CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02VIZ4K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 perché, nonostante fosse stato destinatario dell'avviso orale da parte del Questore di Rovigo, veniva trovato dagli operanti di polizia giudiziaria alla guida di un camper pur non essendo in possesso di patente di guida 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità; si assume che la intervenuta depenalizzazione del reato previsto dall'art. 116 del C.d.S. avrebbe fatto venir meno la rilevanza penale della guida senza patente anche ai fini della integrazione della fattispecie descritta nell'art. 73 indicato che, si evidenzia, presuppone che la condotta costituisca di per sé altro reato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità avendo la Corte ritenuto integrato il reato in presenza dell'avviso orale del questore che, tuttavia, non costituirebbe un provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alla risposta fornita dalla Corte ai due motivi in precedenza indicati, 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo la Corte ha correttamente applicato il principio già affermato dalla Corte di cassazione per cui la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233). 3.2.11 secondo motivo è inammissibile avendo la Corte spiegato correttamente il senso della definitività dell'avviso orale. 3.3. Il terzo motivo è assorbito. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settemb