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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 21925/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12233-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - e sul ricorso 12748-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12233/2022 R.G.N. 12748/2022 Cron.

Rep.

Ud. 09/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11223/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 563/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nell’ambito del procedimento (R.G. 1981/2019) instaurato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] sas per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della prima società o, in subordine, della seconda, nel periodo dal 31.10.13 al 5.8.18, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20.11.2020, ha così provveduto “a scioglimento della riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], salva e impregiudicata ogni valutazione […] visto l’art. 420, co. 9 c.p.c., non autorizza la chiamata in causa del terzo Centro per l’impiego di Firenze, non ritenendo sussisterne i presupposti normativi e, per l’effetto, rigetta l’eccezione di incompetenza per materia del Giudice del Lavoro e l’istanza di separazione della causa relativa al periodo del rapporto intercorso per l’effettuazione del tirocinio […]”.

2. Con ricorso notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto “ricorso per regolamento di competenza e/o ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione”

3. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11223 del 2022 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (controricorrente) e della [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] sas - intimata), su con forme conclusione del pubblico ministero, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, condannando la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente.

4. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., articolato in tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 42, 41 e 47 c.p.c.

Si premette che la Cancelleria della S.C. non ha inserito nel fascicolo (telematico) la memoria ex art. 380 ter, secondo comma, c.p.c. tempestivamente depositata dalla società ricorrente a mezzo pec; che a causa di tale errore il Collegio che ha pronunciato l’ordinanza n. 11223/2022 non ha avuto conoscenza della memoria citata; che in tale memoria la società aveva eccepito il mancato rispetto, da partedella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], del termine stabilito dall’art. 47, comma 5, c.p.c. per il deposito di scritture difensive; che in ragione di tale tardività, la S.C. avrebbe dovuto considerare la controparte non costituita e non avrebbe dovuto prendere in esame il contenuto degli scritti difensivi; che in difetto di rituale costituzione di controparte, puntualmente eccepita dalla ricorrente, la S.C. non avrebbe potuto condannare quest’ultima alla rifusione delle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA]; che la statuizione di condanna alle spese contenuta nell’ordinanza revocanda è frutto dell’errore revocatorio come ricostruito e deve pertanto essere cassata, con condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme alla stessa già corrisposte.

6. Con il secondo motivo di ricorso si afferma che la S.C., a causa della tardività nel deposito, non avrebbe dovuto prendere in esame il contenuto delle scritture difensive di controparte e quindi le allegazioni in fatto (sullo svolgimento di “attività di natura subordinata presso la società [OSCURATO:SOCIETA], con mansioni riconducibili al II livello del c.c.n.l.

Turismo, per tutto il periodo 2013-2018, senza soluzione di continuità”) e le argomentazioni in diritto ivi contenute nonché l’informazione sulla rinuncia al diritto e all’azione limitatamente alle domande proposte per il periodo 31.10.2013-6.2.2014.

7. Con il terzo motivo si deduce l’incompetenza delle sezioni semplici a decidere su un ricorso qualificabile e qualificato come regolamento preventivo di giurisdizione; violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 42, 41 c.p.c. e dell’art. 25 Cost., insistendosi anche nell’eccezione di inesistenza della procura di controparte.

8. Preliminarmente, deve darsi atto della rituale costituzione della controricorrente nel presentegiudizio di revocazione.

Il ricorso ex art. 391 bis c.p.c. è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quest’ultima ha notificato il controricorso in data 9.6.2022, nel rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c.

Il procedimento direvocazione delle sentenze e ordinanze pronunziate dalla Corte di Cassazione si svolge nelle forme proprie delgiudizio di legittimità, con la conseguenza che lacostituzione dell'intimato resta regolata dall'art. 370 cod. proc. civ. (v.

Cass. n. 705 del 1993; Cass. n. 19570 del 2015 in motivazione).

9. Il primo motivo di ricorso è fondato.

10. Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 29634 del 2019), superando un precedente diverso orientamento (Cass.11453 del 2011; n. 25408 del 2017), che, in tema direvocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errorestesso deve risultare, vanno compresi –in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa –gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido dellacancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio, oppure, deve aggiungersi, non inseriti in alcun fascicolo.

Secondo quanto si legge nella citata sentenza (pagg. 10-11), nell'espressione "atto o documento di causa" va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d'ufficio (o in quello di parte nel primo inserito), ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal cancelliere (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per mero disguido, non lo è stato.

In tal guisa, l'errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d'ufficio all'atto della decisione, ma si estende anche a quell'atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all'ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso.

