CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 33340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti per un nuovo giudizio; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la "conferma della sentenza impugnata, ovvero, in subordine, che venga rilevato il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova impugna la sentenza in data 05/07/2022 del Giudice di Pace di la Spezia, che dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela, in relazione al reato di cui all'art. 633 cod.pen... Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla validità della querela. Il pubblico ministero ricorrente premette che il Giudice di Pace ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la legittimazione a proporre querela da parte di [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della società immobiliare Sant'[OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile oggetto dell'abusiva occupazione contestata agli imputati. In particolare, la mancanza di legittimazione veniva ritenuta sul presupposto che Cidale non aveva prodotto la documentazione comprovante la propria qualità di amministratore, né delibera della società attestante il potere di proporre querela. Il ricorrente deduce l'illegittimità di tale motivazione, in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, che riconosce che l'onere di dimostrare i propri poteri rappresentativi è soddisfatto con l'indicazione della qualifica di amministratore, senza che siano necessarie ulteriori allegazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte spiegato che «In tema di formalità della querela, l'onere della indicazione dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen. è correttamente adempiuto, con riferimento alle società di capitali, con la mera indicazione della legale rappresentanza, essendovi implicito il riferimento alla legge come fonte della stessa, mentre non è necessaria l'indicazione della norma statutaria o della delibera che conferisca tale potere, considerato che l'esercizio del diritto di querela, ancorché atto di straordinaria amministrazione, rientra "naturaliter" tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico o apposito mandato. Ne deriva che non è necessaria la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo, la quale deve al contrario presumersi fino a contraria dimostrazione», (Così, tra molte, Sez. 5, Sentenza n. 19368 del 14/02/2006, Zunino, Rv. 234539 - 01). La sentenza impugnata contrasta con tale principio di diritto, così incorrendo nel vizio di violazione di legge. Per tale ragione la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace per l'ulteriore corso. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Così deciso il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]