CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11843/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg 38969/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, con la quale si conferma la sentenza di condanna del Tribunale di Lecce per i reati di cui agli art. 624 e 625 n. 2) e n.4) cod.pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con cui si lamentano rispettivamente la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla violazione degli art. 624 e 625 cod.pen, e la contraddittorietà della motivazione circa il trattamento sanzionatorio - sono inammissibili perché mancano i corrispondenti motivi di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Invero nell'atto di appello non è stato fatto motivo di ricorso né in merito alla responsabilità dell'imputato né al trattamento sanzionatorio stabilito. Dall'atto di appello si evince, infatti, che i due motivi di impugnazione erano relativi l'uno al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis. cod.pen. e l'altro alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ad 62 co 6 cod.pen. Valutato, altresì, che in ogni caso entrambi i motivi del ricorso sono caratterizzati da una marcata genericità, in quanto fatti di mere considerazioni teoriche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consi re estensore