11. In relazione al procedimento per regolamento di competenza, l’art. 380 ter, comma 2, c.p.c. prevede che le conclusioni del pubblico ministero e il decreto del presidente che fissa l’adunanza siano notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti “che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza”.

12. Nel caso di specie, la memoria ex art. 380 ter c.p.c., con relativa attestazione di conformità, risulta trasmessa a mezzo pec dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA] il 3.3.2022, in vista dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi ritualmente e tempestivamente, dovendo considerarsi il termine (a ritroso) di cinque giorni prima dell’udienza come “non libero”, ai sensi dell’art. 155, comma 1, c.p.c., quindi senza conteggio del giorno iniziale (coincidente con la data dell’udienza)e con computo di quello finale (v.

Cass.n. 18346 del 2015; n. 11302 del 2011).

13. Tale memoria non risulta inserita nel fascicolo d’ufficio e del deposito della stessa non dà atto l’ordinanza n. 11223 del 2022.

14. In tale memoria la difesa della società [OSCURATO:SOCIETA] aveva eccepito, tra l’altro, la “tardiva costituzione della parte convenuta nel giudizio di cassazione ex art. 42 c.p.c. per decorrenza del termine di 20 giorni previsto dal V comma dell’art. 47 c.p.c.” (memoria, pag. 2) e osservato come la tardività nel deposito delle scritture difensive impedisse di considerare la controparte costituita nel giudizio di cassazione e rilevasse anche ai fini delle spese (memoria, pag. 3).

15. Sul punto è utile richiamare i precedenti di legittimità, invocati nella medesima memoria, secondo cui “Il disposto di cui all'art. 47, comma 5, c.p.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso.

Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali” (Cass. n. 6380 del 2018; n. 25891 del 2010; n. 14659 del 2000).

16. Da tali premesse discende che se la Corte di Cassazione avesse avuto conoscenza della memoria ritualmente depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe preso atto dell’eccezione dalla stessa sollevata, di tardivo deposito delle scritture difensive di controparte, ed avrebbe dovuto considerare la controparte non costituita nel giudizio per regolamento di competenza, circostanza che avrebbe precluso la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte.

17. In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, si è precisato che l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto incontroricorso (v.

Cass. n. 22561 del 2016; n. 17379 del 2022).

18. Entrambi i requisiti ricorrono nella fattispecie oggetto di causa, vale a dire la mancata considerazione dello scritto difensivo e la decisività dello stesso rispetto alla statuizione di condanna alle spese.

19. Accertata quindi l’esistenza di un errore di fatto revocatorio, il ricorso per revocazione deve trovare accoglimento e deve revocarsi l’ordinanza n. 11223 del 2022 limitatamente al capo di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

20. Al riguardo si precisa che trovano applicazione, ratione temporis, l’art. 375 e l’art. 391 bis c.p.c., come modificati dal d.lgs. n. 149 del 2022.

L’art. 375, comma 2, n. 4 ter c.p.c., prevede che la Corte di Cassazione pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando deve pronunciare sui ricorsi per revocazione, salva l’ipotesi in cui la questione di diritto è di particolare rilevanza, prevedendo in tal caso il comma 1 dell’art. 375 che la Corte pronunci in pubblica udienza.

Nella nuova versione dell’art. 391 bis c.p.c. è stato soppresso il quarto comma in virtù del quale la Corte pronunciava ai sensi dell’art. 380 bis, primo e secondo comma, solo in caso di inammissibilità del ricorso per revocazione, dovendo altrimenti rinviare alla pubblica udienza delle sezioni semplici.

21. In base al disposto dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022, “Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023”.

Il successivo comma 7 prevede: “Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”.

22. Nel caso in esame, il ricorso per revocazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stato notificato il 6.5.2022, quindi in epoca anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma a questa data non era stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio, che risulta comunicata alle parti e al pubblico ministero il20.2.2023.23.

In base all’art.35, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2022, devono trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 375 e 391 bis c.p.c. come modificate dal citato decreto legislativo, con conseguente decisione del ricorso per revocazione nell’adunanza camerale, non ponendo il ricorso in oggetto alcuna questione di diritto di particolare rilevanza da trattare, in base all’art. 375, comma 1, c.p.c., in pubblica udienza.

24. Passando alla fase rescissoria, tenuto conto del tardivo deposito, nel giudizio per regolamento di competenza, delle scritture difensive della convenuta [OSCURATO:PERSONA] e dell’eccezione di tardività sollevata dalla società ricorrente con la memoria ritualmente depositata ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., deve statuirsi che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di spese processuali.

