E' data inoltre facoltà alle Organizzazioni Sindacali territoriali di ragguagliare la
percentuale del 18 per cento sopra indicata con diverse misure della percentuale stessa che
operino sull'intero importo lordo del conto garantendo lo stesso gettito.
Articolo 3 - Ulteriori disposizioni
Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri osservando le stesse norme
stabilite dal presente Contratto.
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano
le norme del presente Contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli
Accordi Integrativi provinciali.
ALLEGATO A – PROFILI FORMATIVI
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo, sono individuate le seguenti
figure:
Denominazione figura Livello corrispondente Durata
Addetto/operatore di base 6° livello Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto 6° livello super Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato 5° livello Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello Fino a 36 mesi
Operatore professionale 3° livello Fino a 36 mesi
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Operatore gestionale 2° livello Fino a 36 mesi
Le figure possono operare all'interno delle aziende specificatamente previste dal presente
CCNL.
Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al presente CCNL e altre qualifiche di
valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo. La
formazione di tipo professionalizzante è integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, f inalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenut o conto del titolo di studio e
delle competenze dell'apprendista.
ADDETTO/OPERATORE DI BASE (cucina, banco, sala, bar)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La figura opera nell'area cucina o nell'area banco/bar/sala
realizzando, sotto indicazione, compiti semplici rispettando gli standard personali ed
ambientali di qualità, igiene e sicurezza
LIVELLO: 6°
Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel rispetto degli
standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle
indicazioni ricevute, e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI: ricezione, movimentazione, stoccaggio, conservazione e rigenerazione di materie
prime, semilavorati e piatti finiti, preparazione di piatti semplici derivanti
dall'assemblaggio di ingredienti o semilavorati, somministrazione al cliente,
approntamento degli spazi, mise en place dei tavoli e riordino, ecc.
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto azien dale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
ADDETTO/OPERATORE ESPERTO (cucina, banco, sala, bar)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La figura opera nell'area cucina o nell'area banco/bar/sala
realizzando, sotto indicazione, compiti semplici rispettando gli standard personali ed
ambientali di qualità, igiene e sicurezza
LIVELLO: 6° livello Super
120
Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
La figura standard opera generalmente gestendo attività semplici, nel rispetto degli standard
di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle indicazioni
ricevute, e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI: ricezione, movimentazione, stoccaggio, conservazione e rigenerazione di materie
prime, semilavorati e piatti finiti, preparazione di piatti semplici derivanti
dall'assemblaggio di ingredienti o semilavorati, somministrazione al cliente,
approntamento degli spazi, mise en place dei tavoli e riordino, ecc.
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
II percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali):
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto azien dale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO (cucina, banco, sala, bar)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La figura svolge la propria attività nell'ambito del processo
di produzione dei cibi, sulla base delle caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera e
sulla base delle indicazioni ricevute o nell'ambito del processo di prepar azione e
somministrazione di cibi e bevande rispettando gli standard personali ed ambientali di
qualità, igiene e sicurezza.
LIVELLO: 5°
Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
La figura standard opera generalmente attuando le sequenze di svolgimento delle
lavorazioni, coniugando esigenze di efficienza d'uso dei fattori produttivi e di efficacia di
risposta alle attese dei clienti serviti, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di
igiene e sicurezza.
ESEMPI: produzione di piatti derivanti dal loro semplice assemblaggio, realizzazione di
preparazioni gastronomiche previste dal menù, applicando le ricette definite e controllando
la qualità organolettica dei cibi prodotti, allestimento degli spazi e gli s trumenti di lavoro,
mise en place dei tavoli e riordino.consigliare il cliente sulla scelta di cibi e bevande e
servire quanto richiesto, eseguire operazioni amministrative e le normali operazioni di
registrazione di fatture e degli incassi, anche utilizza ndo macchine elettroniche dotate di
software dedicato; procedere alle operazioni di conteggio di denaro e/o ticket, ecc.
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
121
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
ADDETTO/OPERATORE SPECIALIZZATO (cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività : La figura si occupa della realizzazione del processo di produzione dei
cibi, sulla base delle caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera, coadiuvato
eventualmente da addetti di supporto, o della realizzazione del processo di preparazione e
somministrazione di cibi e bevande, sulla base delle caratteristiche di offerta dell'esercizio
in cui opera, garantendo inoltre il rispetto delle norme di igiene e sicurezza, relative
all'ambito in cui svolge le operazioni allo stesso affidate.
LIVELLO: 4°
Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
La figura standard opera generalmente definendo ed assegnando sulla base dello stato degli
ordini/del piano di produzione e tenendo in conto la disponibilità delle risorse, le sequenze
di svolgimento delle lavorazioni, coniugando esigenze di efficienza d'u so dei fattori
produttivi e di efficacia di risposta alle attese dei clienti serviti, nel rispetto degli standard
di servizio e delle norme di igiene e sicurezza e gestendo, laddove richiesto, anche in una
lingua estera le interazioni del ciclo di lavoro.
ESEMPI: produzione in autonomia di piatti derivanti dal loro semplice assemblaggio,
realizzazione di differenti preparazioni gastronomiche previste dal menù, applicando le
ricette definite e controllando la qualità organolettica dei cibi prodotti, allestim ento degli
spazi e gli strumenti di lavoro, suggerimento al cliente sulla scelta di cibi e bevande e
servire quanto richiesto, esercitando ove del caso attività di supporto al consumo, in modo
da valorizzare i prodotti e l'esperienza gustativa, ecc.
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto azien dale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
OPERATORE PROFESSIONALE (cucina, banco, sala, bar)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La figura partecipa direttamente al processo produttivo, sulla
base delle deleghe ricevute, garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello
di lavoro rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza
LIVELLO: 3°
Qualifiche di cui al presente CCNL Turismo e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
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La figura standard opera generalmente sulla base delle deleghe e ricevute e/o delle
istruzioni in uso nel locale, secondo le sulla base delle caratteristiche delle tipologie di
clienti, e delle indicazioni di domanda e mercato fomite, tenendo in conto i vi ncoli e le
risorse produttive del contesto, attua - sulla base delle caratteristiche dell'offerta, delle
risorse assegnate e delle norme di qualità, igiene e sicurezza - il modello di funzionamento
dell' area, esprimendolo sotto forma di regole organizzative.
ESEMPI: Elaborazione del piano di produzione, definendo sulla base del carico di lavoro
l'impiego delle risorse e monitorandone l'effettivo impiego, Verifica della qualità delle
preparazioni alimentari rispetto agli standard di offerta e disporle nei piatt i di portata, in
modo da valorizzarle nel rapporto con il cliente, realizzazione delle differenti preparazioni
gastronomiche e controllando la qualità organolettica dei cibi prodotti, gestione delle
risorse umane della propria area, orientandone i comporta menti al rispetto delle regole di
lavoro e creando occasioni di qualificazione ed integrazione professionale, gestione
laddove richiesto, anche in una lingua estera le interazioni del ciclo di lavoro, ecc.
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto azien dale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
OPERATORE GESTIONALE (cucina, banco, sala, bar)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La figura partecipa direttamente al processo produttivo,
coordinando le risorse assegnate, se previsto, garantendo e sviluppando la qualità
dell'offerta e del modello di lavoro, rispettando gli standard personali ed ambientali di
qualità, igiene e sicurezza
LIVELLO: 2°
Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
La figura standard opera generalmente con un attività di controllo e definizione delle
attività della propria area sulla base delle caratteristiche delle tipologie di clienti, e delle
indicazioni di domanda e mercato fomite, tenendo in conto i vincoli e le risorse produttive
del contesto, gestendo, laddove richiesto, anche in una lingua estera le interazioni del ciclo
di lavoro
ESEMPI: Controllo dei menù, controllo e definizione - sulla base delle caratteristiche
dell'offerta, delle risorse assegnate e delle norme di qualità, igiene e sicurezza - del modello
di funzionamento dell' area, esprimendolo sotto forma di regole organizzative, controllo ed
elaborazione sulla base degli ordini e delle previsioni di vendita, il piano di produzione,
definendo sulla base del carico di lavoro l'impiego delle risorse e monitorandone l'effettivo
impiego, anche in termini economici, verifica dell a qualità delle preparazioni alimentari,
coordina e gestisce le risorse umane della propria area, ecc.
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
123
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto azien dale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse).
PROFILI FORMATIVI STABILIMENTI BALNEARI
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo, con riferimento agli
stabilimenti balneari sono individuate le seguenti figure:
Denominazione figura Livello corrispondente Durata
Addetto/operatore di base 6° livello Fino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto 6° livello super Fino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato 5° livello Fino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato 4° livello Fino a 36 mesi
Operatore professionale 3° livello Fino a 36 mesi
Operatore gestionale 2° livello Fino a 36 mesi
Le figure possono operare all'interno delle aziende specificatamente previste dal presente
CCNL.
Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al presente CCNL e altre qualifiche di
valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti standard minimi per ciascun profilo
formativo di cui al punto 1.1 e quelli, specifici, di seguito indicati. La formazione di tipo
professionalizzante è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta
formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore
per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze
dell'apprendista.
OPERATORE PROFESSIONALE (Servizi di spiaggia)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La figura opera prevalentemente nell'assistenza ai clienti
finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.
Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi offerti dalla struttura e
dal territorio. Agisce in modo da prevenire fattori o condizioni di messa in pencolo, sul
luogo di lavoro, della propria ed altrui sicurezza.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
LIVELLO: 3°
124
Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
La figura standard opera generalmente gestendo e coordinando le situazioni di emergenza
più frequenti individuando i comportamenti a rischio più frequenti, utilizzando
adeguatamente i dispositivi e le attrezzature di protezione individuale, applicando i
comportamenti previsti in caso di incendio, evacuazione o incidente e le regole minime di
primo soccorso
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto azien dale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse).
ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO (servizi di spiaggia)
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La figura opera prevalentemente nell'assistenza ai clienti
finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.
Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi offerti dalla struttura e
dal territorio. Agisce in modo da prevenire fattori o condizioni di messa in pencolo, sul
luogo di lavoro, della propria ed altrui sicurezza.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature.
LIVELLO: 5°
Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
La figura standard opera generalmente gestendo le situazioni di emergenza più frequenti
individuando i comportamenti a rischio più frequenti, utilizzando adeguatamente i
dispositivi e le attrezzature di protezione individuale, applicando i comportamenti pr evisti
in caso di incendio, evacuazione o incidente e le regole minime di primo soccorso e
provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature.
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto azien dale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
ADDETTO/OPERATORE DI BASE (servizi di spiaggia)
125
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: La figura opera con interventi di gestione e supporto nelle
diverse attività di assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed
interessante il servizio.
Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature per lo
sport, l'intrattenimento e il tempo libero, anche effettuando interventi di prima
manutenzione.
Svolge attività di assistenza e ricevimento dei clienti.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
LIVELLO: 6°
Qualifiche di cui al presente CCNL e altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nell'elencazione
COMPETENZE POTENZIALI
La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel rispetto degli
standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle
indicazioni ricevute, e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI: assistenza e ricevimento dei clienti, cura e riordino ambienti, strutture e
attrezzature, operazioni di semplice manutenzione.
CONTENUTI PERCORSO FORMATIVO MINIMO
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del
lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti
relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo
differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di
riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto azien dale, strumenti,
materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di
lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse).
ALLEGATO B – Vitto
CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO
Le aziende della ristorazione provvederanno alla somministrazione, fino a due pasti
giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.
Ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta
(o equivalente) ed una bevanda. Il pasto deve essere sano ed in quantità sufficiente.
I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro
fornitori corrisponderanno il prezzo relativo al singolo pasto che, fatto salvo quanto
previsto a livello aziendale o territoriale, è di euro 1,25.
Per il personale con contratto di lavoro part time il prezzo del vitto di cui al comma
precedente, seguirà gli aumenti con le decorrenze dei punti precedenti.
Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto dovrà comunicarlo al datore di
lavoro per iscritto entro il mese di dicembre per l’anno successivo. In tal caso non sarà
effettuata la trattenuta del pasto.
Le parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il presente atto una
convenzione per la fornitura del vitto su scala nazionale ai dipendenti delle aziende della
ristorazione tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazi oni lavorative dei
singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.
126
127
SEZIONE COMMERCIO E TERZIARIO
Art.1 -Validità e campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto
il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile
con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
a tempo determinato, tra tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi
che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per
corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie
qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la
riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le Parti individuano
nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi,
all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del Terziario della Distribuzione e dei
Servizi.
All’interno del settore "Commercio" vengono definite le seguenti aree di attività:
- dettaglio/ ingrosso tradizionale
- distribuzione moderna e organizzata
- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli
- ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore "Servizi" vengono individuate le seguenti aree di attività:
- ICT
- servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- ausiliari dei servizi.
a) Alimentazione
1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;
2. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di
pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
5. importatori e torrefattori di caffè;
6. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali
(droghe e torrefazioni);
7. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie,
spacci di carni fresca e congelata;
9. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10. rivendite di pollame e selvaggina;
11. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
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13. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei
mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti,
liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio
all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro
vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la
successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;
b) Fiori, piante e affini
1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d’uso e prodotti industriali
1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria
e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e
sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti
in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da
viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di
paglia e cappelli di paglia non fi niti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la
riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
3. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino,
juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;
4. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude,
ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli
conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli p er pelletteria e varie, pelli
per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
5. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche,
porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
6. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della
ceramica;
7. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di
impianti;
8. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici
e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
9. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di
orologeria;
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10. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di
edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno);
grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di cart a da macero; distributori di libri
giornali e riviste, biblioteche circolanti;
11. francobolli per collezione;
12. mobili, mobili e macchine per ufficio;
13. macchine per cucire;
14. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in
genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV , radiofonici,
elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; m ateriale
chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra
pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata,
carboni elettrici, ecc.);
15. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano
il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o
motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza offi cine o laboratori
di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli;
pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
16. gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19. imprese di riscaldamento;
20. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e
affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare
in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da
rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di
cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21. tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;
23. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
25. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico;
sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi
agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. agenti e rappresentanti di commercio;
2. mediatori pubblici e privati;
3. commissionari;
4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da
industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);
5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori
di bordo, ecc.);
6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale
(importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
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7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore
distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. imprese portuali di controllo;
9. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.
e) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
1. imprese di leasing;
2. recupero crediti, factoring;
3. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e
manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4. noleggio e vendita di audiovisivi;
5. servizi di revisione contabile, auditing;
6. servizi di gestione e amministrazione del personale;
7. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9. telemarketing, televendite, call center
10. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e
consulenza professionale e/o organizzativa;
11. agenzie di relazioni pubbliche;
12. agenzie di informazioni commerciali;
13. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità:
15. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16. agenzie pubblicitarie;
17. concessionarie di pubblicità;
18. aziende di pubblicità;
19. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20. promozione vendite;
21. agenzie fotografiche;
22. uffici residences;
23. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24. intermediazione merceologica;
25. recupero e risanamento ambiente;
26. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali,
logistici e tecnologici;
27. aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28. autorimesse e autoriparatori non artigianali;
29. società di carte di credito;
30. uffici cambi extrabancari;
31. servizi fiduciari e finanziari;
32. buying office;
33. agenzie di brokeraggio;
34. attività di garanzia collettiva fidi;
35. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare,
amministrazione e gestione beni immobili;
36. agenzie di operazioni doganali;
37. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e
fotocopiatura;
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38. servizi di traduzioni e interpretariato;
39. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40. vendita di multiproprietà;
41. agenzie pratiche auto;
42. autoscuole;
43. agenzie di servizi matrimoniali;
44. agenzie investigative;
45. agenzie di scommesse;
46. servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
47. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi
promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49. agenzie di intermediazione;
50. agenzie di ricerca e selezione del personale;
51. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54. altri servizi alle persone.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità
deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare
maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed
assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali
riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior
favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare la
sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e
le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti a nche in considerazione di
quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia.
Art. 2 – Procedure per il rinnovo
Il contratto nazionale avrà durata quadriennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire
l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un
periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma,
le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle Parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma,
l’altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto
in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al primo comma del
presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo
stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una
copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento
dell’accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla
condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
132
Art.3 - Condizioni ambientali
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di
15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure ido nee a tutelare la
salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Art. 4 - Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla
tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei
rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti
intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti
in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione
sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma
di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di
contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e
la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, le pati si impegnano allo svolgimento dei seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla
verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente
interessato;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti si
incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova
disciplina legale.
Articolo 5 - Molestie sessuali
Le Parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira
il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come
modificato dal Trattato di Amsterdam del 01.10.1997sulla tutela della dignità delle donne
e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo
di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e
semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le Parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di
lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
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Le Parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro
comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi
paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e
qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le sol uzioni individuate alla
commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale,
ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli
uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o
implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei
superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera
ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati
con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Le aziende adotteranno, d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le
problematiche di cui sopra.
Le Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a
conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni
singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Le Parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente
Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie
sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne.
Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.
La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare
eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Le Parti chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni
positive anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti ed a tale scopo verrà redatto un
avviso comune.
Qualificazione della formazione
Le Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno
essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione
delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché
in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LA VORO
TITOLO I - MERCATO DEL LA VORO
Art. 6 - Premessa
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Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare
le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di
strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del
mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che
facilitino rincontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggi ore flessibilità
nell’impiego dei lavoratori.
A tal fine, le Parti confermano la validità dell’istituto del contratto di apprendistato,
apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla
formazione, allo scopo di promuovere l’effettiva qualificazione e lo s tabile impiego dei
lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di
facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
CAPO I – APPRENDISTATO
Art.7 – Premessa sull'apprendistato
Le Parti, considerato quanto disposto dal D. Lgs. 81/2015, riconoscono in tale istituto uno
strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della
prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mond o del lavoro
utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di
promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali,
anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono
necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della
clientela.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto -dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le segu enti
tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti, preso atto che il D.Lgs. 81/2015 attribuisce alla loro competenza per
l’apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello
di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua
componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione
professionalizzante, concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al
fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Le Parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento
dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire
un’applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato.
A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine
dell’armonizzazione con il presente accordo.
135
Le Parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente CCNL costituiscono nel loro
complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in
precedenti accordi nazionali/contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TD S,
confermano che l’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente
al livello nazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi
di secondo livello in materia devono ritenersi non più applicabili , ferma restando la
competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere
concordate a livello regionale.
A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che
prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente capo, nonché un numero
inferiore di livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allinea te a quanto
convenuto nel presente capo.
Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli
Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.
Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono
fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.
CAPO I – A) DISPOSIZIONI COMUNI PER L'APPRENDISTATO
Art.8 - Proporzione numerica
Le parti, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che
occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto
alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Art.9 - Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2015, potranno
essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta
formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ov vero a partire dal
compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
del D. lgs. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di età.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti
è il diciottesimo anno compiuto.
Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 43 D.Lgs. 81/2015 di età inferiore ai 18 anni,
troveranno applicazione le norme del presente CCNL, in quanto compatibili.
Art. 10 – Disciplina Generale
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto redatto in
forma scritta, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la durata
del periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale,
la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di
apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito contestualmente alla
stipulazione del contratto.
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a
30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di
136
apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici
contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto
di apprendistato.
Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in
presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 c.c., si applica la disciplina del presente
CCNL in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà
tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza
del periodo di formazione.
Art. 11- Procedure di applicabilità
1) Apprendistato professionalizzante
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda,
corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla
specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del
Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in
rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai
programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo,
finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della
congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità
del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al
successivo art. 21.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta,
questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive
distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma
all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
La Commissione Paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il
proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali
nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indica ti
dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle
specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione Paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel
termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si
intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il
parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all’Ente Bilaterale
Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’a vvenuta
automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli
Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali
verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità
del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello
contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art.
21.
137
Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento
della richiesta, questa si intenderà accolta.
Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel
parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all'Ente
bilaterale nazionale.
2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di
alta formazione e ricerca
Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 41 D.Lgs.
81/2015, l’inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente articolo sarà
effettuato, oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all ’art. 2 del presente
contratto collettivo, al fine di verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e
l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.
Articolo 12 - Periodo di Prova per l'Apprendista
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il
lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale
è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello.
La durata massima dei periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello Periodo di prova
Quadri e Primo
Livello 6 mesi di calendario
Secondo e Terzo
Livello
60 giorni di lavoro
effettivo
Quarto e Quinto
Livello
60 giorni di lavoro
effettivo
Sesto e Settimo
Livello
45 giorni di lavoro
effettivo
Art. 13 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento
normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori
appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell'art. 108, le
ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 108 verranno
riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del
contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.
138
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per
cento della prestazione di cui all'art. 80 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale
dei Terziario, ferme restando per l'apprendistato professionalizzante le ore di formazione e
le durate indicate nelle tabelle A e B.
Art. 14 - Inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli
apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto
l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto
l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla
qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese
all’interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel sesto livello di
inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo
livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Art. 15 – Malattia
Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla
legislazione vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno,
ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art.
186 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un’indennità a carico del datore
di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del
periodo di prova.
Art. 16 – Referente per l'apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 42, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015 , l’attuazione del
programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli Allegati Apprendistato e
delle previsioni contenute nel presente Capo, è seguita dal referente per l’apprendistato,
interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
139
II referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un
socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale
individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un li vello di
inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla
fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione
della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un
referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Art. 17 – Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per
l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante
saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi
formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle
stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un
anno.
Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze,
l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore
qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a
incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano
attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo
svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore
di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 23, 24 e 25.
Art. 19 – Doveri dell'apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel
proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale
del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché
questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
140
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in
possesso di un titolo di studio.
APPREDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 20 – Sfera di applicazione
L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto
all’acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell’ambito della
disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni compres e
nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con
esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e
"protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo
personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia,
legalmente riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti
di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato
di qualifica professionale idonei rispetto al l’attività da svolgere.
Art. 21 - Percentuale di conferma
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio
almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già
venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che
abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo
restando quanto previsto dall’ art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 , non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del
periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti
nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di
cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere
meno di cinque contratti di apprendistato.
