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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15555/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 14 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di furto pluriaggravato, dei quali uno consumato e due tentati e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mera apparenza della motivazione, è estremamente generico e comunque manifestamente infondato, atteso che dalla lettura della motivazione è possibile comprendere l'iter logico- giuridico della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 14 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di furto pluriaggravato, dei quali uno consumato e due tentati e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mera apparenza della motivazione, è estremamente generico e comunque manifestamente infondato, atteso che dalla lettura della motivazione è possibile comprendere l'iter logico- giuridico della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 15555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris