CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26773/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che entrambi i motivi di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità (primo motivo) e violazione di legge di cui agli artt. 52 e 59 comma 4 cod. pen. (secondo motivo), mirano, piuttosto che ad una critica di legittimità, ad una diversa ricostruzione del fatto, dimenticando che, a fronte di una 'doppia conforme' sulla affermazione di responsabilità dell'imputata, la proposizione di tesi alternative è destinata ad infrangersi contro il divieto, per la Corte di legittimità, di trasformarsi in corte di merito, impedendole di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione; osservato che, in particolare, le pretese contraddizioni motivazionali indicate nel ricorso (da cui deriverebbe il vizio di motivazione), non riescono a celare che l'oggetto della critica, è in realtà, il peso della testimonianza della persona offesa 'contro' le dichiarazioni della persona offesa, operazione quintessenzialmente riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 g