Art. 22 - Durata dell'apprendistato
Salvo quanto previsto nel successivo art. 68, il rapporto di apprendistato si estingue in
relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Liv mesi
II 36
III 36
IV 36
V 36
VI 24
141
Art. 23 – Attività Formativa, durata e contenuti
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da
realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna
finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e
al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che
l’apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata che può av ere il contratto di
apprendistato fissati dagli artt. 22 e 26.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono
quelli indicati nella seguente Tabella A e nella Tabella B in calce al successivo art. 26.
Al fine di garantire un’idonea formazione teorico -pratica dell’apprendista, vengono
indicate nella Tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando
la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità
successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino,
potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
TABELLA A
Profili Professionali
Ore complessive di
formazione
professionalizzante
Durata
Approfondite conoscenze tecnico -scientifiche e
capacità di divulgazione delle proprie competenze
(inquadramento finale al 2° livello)
240
(per gli apprendisti in
possesso di diploma di
istruzione superiore di
2°grado o di laurea
universitaria 210 ore)
36 mesi
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita
conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3°
livello)
210 36 mesi
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità
tecnico pratiche(inquadramento finale al 4° livello) 180 36 mesi
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico -
pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 160 36 mesi
Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al
6° livello) 120 24 mesi
Art. 24 - Modalità di erogazione della formazione
Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 18, lett. D) e 23 in relazione all’orario di
svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata,
la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché
tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e -learning ed in tal
caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso
strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda
dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire
142
conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in
idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.
Art. 25 – Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto
formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione
e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo
formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’ente bilaterale i
nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i
nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro
ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla
trasformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione
svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.
Art. 26 – Qualifica con durata sino a cinque anni
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 22 ed in coerenza con quanto indicato dal
Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 2011, in relazione alle figure
professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure
artigiane e per le quali si ritien e possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per
periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella seguente Tabella B le figure
professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.
TABELLA B
Area di attività Tipologie di
profilo
Qualifiche
omologhe a
quelle artigiane
Durata
apprendistato
Ore complessive di
formazione
professionalizzante
Front office e
funzioni ausiliarie
Addetto food e
funzioni
ausiliarie
Addetto alla
vendita:
- macellaio
specializzato
provetto
48 mesi
280 ore per
inquadramento finale
al III livello
- specialista di
macelleria,
gastronomia,
salumeria,
pescheria,
formaggi,
pasticceria,
anche con
funzioni di
vendita
42 mesi
200 ore per
inquadramento finale
al IV livello
143
Promozione e
commercializzazi
one
Addetto al
servizio
Addetto al
servizio:
- estimatore nelle
aziende di arte e
antichità
- disegnatore
tecnico
- figurista
- vetrinista
48 mesi
340 ore per
inquadramento finale
al II livello
280 ore per
inquadramento finale
al III livello
Servizi generali Addetto
manutenzione/
assistenza
Addetto
manutenzione:
- Operaio
specializzato
provetto nel
settore
automobilistico
- Operaio
specializzato
provetto nel
settore ferro -
metalli
- Operaio
specializzato
provetto nelle
concessionarie
di pubblicità
- Operaio
specializzato
provetto
48 mesi
280 ore per
inquadramento finale
al III livello
Addetto
assistenza:
- Collaudatore
e/o accettatore
- Tecnico
riparatore del
settore
elettrodomestici
- Tecnico
riparatore del
settore macchine
per ufficio
48 mesi
340 ore per
inquadramento finale
al II livello
280 ore per
inquadramento finale
al III livello
Addetto
logistica /
gestione
magazzino no
food
Addetto gestione
magazzino no
food:
48 mesi
280 ore per
inquadramento finale
al IlI livello
144
- Operaio
specializzato
provetto
- Operaio
specializzato
provetto nel
settore
automobilistico
- Operaio
specializzato
provetto nel
settore ferro -
metalli
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 27 – Disciplina normativa
Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo
restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione
svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro
contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,
eccedenti a quelle contenute nel predett o piano di formazione, è stabilita in misura
percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:
- primo e secondo anno: 50%;
- terzo anno: 65%
- eventuale quarto anno: 70%
Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui
è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo
di 12 mesi.
Come previsto dall’art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento
della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria
superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è
possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di
durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante.
Gli apprendisti assunti ai sensi dell' art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015 , fermo
restando quanto previsto dall’art. 45 comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione
svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare
e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle
ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:
145
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è
svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
– 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è
svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Articolo 28 - Rinvio alla Legge
Per quanto non disciplinato dal presente Capo le Parti fanno espresso riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina
contrattuale nazionale del Terziario.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche
legislative sull’istituto dell’apprendistato, si incontreranno per operare le opportune
armonizzazioni ai contenuti de presente Capo.
CAPO II – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE
DI LA VORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 29 – Contratto a tempo determinato
Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo
determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza
nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove
attività di cui all’art. 34, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione
di cui all’art. 37 del presente CCNL.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni
caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è
consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la
stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei
lavoratori.
Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una
unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna
unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti
in altre unità produttive.
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma
precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato
in forza nell’unità produttiva.
In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di
cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 , nel caso in cui l’assunzione sia motivata da
ragioni sostitutive.
Causali di assunzione con contratto a tempo determinato
Le Parti, con riferimento alla delega di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.
81/2015, definiscono quali causali di legittima apposizione del termine al contratto
individuale di lavoro i seguenti casi, da dettagliare specificatamente nello stesso:
146
• saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine
stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
• fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate
dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni
precedenti e sette giorni successivi la fiera;
• festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo
compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
• festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo
compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di
Pasqua;
• riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e
impiegati direttamente nei processi organizzativi e \o produttivi che abbiano
l'obiettivo di ridurre rimpatto ambientale dei processi medesimi;
• terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di
realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali,
nell’ambito del terziario avanzato;
• digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di
metodologie e di nuove competenze in ambito digitale.
• nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa
e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova
apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase
di ri strutturazione di unità produttive/operati ve, intesa come espansione della
superficie di vendita o apertura di nuovi reparti, hi tal caso, come previsto dall’art.
23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali
solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura.
Per la fase di avvio/inizio di nuove attività si applica la disciplina prevista alla presente
sezione del CCNL
• incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di
durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata
massima di 24 mesi.
Le suddette causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore
ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo
di un contratto (indipendentemente dalla durata).
Infine, la contrattazione di secondo livello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1,
lett, a) del D.Lgs. n. ,81/2015, potrà:
a) individuare ulteriori causali;
b) concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati:
c) verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano
anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti
nelle unità produttive;
147
d) individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da
giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di
manifestazioni/fìere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni suc cessivi la
manifestazione/fiera/l’evento. Tale causale potrà essere legittimamente apposta ai contratti
di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre
i 12 mesi o per il rinnovo di contratto (indipendentemente dalla durata).
Art. 30 – Periodo di prova
In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le
stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all’art. 72.
Art. 31 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo
determinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che l’utilizzo
complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non
potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità
produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui
all’art. 34 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni
caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due
lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in
ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque
lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la
stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei
lavoratori.
Art. 32 - Limiti percentuali
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di
somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28%
annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei
conti-atti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’ art. 34 e per sostituzione
di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai
precedenti artt. 29, commi 2, 3, 31, commi 2 e 3 e all’art. 37 contratto a tempo determinato
di sostegno all’occupazione.
La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal sesto comma dell’art. 29
del presente CCNL.
Art. 33 – Contratti a tempo determinato in località turistiche
Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende
che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo
quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7/10/1963. n. 1525 e successive modificazioni,
necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno,
concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro
148
siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai
sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015.
Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica,
ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle
organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito
accordo.
Art. 34 – Nuove attività
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di
nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a
regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che
possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o
aziendale.
Art. 35 – Diritto di Precedenza
In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, le parti
potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di
precedenza.
Art. 36 – Monitoraggio
In occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di
somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a dame comunicazione
scritta all’apposita Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale e, su
richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei conti -atti intervenuti.
La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli
istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
Art. 37 – contratto a tempo determinato a sostegno dell'occupazione
Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati,
per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo
soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con s oggetti che, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, non hanno un impiego retribuito da almeno 6
mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o
parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale
escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il
periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo
formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito.
Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata di
12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 29 e 32 del presente CCNL.
Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro
effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla
prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione
aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno
essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.
149
La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati
al fondo Forte, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per
includere tali destinatari negli Avvisi.
Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per
i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto
alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di
inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a
quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo
di 24 mesi.
Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il
conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della
durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché
per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso
a tempo indeterminato.
La medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo
indeterminato per i primi 24 mesi.
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della
determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 40, primo comma,
punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo
di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato.
La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi
secondo le previsioni del l’art. 36 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del
presente CCNL.
CAPO III – CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Art. 38 – Premessa
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato
mezzo idoneo ad agevolare rincontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di
garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano
nel merito quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza
lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese
o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Art. 39 – Definizioni
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 , ai sensi del presente CCNL, si
intende:
a) per "tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto
un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal
presente contratto;
b) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di
orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro
praticato in azienda;
150
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale
risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo
una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere b) e c).
Art. 40 – Rapporto a tempo parziale
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano
indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi
di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e
lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale,
aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della
prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto
dall’art. 5, 2° comma, D.Lgs. n. 81/2015.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore
settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere, studenti, lavoratori
occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età
compiuti. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere
definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente
Bilaterale Territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei
lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in
merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della
giornata.
Art. 41 - Genitori di portatori di handicap
151
I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per
territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto
agli altri lavoratori.
Art. 42 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
II rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze
aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando
la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in
forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del
rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordata.
Art. 43- Relazioni sindacali aziendali
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà
essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Il datore di lavoro è tenuto
ad informare le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro
supplementare.
Art. 44 - Criterio di proporzionalità
Ai sensi del punto 3, dell’art. 82, la proporzionalità del trattamento economico e normativo
del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario
settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente
contratto.
Art. 45 Periodo di comporto per malattia e infortunio
Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell ’art. 40, il criterio di proporzionalità di
cui al precedente art. 44 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse
disposizioni previste dal presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i
casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera d ell’orario di
lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate
lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente da lla durata
giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nella
dichiarazione a verbale di cui all’art. 138.
Art. 46 - Quota giornaliera della retribuzione
152
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia
normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la
quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile, per il
divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 161.
Art. 47- Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto,
si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del
rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all’art. 161.
Art. 48 - Festività
Fermo restando quanto previsto all’art. 159, in caso di coincidenza di una delle festività di
cui all’art. 141, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai
lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all’art. 158.
Art. 49 - Permessi retribuiti
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all’art. 158, con le
modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti
spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal
precedente art. 86.
Art. 50 Ferie
Conformemente a quanto previsto all’art. 109, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a
un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la
settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è
comunque considerata di sei gi orni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo
delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario
riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a
tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il
periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavor ati nel periodo
di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Art. 51 Permessi per studio
Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli
artt. 116 e 121, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 86.
Art. 52 - Lavoro supplementare - Normativa
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al
raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
153
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra datore di lavoro e
lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al
primo comma del presente articolo.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche
a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie,
intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro setti manale previsto dal
presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di
fatto di cui all’art. 158, secondo le modalità previste dal l’art. 161 , lettera a), e la
maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%,
comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da
calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 158.
Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi
aziendali già esistenti.
Art. 53 - Clausole flessibili ed elastiche
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati
il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time
per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste dalle vigenti
disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito
indicati.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma
precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo
livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese
in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.
L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od
elastiche.
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due
giorni.
Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili
relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a
quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili
verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non
inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto
di cui all’art. 158.
Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale
possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un
incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria
della retribuzione di fatto di cui all’art. 158 del CCNL secondo le modalità previste dall’art.
211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella
misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
154
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto ed
escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito
dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente articolo,
a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono
concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120,00 eur o non cumulabili,
da corrispondere per quote mensili.
L’indennità di cui al presente comma sarà pari ad almeno 155 euro non cumulatoli, da
corrispondere per quote mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti
disciplinari.
L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del
lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all’art. 119 del CCNL, debitamente comprovate.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla
stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente
concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 54 - Registro lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su
apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle R.S.U./R.S.A. e/o
Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulant i il presente
CCNL, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale, con l’obiettivo di
consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro
supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro
supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’abbiano
reso necessario.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione
(Libro Unico del Lavoro).
Art. 55 - Mensilità supplementari (13ma e 14ma)
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno,
l’importo della 13ma e della 14ma mensilità è determinato per dodicesimi,
riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 86.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all’art. 208,
spettante all’atto della corresponsione.
Art. 56 - Preavviso
155
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di
quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario
indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 57 - Relazioni sindacali regionali
Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 2, si procederà all’esame delle
problematiche connesse all’istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la
specificità del settore.
Art. 58 - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al
bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito
del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei
lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione
dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della
fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della p riorità cronologica della
presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni,
dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà
decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti
residui.
Art. 59 – Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell’ art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 , i lavoratori affetti da patologie
oncologiche nonché da gravi patologie cronico -degenerative ingravescenti, per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione me dica istituita presso l’azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a
tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a
richiesta del lavoratore.
Art. 60 - Condizioni di miglior favore
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con
riferimento alla materia di cui al presente titolo.
Art. 61 - Convenzioni
Le Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di
giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di
convenzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della Legge n. 68/1999.
156
TITOLO III - Instaurazione del rapporto di lavoro
CAPO I - Classificazione del personale
Art. 62 - Premessa
La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità
dei livelli di cui al seguente art. 64 e non modifica le norme contenute nel CCNL
31/7/1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.
Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/1985 , infatti, la distinzione tra
quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie,
viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali,
sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento dif ferenziato o che comunque fanno
riferimento a tali qualifiche.
I diversi trattamenti di cui al precedente capo verso conservano la loro efficacia sia
nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell’ambito dell’intero contratto.
La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e
norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e
mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente CCNL quali il
trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di
classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese
ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i l imiti stabiliti nella
presente sede contrattuale avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della
Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle aziende da essa
rappresentate, dalle obbligazioni assunte.
Art. 63 - Evoluzione della classificazione
Le Parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e
dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire
nell’ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed eme rgenti che
assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed
innovazione tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei
comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL.
Inoltre ha il compito di sviluppare l’esame della classificazione, al fine di ricercare
coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle
Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le
procedure previste dal presente CCNL.
Art. 64 - Classificazione
PRIMO LIVELLO
157
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale
anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o
ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa
nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti),
legale; capo centro EDP;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato
in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3. responsabile laureato in chimica - farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini
all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4. analista sistemista;
5. gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia
tecnica che amministrativa;
6. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di
promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12. copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13. art director nelle agenzie di pubblicità;
14. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15. account executive nelle agenzie di pubblicità;
16. media planner nelle agenzie di pubblicità;
17. public relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18. research executive nelle agenzie di pubblicità;
19. tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20. produci manager;
21. coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22. esperto di sviluppo organizzativo;
23. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente
autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la
propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica
e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7. contabile con mansioni di concetto;
158
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
9. consegnatario responsabile di magazzino;
10. agente acquisitore nelle aziende di legname;
11. agente esterno consegnatario delle merci;
12. determinatore di costi;
13. estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14. spedizioniere patentato;
15. enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16. chimico di laboratorio;
17. capitano di rimorchiatore;
18. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19. interprete o traduttore simultaneo;
20. creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare
la prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il
controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione
e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell’ambito della sua specifica
funzione;
22. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione
del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione
dell’editore anche tramite sua tipografia;
23. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e
funzioni di coordinamento e controllo;
24. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25. art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
26. organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
27. visualizer nelle agenzie di pubblicità;
28. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
29. assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
30. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
31. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
32. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
33. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in
quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le
normali mansioni di pompista specializzato;
34. programmatore analista;
35. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti:
coordina l’attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle
singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa,
l’attività dell’officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli
interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e
fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38. assistente del produci manager;
39. internai auditor;
40. EDP auditor;
41. specialista di controllo di qualità;
42. revisore contabile;
159
43. analista di procedure organizzative;
44. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
TERZO LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
nell’ambito delle prop rie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed
adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e
tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1. steno-dattilografo in lingue estere;
2. disegnatore tecnico;
3. figurinista;
4. vetrinista;
5. creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con
discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6. commesso stimatore di gioielleria;
7. ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’ art. 140, R.D. 27/7/1934, n. 1265;
ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31/5/1928, n. 1334;
8. meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario
dell’azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al
rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della
bibliografia;
10. addetto a pratiche doganali e valutarie;
11. operaio specializzato provetto;
12. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato;
13. operaio specializzato provetto nel settore automobilistico:
– il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o
alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le
mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite,
anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di
vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le
modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano
la delibera funzionale;
– il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l'aggiustatore, il
riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del
disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modali tà
degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per
aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a
punto ed effettuandone la delibera funzionale;
14. operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine -TV;
tecnico proiezione;
160
15. sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni
di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al
quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l’incarico
di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il
buon andamento dell’attività commerciale, assicurare nell’ambito delle proprie mansioni
l’ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenen do sulla composizione degli
stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al
pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso,
porre la sua esperienza al fine dell’ addestra mento e della formazione professionale degli
altri lavoratori;
17. operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18. schedulatore flussista;
19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia
operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla
base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile
e/o amministrativo adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato
di svolgere congiuntamente i seguenti compiti:
- rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni
contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi,
evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20. programmatore minutatore di programmi;
21. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei
prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori
ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22. operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai,
metalli non ferrosi e rottami;
23. il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il riparatore che, in
condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione critica del disegno o dello schema,
individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità deg li interventi ed esegue
qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione,
manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la
delibera funzionale;
24. il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza
acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere
congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: opera re,
scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa
prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura
operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni,
contribuire con la sua esperienza all’addestramento e alla formazione professionale degli
altri operatori;
25. addetto alla distribuzione dei fascettari, nell’ambito dei reparti di lavorazione con
controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
26. conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia
operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell’automezzo in
dotazione;
27. operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28. rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
161
29. tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l’aggiustatore ed il riparatore che, in
condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema,
individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue
qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone
la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cli ente; compila, se del caso, la
necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo
previsto dalle tariffe dell’azienda;
30. tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l’aggiustatore ed il riparatore che,
in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello
schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed
esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione
e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto
ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il d omicilio del cliente; compila, se
del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il
corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;
31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità
professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico -pratica che,
in autonomia operativa, nell’ambito delle mansioni assegnate, esegue con per izia tutte le
seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo,
a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle
confezioni ritirate dal banco;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l’orario di
servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni
di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell’ambito della declarat oria del terzo
livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche
compiti accessori di raccordo organizzativo per l’applicazione e la verifica delle
disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.
QUARTO LIVELLO
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite,
e cioè:
1. contabile d’ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle
telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico;
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto
162
all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l’esercizio
promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle
confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di
rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci ;
9. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di
distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini,
magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla
preparazione e confezione;
11. magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12. indossatrice;
13. estetista, anche con funzioni di vendita;
14. stenodattilografe; addetto a mansioni d’ordine di segreteria;
15. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere
scientifico;
16. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l’importo della merce
all’atto della consegna;
17. pittore o disegnatore esecutivo;
18. allestitore esecutivo di vetrine e display;
19. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20. autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21. banconiere di spacci di carne;
22. operaio specializzato;
22 bis. Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media
complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico -pratiche
comunque acquisite.
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria,
anche con funzioni di vendita;
24. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle
specialità farmaceutiche;
25. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza
delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle
aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull’autoveicolo ed operazioni di
semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti
di diagnosi;
28. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i
prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola
manutenzione e ricambi nei confronti dell’utenza; provvede alla riscossio ne con
responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce
informazioni ed assistenza;
29. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non
ferrosi e rottami:
a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo
operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico,
l’operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di
taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti
con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in
163
condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la
successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di
preparazione, di avviamento e di conduzione dell’impianto, affidato eventualmente anche
ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la
lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua
manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il
conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, tras porto,
carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in
collegamento con le FF.SS.) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche
semplici interventi di registrazioni e manutenzione coni mezzi dispo nibili a bordo; il
manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali,
attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per
il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei ma teriali (ragni per rottame,
grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature,
quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi
risultati consentiti dall’uso dei mezzi speciali di cui sopra);
c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione
delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei
coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità
derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia,
su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazi oni, dei mezzi e
delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre
strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità
derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia,
su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale
difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le
modalità di esecuzione e con l’ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso,
e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-
pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di
media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccan ica, la messa a
punto di macchine o di impianti;
30. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e
stampe periodiche;
31. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
32. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
164
L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini
dell‘attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.
QUINTO LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui
esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche,
comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri,
riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. dattilografo;
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell’azienda);
15. addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento
presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto -commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale
(salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e
spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso (NOTA 12);
22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto
all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per ta li l’esercizio
promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle
confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di
rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di
servizio;
24. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di
distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini,
magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
165
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non
ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il
secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico
automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore
alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici,
compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il
primo operatore;
b) l’operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che
provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà
per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe me ccaniche anche con
avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l’addetto
alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l’addetto alla piegatrice e l’addetto
alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
c) l’operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il
sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l’addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative
registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e
semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione
di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto
l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché
ha superato l’età o perché proviene da altri settori).
L’aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.
6° LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso
di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente
manuali);
166
2. usciere;
3. imballatore;
4. impaccatore;
5. conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. fattorino;
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17. pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi
e rottami:
a) l’imbragatore che esegue l’imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il
sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
19. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
- Nota a verbale -
Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all’art.
27 comma IV del D.Lgs. n. 198/2006.
SETTIMO LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e
cioè:
1. addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2. garzone.
In relazione a quanto previsto dalla sfera di applicazione del presente CCNL, alla lettera e)
"servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone", numero 47
(agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi
dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL) le parti si danno atto che le relative
figure professionali sono ricomprese nella classificazione del personale contenuta
nell’art.64ed inquadrabili ai livelli corrispondenti alle declaratorie ivi contenute.
