CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/4/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. in ragione della valutazione di circostanze di fatto di cui il ricorrente propone una inammissibile lettura alternativa; ineccepibili anche le valutazioni della Corte di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche alla stregua della prossimità temporale delle precedenti condanne e delle concrete modalità del fatto, apprezzate negativamente ai fini della capacità a delinquere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis