CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 37753/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9073-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 180 SC.B INT.1, presso lo studio dell'avvocato (eq i [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1838/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09073 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza n. 1838 del 2019 della Corte di appello di Catania, esponendo che: - aveva proposto un'opposizione agli atti esecutivi dichiarata inammissibile dal Tribunale perché proposta davanti a giudice funzionalmente incompetente, diverso da quello dell'esecuzione; - la Corte di appello aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il gravame trattandosi di decisione inappellabile proprio perché pronunciata su opposizione formale, tale anche qualificata dal primo giudice; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], s.p.a.; parte ricorrente ha depositato memoria e sovrapponibile istanza al Presidente, da quest'ultimo rimessa al Collegio; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta l'inammissibilità della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Catania, posto che in primo grado si era costituita [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Siracusa, laddove la stessa procura risultante in appello era stata conferita a [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Siracusa; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 617, cod. proc. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il Tribunale si era dichiarato funzionalmente incompetente senza entrare nel merito dell'opposizione, sicché la sentenza era appellabile;RG n 9073 del 2020 Cons. el. [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 246, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato dichiarando inammissibile la richiesta di testimonianza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in un tempo in cui non era più difensore della deducente, che avrebbe potuto chiarire le circostanze dell'iscrizione a ruolo del ricorso originario, indirizzato al giudice dell'esecuzione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; l'impugnazione è infatti tardiva, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 luglio 2019, indicata come non notificata, mentre il ricorso risulta datato il 18 febbraio 2020 e notificato il 19 febbraio 2020, oltre il termine semestrale ex art. 327, cod. proc. civ., non oggetto di sospensione feriale dei termini trattandosi di opposizione qualificata ex art. 617, cod. proc. civ.; il ricorso sarebbe stato inammissibile anche ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., a mente del consolidato principio secondo cui il regime dell'impugnazione dipende solo dalla qualificazione del giudice "a quo" (Cass., 11/01/2012, n. 171, e succ. conf., come ad esempio, Cass., 31/03/2012, n. 8838), peraltro in tal caso corrispondente a quella della stessa parte; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00 oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se RG n 9073 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] V e dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 14 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] (Enrìc4 Scodi