Nell’ambito della classificazione del personale, le Parti concordano di istituire una
Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente accordo di rinnovo le
esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e segnat amente
alle seguenti macroaree:
- Ricerche di mercato;
167
- Marketing e comunicazione;
- Società di consulenza e di revisione;
- Servizi assicurativi;
- Servizi finanziari.
A tal fine, le Parti concordano che, ferma restando in ogni caso l’unicità dei livelli e delle
declaratorie contrattuali, sarà compito della Commissione stessa valutare la coerenza fra le
declaratorie e le relative esemplificazioni.
Art. 65 - Classificazione settore distribuzione del farmaco - nuovo profilo
professionale
Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al tit. IlI,
capo I del CCNL Terziario, le Parti concordano di inserire il seguente profilo professionale
nel V livello della vigente classificazione:
Allestitore di commissioni nei magazzini d’ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti
informatici.
Il suddetto inquadramento e la sua permanenza al quinto livello della classificazione sarà
oggetto di approfondimento ed apposito accordo da parte di specifica Commissione.
Art. 66 - Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono
attività esclusiva dell’"Information and Communication Technology
Nell’ambito della classificazione del personale di cui al presente articolo, a seguito dei
lavori della Commissione tecnica appositamente istituita, vengono di seguito definite le
esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e segnatamente
alle seguenti macroaree, che devono essere considerate di riferimento anche per le altre
imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
Sez. A Classificazione del personale per i dipendenti da imprese comprese nella sfera di
applicazione “servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone”,
adibiti a mansioni nell’ambito della pubblicità, marketing, comunicazione eventi.
JOB TITLE MANSIONI
IN-
QUA-
DRA-
MENT
O
Responsa-
bile della
Comunica-
zione
Progetta e pianifica la strategia, le attività e gli strumenti per una comunica-
zione efficace sia esterna che interna all’azienda, in linea con gli obiettivi di
business, mission e vision imprenditoriali. Sovraintende alle risorse professio-
nali e budget necessari alla realizzazione delle attività di comunicazione
1
Relatore
Pubblico
Monitora il contesto legislativo e gestisce la rete di relazioni con le Istituzioni e
il mondo economico-sociale e culturale 2
168
JOB TITLE MANSIONI
IN-
QUA-
DRA-
MENT
O
Crisis Ma-
nager
Pianifica e implementa la risposta ad una grave minaccia, nonché coordina le
relative risorse durante una crisi d'impresa 2
Comunica-
tore finan-
ziario
Si occupa dei rapporti con investitori e intermediari nell'ambito di una società
che ha emesso strumenti finanziari quotati. Monitora i mercati finanziari e si
relazione con la rete dei media economici-finanziari
3
Responsa-
bile Media
Relations e
Ufficio
stampa
Elabora le informazioni di valore dell'azienda secondo i criteri giornalistici,
trasformandoli in “notizie”. Monitora il mondo dell'editoria e gestisce relazioni
con media
1
Specialista
stampa on-
line e of-
fline
Elabora comunicati stampa con linguaggio giornalistico, gestisce la rete di re-
lazioni con i giornalisti e monitora i risultati sui media. Segue il rapporto tra
impresa e giornalisti ed individua elementi notiziabili da trasformare in comu-
nicati stampa
3
Redattore
per stru-
menti car-
tacei/tradi-
zio-
nali Editor
o Publisher
Elabora comunicati stampa, testi per - pubblicazioni cartacee, sia per house
organ che per pubblicazioni terze 3
Responsa-
bile Comu-
nicazione
per i mer-
cati globali
Progetta, definisce e gestisce le strategie e le tecniche di internazionalizzazione
con l’obiettivo di rendere autorevole ed affidabile l’azienda nei mercati globali 1
Specialista
in digital
export
Elabora strategie di business sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie
digitali per operare nei mercati globali 3
Specialista
in Organiz-
zazione
Eventi
Organizza eventi professionali, promozionali, organizzazione eventi privati o
aziendali e si occupa della gestione nella loro complessità, garantendo che il
pubblico di destinazione sia coinvolto e che il messaggio dell'evento sia veico-
lato correttamente, nel rispetto degli obiettivi di autorevolezza, reputazione ed
affermazione dell’azienda e del suo brand
3
Esperto in
Pubblicità
Traduce i messaggi aziendali in linguaggio pubblicitario. Si occupa di creare
marchi o immagini dell’azienda e pianifica e realizza le campagne promozio-
nali e pubblicitarie
2
169
JOB TITLE MANSIONI
IN-
QUA-
DRA-
MENT
O
e Promo-
zione di
prodotto
Specialista
nella piani-
ficazione
media
Sceglie e seleziona i mezzi e i canali per elaborare un piano media in grado di
soddisfare gli obiettivi di comunicazione, assicurando al prodotto o alla marca
una veicolazione pubblicitaria efficace ed efficiente
3
Specialista
in Comuni-
cazione di-
gitale
Supporta il responsabile marketing e Comunicazione oltre che il referente
dell’area pubblicità e promozione nelle scelte strategiche relative alla presenza
e alle attività digitali di un’organizzazione per costruire sia notorietà e reputa-
zione aziendale, sia raggiungere gli obiettivi commerciali
3
Social Me-
dia Stra-
tegy Mana-
ger
Gestisce i social media e definisce linguaggio, strumenti e grafica dei conte-
nuti per singolo social 2
Addetto ai
Social Me-
dia
Supporta il Social Media Strategy Manager nella gestione dei social media nel
definire linguaggio, strumenti e grafica dei contenuti per singolo social 4
Specialista
Seo
Applica le strategie di ottimizzazione On Page (ottimizzazione dei contenuti, ar-
chitettura, informativa del sito ecc.) e Off Page (Link Building, Digital Pr ecc.)
per aumentare la visibilità di un sito sui motori di ricerca e migliorare il suo
posizionamento organico
3
Specialista
Sem
Si occupa di marketing Online, nello specifico di pubblicità sui motori di ricerca
con l’obiettivo di far apparire i propri banner o annunci sponsorizzati nella
prima pagina dei principali motori di ricerca
3
Responsa-
bile Marke-
ting
Coordina le attività di tutti coloro che operano nel settore marketing, occupan-
dosi dei metodi, delle tecniche e degli strumenti per la gestione strategica e ope-
rativa della vita dei prodotti e dei servizi propri di una azienda
1
Specialista
in Marke-
ting
Si occupa della ricerca, condivisione, analisi, applicazione e traduzione opera-
tiva delle strategie di marketing in termini di prodotto, prezzo, distribuzione e
comunicazione
3
Assistente
al marke-
ting
Si occupa di “tenere i contatti” con l’azienda -cliente, raccoglie e interpreta le
richieste dell’azienda-cliente 4
Specialista
in promo-
zione del
prodotto
Si occupa di tutto ciò che compete il prodotto: dal brand al packaging, dal costo
alla sua collocazione 3
170
JOB TITLE MANSIONI
IN-
QUA-
DRA-
MENT
O
Esperto in
Digital
Marketing
Si occupa di definire le strategie di marketing attraverso i canali digitali, è la
figura professionale che coordina tutte le attività di marketing digitale all’in-
terno di un’azienda
2
Specialista
E-Com-
merce
Si occupa delle vendite on-line di un’azienda, sia essa presente solo nel mondo
digitale o già focalizzata su un business offline oppure nel caso in cui preveda
una multicanalità, cioè la presenza sia offline che Online
3
Web Con-
tent Strate-
gist
Ha il compito di pianificare contenuti strategici per promuovere attività e pro-
getti attraverso l’uso di internet e dei social media; elabora la strategia di con-
tenuto, cioè definisce gli obiettivi da raggiungere avvalendosi di parole, imma-
gini, video; è esperto di inbound marketing e di content marketing
3
Responsa-
bile Crea-
tivo
E' responsabile della visione generale del prodotto di comunicazione pubblici-
taria, che include il design del prodotto, lo stile visivo, la storia, le risorse audio.
I filmati e i materiali di marketing. Gestisce designer, grafici, tecnici, designer
audio e programmatori coinvolti nel progetto
1
Sound desi-
gner
Progetta la componente audio del prodotto di comunicazione pubblicitaria.
Questo include la musica, gli effetti speciali e i dialoghi.Definisce le linee guida
che dovranno essere seguite dai tecnici audio durante le produzioni
2
Designer
Esegue i test approfonditi in tutte le fasi della pianificazione per mettere a punto
le meccaniche di un gioco, bilanciare le economie di gioco e osservare i com-
portamenti dei giocatori. Collabora con programmatori tecnici e grafici per
mettere a punto i progetti. Ricerca e analizza i migliori giochi del settore, ga-
rantisce che la visione del progetto si rifletta in tutte le fasi di progettazione e
implementazione delle meccaniche di gioco, dei sistemi, dei controlli, della nar-
rativa e dell'esperienza del giocatore
3
Program-
matore ge-
neralista
Scrive i codici relativi all’analisi dei dati in campo pubblicitario, incorporando
ed adattando qualsiasi libreria di codice già pronta e scrivendo codice perso-
nalizzato secondo necessità. Testa il codice e corregge i bug. Identifica i mezzi
più stabili ed efficienti di codifica p er ottenere script affidabili. Si occupa
3
171
JOB TITLE MANSIONI
IN-
QUA-
DRA-
MENT
O
dell’ottimizzazione dello spazio di archiviazione disponibile all'interno del mo-
tore di sviluppo
Program-
matore di
Fisica
Si occupa della creazione dei codici destinati alla rappresentazione di un video-
gioco delle leggi della fisica esistenti nella realtà virtuale per ognuno degli og-
getti e ambienti rappresentati nel videogioco
3
Tecnico del
suono
Si occupa delle riprese audio: la registrazione dei dialoghi, dei rumori, dei
suoni e delle musiche del prodotto di comunicazione pubblicitaria e quindi di
garantirne la migliore qualità sonora
4
Tecnico au-
dio
Assembla in studio gli effetti speciali, i dialoghi, la musica ovvero la compo-
nente audio di un prodotto di comunicazione pubblicitaria secondo le indica-
zioni del responsabile creativo. Ne garantisce la qualità tecnica e ne ottimizza
l’uso in base alla tipologia del prodotto e alla sua durata. Si occupa, inoltre,
dello sviluppo del software che integra i diversi file audio e del test e del debug
del codice audio
4
Grafico 2D
Sotto la supervisione del responsabile creativo traduce in forma visiva, attra-
verso bozzetti ed immagini usando le tecniche di design e colorazione "D, le
istruzioni contenute in un documento di design di un prodotto di comunicazione
pubblicitaria, crea "concept art" per consentire la visualizzazione di perso-
naggi, ambienti e sfondi
4
Grafico 3D
Si occupa della modellazione delle componenti artistiche 3D di un prodotto di
comunicazione pubblicitaria. Sotto la supervisione del responsabile creativo ed
in collaborazione con il grafico 2d modella con il supporto di software dedicati
le produzioni in 2D
4
Grafico ef-
fetti visivi
Si occupa della creazione di tutte le animazioni diverse da quelle relative ai
personaggi o ad oggetti. Utilizza software di arte digitale per creare, sotto la 4
172
JOB TITLE MANSIONI
IN-
QUA-
DRA-
MENT
O
direzione del responsabile creativo tutti gli effetti visivi del prodotto di comuni-
cazione pubblicitaria
Responsa-
bile di Ma-
nifestazioni
fieristiche,
Congressi e
convegni
Definisce e implementa la strategia più efficace al fine del posizionamento di
prodotto per il settore di competenza assicurando la realizzazione dell'evento in
termini di conto economico
1
Responsa-
bile dello
sviluppo
del busi-
ness inter-
nazionale
Definisce le strategie e le politiche di sviluppo internazionale e gestisce e svi-
luppa la rete internazionale di agenti dedicati all’acquisizione di espositori e
visitatori qualificati internazionali indirizzando le attività di marketing e di bu-
siness intelligence necessarie a monitorare i diversi mercati, la concorrenza e
le aree di potenziale sviluppo
1
Esperto in
gestione e
organizza-
zione ca-
lendario
eventi
Assicura il costante aggiornamento del calendario e la Pianificazione degli
eventi sia a livello nazionale che internazionale; Pianifica e attua tutte le attività
inerenti al corretto funzionamento del negozio elettronico di manifesta-
zione/evento
2
Specialista
in visita-
zione quali-
ficata
Garantisce l’attività di promozione della manifestazione/evento nei confronti
dei visitatori qualificati effettuando lo scouting di nuovi visitatori qualificati as-
sicurando un efficace incontro tra domanda e offerta, tra visitatori qualificati
ed espositori gestendone la relazione
3
Specialista
in assi-
stenza
clienti
espositori
Definisce ed attua azioni necessarie per il mantenimento di una relazione otti-
male con i clienti in post-vendita perseguendone la soddisfazione e la fidelizza-
zione
3
Specialista
in acco-
glienza e
assistenza
tecnica
clienti
Assicura efficace ed efficiente attuazione di tutte le attività di accoglienza e re-
ception durante le manifestazioni/eventi e garantisce l’erogazione dei servizi e
l’assistenza “on site” durante lo svolgimento delle manifestazioni/eventi
3
Responsa-
bile Ge-
stione e svi-
luppo rete
vendita
Definisce, gestisce e sviluppa la rete internazionale di intermediari commerciali
dedicati all'acquisizione di espositori e visitatori qualificati internazionali 1
173
JOB TITLE MANSIONI
IN-
QUA-
DRA-
MENT
O
Esperto
Marchi,
Proprietà
Intellet-
tuali, Anti-
contraffa-
zione
Valorizza e protegge con tutti gli strumenti disponibili i cespiti intangibili 2
Responsa-
bile Ri-
cerca e Svi-
luppo solu-
zioni alle-
stitive
Implementa Fattività di ricerca, sviluppo, innovazione di prodotto e materiali,
contribuendo alla competitività ed all’innovazione dei prodotti aziendali da un
punto di vista tecnico/tecnologico e di design, implementando soluzioni proget-
tuali innovative per valorizzare il materiale presente nel magazzino
1
Specialista
in Con-
trollo qua-
lità
Regolamenta il processo di monitoraggio e verifica del servizio reso dai forni-
tori di beni e servizi, garantendo, attraverso un controllo di secondo livello, una
maggiore efficacia sulla verifica dell’evidenza del servizio reso
3
Esperto in
Servizi ope-
rativi di
struttura e
Manuten-
zione
Assicura la preparazione ed il mantenimento del layout espositivo di svolgi-
mento delle manifestazioni/eventi e di un ambiente adeguato all’immagine
dell'azienda
2
Esperto in
Certifica-
zioni di
Qualità
Si occupa del mantenimento dei sistemi di gestione della Qualità, Ambiente e
Sicurezza e dell’implementazione di nuovi sistemi di gestione 2
Energy
Manager
Sostenibi-
lità Am-
bientale e
Patrimonio
aziendale
Garantisce l’integrazione dei processi operativi e dei servizi finalizzati alla pre-
parazione ed allo svolgimento delle manifestazioni e degli eventi ottimizzandone
i costi, con particolare attenzione all'efficienza energetica, al controllo dei con-
sumi e all'impatto ambientale
1
Esperto in
gestione
cantieri al-
lestimenti
Pianifica e coordina le fasi di allestimento «cantieri», pianificando ed effet-
tuando la reperibilità ed assistenza clienti in fase di svolgimento della manife-
stazione/evento
2
174
JOB TITLE MANSIONI
IN-
QUA-
DRA-
MENT
O
Project
Manage-
ment eventi
Definisce requisiti, tempi, costi del progetto di manifestazione/ evento (
GANTT); la programmazione, il coordinamento e l’esecuzione di tutti i servizi
propedeutici all'approntamento della manifestazione/ evento
2
Specialista
in Servizi di
ospitalità
Si occupa dei rapporti con gli organizzatori congressuali e fieristici per pro-
muovere la vendita dei servizi di ospitalità (itinerari e servizi di biglietteria
viaggio, servizi logistici, tariffe customizzate per i servizi alberghieri e hotel)
3
Esperto in
Progetta-
zione e rea-
lizzazione
servizi alle-
stitivi
Garantisce la stesura della maglia espositiva per tutte le manifestazioni/eventi
e la progettazione di tutti i servizi allestitivi assicurandone la gestione ottimale
del magazzino ed il montaggio, smontaggio e assistenza on site dei progetti di
allestimento di competenza
2
Specialista
in Logi-
stica di
evento
Coordina la movimentazione di mezzi e persone in avvicinamento/allontana-
mento dal sito fieristico/congressuale coordinandosi con le autorità di pubblica
sicurezza. Definisce requisiti, tempi, costi evento, la programmazione, il coor-
dinamento e l’esecuzione di tutti i servizi propedeutici all'approntamento della
manifestazione/evento
3
Esperto in
Sicurezza
informatica
Stabilisce, in accordo con l’information Technology, policies e procedure di IT
security verificando l’effettiva applicazione ed efficacia delle azioni correttive
garantendo il controllo sulle procedure di sistema e l’implementazione e svi-
luppo di metodologie e tecniche di sicurezza IT
2
Responsa-
bile servizi
sicurezza di
evento
Esegue gli adempimenti relativi alla sicurezza, agli accessi e alla tutela del pa-
trimonio aziendale e garantisce e verifica il massimo standard di sicurezza, an-
che interfacciandosi con le istituzioni preposte nello svolgimento dei processi e
delle attività di progettazione e svolgimento della manifestazione/evento e nella
tutela delle risorse e dei cespiti aziendali
1
Sez. B - Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività di
servizi in ambito ricerche di mercato
- CLASSIFICAZIONE FIGURE AREA RICERCHE/ANALISI DI MERCATO
QUALI-
FICA MANSIONI INQUADRAMENTO
Respon-
sabile di
ricerca
Sostenuto da una completa
e ottima padronanza di
strumenti metodologici di
1
175
QUALI-
FICA MANSIONI INQUADRAMENTO
ricerca e da una sensibilità
comprovata su indicatori
di tipo economico, attra-
verso il coordinamento
funzionale di un team,
chiude i progetti di ricerca
secondo parametri di effi-
cacia ed efficienza super-
visionandone tutte le fasi
del processo; sostiene
inoltre lo sviluppo del bu-
siness consolidando le re-
lazioni con i clienti in es-
sere e cogliendo nel con-
tempo nuove opportunità
commerciali
Ricerca-
tore
Esperto
Nell’ambito di progetti di
media complessità, attra-
verso il possibile coordi-
namento funzionale di ri-
cercatori e con una com-
pleta padronanza di stru-
menti metodologici, ga-
rantisce autonomamente lo
sviluppo efficace ed effi-
ciente della ricerca, con
una comprovata capacità
di relazione con il cliente
dal briefing alla presenta-
zione dei risultati
2
Ricerca-
tore
Realizza in modo efficace
ed efficiente gli step di ri-
cerca assegnati in autono-
mia (es. richiesta quota-
zioni, questionario/discus-
sion guide, piano di ana-
lisi, analisi dei risultati);
Contribuisce sotto super-
visione agli step di ricerca
più complessi (es. proposte
e reports). E’ responsabile
della corretta trasmissione
delle informazioni tra gli
attori coinvolti nel pro-
getto (es. ricerca/ opera-
3
176
QUALI-
FICA MANSIONI INQUADRAMENTO
tion; ricerca/cliente) ga-
rantendo una corretta ge-
stione dei tempi di lavoro e
una buona collaborazione
Assi-
stente di
ricerca
Supporta i ricercatori o ri-
cercatori esperti, nella ge-
stione operativa del
flusso/processo della ri-
cerca di mercato, collabo-
rando alla produzione dei
risultati richiesti ed inter-
facciandosi con gli altri di-
partimenti
4
- CLASSIFICAZIONE FIGURE AREA FIELD CALL CENTER RICERCHE DI
MERCATO
QUALIFICA MANSIONI INQUADRAMENTO
Responsabile CATI
Fieldwork
Garantisce la gestione efficace ed effi-
ciente del cali center, la soddisfazione
dei clienti interni, assicurando il pieno
rispetto delle attese condivise (tempi e
costi) e gli standard di qualità appro-
priati; assumendosi la piena respon-
sabilità della qualità del lavoro svolto
da tutti i membri del team. Gestisce le
relazioni sindacali
1
Addetto al co ordi-
namento CATI
Fieldwork
Organizza tutte le attività connesse
con la concreta raccolta dei dati in au-
tonomia, sempre con la supervisione
del suo referente; fornisce informa-
zioni di sintesi ed è responsabile della
corretta trasmissione di informazioni
tra gli attori coinvolti nel progetto. Se-
gue i rapporti con il cliente interno (ri-
cercatori) ed esterno per feedback
operativi, in coordinamento con il
proprio referente, con i team script,
codifica ed elaborazione di dati stati-
stici
2
Supervisore Intervi-
ste CATI Fieldwork
Realizza in modo efficace ed efficiente,
in parziale autonomia, gli step opera-
tivi assegnati. Supporta gli operatori
3
177
QUALIFICA MANSIONI INQUADRAMENTO
telefonici e interviene qualora sia ne-
cessario. Fornisce informazioni di sin-
tesi sulla rilevazione e elabora report
sintetici
Addetto Fieldwork
CATI
Supporta il responsabile di fieldwork
nella gestione operativa delle attività
sul campo autonomia (es. attività di
gestione del campione/ controllo
quote; partecipazione ai briefing con i
ricercatori, gestione briefing, effet-
tuare convocazioni; controllo qualità)
collaborando in tutte le fasi alla buona
riuscita del progetto sempre con la su-
pervisione del suo referente
4
- CLASSIFICAZIONE FIGURE AREA FIELD OPERATIONS “FACE TO FACE” RICER-
CHE DI MERCATO
QUALIFICA MANSIONI INQUADRAMENTO
Responsabile Fieldwork CAPI
Garantisce la gestione efficace ed
efficiente della soddisfazione dei
clienti interni, assumendosi re-
sponsabilità della gestione opera-
tiva della raccolta dati “faccia a
faccia”, monitorando in modo co-
stante l’andamento delle singole
fasi delle attività di rilevazione e
raccogliendo input in modo
proattivo; assicura la chiusura
nel rispetto delle attese condivise
con il cliente; è responsabile della
corretta trasmissione di informa-
zioni tra tutti gli attori coinvolti e
del coordinamento funzionale di
un team e dello sviluppo/crescita
dei singoli membri. Assicura il ri-
spetto del Conto economico rela-
tivo alla raccolta dati, come da
preventivo
1
Coordinatore della pianifica-
zione e delle quotazioni"
Organizza e gestisce le fasi di
quotazione e pianificazione dei
progetti confrontandosi con i re-
sponsabili dei vari reparti, si con-
fronta con le risorse interne al
1
178
QUALIFICA MANSIONI INQUADRAMENTO
fine di assicurare il corretto ri-
spetto dei tempi e della qualità del
progetto. Verifica il rispetto della
preventivazione con i referenti in-
terni, coordinandosi con il re-
parto finanziario
Addetto al coordinamento del
FieldworkCAPI
Organizza tutte le attività con-
nesse con la concreta raccolta dei
dati in autonomia, sempre con la
supervisione del suo referente,
fornisce informazioni di sintesi ed
è responsabile della corretta tra-
smissione di informazioni tra gli
attori coinvolti nel progetto. Se-
gue i rapporti con il cliente in-
terno (ricercatori) ed esterno per
feedback operativi, in coordina-
mento con il proprio referente,
con i team script, codifica e ela-
borazione di dati statistici
2
Executive Fieldwork CAPI
Realizza in modo efficace ed effi-
ciente gli step operativi assegnati
in parziale autonomia (es. attività
di gestione del campione, asse-
gnazioni, solleciti, rapporti con
sv, gestione del field, utilizzo dei
tool per attività di assegnazione e
monitoraggio). Fornisce informa-
zioni di sin tesi che possano dare
un quadro complessivo della rile-
vazione e permettano al referente
di disporre di report sintetici
3
Assistente al Fieldwork CAPI
Supporta il responsabile dello
svolgimento di tutte le attività
connesse con la concreta raccolta
dei dati nella gestione operativa
delle attività sul campo, collabo-
rando in tutte le fasi alla buona
riuscita del progetto, sempre con
la supervisione del suo referente
4
- CLASSIFICAZIONE FIGURE AREA DATA PROCESSING
179
QUALIFICA MANSIONI
INQUA-
DRA-
MENTO
Responsabile dell’elabo-
razione dei dati statistici
Garantisce la gestione efficace ed efficiente della soddisfa-
zione dei clienti interni, assumendosi piena responsabilità
della gestione operativa della raccolta dati “Faccia a fac-
cia", monitorando in modo costante l’andamento delle sin-
gole fasi delle attività di rilevazione e raccogliendo input in
modo proattivo. E’ responsabile del coordinamento funzio-
nale di un team e dello sviluppo/crescita dei singoli membri.