25. La attuale parte ricorrente in revocazione ha allegato e dimostrato di avere corrisposto alla controparte le somme liquidate nella citata ordinanza a titolo di spese di lite; la revoca della ordinanza sul punto e la declaratoria per cui tali spese non sono dovute comporta l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di restituire le somme ricevute, oltre interessi dalla data del pagamento (Cass. n. 14178 del 2009; n. 25589 del 2010; n. 30658 del 2017), con conseguente condanna in tal senso.

26. Sui restanti motivi del ricorso per revocazione, deve rilevarsi che la società, nella memoria depositata per l’udienza del 9.5.23, ha dato atto della cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], all’azione anche per il periodo di tirocinio formativo da febbraio 2014 a febbraio 2015, rinuncia che la società assume di avere appreso solo dal controricorso depositato dalla lavoratrice nel presente giudizio revocatorio.

27. Deve tuttavia affermarsi l’inammissibilità dei residui motivi, anche solo ai fini della soccombenza virtuale rilevante per la regolazione delle spese di lite.28.

Il secondo motivo del ricorso è inammissibile atteso che la ordinanza impugnata, nella ricostruzione dello svolgimento del processo e nelle valutazioni in diritto, si è basata sul complessivo contenuto degli atti processuali, non risultando in alcun modo decisivo il contenuto delle scritture difensive depositate nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di cui all’art.47 c.p.c. e neppure essendovi alcuna deduzione in tal senso.

29. Parimenti inammissibile è il terzo motivo in quanto non ha ad oggetto un errore revocatorio, veicolabile nel procedimento ex art. 391 bis c.p.c. instaurato dalla società ricorrente.

30. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso, deve revocarsi l’ordinanza di questa Corte n. 11223 del 2022 limitatamente al capo di regolazione delle spese di lite e, decidendo sul ricorso per regolamento di competenza, ferma la declaratoria di inammissibilità dello stesso, deve dichiararsi che non vi è luogo a provvedere sulla regolazione delle spese in quanto la controparte [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto tempestive difese. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a restituire alla società attuale ricorrente le somme dalla stessa versate in esecuzione della ordinanza n. 11223 del 2022 a titolo di spese processuali, oltre interessi legali dalla data de pagamento.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso, si compensano le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, revoca l’ordinanza di legittimità n. 11223 del 2022 limitatamente al capo relativo alla condanna della parte ricorrente alle spese di lite; dichiara che nulla è dovuto dalla società Castello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12233-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - e sul ricorso 12748-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12233/2022 R.G.N. 12748/2022 Cron. Rep. Ud. 09/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11223/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 563/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nell’ambito del procedimento (R.G. 1981/2019) instaurato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] sas per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della prima società o, in subordine, della seconda, nel periodo dal 31.10.13 al 5.8.18, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20.11.2020, ha così provveduto “a scioglimento della riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], salva e impregiudicata ogni valutazione […] visto l’art. 420, co. 9 c.p.c., non autorizza la chiamata in causa del terzo Centro per l’impiego di Firenze, non ritenendo sussisterne i presupposti normativi e, per l’effetto, rigetta l’eccezione di incompetenza per materia del Giudice del Lavoro e l’istanza di separazione della causa relativa al periodo del rapporto intercorso per l’effettuazione del tirocinio […]”. 2. Con ricorso notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto “ricorso per regolamento di competenza e/o ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione” 3. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11223 del 2022 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (controricorrente) e della [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:PERSONA] sas - intimata), su con forme conclusione del pubblico ministero, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, condannando la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente. 4. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., articolato in tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 42, 41 e 47 c.p.c. Si premette che la Cancelleria della S.C. non ha inserito nel fascicolo (telematico) la memoria ex art. 380 ter, secondo comma, c.p.c. tempestivamente depositata dalla società ricorrente a mezzo pec; che a causa di tale errore il Collegio che ha pronunciato l’ordinanza n. 11223/2022 non ha avuto conoscenza della memoria citata; che in tale memoria la società aveva eccepito il mancato rispetto, da partedella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], del termine stabilito dall’art. 47, comma 5, c.p.c. per il deposito di scritture difensive; che in ragione di tale tardività, la S.C. avrebbe dovuto considerare la controparte non costituita e non avrebbe dovuto prendere in esame il contenuto degli scritti difensivi; che in difetto di rituale costituzione di controparte, puntualmente eccepita dalla ricorrente, la S.C. non avrebbe potuto condannare quest’ultima alla rifusione delle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA]; che la statuizione di condanna alle spese contenuta nell’ordinanza revocanda è frutto dell’errore revocatorio come ricostruito e deve pertanto essere cassata, con condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme alla stessa già corrisposte. 6. Con il secondo motivo di ricorso si afferma che la S.C., a causa della tardività nel deposito, non avrebbe dovuto prendere in esame il contenuto delle scritture difensive di controparte e quindi le allegazioni in fatto (sullo svolgimento di “attività di natura subordinata presso la società [OSCURATO:SOCIETA], con mansioni riconducibili al II livello del c.c.n.l. Turismo, per tutto il periodo 2013-2018, senza soluzione di continuità”) e le argomentazioni in diritto ivi contenute nonché l’informazione sulla rinuncia al diritto e all’azione limitatamente alle domande proposte per il periodo 31.10.2013-6.2.2014. 7. Con il terzo motivo si deduce l’incompetenza delle sezioni semplici a decidere su un ricorso qualificabile e qualificato come regolamento preventivo di giurisdizione; violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 42, 41 c.p.c. e dell’art. 25 Cost., insistendosi anche nell’eccezione di inesistenza della procura di controparte. 8. Preliminarmente, deve darsi atto della rituale costituzione della controricorrente nel presentegiudizio di revocazione. Il ricorso ex art. 391 bis c.p.c. è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quest’ultima ha notificato il controricorso in data 9.6.2022, nel rispetto dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. Il procedimento direvocazione delle sentenze e ordinanze pronunziate dalla Corte di Cassazione si svolge nelle forme proprie delgiudizio di legittimità, con la conseguenza che lacostituzione dell'intimato resta regolata dall'art. 370 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 705 del 1993; Cass. n. 19570 del 2015 in motivazione). 9. Il primo motivo di ricorso è fondato. 10. Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 29634 del 2019), superando un precedente diverso orientamento (Cass.11453 del 2011; n. 25408 del 2017), che, in tema direvocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errorestesso deve risultare, vanno compresi –in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa –gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido dellacancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio, oppure, deve aggiungersi, non inseriti in alcun fascicolo. Secondo quanto si legge nella citata sentenza (pagg. 10-11), nell'espressione "atto o documento di causa" va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d'ufficio (o in quello di parte nel primo inserito), ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal cancelliere (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per mero disguido, non lo è stato. In tal guisa, l'errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d'ufficio all'atto della decisione, ma si estende anche a quell'atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all'ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso. 11. In relazione al procedimento per regolamento di competenza, l’art. 380 ter, comma 2, c.p.c. prevede che le conclusioni del pubblico ministero e il decreto del presidente che fissa l’adunanza siano notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti “che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza”. 