Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:847
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0288_RES
[OSCURATO:PERSONA]288/24
[OSCURATO:PERSONA] (BVG)
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 settembre 2025
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea consistente in un suono di una melodia – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione di distintività
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 12, 13)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 14-18)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio sonoro consistente in un suono di una melodia
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 24-38)
[OSCURATO:PERSONA] sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (
1
) in quanto quest'ultima non ha correttamente valutato il carattere distintivo di un marchio dell'Unione europea di cui era chiesta la registrazione per un segno sonoro consistente in un suono di una melodia alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 (
2
).
[OSCURATO:PERSONA] (BVB), ricorrente, ha chiesto la registrazione di un marchio consistente in un suono di una melodia riguardante taluni servizi di trasporto (
3
). A seguito del rigetto di tale domanda da parte dell'esaminatrice, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO.
La commissione di ricorso ha constatato l'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto. Essendo un segno sonoro di due secondi consistente in una semplice successione di quattro suoni percettibili diversi, detto marchio era talmente breve e banale da non avere alcuna pregnanza né capacità di essere riconosciuto dai consumatori come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi interessati. Esso sarebbe semplicemente percepito come un elemento sonoro funzionale destinato ad attirare l'attenzione dell’ascoltatore.
La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale contro tale decisione di rigetto.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ritiene che diversi elementi consentano di considerare che le caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata e di pregnanza consentono di dimostrare l'esistenza piuttosto che l'assenza di un carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e della relativa giurisprudenza.
Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli usi del settore economico di cui trattasi, è notorio che gli operatori presenti nel settore dei trasporti ricorrono sempre più a «jingle», vale a dire a brevi motivi sonori, al fine di modellare un'identità sonora riconoscibile dal pubblico, equivalente audio dell'identità visiva di un marchio, per i prodotti e i servizi ad esso associati. Tali jingle consentono di attirare l'attenzione degli ascoltatori in ambienti talvolta rumorosi, sia nelle sale degli aeroporti sia sulle banchine delle stazioni ferroviarie e stradali, e di introdurre o accompagnare messaggi destinati al pubblico di riferimento a fini pubblicitari o in relazione a servizi correlati.
In secondo luogo, il suono della melodia che compone il marchio richiesto non presenta un nesso diretto con i servizi considerati e non risulta essere dettato da considerazioni tecniche o funzionali. Inoltre, non è dimostrato che tale suono sia già noto al pubblico, il che consente di presumere che si tratti di un'opera originale. In tale contesto, si può ritenere che esso abbia piuttosto lo scopo di fungere da jingle, vale a dire da sequenza sonora breve, incisiva e idonea come tale ad essere memorizzata. Una siffatta valutazione è d’altronde confermata dalla prassi decisionale e dalle direttive all'esame dinanzi all'EUIPO in materia di marchi sonori, che possono costituire una fonte di riferimento.
Tenuto conto delle caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata, di melodia utilizzata e di suoni percettibili, nonché delle diverse indicazioni fornite in passato dall'EUIPO quanto al ruolo svolto da tali caratteristiche nella valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro di cui si chiede la registrazione, la valutazione della commissione di ricorso risulta erronea alla luce sia degli usi del settore interessato sia degli elementi che caratterizzano il marchio richiesto. Né la durata del marchio richiesto né la sua asserita semplicità o banalità, la quale non impedisce di per sé che la melodia corrispondente possa essere riconosciuta, sono ostacoli sufficienti, in quanto tali, a giustificare l'assenza di qualsiasi carattere distintivo.
In terzo luogo, la commissione di ricorso incorre in un errore considerando che il marchio richiesto aveva semplicemente un ruolo funzionale e che era prassi comune diffondere una breve sequenza di suoni prima degli annunci mediante altoparlante sui mezzi di trasporto per attirare l'attenzione dei viaggiatori. Anche supponendo che occorra prendere in considerazione uno degli usi potenziali del marchio richiesto, vale a dire evocare il suo utilizzo in una stazione per annunciare il servizio di trasporto associato, tale uso, anche se ha un ruolo funzionale, non impedirebbe affatto al marchio richiesto di esercitare la sua funzione di indicazione dell'origine commerciale di detto servizio.
In quarto luogo, per quanto riguarda gli altri servizi oggetto del marchio richiesto, che non riguardavano direttamente il trasporto ma aspetti connessi, il Tribunale ritiene che sia difficile comprendere a partire dalle considerazioni della commissione di ricorso, da un lato, a quali aspetti di tali servizi possa essere collegato il suono della melodia che compone tale marchio e, dall'altro, in che modo il fatto che il segno sonoro richiesto possa essere utilizzato nell'ambito di una pubblicità per tali servizi deporrebbe a sfavore della sua registrazione come marchio.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato il carattere distintivo del marchio richiesto.
(
1
) Decisione della quinta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, del 2 aprile 2024 (procedimento R 2220/2023 5).
(
2
) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
(
3
) Tali servizi rientrano nella classe 39 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Trasporti; trasporto di passeggeri; imballaggio e servizi di impacchettatura; stoccaggio; organizzazione dei trasporti nell'ambito di circuiti turistici».