E’ responsabile del rispetto del conto economico
1
Esperto di elaborazione
dati statistici
Organizza e gestisce in autonomia tutte le fasi del progetto,
con la supervisione del suo referente. Fornisce informazioni
di sintesi ed è responsabile della corretta trasmissione di in-
formazioni tra gli attori coinvolti nel progetto; segue i rap-
porti con il cliente interno (ricercatori) ed esterno per feed-
back operativi, in coordinamento con i l proprio referente,
con i team Field, Ricerca e Planning
2
Specialista elaborazione
dati statistici
Realizza in modo efficace gli step operativi assegnati (es.
stesura del codice/script, relazione con i dipartimenti di ri-
cerca e le Operations, gestione del controllo, utilizzo dei
tool e monitoraggio) e fornisce informazioni di sintesi che
possano dare un quadro complessivo dell’attività da svol-
gere ed il suo contesto
3
180
QUALIFICA MANSIONI
INQUA-
DRA-
MENTO
Assistente elaborazione
dati statistici
E’ il punto di contatto operativo tra i ruoli più esperti e gli
altri reparti coinvolti nel processo. Contribuisce in modo
collaborativo ed efficiente a chiudere le attività nei tempi
stabiliti e secondo le specifiche del progetto. Può gestire
parti di processo in autonomia
4
Sez. C - Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività di
servizi in ambito revisione e consulenza aziendale
- AUDIT
JOB TITLE MANSIONI INQUADRA-
MENTO
Addetto alla
revisione
esperto (Ex-
pert Audit)
Ha una conoscenza approfondita dei principi contabili locali e
IFRS, dei principi di revisione locali e internazionali e delle me-
todologie di revisione. Identifica le principali problematiche del
settore di appartenenza e dell'attività svolta dalla società og-
getto di revisione contabile in modo adeguato al suo ruolo, così
da individuare le implicazioni per la revisione contabile. Defi-
nisce con il Responsabile dell'incarico di revisione fattività di
revisione, pianificando l'incarico dalla fase iniziale sino alla
fase di completamento dello stesso, identificando le principali
voci contabili, i rischi significativi e quelli di frode e collabora
con il Responsabile del team di revisione nella definizione del
piano di revisione. Collabora con il Responsabile del team di
revisione nella preparazione delle comunicazioni indirizzate
alla Direzione della società cliente, predisponendo le relative
bozze
1
Addetto alla
revisione
(Audit team
member)
Ha una adeguata conoscenza dei principi contabili locali
e IFRS, dei principi di revisione locali e internazionali e delle
metodologie di revisione. Comprende le implicazioni derivanti
dai sistemi di controllo interno ai fini della revisione contabile.
Effettua una prima valutazione riguardante la sufficienza e l'a-
deguatezza degli elementi probativi e delle conclusioni rag-
giunte durante il lavoro di revisione, rivedendo le attività di re-
visione svolte dagli Assistenti revisori e partecipa alla valuta-
zione delle problematiche emerse, di concerto con il Responsa-
bile dell'incarico. Conosce i principi di redazione della rela-
zione della società di revisione
2
Assistente
Revisore
(Audit assi-
stant)
Applica al proprio lavoro i principi contabili, la normativa di
riferimento e i relativi obblighi di informativa in base alla legi-
slazione locale e agli IFRS. Identifica e ottiene adeguati e suffi-
cienti elementi probativi a supporto delle conclusioni raggiunte
3
181
JOB TITLE MANSIONI INQUADRA-
MENTO
nello svolgimento delle procedure di revisione. Identifica le dif-
ferenze di revisione e le carenze nel sistema di controllo interno,
riportandole al responsabile del team di lavoro
Assist-
ente Revi-
sore Jun-
ior (Junior
audit assis-
tant)
Conosce i principi generali e applicativi della metodologia di
revisione e i principi di revisione di riferimento. Conosce la
contabilità generale e la struttura del bilancio italiano e IFRS.
Documenta efficacemente le fasi e i risultati dell'attività di r e-
visione
4
- Servizio Paghe PAYROLL
JOB TITLE MANSIONI INQUADRAMENTO
Responsabile servizio
paghe
Ha maturato un’esperienza in materia contri-
butiva e previdenziale particolarmente solida
che si è concretizzata nell’acquisizione di com-
petenze di riferimento e di eccellenza. E' re-
sponsabile dell'organizzazione e del coordina-
mento di un team di lavoro, trasmettendo le mi-
gliori competenze professionali. Controlla la
regolare esecuzione dei lavori del team di la-
voro e consiglia al responsabile dell'incarico
soluzioni tecnico -operative adeguate. Prov-
vede allo sviluppo commerciale del settore di
appartenenza
1
Esperto servizio paghe
Ha un’esperienza consolidata in materia con-
tributiva e previdenziale, concretizzata nell’ac-
quisizione di alte competenze di riferimento.
Coadiuva il responsabile nella gestione del
team di lavoro e nel controllo dell’esecuzione
dei lavori
2
Addetto paghe specia-
lizzato
Ha approfondita conoscenza degli adempi-
menti contributivi e previdenziali inerenti l'am-
ministrazione del personale. Funge da sup-
porto al Responsabile del servizio paghe
3
Addetto paghe 4
182
JOB TITLE MANSIONI INQUADRAMENTO
Conosce le principali tematiche inerenti la ge-
stione del personale. Documenta efficacemente
le fasi ed i risultati delle attività svolte. Può oc-
casionalmente partecipare a semplici attività
tra pari e/o gruppi di lavoro
Assistente addetto pa-
ghe
Svolge semplici attività nell'ambito dell'ammi-
nistrazione del personale per le quali sono ri-
chieste conoscenze tecniche di base ed ade-
guate capacità tecnico-pratiche. Svolge le atti-
vità seguendo le indicazioni dell’Addetto paghe
esperto e del Responsabile del servizio paghe,
per i primi 18 mesi
5
- Servizio Contabilità ACCOUNTING
JOB TITLE MANSIONI INQUADRAMENTO
Responsabile servizio
contabilità
Ha maturato un’esperienza contabile e fiscale
particolarmente solida che si è concretizzata
nell’acquisizione di competenze di riferi-
mento e di eccellenza. E' responsabile dell'or-
ganizzazione e del coordinamento di un team
di lavoro, trasmettendo le miglio ri compe-
tenze professionali. Controlla la regolare ese-
cuzione dei lavori del team di lavoro e consi-
glia al responsabile dell'incarico soluzioni
tecnico-operative adeguate. Provvede allo
sviluppo commerciale del settore di apparte-
nenza
1
Esperto contabile
Ha un’esperienza consolidata in materia con-
tabile e fiscale, concretizzata nell’acquisi-
zione di alte competenze di riferimento. Coa-
diuva il responsabile nella gestione del team
di lavoro e nel controllo dell’esecuzione dei
lavori
2
Addetto Contabile spe-
cializzato
Ha approfondita conoscenza della contabi-
lità, degli adempimenti e della struttura di bi-
lancio. Ha adeguate conoscenze fiscali.
Funge da supporto al Responsabile del servi-
zio contabilità
3
183
JOB TITLE MANSIONI INQUADRAMENTO
AddettoContabile
Conosce la contabilità generale e la struttura
del bilancio italiano e IFRS. Documenta effi-
cacemente le fasi ed i risultati delle attività
svolte. Può occasionalmente partecipare a
semplici attività tra pari e/o gruppi di lavoro
4
Assistente addetto con-
tabile
Svolge semplici attività di natura amministra-
tivo-contabile per le quali sono richieste co-
noscenze tecniche di base ed adeguate capa-
cità tecnico-pratiche, per i primi 18 mesi
5
- CONSULENZA
JOB TITLE MANSIONI INQUADRAMENTO
Responsabile della
Consulenza
Ha maturato un’esperienza di lavoro parti-
colarmente solida e duratura, che si è con-
cretizzata nell’acquisizione di competenze
di riferimento e di eccellenza in un ambito
specifico. Assicura il raggiungimento degli
obiettivi tecnici e qualitativi del progetto,
garantendo il rispetto di tempistiche e stan-
dard professionali. Pianifica le attività pro-
gettuali coordinando il team assegnato e fa-
vorendo nel gruppo di lavoro crescita e svi-
luppo professionale
1
Assistente al Responsa-
bile (Assistant mana-
ger)
Garantisce una corretta consegna di pro-
getto attraverso una piena conoscenza delle
metodologie di consulenza più avanzate.
Supporta il Responsabile nella definizione
della proposta al cliente, garantendo il
coordinamento delle attività del team in ter-
mini di carichi e programmi di lavoro
1
Consulente esperto
(Consultant expert)
Ha un’esperienza specifica in un ambito di
competenza. E' il responsabile operativo del
progetto, garantisce la corretta esecuzione
delle attività progettuali nel rispetto dei
tempi previsti coordinando le risorse più iu-
nior e informando periodicamente Res pon-
sabile e Partner sull’andamento dei lavori
2
3
184
JOB TITLE MANSIONI INQUADRAMENTO
Consulente (Consul-
tant)
Assicura la realizzazione della attività asse-
gnategli nell'ambito del progetto e fornisce
un supporto qualitativo nel rispetto degli
standard professionali con la supervisione
di un consulente esperto o di un responsa-
bile. Può occasionalmente partecipare sem-
plici attività in gruppo di lavoro
Consulente iunior (Ju-
nior consultant)
Svolge le analisi più semplici per lo sviluppo
del progetto affiancando il Consulente. As-
sicura la realizzazione della attività asse-
gnategli nell'ambito del progetto e fornisce
un supporto qualitativo nel rispetto degli
standard professionali con la supervisione
di un Consulente esperto o di un Responsa-
bile
4
Classificazione dei personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività dell’In-
formation and Communication Technology
Premesso che:
- le aziende che svolgono esclusivamente attività nell’Information and Communication
Technology sono connotate da particolari caratteristiche, quali la continua evoluzione delle
tecnologie, ì periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze, nonché la
necessità di adeguamenti e rivisitazioni degli organici;
- per l’individuazione di qualificazioni professionali ICT nelle suddette aziende ICT è stato
elaborato a livello europeo l'e-Competence Framework (c.d. e-CF), quale sistema di riferi-
mento per competenze professionali e manageriali, che permette di far dialogare fra di loro
sistemi di riferimento esistenti a livello internazionale, nazionale e delle singole imprese;
- tale framework di riferimento risulta utile da adottare, in quanto le definizioni fornite da
e-CF sono conformi alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, e sono espresse nel loro
linguaggio;
- l’e-CF è progettato per mettere in relazione specifici skills e modelli di profili professio-
nali (per esempio AITTS, Cigref, EUCIP, SFIA, etc.) che provengono da differenti culture
ed esperienze in Europa e fornisce, inoltre, una traduzione di questi approcci e nello stesso
tempo dà identità, europea;
Sulla base delle premesse, la lettura della matrice sottostante, unitamente alla declaratoria
prevista per ogni singolo livello contrattuale, può consentire il corretto -inquadramento dei
profili definiti con e-CF all’interno di una impresa ICT.
LIVELLO del
CCNL Livello di competenza e-CF - dimensione 3 e-CF
1 e5
185
LIVELLO del
CCNL Livello di competenza e-CF - dimensione 3 e-CF
2 e4
3 e3
4 e2
5 e1
6
Si conviene, pertanto, sulla necessità che la classificazione del personale per talune figure
professionali operanti all’interno delle aziende che svolgono esclusivamente attività
nell’ICT sia diversamente regolamentata rispetto ad altre tipologie di aziende.
Il presente articolo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti
nelle suddette aziende dell’ICT.
Le disposizioni ivi contenute, quindi, non sono applicabili a figure professionali, anche se
similari, ma che prestino la loro attività in aziende non appartenenti all’ambito
dell’Information and Communication Technology, per le quali, dunque, continuano a
trovare applicazione le norme contenute nell’art. 13 del presente CCNL
Per la determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento la nomenclatura fornita dall’
e-CF. In particolare, laddove si parla di “gestione” o di “manager” le parti hanno riprodotto
un termine tecnico che non si riferisce necessariamente allo svolgim ento di attività che
richiedono al lavoratore dì ricoprire una “posizione apicale”.
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
Account
Manager
Costruisce rela-
zioni di business
con i clienti per
favorire la ven-
dita di hardware,
software, servizi
di telecomunica-
zioni o ICT. Iden-
tifica opportunità
e gestisce l’ac-
quisizione e la
consegna dei pro-
dotti. Ha la re-
sponsabilità di
raggiungere i tar-
get di vendita e
mantenere i mar-
gini
1
Account ManagerSales Advisor-
Demand ManagerWeb Account
Manager
186
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
Business
Analyst
Identifica aree
dove sono neces-
sari cambiamenti
del sistema infor-
mativo per sup-
portare il busi-
ness pian e ne
controlla l’im-
patto in termini di
gestione del cam-
biamento. Con-
tribuisce ai requi-
siti funzionali ge-
nerali
dell’azienda per
quanto riguarda
l’area d elle solu-
zioni ICT. Ana-
lizza le esigenze
di mercato e le
traduce in solu-
zioni ICT
2 Business AnalystBusiness Deve-
lopmentManager
Business In-
formation
Manager
Gestisce ed im-
plementa gliag-
giornamenti delle
applicazioni esi-
stenti e le attività
di manutenzione
sulla base dei bi-
sogni, dei costi e
dei piani concor-
dati con gli utenti
interni. Assicura
la qualità di ser-
vizio e la soddi-
sfazione del
cliente interno
3 Knowledge ManagerData
Scientist
Chief Infor-
mation Offi-
cer (CIO)
Definisce ed im-
plementa la go-
vernance e la
strategia ICT.
Detennina le ri-
sorse necessarie
per l’implemen-
tazione della stra-
1 Responsabile Sistemi Informa-
tivi
187
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
tegia ICT. Anti-
cipa l’evoluzione
del mercato ICT
ed i bisogni di bu-
siness
dell’azienda.
Contribuisce allo
sviluppo del
piano strategico
aziendale. Con-
duce o partecipa
in progetti di più
grande cambia-
mento
Database
manager
Assicura la pro-
gettazione e la
realizzazione
(Developer), o
assicura la manu-
tenzione e la ripa-
razione del data
base dell’azienda
(Administrator)
per supportare
soluzioni di si-
stema informa-
tivo in linea con
le necessità di in-
formazioni del
business. Veri-
fica lo sviluppo e
il disegno delle
strategie di data-
base, monito-
rando e miglio-
rando la capacità
e le performance
del database, e
pianificando per
bisogni di espan-
sioni futuri. Pia-
nifica, coordina e
realizza misure di
sicurezza per sal-
vaguardare il da-
tabase
3
Database AdministratorWeb
DB AdministratorDatabase De-
veloper
188
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
Developer
Assicura la rea-
lizzazione e l'im-
plementazione di
applicazioni ICT.
Contribuisce alla
pianificazione ed
al disegno di det-
taglio. Compila
programma di
diagnostica e
progetta e scrive
codice per si-
stemi operativi
ed il software per
assicurare il mas-
simo della fun-
zionalità e
dell’efficienza
4
Analista ProgrammatoreRe-
sponsabile Sviluppo SWMobile
ApplicationDeveloperFront-end
Web DeveloperApplication De-
veloper
Digital Me-
dia Specia-
list
Disegna, imposta
e codifica appli-
cazioni multime-
diali e website
per ottimizzare la
presentazione
delle informa-
zioni, inclusi i
messaggi di mar-
keting. Fa racco-
mandazioni sulle
interfacce tecni-
che ed assicura la
sostenibilità at-
traverso l’appli-
cazione di si-
stemi di gestione
dei contenuti ap-
propriati
4
Web Community ManagerWeb
DesignerWeb DeveloperWeb &
Multimedia MasterWeb Editor-
Web Content ManagerWeb
Business AnalystFront end Web
DeveloperWeb Content Special-
istDigital Strategie PlannerE -
commerce SpecialistDigital
ManagerDigital Media Plan-
nerMultimedia Developere -
Learning Specialist
ICT Consul-
tant
Garantisce il con-
trollo tecnologico
per informare gli
stakeholder sulle
tecnologie emer-
genti. Prevede e
porta a matura-
zione progetti
ICT mediante
3
ConsultantTechnical Consul-
tantEnterprise SolutionsConsul-
tant
189
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
l’introduzione di
tecnologia appro-
priata. Comunica
il valore delle
nuove tecnologie
per il business.
Contribuisce alla
definizione del
progetto
ICT Opera-
tions Mana-
ger
Implementa e
mantiene una
parte dell'infra-
struttura ICT. As-
sicura che le atti-
vità siano con-
dotte in accordo
con le regole, i
processi e gli
standard azien-
dali. Prevede i
cambiamenti ne-
cessari secondo
la strategia ed il
controllo dei co-
sti dell’organiz-
zazione. Valuta,
e suggerisce in-
vestimenti basati
su nuove tecnolo-
gie. Assicura
l’efficacia
dell’ICT e la ge-
stione dei rischi
associati
3
IT ManagerOperations Manag-
erService ManagerService Ad-
visor
ICT Security
Manager
Definisce la poli-
tica di sicurezza
del Sistema di In-
formazioni. Ge-
stisce la diffu-
sione delle sicu-
rezza attraverso
tutti i sistemi in-
formativi. Assi-
cura la fruizione
delle informa-
zioni disponibili.
3
Security Manager/ChiefSecurity
Offìcer/DataProtection Officer-
Security AdvisorSecurity Ana-
lystResp. Sistemi per la Gestione
della Sicurezza delle Informa-
zioniResp. Sicurezza dei Sistemi
per la Conservazione digitale-
Resp, Continuità Operativa-
Resp. Sicurezza delle informa-
zioni (CISO)Manager della Si-
curezza delle Informazioni
190
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
Riconosciuto
come l’esperto di
politica di sicu-
rezza ICT dagli
stakeholder in-
terni ed esterni
ICT Security
Specialist
Propone ed im-
plementa i neces-
sari aggiorna-
menti della sicu-
rezza. Consiglia,
supporta, in-
forma e fornisce
addestramento e
consapevolezza
sulla sicurezza.
Conduce azioni
dirette su tutta o
parte di una rete o
di un sistema. E’
riconosciuto
come l’esperto
tecnico della si-
curezza ICT dai
colleghi
3
Security EngineerWeb Security
ExpertSecurity SpecialistAnali-
sta di Processo per la Sicurezza
delle InformazioniAnalista Tec-
nico per la Sicurezza delle Infor-
mazioniSpecialista di Processo
della Sicurezza delle Informa-
zioniSpecialista Infrastrutturale
della Sicurezza delle Informa-
zioniAnalista Forense per gli In-
cidenti ICTSpecialista Applica-
tivo della Sicurezza delle Infor-
mazioniSpecialista nella Rispo-
sta agli IncidentiSecurity Ser-
vice Specialist
ICT Trainer
Fornisce la cono-
scenza e gli sitili
necessari per as-
sicurare che i di-
scenti siano effet-
tivamente capaci
di svolgere i loro
compiti sul posto
di lavoro
4 ICT TrainerTechnical Trainer
e-Learning Specialist
Network
Specialist
Gestisce ed opera
sul sistema di in-
formazioni in
rete, risolvendo
problemi ed er-
rori per assicu-
rare definiti li-
velli di servizio.
Monitorizza e
4
Network Engineer Network
Manager Network Administra-
tor Network Service Specialist
Network Support
191
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
migliora le per-
formance della
rete
Project Ma-
nager
Definisce, imple-
menta e gestisce
progetti dal con-
cepimento ini-
ziale alla conse-
gna finale. Re-
sponsabile-
dell’ottenimento
di risultati otti-
mali, conformi
agli standard di
qualità, sicurezza
e sostenibilità
nonché coerenti
con gli obiettivi,
le performance, i
costi ed i tempi
definiti
2
Digital Project ManagerWeb
Project ManagerProject Man-
agerProject CoordinatorProject
Management Officer
Quality As-
surance Ma-
nager
Agisce e mette in
essere un approc-
cio della qualità
ICT conforme
alla cultura azien-
dale. Assicura
che i controlli del
management
siano . corretta-
mente implemen-
tati per salva-
guardare il patri-
monio, l’integrità
dei dati e l’opera-
tività. E’ focaliz-
zato ed impe-
gnato nel rag-
giungimento de-
gli obiettivi di
qualità e con-
trolla statistiche
per prevedere i ri-
sultati d ella qua-
lità
3
IT Quality AuditorQuality Man-
agerQuality Assurance Man-
ager
192
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
Service
Desk Agent
Fornire supporto
all'utente per eli-
minare gli errori
dovuti a problemi
o ad aspetti critici
dellTCT.
L’obiettivo prin-
cipale è di con-
sentire all’utente
di massimizzare
la produttività at-
traverso un uso
efficiente delle
attrezzature ICT
o delle applica-
zioni software
4 Addetto help deskResponsabile
help desk
Service Ma-
nager
Gestisce la defi-
nizione dei con-
tratti di Service
Level Agree-
ments (SLA),
Operational Le-
vel Agreements
(OLA) ed i Key
Performance In-
dicators (KPI).
Negozia i con-
tratti nei vari con-
testi di business o
con i clienti e in
accordo con il
Business IS Ma-
nager . Gestisce
lo staff che moni-
torizza, registra e
soddisfa gli SLA.
Cerca di mitigare
gli effetti in caso
di non raggiungi-
mento degli SLA.
Contribuisce allo
sviluppo del bud-
get di manuten-
zione tenendo
2 Service ManagerService Advi-
sorService Architect
193
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
conto delle orga-
nizzazioni di bu-
siness/finanza.3
System Ad-
ministrator
Installa software,
configura ed ag-
giorna sistemi
ICT. Ammini-
straquotidiana-
mente l’esercizio
del sistema al
fine di soddisfare
la continuità del
servizio, i salva-
taggi, la sicu-
rezza e le esi-
genze di perfor-
mance
4
Systems AdministratorServer
AdministratorWeb Server Ad-
ministrator
Systems
Analyst
Assicura il dise-
gno tecnico e
contribuisce
all’implementa-
zione di nuovo
software e/o di
miglioramenti
4 Analista sistemistaSistemista In-
formationArchitect
Systems Ar-
chitect
Disegna, integra
e realizza solu-
zioni ICT com-
plesse da un
punto di vista tec-
nico. Assicura
che le soluzioni
tecniche, proce-
dure e modelli di
sviluppo siano
aggiornati e con-
formi agli stan-
dard. E’ al cor-
rente degli svi-
luppi tecnologici
e li integra nelle
nuove soluzioni.
Agisce da team
leader per gli svi-
luppatori e gli
esperti tecnici
3
Architect EngineerResponsabile
telecomunicazioniTelecommu-
nicationsArchitectSystems En-
geineer
194
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
Technical
Analyst
Definisce specifi-
che tecniche det-
tagliate e contri-
buisce in modo
diretto alla crea-
zione o modifica
efficace di si-
stemi applicativi
complessi, me-
diante l’utilizzo
di appositi stan-
dard e strumenti.
Garantisce che i
risultati rispon-
dano ai requisiti
di business, sia in
termini di proget-
tazione tecnica di
alta qualità sia in
termini di confor-
mità con le speci-
fiche funzionali
concordate.
3 Technical Analyst
Technical
Specialist
Mantiene in
modo efficace
hardware/soft-
ware. Responsa-
bile di una pun-
tuale ed efficace
riparazione al
fine di garantire
una performance
ottimale del si-
stema e un’alta
soddisfazione del
cliente
4 Service Engineer
Test Specia-
list
Contribuisce alla
correttezza e la
completezza di
un sistema garan-
tendo che la solu-
zione soddisfi i
requisiti tecnici e
dell’utente. Con-
tribuisce in diffe-
renti aree dello
4
Sotware TesterSystem Integra-
tion Testing RngineerTest Spe-
cialist
195
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
sviluppo del si-
stema, effet-
tuando il testing
delle funzionalità
del sistema, iden-
tificando le ano-
malie e diagno-
sticandone le
possibili cause
Enterprise
architect
Descrivere la
struttura di un'or-
ganizzazione, i
suoi processi
operativi, i si-
stemi informativi
a supporto, i
flussi informa-
tivi, le tecnologie
utilizzate, le loca-
lizzazioni geo-
grafiche, i suoi
obiettivi, mante-
nendo un equili-
brio tra opportu-
nità tecnologiche
e requisiti dei
processi di busi-
ness. Mantenere
una visione oli-
stica della strate-
gia dell’organiz-
zazione, dei pro-
cessi di business,
dell’informa-
zione e del patri-
monio ICT
1 Enterprise architect
Blockchain
Manager
Assicura Io svi-
luppo, l’integra-
zione e la ge-
stione degli
aspetti sistemi-
stici, nonché la
gestione dei dati
della Blockchain
3
2
196
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
Innovatigli
Manager
(oppure Di-
gital Innova-
tion Mana-
ger)
Professionista
specializzato in
ambito digitale,
in grado di inter-
pretare, definire e
realizzare pro-
getti e processi di
digitalizzazione e
riorganizzazione
aziendale. Indivi-
dua le opportu-
nità per l’impresa
e svolge il ruolo
di Evangelista
dell’innovazione
o Change Mana-
ger, occupandosi
dell’introduzione
e dello sviluppo
di una nuova cul-
tura dell’innova-
zione in tutta
l’organizzazione.
Infine assume
ilruolo di Abilita-
tore, per lo svol-
gimento di atti-
vità manageriali:
l’analisi e la valu-
tazione dei risul-
tati, l’introdu-
zione di nuove
metodologie e la
gestione del por-
tafoglio progetti
Client Ser-
vice Mana-
ger (oppure
Service Area
Manager)
Responsabile
della gestione dei
Service Level
Agreement per i
Managed Service
Customers (lo-
cali e internazio-
nali), monito-
rando e rive-
dendo le presta-
2
197
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
zioni e la redditi-
vità rispetto agli
obiettivi concor-
dati al fine di ga-
rantire che i ser-
vizi concordati
continuino a sod-
disfare le esi-
genze del cliente.
Assicura un pas-
saggio efficace
dai team di Ser-
vice Design e
Transition a Bu-
siness As Usuai;
rappresenta l'u-
nico punto di
contatto per il
coordinamento
degli incidenti e
dei problemi in-
tensificati du-
rante la durata
del contratto del
cliente; possiede
il portafoglio di
servizi per il
cliente per tutta
la durata del con-
tratto; offre un
CSI (Continuous
Service Improve-
ment) efficace,
attraverso la ge-
stione della road-
map, la revisione
aziendale trime-
strale, il monito-
raggio interno di
profitti e perdite
e altre metriche e
processi dibest
practice; moni-
tora e riporta lo
SLA concordato
in linea con i ri-
sultati finali e le
198
Qualifica Mansioni Inquadramento Nomenclatura riferita a Euro-
pean e-Competence Framework
tempistiche mi-
rate per i Mana-
ged Service Cu-
stomers definiti;
è responsabile
del monitoraggio
e del reporting
sulla soddisfa-
zione del cliente;
è responsabile
della gestione dei
KPI finanziari
per ottenere una
redditività mi-
rata; identifica
e informa sulle
nuove opportu-
nità di vendita
(livello strate-
gico); propone
miglioramenti
del servizio (li-
vello tattico)
CAPO II - Passaggio di qualifica
Art. 67 -- Mansioni del lavoratore
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dop o un periodo
continuativo di:
- 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello
- 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello
- 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello
- 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello
Sono fatte salve le specifiche di cui all’art. 113 del presente CCNL riguardanti le figure di
cui ai punti 21, 23 e 24 del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al 5°
livello medesimo.
Art. 68 - Mansioni promiscue
199
Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d’ordine di
segreteria (quarto livello, punto 14), di addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle
aziende ad integrale libero servizio (quarto livello, punto 8 e quinto livello, punto 23) e di
addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione
e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo
unico, supermercati ed esercizi similari) (quarto livello - quinto livello), in caso di mansioni
promiscue si farà riferimento all’attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga
abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia
carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete
l’inquadramento al livello superiore.
Art. 69 - Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo
livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribuzione
superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa ecce denza come
assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale
eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di
contingenza.
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio
a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di
impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
CAPO III - Assunzione
Art. 70 - Assunzione
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore,
contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) l’unità produttiva di assegnazione;
c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
d) la durata del periodo di prova;
e) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
f) il trattamento economico.
Art. 71 - Documentazione
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di
addestramento frequentati, solo per i contratti di apprendistato al fine di definire
correttamente le ore di formazione professionalizzante;
b) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale
requisito;
c) scheda anagrafico professionale e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
rilasciato dal Centro per l’Impiego;
200
d) documentazione o dichiarazioni relative all'applicazione del massimale contributivo da
parte dei lavoratori non iscritti all'INPS o a forme pensionistiche obbligatorie al
31/12/1995, o dei lavoratori che, pur essendo iscritti prima del 1996, abbiano opt ato per il
calcolo di pensione con il sistema contributivo;
e) attestazione formazione manipolazione alimenti sostitutiva prevista dalla normativa
regionale se richiesta dalle mansioni;
f) modulo di dichiarazione per l'applicazione delle detrazioni fiscali;
g) documentazione relativa alla destinazione del TFR;
h) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro.
CAPO IV - Periodo di prova
Art. 72 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello Periodo di
prova
Quadri e
Primo 6 mesi
Secondo e
Terzo 60 giorni
Quarto e
Quinto 60 giorni
Sesto e
Settimo 45 giorni
Il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario.
1 giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al
minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi
momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine
rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta,
l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella
anzianità di servizio.
Le Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle
disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel
loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i preceden ti contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore.
TITOLO IV - Quadri
Art. 73 - Declaratoria
201
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge
13/5/1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con
carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo
sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi
aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e
quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella
conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare
complessità operativa,
ovvero
– siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata
professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante
importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verif icandone la
fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione
sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e
rispondendo dei risultati.
Art. 74 - Formazione e aggiornamento
Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un
continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la
formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a q uanto previsto
dall’art. 60.
Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo
professionale dei singoli Quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza -
a carico dell’azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l’eventuale costo di viaggio e
permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a
carico del singolo fruitore.
Art. 75 Assegnazione della qualifica
L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva
quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.
Art. 76 - Polizza assicurativa
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle
spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti
da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’ese rcizio delle funzioni
svolte.
L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile
verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 77 - Orario
202
Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all’art. 96
della presente sezione del CCNL.
Art. 78 - Trasferimenti
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 132 e 133 della presente sezione, il trasferimento
dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per
iscritto agli interessati con un preavviso di 60 giorni ovvero di 80 giorni per coloro che
abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo
massimo di 12 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione
per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Qualora il periodo di preavviso previsto dal primo comma del presente articolo non venga
rispettato in tutto od in parte, al quadro per il periodo di preavviso residuo spetterà il
trattamento di trasferta di cui all’art. 129 della presente sezione nonché un rientro presso la
precedente residenza.
Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dal
datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.
Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può fare ricorso alla
procedura di conciliazione prevista dal presente contratto collettivo
Art. 79 - Indennità di funzione
Verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari ad euro
30,99 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali
superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di
assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
L’importo dell’indennità di funzione è determinato secondo le tabelle retributive allegate.
Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di
Quadro e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto
disposto dalla Legge 13/5/1985, n. 190.
TITOLO V - Svolgimento del rapporto di lavoro
CAPO I - Orario di lavoro
Art. 80 - Orario normale settimanale
La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende che applicano il
presente contratto, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due
commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l’orario di lavoro è
fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente
autostradali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di permesso retribuito
di cui al terzo comma dell’art. 108.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere
prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
203
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e
continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di
lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese
tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
Al secondo livello di contrattazione aziendale potranno essere raggiunte intese sulle materie
riguardanti turni o nastri orari.
Art. 81 - Durata dell’orario di lavoro
Considerato quanto previsto al comma 3 dell’ art. 18/bis del D.Lgs. n. 66/2003 , il periodo
di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo, è stabilito in sei mesi; la
contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici
mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
Art. 82 - Riposo giornaliero
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere
concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’ art. 17
del D.Lgs. n. 66/2003.
In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già
convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive
può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
- cambio del turno/fascia;
- interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
- manutenzione svolta presso terzi;
- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
- allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;
- aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo
inferiore alle 11 ore;
- inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti
convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta
un’adeguata protezione degli stessi.
Art. 83 - Articolazione dell’orario settimanale
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di
migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di
utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel
successivo art. 136 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:
a) 40 ore settimanali,
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la
chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore
mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
204
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate
congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le
Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa
sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell’entrata in vigore del
presente contratto - l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano
immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non
soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti
concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera
a) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di
un’intera giornata di riposo.
Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art. 87
b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma
dell’art. 108 della presente sezione
Le rimanenti ore di cui all’art. 158 della presente sezione, sono disciplinate con i criteri e
le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 137 della
presente sezione
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo
comma dell’art. 158 e 56 al terzo comma dell’art. 108.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell ’art. 108 , ferma
restando l’applicabilità dell’art. 87 della presente sezione
Art. 84 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell’art. 130, le aziende che esercitano
l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico,
supermercati alimentari, cash&carry e ipermercati realizzeranno l’articolazione dell’orario
medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all’art. 158, terzo
comma, e le ulteriori 16 ore di cui al successivo quarto comma dell’art. 158.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di stipula del presente
contratto.
Per le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico secondo le tipologie di cui al
primo comma del presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente contratto
non applichino l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 o re ivi prevista, tale
regime medio settimanale viene applicato a decorrere dall’1/1/1996, fatte salve eventuali
diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l’applicazione del primo
comma di cui al presente articolo è avvenuto con la seguente gradualità:
- dall’1/7/1996 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso
l’assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 108 della presente sezione;
205
- dall’1/7/1997 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso
l’assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 108 della presente
sezione (per complessive 72 ore).
Sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Art. 85 Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro
Le ore di lavoro eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro, fino al raggiungimento
dell’orario normale settimanale, verranno retribuite con le maggiorazioni previste.
Art. 86 - Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale
L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste al
precedente art. 83<, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze
del personale con le esigenze dell’azienda, sarà comunicata almeno 30 giorni prima della
sua attivazione, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al
successivo art. 95 , e contestualmente, per iscritto, all’Ente Bilaterale Territoriale della
provincia di competenza, di cui all’art. 20, tramite la co rrispondente Associazione
territoriale aderente alla Confcommercio ovvero all’Ente Bilaterale Nazionale per le
aziende multilocalizzate.
Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione
dell’orario, l’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua,
salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere re alizzata con
il medesimo preavviso previsto nel precedente comma del presente articolo.
A seguito delle comunicazioni effettuate agli Enti Bilaterali, i dati aggregati relativi
all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle
Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto a livello territoriale.
Art. 87 - Flessibilità dell’orario
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione
aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà
realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione presce lta, con il superamento
dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali,
per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda
riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità
lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi
seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione
dell’orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di
orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di
flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso
di almeno 15 giorni.
206
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno
liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 99 e nei
limiti previsti dall’art. 98.
Art. 88 Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva A)
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese
per il superamento dei limiti di cui al precedente articolo 87, con le seguenti modalità:
per le aziende di cui all’art. 83, lett. a), b) e c):
- superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno da 45 ore sino al
limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, un incremento
del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 108 pari a 45 minuti per ciascuna
settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati
nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
II 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato
dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 89 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva B)
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese
per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 87 sino ad un massimo di 48 ore
settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità:
1. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44
ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48
ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto
un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’ art. 108, pari a 45
minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto
un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui al l’art. 108, pari a 70
minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati
nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato
dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 90 - Procedure
207
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione
dell’orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di
orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per
ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 88 e 89, le
ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con
la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31
dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 98
Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli artt. 88 e 89 le aziende con
contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle
R.S.U./R.S.A. e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga
comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio.
L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori
interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni
dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli artt. 88 e 89 della presente sezione per
anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di
flessibilità.
Art. 91 - Banca delle ore
Le Parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare
i riposi compensativi di cui all’ultimo comma degli artt. 88 e 89che sono a disposizione del
singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con
le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per
usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza
occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permes si i mesi di
luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa
nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per
le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e
a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
– per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere
concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle
ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
Art. 92 - Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi
208
I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli artt. 88 e 89 non
possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione,
permessi e ferie.
Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità.
Art. 93 - Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente
servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa,
il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è
strettamente necessario al lavoratore - in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione
- per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro
secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo art. 129.
Art. 94 - Orario di lavoro dei minori
L’orario di lavoro, per i minori non potrà superare le otto giornaliere e le quaranta
settimanali.
Art. 95 Fissazione dell’orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore
di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze
dell’azienda.
L’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita comunicazione nei confronti
di tutto il personale interessato.
Le aziende dovranno comunicare a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro con le
indicazioni dell’ora di inizio e di termine di lavoro del personale occupato e dell’ora e della
durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.
Quando l’orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma
precedente dovranno essere riportate sull’orario di lavoro per reparto o categoria
professionale o personale.
Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate
per ciascuna squadra.
Art. 96 Disposizioni speciali
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto
di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi - e cioè i gerenti, i direttori
tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che parte cipano eccezionalmente
alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento
dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è
dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali
saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art.
156, per le ore prestate di domenica;
209
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 158, e la maggiorazione del 30%
da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 156, per le ore di
lavoro straordinario prestate nelle festività;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’ art. 158, e la maggiorazione del 50%
da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all ’art. 156 per le ore di
lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di
riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri
servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza in convenienti per
l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la
compilazione dell’inventario dell’anno.
Art. 97 Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o
custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si
farà ricorso ai dati ufficiali fomiti dal sindaco del rispettivo comune);
8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa
eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non
comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall’art. 68
in tema di mansioni promiscue.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in
tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base
alla normativa relativa alla contrattazione aziendale.
CAPO II - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 98 Norme generali lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro
fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere
prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
210
Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende
quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo
comma del precedente art. 80.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di
lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66.
Art. 99 Maggiorazione lavoro straordinario
Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali
quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 130 del presente contratto,
verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con le
seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui
all’art. 156:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41.ma alla 48.ma ora
settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48.ma ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 156, le ore straordinarie di lavoro prestato nei
giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto
di cui all’art. 158 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della
normale retribuzione di cui all’art. 156.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate
dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turai regolari di servizio - verranno
retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con la
maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione
di cui all’art. 156.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso
per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui
all’art. 208, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo
semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Art. 100 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate nel Libro Unico del
Lavoro, a cura dell’azienda, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in
visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali,
presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo
a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro
straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Norma transitoria
211
Le Parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo
nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni Sindacali provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale
aderenti al UNILA VORO PMI si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame
della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistem atica
violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.
Art. 101 - Lavoro ordinario notturno
Le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore
22 alle ore 6 del mattino, sono retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di
cui all’art. 158 maggiorata del 15%.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali
trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla
retribuzione di fatto di cui all’art. 158.
CAPO III - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 102 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di
legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per
le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di
pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attiv ità rivolte a
soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione
degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell’inventario
e del bilancio annuale.
Art. 103 Lavoro domenicale
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di
migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende
del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui
all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai
lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro
e delle presenze comprendendo tutto il personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del
Terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di
contrattazione di 2° livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le Parti dovranno dispone del calendario delle
aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento.
In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le Parti convengono, di
applicare la disciplina di cui ai commi successivi.
Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su
quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o
aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio
in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun
lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la
domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma
212
delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e del
30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad
assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto
elencati:
- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti
titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- i portatori di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non
beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla
contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola mag giorazione
del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, per ciascuna ora di lavoro prestata
di domenica. Tale maggiorazione è onnicomprensiva e non cumulabile.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati
nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con
orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanal e fissato in un giorno
diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non
cumulabile del 30% a partire dall’1/1/2010, sulla quota oraria della normale retribuzione,
per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali
trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo
livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunqu e escluse dalla
retribuzione di fatto.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati
nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro
straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 99 della
presente sezione.
La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL.
Art. 104 Festività
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
2) 1° maggio - Festa dei lavoratori
3) 2 giugno - Festa della Repubblica (NOTA 14)
Festività infrasettimanali
1) il 1° giorno dell’anno
2) l’Epifania
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il 15 agosto - Festa dell’Assunzione
5) il 1° novembre - Ognissanti
6) l’8 dicembre - Immacolata Concezione
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7) il 25 dicembre - Natale
8) il 26 dicembre - S. Stefano
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o
trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata
prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni
saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la misura ed il sistema
di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla
retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o d i assenza
ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta
alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota
giornaliera della retribuzione di fatto.
Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima
domenica del mese, ai sensi dell’ art. 1, secondo comma, della Legge 5/3/1977, n. 54 , il
lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la
domenica.
Art. 105 - Retribuzione prestazioni festive
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente
art. 104, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con
le modalità previste dagli artt. 99 e 161 di questa sezione.
Art. 106 Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale,
dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della
normale retribuzione, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo
compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
Art. 107 Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante
autostradale
Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente
autostradali che, ai sensi dell’ art. 9, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003 , effettuino il
riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per
ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione
del 10% (dieci per cento) della quota oraria della normale retribuzione.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali
trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla
retribuzione di fatto.
Art. 108 - Permessi retribuiti
214
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività
abolite dal combinato disposto della legge 5/3/1977, n. 54 e del DPR 28/12/1985, n. 792 ,
verranno fruiti dai lavoratori, a partire dall’1/1/1980.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione
dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività
produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando
l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente
contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali per le
aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati
di 16 ore.
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a), b) e c) dell’art. 83.
I permessi non fruiti entro Panno di maturazione decadranno e saranno pagati con la
retribuzione di fatto di cui all’art. 158 in atto al momento della scadenza, oppure potranno
essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore
verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero
di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del
datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, fermo restando il godimento
delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi
terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni
dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.
Solo in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di
apprendistato, contratti a tempo determinato, il computo dei 48 mesi di cui al precedente
comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi
di iscrizione nel libro unico del lavoro.
CAPO IV - Ferie
Art. 109 Ferie
Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura
di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la
distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque consid erata di sei giorni
lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività
nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà
prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e
infrasettimanali in esso comprese.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un
periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua
richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco
massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.
Le Parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle
ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile
migliorativo della precedente disciplina in materia.
215
Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30/6/1973 già usufruivano di un periodo di
ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le
condizioni di miglior favore.
Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si
calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.
Art. 110 Determinazione periodo di ferie
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in
facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate
le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, ac que minerali, bevande
gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche
che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le
eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà
avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante
programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel
giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il
1° o il 16° giorno del mese.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso,
di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche
competenti per territorio.
Le Parti si danno atto che, anche con riferimento alla normativa di cui al presente articolo,
restano fermi gli obblighi di cui ai successivi artt. 134, 1° comma, e 187, 1° comma.
Art. 111 - Normativa retribuzione ferie
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto.
Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà,
durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri
colleghi del negozio o del reparto.
Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al
singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo
stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente
estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico
del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.
Art. 112 Normativa per cessazione rapporto
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del
periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno
di competenza.
Art. 113 Richiamo lavoratore in ferie
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del
periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca
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successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per
tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Art. 114 Irrinunciabilità
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che
spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 115 Registro ferie
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e
modalità previste dal precedente art. 150 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea
documentazione (Libro Unico del Lavoro).
CAPO V - Congedi - Diritto allo studio - Aspettative
Art. 116 Congedi retribuiti
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca
dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all’art. 158
ovvero, ove esauriti, dalle ferie.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e
che, in base alla Legge 20/5/1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri
retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno,
per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della
documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni
altro idoneo mezzo di prova).
Art. 117 - Funzioni pubbliche elettive
In conformità alla vigente legge 21/3/1990, n. 53 , in occasione di tutte le consultazioni
elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono
funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di
candidati nonché, in occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici
e dei promotori del Referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono
considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee Regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere
collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 118 - Permessi per decessi e gravi infermità
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della Legge 8/3/2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3
del regolamento d’attuazione di cui al Decreto Interministeriale 21/7/2000, n. 278 , la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito
all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente
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separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non
convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratric e o del
lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento
che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore
deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell’attività
lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitari o nazionale
o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta
o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza della
documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle fe rie o dal monte ore dei
permessi retribuiti di cui all’art. 108 della presente sezione.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto
evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione
sostitutiva.
I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso
o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a
conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di
lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse
modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di
lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del
lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse
modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavor atore della
idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento
in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere
l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il co rrispondente periodo di permesso
non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso
dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere
inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza
delle persone handicappate dall’ art. 33 della Legge 5/2/1992, n. 104 , e successive
modificazioni.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Art. 119 Aspettativa per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, 2° comma, della Legge n. 53/2000 e
dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al Decreto Interministeriale 21/7/2000,
n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi
motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433
c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo
grado, anche se non conviventi.
218
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a
due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il
posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere a lcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio.
II lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo
di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche
attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parent ela, affinità o di
famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del
medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla
stessa e a comunicare l’esito al dipendente. Casi d’urgenza saranno esaminati entro 3 giorni
lavorativi.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la
concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni
previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive ch e non
consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve
essere riesaminata nei successivi 10 giorni.
Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e
alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in
ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di
congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto
della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre
quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in
congedo ai sensi della presente norma.
Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al
dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei
soggetti di cui all’art. 4, 1° comma della Legge 8/3/2000, n. 53, per il quale il richiedente
non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello
stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori
a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare
l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzat ive, nonché ad assicurare
che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta,
ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo
previo preavviso non inferiore a sette giorni.
In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al
diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica
territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Art. 120 Congedo matrimoniale
Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un
congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario.
219
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il
congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del
matrimonio.
Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare
documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad
ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui
all’art. 158.
Art. 121 - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore
commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi
commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequenta re corsi di
studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base
alla Legge 31/12/1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19/1/1942, n. 86, nonché
corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e
per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi
da università pubbliche o private legalmente riconosciute.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in
un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva
che sarà determinato all’inizio di ogni triennio - a decorrere dall’1/10/1976 - moltiplicando
le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità
produttiva a tale data, le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono
usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per
frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata
alla data di cui al precedente comma.
Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque
riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere
comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
II lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo
dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare
l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavor o, ad un numero di
ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei
termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di
norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua
del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le
condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzion e aziendale,
d’accordo con la Rappresentanza Sindacale ove esistente nell’azienda, e fermo restando
quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i
diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità
di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei
permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore
relative.
220
Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori
extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da
istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
E’ demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali
contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 1° comma,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche dell’attività commerciale.
Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 116 si
intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili
con le ore di permesso accordate con il presente articolo.
Art. 122 Congedi per formazione
In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui
all’art. 5, della Legge 8/3/2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’ art. 10 della
Legge 20/5/1970, n. 300 , i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di
servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro
per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o
frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola
dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e
non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e
non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata
infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale n.
278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta
al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività
dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi
della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occ upata con
arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.
Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il
datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati
ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in
possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere
presentate all’impresa con un preavviso di almeno:
- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
- 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero
le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali
impedimenti tecnico -organizzativi, in coincidenza con punte di particolare intensi tà
lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.
221
Art. 123 - Lavoratori Stranieri
Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell’occupazione dei cittadini stranieri,
concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla
formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di
interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale,
aziendale).
Art. 124 Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
Al fine di agevolare l’esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità
di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione degli stessi ad iniziative di
aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.
Art. 125 Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere
ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie
locali o di altre strutture terapeutico -riabilitative e socio -assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento
riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in
aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un
periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
II periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato
esclusivamente nel caso in cui l’Autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la
necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta
dall’interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre
strutture sopra indicate.
Art. 126 - Congedi e permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con
handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste
dall’art. 33 della Legge 5/2/1992 n. 104, dall’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e dalla Legge
27/10/1993, n. 423, e cioè:
a) del prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale fruibile fino ai dodici
anni di età;
b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di
età del bambino, indennizzate a carico dell’INPS;
c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a
carico dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge.
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Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la
persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo
che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori.
I permessi di cui ai punti b) e c) che si cumulano con quelli previsti dagli artt. 32 e 47 del
D.Lgs. n. 151/2001, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e
normativi. I permessi di cui al punto a) vengono anch'essi computati nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti economici e normativi, esclusi gli effetti relativi alle ferie e d alla
tredicesima e quattordicesima mensilità.
II genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio
consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato, può usufruire dei
permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle
condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore"
CAPO VI - Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 127 - Chiamata alle armi
A seguito della sospensione dell’obbligatorietà del servizio di leva stabilita con Legge
23/8/2004, n. 226, in caso di ripristino, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi
della stessa rimane disciplinata dal D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 303 , a norma del quale il
rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio
militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata
in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall’invio in
licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza
di che il rapporto di lavoro è risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti
dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31/5/1982, e del preavviso.
A decorrere dall’1/6/1982, e fino al 31/3/1987, il periodo trascorso in servizio militare è
considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso
di rivalutazione di cui all’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’ art. 2120 c.c. , come modificato dalla
Legge 29/5/1982, n. 297, a decorrere dall’1/4/1987, durante il periodo trascorso in servizio
militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui all’alt. 156. alla quale il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la
durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda, il periodo trascorso in servizio militare
sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di
assunzione per lavoratori stagionali o saltuari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell’ art. 7 della Legge
15/12/1972 n. 772, sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che
prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della Legge 26/2/1987, n. 49 , sulla
223
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta
la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.
Art. 128 Richiamo alle armi
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le
armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di
anzianità, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’ art. 2120 c.c. , come modificato
dalla Legge 29/5/1982, n. 297 , a decorrere dall’1/4/1987, durante il periodo di richiamo
alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento
di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto
dalla Legge 10/6/1940, n. 653 (come da Sentenza Corte Cost. n. 136/84).
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine
con la cessazione dell’attività dell’azienda.
Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza
illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro
per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni s e il richiamo ha avuto
durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma
non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che,
senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di
lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del
contratto;
c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo,
e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’anzianità di
servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è
conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli
effetti dell’anzianità di servizio.
CAPO VII - Missione e trasferimento
Art. 129 Missioni
L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria
residenza.
In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita - compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato
nell’interesse dell’azienda;
224
4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto ;
qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi
abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo
comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a
piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella
di soggiorno.
Art. 130 Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di
mobili
A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili, sarà corrisposta -
relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida - in
sostituzione della diaria di cui al precedente art. 129, una indennità di trasferta
forfettariamente determinata nella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione
di fatto.
Lo stesso periodo non è considerato ai fini del calcolo della durata massima dell’orario di
lavoro.
Le Parti si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione del Testo Unico del CCNL per
effettuare una verifica in merito all'applicazione della presente norma al fine di valutare la
necessità di apportare eventuali correttivi.
Art. 131 Trattamento retributivo trasporto merci
Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare
servizio extraurbano sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art.
179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto per le
assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l’80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della
retribuzione di fatto per le assenze superiori a 11 ore e fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota
giornaliera della retribuzione di fatto per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
Art. 132 Trasferimenti
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
225
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella
prevista dall’art. 129 ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso
articolo;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti
verso cui abbia obblighi di alimenti:
1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di
famiglia;
2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per
ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In
luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimbor so a piè di lista delle
spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico
componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente
necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il
lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui a l presente articolo fino a 8
giorni dopo l’arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il
cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un
preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo
massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione
per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Art. 133 Disposizioni per i trasferimenti
A norma dell’art. 13 della Legge 20/5/1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito
da un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle
spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia
effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
CAPO VIII - Malattie e infortuni
Art. 134 Normativa
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare
immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di
protocollo identificativo del certificato medico inviato dal proprio medico curante; in caso
di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa
sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 185 e 188 della
presente sezione.
226
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del
medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata
dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata present azione o di ritardo
ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione
di quanto previsto agli artt. 198 e 199 della presente sezione.
Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato
impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della continuazione
stessa all’azienda da cui dipende nelle modalità di cui al primo comma; in caso di mancata
comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà
considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 185 e 188 della presente
sezione
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e
vendita di sostanze alimentari di cui alla Legge 30/4/1962, n. 283, ha l’obbligo in caso di
malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro
il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio
dipendente dalla malattia medesima.
Ai sensi dell’art.5 della Legge 20/5/1970, n. 300 , il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha
diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi
ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla
Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la
idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
Art. 135 - Obblighi del lavoratore
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni
mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo,
richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a
seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’Ente preposto ai controlli
di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi
ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite,
le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i
casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia
all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al
secondo comma del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle sanzioni
previste dal quattordicesimo comma dell’art. 5 del D.L. n. 463/1983, conv. dalla Legge n.
638/1983, nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze
previste agli artt. 185 e 188, della presente sezione.
Art. 136 - Periodo di comporto
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia,
il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto
agli artt. 198 e 199, della presente sezione, salvo quanto disposto dal successivo art. 142.
227
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e
di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla
conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono
applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 137 Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto,
alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di
malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di
malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge
23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell’art. 1, D.L. n. 663/1979 conv. dalla Legge 29/2/1980, n.33 . L’importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità
di cui agli artt. 1 e 2, D.L. n. 663/1979 conv. dalla Legge 29/2/1980, n.33;
b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di
lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi
della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della
retribuzione di fatto.
Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio
- 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell’art. 186, l’integrazione
di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisp osta al 100% per i
primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento,
mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.
Non sono computabili, ai soli fini dell’applicazione della disciplina prevista al precedente
comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 142, terzo comma, documentate
da specialisti del servizio sanitario nazionale
- gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il
lavoratore è tenuto - ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 663/1979 conv. dalla Legge 29/2/1980, n.
33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata
presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione
della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a
rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di
228
malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto,
dell’anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per
qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità stessa
è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è t enuto ad integrare la
parte di indennità non corrisposta dall’istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt.
139 e 145 né agli apprendisti.
In attuazione dell’art. 20 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 , le Parti
convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere
direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e
con le modalità previste dal presente articolo con conseguente esonero dal versamento del
relativo contributo all’INPS.
Le parti si danno atto che per il computo degli eventi morbosi utile ai fini dell'applicazione
del regime di cui al comma 2 del presente articolo, l’ipotesi di continuazione di malattia e
la ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri
amministrativi indicati dall’INPS per l’erogazione dell’indennità a suo carico.
In merito agli esiti derivanti dall’applicazione di quanto previsto dal presente articolo,
ESBII procederà alla realizzazione di un monitoraggio, anche attraverso gli enti bilaterali
territoriali
Alla materia di cui al presente articolo si applicano, in caso di controversie, le norme di
legge e quelle del del CCNL.
Le parti confermano che la materia disciplinata dal presente articolo potrà essere oggetto
di intese a livello aziendale.
Art. 138 Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le
vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al
proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo
predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscen za dell’infortunio,
non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono
le stesse norme di cui agli artt. 44, 45 e 136.
I periodi di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del
termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta
giorni cadauno.
Art. 139 Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell’art. 73, DPR 30/6/1965, n. 1124 , il datore di lavoro è tenuto a corrispondere
un’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto per la giornata in cui avviene
l’infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà corrisposta dal
datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta
229
derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall’INAIL
fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;
3) 100%) (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per
retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Per il periodo successivo al 180° giorno resta esclusa la maturazione della retribuzione e di
tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio.
In caso di prosecuzione del rapporto il periodo stesso è considerato utile ai fini
dell’anzianità di servizio.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate
rispettivamente nell’80% e nel 90%.
L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per
qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.
Art. 140 Quota giornaliera per malattia e infortunio
Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di
cui all’art. 158 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati
dall’INPS e dall’INAIL.
Art. 141 Festività
Ai sensi della Legge 31/3/1954, n. 90 , per le festività cadenti nel periodo di malattia o
infortunio, il lavoratore ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a carico
rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in
modo da raggiungere comples sivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di
fatto.
Art. 142 Aspettativa non retribuita per malattia
Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo
massimo di giorni 180 dall’art. 186 della presente sezione presente contratto, sarà
prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non re tribuita
e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari
certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma
dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180°
giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che
comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario
Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulterio re periodo di
aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.
II datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando
per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
230
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai
sensi del precedente art. 136; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di
servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 143 Periodi di aspettativa indennizzati
Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 142, per i lavoratori affetti da patologie
gravi di cui al comma 3 del precedente articolo, i primi 60 giorni del periodo di cui al
comma 1 del medesimo art. 142 saranno indennizzati nella misura prevista al n. 3 lett. B
dell’art. 137 della presente sezione.
Art. 144 Aspettativa non retribuita per infortunio
Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea
assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli artt.
136 e 138, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non
retribuita, per tutta la durata dell’infortunio.
L’aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione dell’indennità di inabilità
temporanea da parte dell’INAIL, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici
ed idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea
assoluta.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi
dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180°
giorno di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
II datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.
Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo, perdurando l’assenza, il
datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente art.
186; il periodo stesso è considerato utile ai soli fini dell’anzianità d i servizio in caso di
prosecuzione del rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.
Art. 145 Tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti Sanitari o Case di Cura a
carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a
proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 m esi dalla data di
sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per
dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione
predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fin o a quattro mesi successivi alla
dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto
sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per
avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9, Legge 14/12/1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica
permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito
all’idoneità stessa decidono le autorità sanitarie competenti tanto nei casi di ricovero in
luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà
riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 146 Rinvio alle leggi
231
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le
norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
CAPO IX - Maternità e paternità
Art. 147 Congedo di maternità e di paternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto
di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di
gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternità dopo il parto;
e) dopo l'evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i cinque mesi
successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzion e e
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
Ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. 151/2001 , e ferma restando la durata complessiva del
congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) le lavoratrici
hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro me si successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 151/2001 agli artt. 6 comma 1
e art. 7 comma 6 l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto
qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere
spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall’ITL su richiesta della
lavoratrice.
Il diritto di cui alla lettera c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di:
- morte o di grave infermità della madre;
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di
paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto
previste per il congedo di maternità.
In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle
indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo di durata non
superiore a quanto previsto al primo comma, lettere c) e d), ad usufruire della aspettativa
di cui all’art. 119.
232
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari
all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’art. 74, Legge 23/12/1978, n. 833,
secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’ art. 1, D.L. n.
663/1979, conv. dalla Legge 29/2/1980, n. 33.
Per i soli periodi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo, l’indennità di
cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100%
della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto i n caso di normale
svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un
importo superiore.
L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, D.L. n. 663/1979, conv. dalla Legge
29/2/1980, n. 33.
Le Parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della tredicesima
mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla quattordicesima
mensilità.
Art. 148 Congedo parentale
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità
stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per ogni
bambino, nei suoi primi dodici anni di vita.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al
datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva
impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste
frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell’ambito dello stesso mese di
calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un
prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e all’art. 33 del D.Lgs. 26/3/2001
n. 151.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’ art. 32 del D.Lgs.
26/3/2001 n. 151;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
dieci mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi
parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Ai sensi dell’art. 34 del T.U. (D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151), per i periodi di congedo
parentale è dovuta, a carico dell’INPS, per tre mesi non trasferibili, alle lavoratrici e ai
233
lavoratori fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva
di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell180 per cento della
retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione
nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024. I
genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della
durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un’indennità pari al 30
per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia
inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano
riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità, ad eccezione degli
emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
Sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita
istanza di congedo che lo stesso deve presentare all’INPS.
Art. 149 Permessi per assistenza al bambino
II datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo
quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre
lavoratore, nei seguenti
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle
lettere a), b), c) del capoverso precedente, all’esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono
considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della
lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall’azienda, hi caso di part o plurimo, i periodi di
riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della
retribuzione relativa ai riposi medesimi.Tale indennità è posta a carico dell’INPS
dall’1/1/1980. mentre con effetto dall’1/1/1978 era dovuta dall'Ente assicuratore di malattia
presso la quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell’art. 8, L. 9/12/1977, n. 903.
L’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi
dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8, Legge 9/12/1977, n. 903.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun
genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel l imite di cinque
giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.
I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’ art. 48 del
D.Lgs. n. 151/2001 e al trattamento di fine rapporto.
234
Art. 150 Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato
rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il
datore di lavoro è tenuto a dame ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad
inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita
del bambino rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto,
vidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15/10/1936, n. 2128.
Ai sensi del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio
del periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonché fino
al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge
(licenziamento per gius ta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della
prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro
per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
II divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di fruizione del
congedo di cui all’art. 28 del citato D.Lgs. 151/2001, per tutta la durata del congedo stesso
e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base
della disciplina di cui all’art. 54, comma 9, del suddetto D.Lgs. 151/2001.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e
puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto
di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal
licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’ epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell’art. 4, DPR 25/11/1976, n. 1026 , la mancata prestazione di lavoro durante il
periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e
la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia
computato nell’anzi anità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità
supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di
divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice
alla quale è applicabile il divieto stesso.
Nel caso di dimissione presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di
licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un’indennità pari
a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall’a rt. 198. Le
dimissioni dovranno altresì essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro.
La disposizione di cui al comma che precede si applica al padre lavoratore che ha fruito del
congedo di paternità.
L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione
delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino a due mesi
rispetto al periodo di inizio del congedo.
Ai sensi della Legge 31/3/1954, n. 90 , per le festività cadenti nel periodo di assenza
obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un’indennità integrativa di quella a
carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere
complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di
fatto.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono
le norme di legge e regolamentali vigenti.
235
Art. 151 Adozioni internazionali
In caso di adozione internazionale, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa
non retribuita di 30 giorni, frazionabili in due parti, durante il periodo di permanenza
all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura
adottiva prima dell’ingresso del minore in Italia.
CAPO X - Sospensione del lavoro
Art. 152 Sospensione
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente
dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 158 per
tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi
atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
CAPO XI - Anzianità di servizio
Art. 153 Decorrenza anzianità di servizio
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte
dell’azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per singoli
istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Tutte le norme contrattuali relative all’anzianità di servizio non si riferiscono comunque al
trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione nella presente sezione e nelle
disposizioni della Legge 29/5/1982, n. 297.
Art. 154 Computo anzianità frazione annua
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di
anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come
mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).
CAPO XII - Scatti di anzianità
Art. 155 Scatti di anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il
personale ha diritto a dieci scatti triennali. Gli importi degli scatti in cifra fissa son o
determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti
decorrenze:
236
Livelli Importi
Quadri 25,46
I 24,84
II 22,83
III 21,95
IV 20,66
V 20,30
VI 19,73
VII 19,47
L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello
in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di
merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da
maturare.
CAPO XIII - Trattamento economico
Art. 156 Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 155;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L’indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.
L’importo giornaliero dell’indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l’importo
mensile.
Gli importi dell’indennità di cui alla lettera b), comprensiva dell’elemento di cui al
successivo art. 157, determinata in sede nazionale con appositi accordi, sono riportati nella
seguente tabella:
Livelli Importi
Quadri 540,37
I 537,52
II 532,54
III 527,90
237
IV 524,22
V 521,94
VI 519,76
VII 517,51
Art. 157 Conglobamento elemento distinto della retribuzione
L’importo di euro 10.33 corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione è
conglobato nella indennità di contingenza di cui alla Legge 26/2/1986, n. 38 , così come
modificata dalla Legge 13/7/1990, n. 91.
Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della
retribuzione.
Art. 158 Retribuzione di fatto
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 156 nonché da tutti
gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di
spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum,
e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti
contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
Art. 159 Retribuzione mensile
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di
fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti,
alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le
condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario setti manale. Essa si riferisce
pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Art. 160 Quota giornaliera
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi,
dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 140.
Le Parti si danno atto che con l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente
articolo hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il
pagamento delle giornate lavorative.
Art. 161 Quota oraria
1. La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo
l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
2.
3. 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
4. 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
5. 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
Art. 162 Paga base nazionale conglobata
238
Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali
corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle
che fanno parte integrante del presente contratto.
La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità
e le decorrenze indicate nell’art. 163, sommando alla paga base nazionale conglobata gli
aumenti di cui al successivo art. 163.
Nei confronti del personale assunto successivamente al 30/6/2004 verrà applicata la tabella
in vigore alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al secondo
comma del presente articolo.
Art. 163 Aumenti retributivi
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabel-
lari:
Livelli Paga base dal
1/4/2023 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 1948,72 260,76 540,37 2749,85
I 1755,41 537,52 2292,93
II 1518,42 532,54 2050,96
III 1297,84 527,90 1825,74
IV 1122,46 524,22 1646,68
V 1014,11 521,94 1536,05
VI 910,44 519,76 1430,20
VII 779,47 5,16 517,51 1302,14
Operatori di vendita
I categoria 1059,56 530,04 1589,60
II categoria 887,96 526,11 1414,07
Livelli Paga base dal
1/4/2024 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2070,25 260,76 540,37 2871,38
I 1864,88 537,52 2402,40
II 1613,11 532,54 2145,65
III 1378,78 527.90 1906,68
IV 1192,46 524,22 1716,68
V 1077,35 521,94 1599,29
239
Livelli Paga base dal
1/4/2024 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
VI 967,22 519,76 1486,98
VII 828,08 5,16 517,51 1350,75
Operatori di vendita
I categoria 1125,64 530,04 1655,68
II categoria 943,44 526,11 1469,55
Livelli Paga base dal
1/3/2025 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2122,33 260,76 540,37 2923,46
I 1911,80 537,52 2449,32
II 1653,69 532,54 2186,23
III 1413,47 527,90 1941,37
IV 1222,46 524,22 1746,68
V 1104,45 521,94 1626,39
VI 991,55 519,76 1511,31
VII 848,91 5,16 517,51 1371,58
Operatori di vendita
I categoria 1153,96 530,04 1684,00
II categoria 967,22 526,11 1493,33
Livelli Paga base dal
1/11/2025 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2183,09 260,76 540,37 2984,22
I 1966,54 537,52 2504,06
II 1701,04 532,54 2233,58
III 1453,94 527,90 1981,84
IV 1257,46 524,22 1781,68
V 1136,07 521,94 1658,01
VI 1019,94 519,76 1539,70
VII 873,22 5,16 517,51 1395,89
Operatori di vendita
240
Livelli Paga base dal
1/11/2025 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 1187,00 530,04 1717,04
II categoria 994,96 526,11 1521,07
Livelli Paga base dal
1/11/2026 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2243,85 260,76 540,37 3044,98
I 2021,28 537,52 2558,80
II 1748,39 532,54 2280,93
III 1494,41 527,90 2022,31
IV 1292,46 524,22 1816,68
V 1167,69 521,94 1689,63
VI 1048,33 519,76 1568,09
VII 897,53 5,16 517,51 1420,20
Operatori di vendita
I categoria 1220,04 530,04 1750,08
II categoria 1022,70 526,11 1548,81
Livelli Paga base dal
1/2/2027 Altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadro 2313,29 260,76 540,37 3114,42
I 2083,84 537,52 2621,36
II 1802,50 532,54 2335,04
III 1540,66 527,90 2068,56
IV 1332,46 524,22 1856,68
V 1203,83 521.94 1725,77
VI 1080,77 519,76 1600,53
VII 925,31 5,16 517,51 1447,98
Operatori di vendita
I categoria 1257,80 530,04 1787,84
II categoria 1054,40 526,11 1580,51
Importo forfettario aggiuntivo "una tantum"
241
Le Parti firmatarie del presente accordo di rinnovo intendono completare l’integrale coper-
tura del periodo di carenza contrattuale, prevedendo, esclusivamente a favore dei lavoratori
in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, la corresponsione di un importo
forfettario aggiuntivo 1luna tantum" pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato
sugli altri livelli di inquadramento.
Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni, verrà
determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel
periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, la
prima rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024, la seconda rata di 175 euro con la
retribuzione di luglio 2025.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo
di "una tantum" l'importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento eco-
nomico di cui al CCNL 30 luglio 2019 con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i
casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario
di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro
durante il periodo di cui al comma 2 del presente articolo.
L'importo forfettario aggiuntivo "una tantum" sopra indicato non sarà utile ai fini del com-
puto di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti
a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti
gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati ne l presente accordo. Per-
tanto, tali importi erogati dal 1° gennaio 2022, dovranno essere considerati assorbiti dalla
stessa "una tantum" fino a concorrenza.
Con l’erogazione dell’importo forfettario aggiuntivo "una tantum” le parti dichiarano defi-
nitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile all’intero pe-
riodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2020 - 31 marzo 2023), a qualsivoglia titolo.
Livello 01/07/2024 01/07/2025
Quadro € 303,81 € 303,81
I € 273,67 € 273,67
II € 236,73 € 236,73
III € 202,34 € 202,34
IV € 175,00 € 175,00
V €158,11 € 158,11
VI € 141,95 € 141,95
VII € 121,53 € 121,53
Operatori di vendita
I categoria € 165,20 € 165,20
Il categoria € 138,69 € 138,69
242
Art. 164 Terzi elementi provinciali
I terzi elementi provinciali rimangono ancora congelati, per tutta la durata del presente
contratto, a titolo di elemento collettivo valido a tutti gli effetti stabiliti nei contratti
integrativi.
I terzi elementi di cui al precedente comma dovranno essere riportati in aggiunta ai nuovi
livelli retributivi di cui al precedente art. 163.
Art. 165 Terzo elemento nazionale
Le parti, in considerazione delle differenziazioni retributive esistenti, convengono che per
i dipendenti di aziende operanti in province nelle quali non sono in atto terzi elementi
retributivi provinciali comunque denominati, siano corrisposte a titolo di terzo elemento
Euro 2,07 mensili.
Art. 166 Assorbimenti
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli
aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle
attitudini e al rendimento del lavoratore.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal
datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente
contratto.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle
aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono
essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia
stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della
concessione.
Art. 167 Trattamento personale di vendita a provvigione
Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte
fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di
lavoro caso per caso sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto.
Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile riferita al periodo
non eccedente Panno, che sia superiore almeno del 5% (cinque per cento) alla paga base
nazionale conglobata.
Dovrà essere, comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al
minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigione,
non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.
Art. 168 Indennità di cassa e maneggio denaro
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al
personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora
abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l’obbligo di accollarsi le
243
eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura
del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata.
Art. 169 Prospetto paga
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel
quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo
della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro strao rdinario e di tutti gli
altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute
effettuate.
CAPO XIV - Mensilità supplementari (13.ma e 14.ma)
Art. 170 Tredicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al
personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui
all’art. 158 (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti
alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13.ma
mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo
dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle
provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di
minore servizio prestato presso l’azienda.
Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui
non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal
presente contratto.
Art. 171 Quattordicesima Mensilità
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto,
il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui
all’art. 158 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordi cesima mensilità),
esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti
alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14.ma
mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il
calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media
degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto di cui al l’art. 158, percepiti nei
dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio
prestato presso l’azienda.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell’entrata
in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la
tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga
l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare
della quattordicesima mensilità e l’importo in atto percepito.
Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati
a titolo di merito individuale o collettivo.
244
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa
riferimento alle analoghe norme del presente Capo riguardanti la tredicesima mensilità.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la retribuzione è stata concordemente determinata
su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua incide
esclusivamente sulle modalità di pagamento.
Pertanto, qualsiasi riduzione dell’importo anche di una soltanto delle 14 mensilità
determinerebbe la rottura dell’equilibrio delle prestazioni corrispettive tra imprese e
lavoratori ai quali si applicano i contratti sopraindicati.
Tale risultato non muterebbe nemmeno qualora la ipotizzata riduzione fosse la conseguenza
dell’applicazione di norme imperative di legge. Tutta la negoziazione, infatti, si è svolta nel
presupposto che le contrapposte Organizzazioni Sindacali fossero piena mente libere di
determinare un salario annuo rispondente ai parametri stabiliti dall’art. 36 della
Costituzione.
CAPO XV - Cauzioni
Art. 172 Cauzioni
Per le mansioni che la giustifichino il datore di lavoro stabilirà por iscritto di volta in volta
l’ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori.
La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e
vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti
vincolato dal datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli
o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano
a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità.
La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante
polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria.
In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi,
rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d’opera.
La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque
confondersi con i beni dell’azienda.
Art. 173 Diritto di rivalsa
Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa
contestazione al prestatore d’opera.
In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le
Associazioni Sindacali competenti.
Art. 174 Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di
contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d’opera dovrà essere posto in
condizione di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di
cessazione dal servizio.
CAPO XVI - Calo merci e inventari
Art. 175 Calo merci
245
Le merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari devono essere poste a
loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura a cui le merci stesse siano
soggette rispetto all’effettivo peso di consegna.
Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dal datore di lavoro per
la vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini di carico.
La carta dovrà essere regolarmente fornita dal datore di lavoro e il prezzo relativo è fissato
nei contratti integrativi o, in mancanza, dagli usi e consuetudini locali. Dove con precedenti
consuetudini locali la carta veniva fornita a prezzo di costo, si terrà conto ditale circostanza.
I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore e la qualità delle merci
assunte in carico.
In considerazione della variabilità dei cali, delle tare, e delle perdite di cottura, in rapporto
alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e preparazione delle
merci, la determinazione di detti cali, tare e perdite di cottura, è fissata da contratti
integrativi provinciali in riferimento a generi di maggior consumo, o in mancanza, dagli usi
e consuetudini locali.
Art. 176 Inventari
Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di
lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati
almeno due inventari per ogni esercizio annuale.
Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore
d’opera.
Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese
successivo alla effettuazione dell’inventario, essere contestata all’interessato, il quale entro
8 giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni.
Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie
quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc.,
comuni all’esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo
tale controllo saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l’obbligo di rifonderle
al datore di lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la
Commissione di conciliazione.
In caso di attivazione della procedura di conciliazione l’obbligo di cui al quarto comma
posto a carico del lavoratore resta sospeso.
La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla
responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili
per legge.
CAPO XVII - Responsabilità civili e penali
Art. 177 Assistenza legale
Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o
di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza
di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura
di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti
da colpa grave o dolo e relativi fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni
svolte.
246
Art. 178 Normativa sui procedimenti penali
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento
penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro
emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la
libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio
o salario e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro
deciderà sull’eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo
di sospensione non sarà computato agli effetti dell’anzianità del lavoratore.
Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto
in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell’azienda, al lavoratore che
non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il
caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del
licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei
riguardi del datore di lavoro o in servizio.
CAPO XVIII - Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 179 Coabitazione, vitto e alloggio
La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali
in vigore al 30/6/1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto.
In caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti
misure:
a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all’art. 158;
b) vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all’art. 158;
c) vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di cui all’art. 158;
d) alloggio: un quinto della retribuzione di fatto di cui all’art. 158.
CAPO XIX - Divise e attrezzi
Art. 180 Divise e attrezzi
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a
carico del datore di lavoro.
E’ parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori
siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per
l’esecuzione del lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in
dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il
prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
CAPO XX - Appalti
247
Art. 181 Appalti
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme
contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e
quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento
Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato
d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività
propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore
dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è ten uta a dame
informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
Art. 182 Terziarizzazioni delle attività di vendita
L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al
primo comma dell’art. 3 che riguardino attività di vendita svolte nei negozi, e gestite
dall’impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente le R.S.A. o le
R.S.U. al fine di informarle sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in
gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di
legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e si curezza sul lavoro, di
rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale;
- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Entro tale termine, su richiesta delle R.S.A. o della R.S.U., sarà attivato un confronto
finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli
occupazionali e del mantenimento dell’unicità contrattuale.
Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.
CAPO XXI - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 183 Obbligo del prestatore di lavoro
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di
ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici
doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare
alla prosperità dell’impresa.
Art. 184 Divieti
248
E’ vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto,
se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto
dal presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante
l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario
normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni
estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle
ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al
giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente
vietato abbandonare il proprio posto.
Art. 185 Giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della
prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro,
le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore per gli
eventuali accertamenti.
In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l’obbligo
di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente si
realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, ma il certificata o
raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via
telematica dal medico all’Inps.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della
retribuzione di fatto di cui all’art. 158 quante sono le giornate di assenza, fatta salva
l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 188.
Art. 186 Rispetto orario di lavoro
I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà
operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze
corrispondenti al ritardo, fatta salva l’applicazione della sanz ione prevista dal successivo
art. 188.
Art. 187 Comunicazione mutamento di domicilio
E’ dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della
propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
II personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda
per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto
e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante
affissione nell’interno dell’azienda.
Art. 188 Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti
provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze
e alle circostanze che le accompagnano:
249
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto
1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art.
156 della presente sezione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di
legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della
trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante
il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti
del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che
prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento
disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida
per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all’art. 183, 1 ° e 2° comma;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e
trasporto;
- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in
concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori
dell’orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che
prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il
lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 189 Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 20/5/1970, n. 300, le disposizioni contenute
negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi
aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei
250
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero altro strumento
equipollente accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità
del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’ art.
7, Legge 20/5/1970, n. 300 o di quelle previste dalla Sezione Terza del presente contratto.
Art. 190 Normativa provvedimenti disciplinari
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la
data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di
decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché
l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
TITOLO VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
CAPO I – Recesso
Art. 191 Recesso ex articolo 2118 c.c.
Ai sensi dell’ art. 2218 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti
successivamente stabiliti.
Art. 192 Recesso ex art. 2119 c.c.
Ai sensi dell’ art. 2119 c.c. , ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro,
prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso
se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti
nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
- l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al
lavoro;
- l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi
- l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete
l’indennità di cui al successivo art. 198.
251
Art. 193 Normativa
Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della Legge 15/7/1966, n. 604, dell’art.
35 della Legge 20/5/1970, n. 300 , e della legge 11/5/1990, n. 108 , nei confronti del
personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta
causa ( art. 2119 c.c. e art. 192 del presente contratto) o per "giustificato motivo con
preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni
inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di
essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, con indicazione dei motivi
specifici, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a
certificare la data di ricevimento.
Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al secondo comma del
presente articolo è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova
e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia.
Art. 194 Nullità del licenziamento
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico
o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività
sindacali è nulla, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 195 Nullità del licenziamento per matrimonio
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006,è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato
a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il
licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta
delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno
dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi
nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per
una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 54 del D.Lgs. n.
151/2001 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda,
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del
rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo
specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 205.
Art. 196 Licenziamento simulato
Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve
considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme
protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova
assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
CAPO II – Preavviso
252
Art. 197 Termini di preavviso in caso di licenziamento
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono
i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio
compiuti:
Livello Giorni di
calendario
Quadri e I 60
Il e III 30
IV e V 20
VI e VII 15
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di
servizio compiuti:
Livello Giorni di
calendario
Quadri e I 90
Il e III 45
IV e V 30
VI e VII 20
c) oltre i dieci anni di servizio
compiuti:
Livello Giorni di
calendario
Quadri e I 120
Il e III 60
IV e V 45
VI e VII 20
Art. 198 Indennità sostitutiva del preavviso
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore
sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione di fatto
corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13.ma e
14.ma mensilità.
CAPO III - Trattamento di fine rapporto
Art. 199 Trattamento di fine rapporto
253
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha
diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge
29/5/1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’ art. 2120 c.c. , come modificato dalla Legge
29/5/1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo
del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie
non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- la contribuzione prevista dal presente CCNL;
- l’indennità sostitutiva del preavviso;
- l’indennità sostitutiva di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse
hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982 n. 297, in
caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di
cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti
assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione
utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi
del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di
anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater, CCNL 25/9/1976 e dell’art.
79. CCNL 17/12/1979.
Art. 200 Cessione o trasformazione dell’azienda
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente
non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l’indennità prevista nel presente
contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda manten ere in
servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro
precedentemente prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per
effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
Art. 201 Fallimento dell’azienda
In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al
trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà
considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge n. 297/1982
Art. 202 Decesso del dipendente
254
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva
del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti
in materia.
Art. 203 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio,
dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla
elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 2/5/1982, n. 297 e comunque non
oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla
scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di
sconto.
L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti
di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
A causa della necessaria armonizzazione dei sistemi statistici europei, il dato ISTAT utile
per il calcolo dell'indice di rivalutazione del TFR viene pubblicato nella seconda parte del
mese successivo a quello di riferimento.
CAPO IV - Dimissioni
Art. 204 Dimissioni e preavviso
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine
rapporto.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata
o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini
di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:
a) fino a cinque anni di servizio
compiuti:
Livello Giorni di
calendario
Quadri e I 45
Il e III 20
IV e V 15
VI e VII 10
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di
servizio compiuti:
Livello Giorni di
calendario
Quadri e I 60
Il e III 30
IV e V 20
255
VI e VII 15
c) oltre i dieci anni di servizio
compiuti:
Livello Giorni di
calendario
Quadri e I 90
Il e III 45
IV e V 30
VI e VII 15
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli
dalle competenze nette una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art.
158 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13.ma
e 14.ma mensilità.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in
tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua
iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma
dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma
precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 205 Dimissioni per matrimonio
In conformità della norma contenuta nell’ art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006 , le dimissioni
presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla
celebrazione stessa, sono nulle se non risultino conferma te entro un mese all’Ispettorato
Territoriale del Lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento
di fine rapporto con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza
dei termini di preavviso di cui all’art. 204 e confermate, a pena di nullità, all’Ispettorato
Territoriale del Lavoro entro il termine di un mese.
Art. 206 Dimissioni per maternità
Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della
maternità, valgono le norme di cui all’art. 150 della presente sezione.
256
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI
1. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER OPERATORI DI VENDITA
Le parti convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle
specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori e Piazzisti siano
regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli delle generalità dei dipendenti.
Le Parti ritengono quindi di considerare applicabile al rapporto di lavoro dei Viaggiatori e
Piazzisti le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e
servizi qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in
deroga.
Articoli applicabili del CCNL Terziario
Tutti gli articoli compresi nel CCNL escluso quanto espressamente previsto dal presente
protocollo aggiuntivo.
Art. 1 Classificazione del personale
Agli effetti del presente contratto si considera:
a) Operatore di Vendita di la categoria l’impiegato di concetto, comunque denominato,
assunto stabilmente da una azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la
clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i qua li ha avuto
incarico;
b) Operatore di Vendita di 2.a categoria l’impiegato d’ordine, comunque denominato,
assunto stabilmente dall’ azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla
medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
All’Operatore di Vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari
all’ attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l’assistenza al punto di
vendita. L’eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà a ggravi alle
preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze
tecniche della distribuzione.
Le parti si danno atto che l’eventuale assegnazione dei compiti alternativi all’ attività di
vendita non dovrà modificare il profilo professionale dell’Operatore di Vendita sopra
indicato. Il distributore che contemporaneamente alla consegna è incaricato d all’ azienda
in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di
cui al punto b). Le parti si danno atto che con la presente formulazione hanno inteso
superare, ai fini dell’attribuzione delle qualifiche, il criteri o della territorialità implicito
nella precedente pattuizione tenuto conto dell’evoluzione intervenuta nei mezzi di
comunicazione.
Sviluppo professionale
Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali
dei lavoratori. Le aziende, pertanto, nell’ intento di perseguire la predetta comune finalità,
ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno specifiche iniziative di
addestramento volte a far acquisire all’Operatore di Vendita le conoscenze professionali
necessarie allo svolgimento dei compiti alternativi e/o complementari all’ attività di vendita
(promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).
Trasformazione del rapporto
L’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro dell’operatore di vendita dovrà essere
basata sul criterio della volontarietà di entrambe le parti. Il rifiuto dell’operatore di vendita
di trasformare il proprio rapporto di lavoro non integra gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
Art. 2 Assunzione
257
Fermo restando quanto previsto dalla parte generale del presente CCNL, la lettera di
assunzione dell’Operatore di Vendita dovrà contenere anche:
- il periodo di tempo minimo annuale per cui l’azienda si impegna a tenere in viaggio
l’Operatore di Vendita;
- eventuali compiti dell’Operatore di Vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto
presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua
qualifica;
- i rapporti derivanti dall’ eventuale uso di automezzi.
Art. 3 Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni. I giorni indicati nel
precedente comma devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova il fisso
mensile del lavoratore non potrà essere inferiore a quello contrattua le stabilito per la
categoria attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro
potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’ altra, senza preavviso e con
diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta,
l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nell’
anzianità di servizio.
Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su cinque giornate
alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate. La determinazione
dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendal e tenuto conto
delle situazioni locali di fatto. Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale
o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due
mezze giornate di non presentazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le
anzidette esigenze.
a) Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà
conto in modo da non alternare il significato della normativa nel senso che le ipotesi
previste nel 1° comma debbono essere tra loro equivalenti.
b) Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa
concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività
coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo
a riposi sostitutivi.
Art. 5 Riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto dalla parte generale del presente CCNL, l’Operatore di
Vendita che per ragioni di dislocazione non può, per oltre un mese, recarsi in famiglia, avrà
diritto di ottenere in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo
non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta. L’Operatore di Vendita
per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la dislocazione e
in seguito a particolari accordi con la ditta.
Art. 6 Permessi retribuiti
In sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto dalla legge n. 54 del
1977 e del DPR n. 792 del 1985, verranno fruiti dai lavoratori altrettanti giorni ovvero
mezze giornate di permesso individuale retribuito. I permessi saranno fru iti
individualmente, in periodi di minore attività - anche con riferimento all’ orario settimanale
praticato dall’ utenza in relazione alle disposizioni di legge in materia - e mediante
258
rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento
dell’attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9 giornate all’anno,
con le seguenti decorrenze:
- 2 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1984
- 2 giornate in ragione d'anno dall’1/7/1985
- 2 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1986
- 3 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1992
salvo restando l’assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti non previsti dal
presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e ferie.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la
retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca
successiva e comunque non oltre il trenta giugno dell’anno successivo. In caso di
prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di
servizio prestato, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a c arico del
datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Le Parti si danno atto che per quanto riguarda la festività civili la cui celebrazione è stata
spostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Legge
5/3/1977, n. 54, (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento prev isto per le
festività che coincidono con la domenica.
Art. 7 Giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’ onere della
prova, le assenze devono essere giustificate presso l’azienda entro le 24 ore, per gli
eventuali accertamenti. Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti
sanzioni:
a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari
al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva
oltre la terza volta nell’anno solare.
Art. 8 Part time
La disciplina sul part-time si applica agli Operatori di Vendita in quanto compatibile con
la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.
Art. 9 Chiamata alle armi
A modifica di quanto previsto dalla parte generale, ai sensi e per gli effetti del secondo
comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297 durante il
periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini
del calcolo del trattamento di fine rapporto, l’equivalente di quanto l’Operatore di Vendita
avrebbe percepito, in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo di:
- fisso mensile;
- indennità di contingenza;
- eventuali scatti di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell’art. 14 del presente Protocollo
aggiuntivo;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.
Art. 10 Trasferimenti
259
L’Operatore di Vendita trasferito conserva il trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni
locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova
destinazione. L’Operatore di Vendita che non accetti il trasferimento determinato da
comprovate esigenze tecniche, organizzativi e/o produttive, sarà considerato dimissionario
e avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso. All’Operator e di Vendita che
venga trasferito, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé , per
le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni
accordi da prendersi con l’azienda. E’ dovuta inoltr e la diaria per giorni 10 all’Operatore
di Vendita celibe o senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 - oltre un giorno per
ogni figlio a carico all’Operatore di Vendita con famiglia. Qualora per effetto del
trasferimento l’Operatore di Vendita d ebba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di affitto, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla
concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione. Detto rimborso sarà dovuto a condizione
che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione del trasferimento,
regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro. Il provvedimento di trasferimento
dovrà essere comunicato per iscritto all’Operatore di Vendita con un preavviso non
inferiore ai 30 giorni. All’Operatore di Vendita che chiede il suo trasferimento, non
competono le indennità di cui sopra.
Art. 11 Diarie
La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria è dovuta all’Operatore di Vendita quando è in sede a disposizione
dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo
convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato
viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell’azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5
della diaria;
b) se invece l’Operatore di Vendita, con consenso dell’azienda, ha la sua residenza in luogo
diverso da quello ove ha sede l’azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra,
al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l’eventuale p ermanenza nella città
ove ha sede l’azienda, per l’esplicazione dei compiti di cui all’art. 2.
Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate
dall'Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori
della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non
possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno
rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione
aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale di cui al Titolo V , Sezione prima, del
presente CCNL.
Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’azienda.
Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio
Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o
malattia sarà riservato il seguente trattamento:
Anni di
ininterrotta
anzianità
Conservazione
del posto
Corresponsione
della retribuzione
Corresponsione di
mezza
retribuzione
260
presso l’azienda in mesi mensile intera fino a
mesi
mensile per altri
mesi
a) Fino a 6 anni 8 5 3
b) Oltre 6 anni 12 8 4
Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio si fa riferimento
alla retribuzione di fatto. Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada
ammalato o si infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il p eriodo di
comporto.
Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un infortunio non professionale
usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del preavviso.
Nel caso invece di infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirà del
trattamento previsto al primo comma del presente articolo, per tutto il periodo di comporto.
Cesseranno per l’azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore
raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lettera
a), e durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera b), an che in caso di diverse
malattie.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l’azienda, ove proceda al licenziamento dell’
Operatore di Vendita, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa
l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’Operatore
di Vendita di riprendere servizio, l’Operatore di Vendita stesso potrà risolvere il rapporto
con il diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso
salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.
Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell’indennità
temporanea da parte dell’INAIL.
Per tali infortuni, purché riconosciuti dall’INAIL, le aziende garantiranno con polizze,
assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- € 27.500,00 per morte;
- € 37.500,00 per invalidità permanente totale Nei confronti dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al
trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento economico per infortunio di cui al
primo comma dell’art. 12 è comprensivo dell’indennità a carico dell’INAIL.
Art. 13 Tutela del posto di lavoro
Nell’ ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a
svolgere mansioni di Operatore di Vendita per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora
proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione,
eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il
posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed
alle attitudini personali dell’interessato.
Le aziende con più di 80 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di
ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’interessato, assumeranno ex
novo, entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato a dibendolo
alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico -organizzative e
produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
261
Qualora il lavoratore abbia riportato dall’ infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà
iscriversi nell’ elenco degli invalidi del lavoro presso gli uffici provinciali del lavoro, e
l’azienda presenterà richiesta di avviamento all’ ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul
collocamento obbligatorio. Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore
dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui la legge 29/4/1949, n. 264.
Le Parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata
dall’ azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33 settimo comma, legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione c omporta per
l’azienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due commi.
Nei casi in cui all’ Operatore di Vendita cui sia richiesto espressamente l’uso
dell’automezzo sia sospesa la patente per infrazione commesse - dopo l’entrata in vigore
del contratto - durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, allo stesso è data fac oltà di
richiedere, per un periodo massimo di sei mesi, aspettativa non retribuita né computabile
ad alcun effetto contrattuale o di legge.
Art. 14 Scatti di anzianità
Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(ritenendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale
con qualifica di Operatore di Vendita ha diritto a dieci scatti triennali.
Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna categoria, nelle seguenti
misure:
Decorrenza I Categoria II Categoria
€ 15,50 € 14,46
L’ importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello
in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti
da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere
assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Art. 15 Trattamento economico
I
Categoria 951,01
II
Categoria 796,8
Indennità di
contingenza
I Categoria 530,04
II Categoria 526,11
262
Per l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo,
per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi
precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica.
Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con
riferimento al periodo di servizio prestato.
Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce
ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di
miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferi mento a tale categoria
anteriormente all’ entrata in vigore del presente contratto.
Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto,
nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o
settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo degli Operatori di Vendita.
Art. 16 Provvigioni
Qualora l’Operatore di Vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli
sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta all’Operatore di
Vendita alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia
inferiore al sessantacinque per cento. All’ Operatore di Vendita spetterà però integralmente
la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente
stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.
Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore,
ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra
copia delle fatture.
La liquidazione dovrà farsi in base all’ importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti
fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o
resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni
concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare, all’ atto o dopo l’emissione della
fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.
All’ Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche
sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso
regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona
determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione
è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la
cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente
Operatore di Vendita.
Art. 17 Mensilità supplementari
Fermo restando quanto previsto dalla parte generale nel caso di assenza dovuta a malattia
o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati,
competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo
di obbligatoria conservazione del posto.
Art. 18 Rischio macchina
Fermo restando l’accolto all’ Operatore di Vendita della franchigia di € 130,00 per ogni
sinistro, le spese di riparazione dell’ automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo
- dagli Operatori di Vendita durante lo svolgimento delle prestazioni la vorative saranno
sostenute dalle aziende nella misura dell’ottanta per cento e comunque con un massimale
di € 3.000,00 anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite
263
tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla
corrispondenza della fattura. L’ uso dell’automezzo deve essere comunque
preventivamente autorizzato dall’azienda.
Art. 19 Preavviso per licenziamento e dimissioni
I termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;
b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;
c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni.
I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.
Art. 20 Trattamento di fine rapporto
Fermo restando quanto previsto dalla parte generale del presente CCNL è facoltà
dell’azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto
l’Operatore di Vendita percepisca, in conseguenza del licenziamento, per eventual i atti di
previdenza (Casse Pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’ azienda.
Art. 21 Trattenimento in sede
Qualora l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione fosse trattenuto in sede
per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto
individuale, il rapporto d’ impiego si intenderà risolto, su richiesta del v iaggiatore stesso,
con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le
relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.
Art. 22 Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto per le assenze ingiustificate, la inosservanza dei doveri da
parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di
lavoro in relazione all’ entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di mezza giornata di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge
(licenziamento in tronco).
Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco)
si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in
armonia con le norme di cui all’art. 2105 c.c., e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la
violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’ art. 7 del presente Protocollo
aggiuntivo ed in quelli di cui all’art. 2119 c.c.
L’ importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei Lavoratori dipendenti. Il
lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 28 Elemento Economico di Garanzia operatori di vendita
I
categoria
II
categoria
Aziende fino a 10 dipendenti 76 euro 63 euro
Aziende a partire da 11
dipendenti 85 euro 71 euro
264
Art. 29 Trattamento economico operatori di vendita
A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita verrà erogato il
seguente aumento salariale:
Decorrenza 1/4/2015 1/11/
2015
1/6/201
6
1/11/201
6
1/8/201
7 Totale
I categoria 14,16 14,16 14,16 15,10 22,66 80,24
II categoria 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,36
L’aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino a concorrenza, da
eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a
titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
Per l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo,
per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi
precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica.
Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con
riferimento al periodo di servizio prestato.
Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce
ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di
miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferi mento a tale categoria
anteriormente all’ entrata in vigore del presente contratto.
Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto,
nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o
settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo degli Operatori di Vendita.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LA VORATORI
DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE
Premessa
Contratti di reinserimento
Per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore, in aggiunta a quanto
previsto dal CCNL Terziario, fermi restando i presupposti ivi disciplinati, potranno
stipularsi contratti di reinserimento anche con soggetti aventi professionalità c oerenti con
il contesto organizzativo aziendale, con i quali siano intercorsi, negli ultimi diciotto mesi,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa documentabili, della durata
complessiva non inferiore a mesi sei, con la medesima azienda o con altre del settore.
Art. 1 Classificazione del personale
Le parti firmatarie di seguito procedono all'individuazione e conseguente inquadramento
contrattuale delle figure professionali funzionali all'articolarsi della dinamica organizzativa
delle aziende e delle unità produttive operanti nel settore dell'accettazione delle scommesse
sportive.
1° livello
- responsabile di area –
Profilo esemplificativo: coordina e gestisce l'attività di più agenzie effettuando il relativo
controllo di gestione;
- direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;
- quotisti
Profilo esemplificativo: elabora le quote di apertura e garantisce il monitoraggio del gioco
e l'eventuale riallineamento delle quote giocate
265
2° livello
- responsabile di agenzia
Profilo esemplificativo: gestisce una agenzia di scommesse con autonomia ed iniziativa
nell'ambito delle procedure aziendali e delle direttive impartite.
3° livello
vice responsabile di agenzia
Profilo esemplificativo: collabora e coadiuva l'attività del responsabile di agenzia,
assumendone le relative funzioni in caso di assenza
4° livello
referente di sala
Profilo esemplificativo: referente funzionale dell'attività di preparazione della sala per
l'accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e
delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa.
addetto quote
Profilo esemplificativo: predispone e trasmette alle agenzie ed ai terzi il materiale
funzionale alla corretta applicazione delle quote elaborate e/o approvate dai quotisti di
primo livello.
5° livello
addetto scommesse
Profilo esemplificativo: addetto alla ricezione ed al pagamento delle giocate previa
autorizzazione anche meccanografica / informatica (sportellista).
Art. 4 Permessi retribuiti
Vedi parte generale.
Art. 5 Ferie
Il personale di cui al presente accordo ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura
di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la
distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque consid erata di 6 giorni
lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali e le festività
settimanali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà
prolungato di tanti giorni quanti sono i riposi settimanali e le fes tività nazionali e
infrasettimanali in esso comprese.
Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente all’1/1/2000 che già usufruivano di
un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior
favore.
Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si
calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.
Art. 6 Scatti di anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Agenzia nel corso di tutto il rapporto
di lavoro ed indipendentemente dagli eventuali passaggi di livello il lavoratore ha diritto
ad un massimo di sei aumenti biennali.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
si compie il biennio di anzianità di servizio.
266
Il passaggio al livello superiore, come pure le eventuali variazioni in aumento del minimo
contrattuale, nel corso del biennio intercorrente fra l'uno e l'altro aumento periodico non
comportano, al momento della maturazione del successivo aumento, la rivalutazione degli
aumenti periodici pregressi.
L'importo di ciascuno degli aumenti periodici è determinato in cifra fissa per ciascun livello
di inquadramento e nella seguente misura:
Inquadramento
Livello euro
1° 30,99
2° 33,57
3° 35,12
4° 38,73
5° 43,90
Art. 7 Minimi tabellari
V. parte generale
Art. 8 Lavoro ordinario domenicale
Ai dipendenti delle aziende del settore che, ai sensi dell'art. 5 della legge 22/2/1934, n. 370,
effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà
corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola
maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di
cui alla parte generale.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER I DIPENDENTI DA STUDI
PROFESSIONALI O ENTI CHE SI OCCUPANO DI IGIENE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LA VORO
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale ai rapporti
di lavoro dei soggetti che svolgono le attività di sotto elencate e al loro personale
dipendente.
1) Professionista o Studio Professionale, specializzato in uno o più dei seguenti settori:
sicurezza sul lavoro, rifiuti, Energia, Qualità, Ambiente;
2) Professionista o Studio Professionale specializzato nel settore dell'Ingegneria
clinica o comunque attivo nel campo della gestione sicura, appropriata ed economica delle
tecnologie e delle apparecchiature in ambito clinico;
3) Professionista, Studio Professionale, Ente specializzato nella valutazione,
installazione, manutenzione adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso
nei servizi sanitari e la collaborazione con gli operatori sanitari nell'utilizzo di metodologie
ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali;
4) Professionista, Studio professionale Ente Specializzato nella valutazione
dell'adozione e corretta gestione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro;
267
5) Professionista, Studio Professionale, Ente che opera nell'ambito dello sviluppo
sostenibile: studi sul ciclo dio vita di un prodotto, progetti ad impatto ambientale zero,
etichette ambientali di prodotto, carbon footprint tCO2eq
6) Professionista, Studio Professionale, Ente che opera prevalentemente nel settore
della Medicina del Lavoro, anche con l'ausilio di mezzi mobili;
7) Professionista, Studio Professionale, Ente operante nel campo della sicurezza sul
lavoro, sia nell'ambito della formazione che della consulenza;
8) Società ed Enti di formazione;
9) Altre attività che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.
Art.2 – Condizione di miglior favore
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali le condizioni di miglior
favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse
derivano.
Art. 3 – Classificazione del personale
Il personale è classificato su 6 livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il
settore.
QUADRI
A questo livello appartengono i lavoratori che conducono operativamente e tecnicamente i
diversi rami dell'azienda, assumendosi dirette responsabilità nella gestione delle procedure
e nella direzione del restante personale.
1° LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola
media superiore o di titolo di studio equipollente, legalmente riconosciuto, esplicano
funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dell'azienda con ampi poteri decisionali
e di iniziativa.
In particolare
– responsabile/Coordinatore del corpo docente (formatori)
– Responsabile dell'organizzazione di eventi, meeting, congressi e corsi;
– Coordinatore scientifico ed editoriale di corsi di formazione continua in medicina
(ECM);
– Coordinatore editoriale di riviste, newsletter e comunicazioni in ambito tecnico e
medico;
– Responsabile di grafica editoriale (progettazione, locandine, depliant, programmai
ecc.)
– Responsabile dei consulenti;
– Responsabile dei valutatori/asseveratori di Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul
Lavoro;
– Responsabile della medicina del Lavoro;
– Laureati in possesso di una delle lauree previste dal D.Lgs 81/08 art. 32 comma 5;
– Soggetti abilitati ai sensi di legge a ricoprire l'incarico di Medico Competente, così
come definito dal D.Lgs. 81/08 art. 2 comma 1, lettera h con i requisiti previsti dal D.Lgs
81/07 art. 38;
– Responsabile dell'ingegneria clinica;
268
– Responsabile dell'area dello sviluppo sostenibile;
– Responsabile commerciale
– Responsabile delle relazioni pubbliche
– Responsabile ricerche statistiche
– Responsabile della qualità aziendale
– Direttore di logistica
– Product Manager
– System Manager;
– La Manager – Security Manager – Responsabile di elaborazione e realizzazione di
progetti (coordinamento progettisti, disegnatori)
– Capo ufficio tecnico;
– Capo ufficio amministrativo
– Esperto di sviluppo organizzativo
– Consulente di supporto all'iter per l'ottenimento della certificazione di qualità
– Consulente di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
– Analista sistemista
– RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
– RLST- Responsabile Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Senior;
– CSP – Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
– CSE Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
2° LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con
specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali con autonomia di iniziativa nell'ambito
delle direttive generali del Titolare dell'Azienda nonché con eventuali responsabi lità di
settori che implichino coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti ed analoghe
responsabilità per quanto riguarda il rispetto di scadenze legislative o amministrative.
In dettaglio:
– laureati in possesso di una delle lauree previste dal D.Lgs. 81/07 art. 32 comma 5;
– soggetti abilitati ai sensi di legge a ricoprire l'incarico di Medico Competente così
come definito dal D. Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lettera h con i requisiti previsti dal D.Lgs.
81/08 art. 38;
– Laureati abilitati ai sensi di legge ad effettuare prelievi, lettura degli
elettrocardiogrammi degli elettro-encefalogrammi addetti alla batteriologia e alla chimica
clinica;
– Tecnico audiometrista muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a
norma di legge (professione tecnico sanitaria – DM 14.09.1994 n. 667 – G.U. 03.12.1994
n. 283);
– Tecnico competente in acustica ambientale, muniti della relativa abilitazione
conseguita a norma di legge (DPCM 31.03.98 – GU 26.05.98 n. 120);
– Tecnico competente in materia di valutazione/asseverazione di sistemi gestionali
per la sicurezza sul lavoro, di vantata esperienza professionale e qualificato a seguito di
specifica formazione dimostrata o certificata, riconosciuto da Ente Bilaterale e/ o da
Associazione di rappresentanza professionale o di categoria;
– Ortottista (assistente di oftalmologia);
– Infermiere professionale con mansioni di coordinamento di colleghi e/o addetti
tecnici;
– Addetto senior all'organizzazione di eventi, meeting, congressi e corsi;
269
– Addetto senior al coordinamento scientifico ed editoriale di corsi di formazione
continua in medicina (ECM);
– Addetto senior al coordinamento editoriale di riviste, newsletter e comunicazioni in
ambito tecnico e medico;
– Grafico editoriale Senior (progettazione locandine, depliant, programmai, ecc.)
– Formatore senior;
– Formatore Tutor
– Capi ufficio tecnici e amministrativi
– Contabili con responsabilità di controllo delle procedure amministrative
– Addetti alla segreteria di direzione
– Capi Servizio qualità
– Addetto amministrativo con conoscenze generali e complessive tecnico legali sul
diritto del lavoro
– Addetto all'Ufficio Tecnico (esecuzione di progetti o di parte di essi)
– Progettista – progettista disegnatore
– Contabile di concetto
– Segretari di direzione con mansioni di concetto;
– Assistente del product manager
– Specialisti di controllo di sistemi di gestione della qualità (auditor di sistema)
– Analista di procedure organizzative
– RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
– RLST – Responsabile Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
– CSP – Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
– CSE – Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
– Consulente di supporto all'iter per l'ottenimento della certificazione di qualità
– Consulente di supporto al Servizio Prevenzione e Protezione
– Addetto amministrativo con competenze di diritto del lavoro
– Web Master
3° LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto
operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico
professionali comunque acquisite:
in dettaglio:
– addetti all'ufficio tecnico
– addetto junior all'organizzazione di eventi, meeting congressi e corsi
– addetto junior al coordinamento scientifico ed editoriali di corsi di formazione
continua in medicina (ECM)
– Addetto junior al coordinamento editoriale di riviste, newsletter e comunicazioni in
ambito tecnico e medico
– Grafico editoriale junior (progettazione locandine, depliant, programmi ecc.)
– Formatore Junior
– Analisti chimici
– Infermieri professionali
– Tecnici di lavoratorio
– Auditor dei sistemi di gestione delle qualità
– Responsabile del controllo qualità
– Tecnico competente in materia di valutazione/assevereazione di sistemi gestionali
per la sicurezza sul lavoro, qualificato a seguito di specifica formazione dimostrata o
270
certificata, riconosciuto da Ente Bilaterale e/o da associazione di rappresentanza
professionale o di categoria
– Contabile d'ordine
– Disegnatore non progettista con mansioni relative e/o sviluppo di particolari
esecutivi
– addetto a mansioni d'ordine di segreteria
– Impiegato amministrativo
– Traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte)
– Tecnico informatico
4° LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono specifiche
conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite.
In dettaglio:
– Addetto all'organizzazione di eventi, meeting, congressi e corsi
– Addetto al coordinamento scientifico ed editoriale di corsi di formazione continua
in medicina (ECM)
– Addetto al coordinamento editoriale di riviste, newsletter e comunicazioni in
ambito tecnico e medico
– Addetti di segreteria
– Addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari
commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblica che privati
– Autisti
– Addetto a mansioni d'ordine di segreteria
– Contabili d'ordine
– Infermieri generici
– Esecutori di prove strumentali e registrazione dei dati (fonometrici, valutazione
vibrazioni, tecnici di laboratorio, monitoraggio ambientale)
– Esecutore prove di laboratorio
– Tecnico informatico generico
– Tecnico rilievi topografici geologici sulla qualità dell'aria
– Addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e
repertori obbligatori
– Addetti all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici
– Addetti al ricevimento ed alla prima lavorazione dei dati
– Operatore generico
– On Line assistant (Help Desk)
5° LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni ausiliarie
con conoscenza tencico pratica comunque acquisiste.
A questo livello appartengono i lavoratori neoassunti con iter di carriera prefissati per i
livelli Quarto e Quinto.
In dettaglio:
– Archivista
– Centralinista
– Portiere o Custode
– Fattorino
271
– Addetto alla pulizia
– Addetto allo smistamento delle partiche
– Stenodattilografo o fatturista o protocollista
Art. 4 – Clausola di rinvio
Per tutto quanto riguarda la parte normativa e la parte retributiva, si rimanda integralmente
alla sezione “Commercio” del presente CCNL da intendersi qui integralmente riprodotto e
trascritto.
272
Decorrenza e durata
Il presente CCNL ha validità a partire dal 05/07/2024 fino al 15/05/2029.
Il contratto è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da
comunicarsi all’altra parte sei mesi prima della scadenza con raccomandata A.R.
Organizzazione firme
UNILA VORO - PMI
CONFSAL FISALS
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le delegazioni trattanti indicano, la Parte firmataria, UNILA VORO PMI, nella persona del
Legale Rappresentante Dott. Vito Frijia a trasmettere il testo contrattuale al CNEL e al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Organizzazione firme
UNILA VORO - PMI
CONFSAL FISALS