12. Nel caso di specie, la memoria ex art. 380 ter c.p.c., con relativa attestazione di conformità, risulta trasmessa a mezzo pec dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA] il 3.3.2022, in vista dell’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi ritualmente e tempestivamente, dovendo considerarsi il termine (a ritroso) di cinque giorni prima dell’udienza come “non libero”, ai sensi dell’art. 155, comma 1, c.p.c., quindi senza conteggio del giorno iniziale (coincidente con la data dell’udienza)e con computo di quello finale (v. Cass.n. 18346 del 2015; n. 11302 del 2011). 13. Tale memoria non risulta inserita nel fascicolo d’ufficio e del deposito della stessa non dà atto l’ordinanza n. 11223 del 2022. 14. In tale memoria la difesa della società [OSCURATO:SOCIETA] aveva eccepito, tra l’altro, la “tardiva costituzione della parte convenuta nel giudizio di cassazione ex art. 42 c.p.c. per decorrenza del termine di 20 giorni previsto dal V comma dell’art. 47 c.p.c.” (memoria, pag. 2) e osservato come la tardività nel deposito delle scritture difensive impedisse di considerare la controparte costituita nel giudizio di cassazione e rilevasse anche ai fini delle spese (memoria, pag. 3). 15. Sul punto è utile richiamare i precedenti di legittimità, invocati nella medesima memoria, secondo cui “Il disposto di cui all'art. 47, comma 5, c.p.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali” (Cass. n. 6380 del 2018; n. 25891 del 2010; n. 14659 del 2000). 16. Da tali premesse discende che se la Corte di Cassazione avesse avuto conoscenza della memoria ritualmente depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe preso atto dell’eccezione dalla stessa sollevata, di tardivo deposito delle scritture difensive di controparte, ed avrebbe dovuto considerare la controparte non costituita nel giudizio per regolamento di competenza, circostanza che avrebbe precluso la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controparte. 17. In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, si è precisato che l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto incontroricorso (v. Cass. n. 22561 del 2016; n. 17379 del 2022). 18. Entrambi i requisiti ricorrono nella fattispecie oggetto di causa, vale a dire la mancata considerazione dello scritto difensivo e la decisività dello stesso rispetto alla statuizione di condanna alle spese. 19. Accertata quindi l’esistenza di un errore di fatto revocatorio, il ricorso per revocazione deve trovare accoglimento e deve revocarsi l’ordinanza n. 11223 del 2022 limitatamente al capo di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. 20. Al riguardo si precisa che trovano applicazione, ratione temporis, l’art. 375 e l’art. 391 bis c.p.c., come modificati dal d.lgs. n. 149 del 2022. L’art. 375, comma 2, n. 4 ter c.p.c., prevede che la Corte di Cassazione pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando deve pronunciare sui ricorsi per revocazione, salva l’ipotesi in cui la questione di diritto è di particolare rilevanza, prevedendo in tal caso il comma 1 dell’art. 375 che la Corte pronunci in pubblica udienza. Nella nuova versione dell’art. 391 bis c.p.c. è stato soppresso il quarto comma in virtù del quale la Corte pronunciava ai sensi dell’art. 380 bis, primo e secondo comma, solo in caso di inammissibilità del ricorso per revocazione, dovendo altrimenti rinviare alla pubblica udienza delle sezioni semplici. 21. In base al disposto dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022, “Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023”. Il successivo comma 7 prevede: “Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”. 22. Nel caso in esame, il ricorso per revocazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stato notificato il 6.5.2022, quindi in epoca anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma a questa data non era stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio, che risulta comunicata alle parti e al pubblico ministero il20.2.2023.23. In base all’art.35, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 149 del 2022, devono trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 375 e 391 bis c.p.c. come modificate dal citato decreto legislativo, con conseguente decisione del ricorso per revocazione nell’adunanza camerale, non ponendo il ricorso in oggetto alcuna questione di diritto di particolare rilevanza da trattare, in base all’art. 375, comma 1, c.p.c., in pubblica udienza. 24. Passando alla fase rescissoria, tenuto conto del tardivo deposito, nel giudizio per regolamento di competenza, delle scritture difensive della convenuta [OSCURATO:PERSONA] e dell’eccezione di tardività sollevata dalla società ricorrente con la memoria ritualmente depositata ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., deve statuirsi che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di spese processuali. 25. La attuale parte ricorrente in revocazione ha allegato e dimostrato di avere corrisposto alla controparte le somme liquidate nella citata ordinanza a titolo di spese di lite; la revoca della ordinanza sul punto e la declaratoria per cui tali spese non sono dovute comporta l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di restituire le somme ricevute, oltre interessi dalla data del pagamento (Cass. n. 14178 del 2009; n. 25589 del 2010; n. 30658 del 2017), con conseguente condanna in tal senso. 26. Sui restanti motivi del ricorso per revocazione, deve rilevarsi che la società, nella memoria depositata per l’udienza del 9.5.23, ha dato atto della cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], all’azione anche per il periodo di tirocinio formativo da febbraio 2014 a febbraio 2015, rinuncia che la società assume di avere appreso solo dal controricorso depositato dalla lavoratrice nel presente giudizio revocatorio. 27. Deve tuttavia affermarsi l’inammissibilità dei residui motivi, anche solo ai fini della soccombenza virtuale rilevante per la regolazione delle spese di lite.28. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile atteso che la ordinanza impugnata, nella ricostruzione dello svolgimento del processo e nelle valutazioni in diritto, si è basata sul complessivo contenuto degli atti processuali, non risultando in alcun modo decisivo il contenuto delle scritture difensive depositate nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di cui all’art.47 c.p.c. e neppure essendovi alcuna deduzione in tal senso. 29. Parimenti inammissibile è il terzo motivo in quanto non ha ad oggetto un errore revocatorio, veicolabile nel procedimento ex art. 391 bis c.p.c. instaurato dalla società ricorrente. 30. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso, deve revocarsi l’ordinanza di questa Corte n. 11223 del 2022 limitatamente al capo di regolazione delle spese di lite e, decidendo sul ricorso per regolamento di competenza, ferma la declaratoria di inammissibilità dello stesso, deve dichiararsi che non vi è luogo a provvedere sulla regolazione delle spese in quanto la controparte [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto tempestive difese. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a restituire alla società attuale ricorrente le somme dalla stessa versate in esecuzione della ordinanza n. 11223 del 2022 a titolo di spese processuali, oltre interessi legali dalla data de pagamento. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, si compensano le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, revoca l’ordinanza di legittimità n. 11223 del 2022 limitatamente al capo relativo alla condanna della parte ricorrente alle spese di lite; dichiara che nulla è dovuto dalla società Castello di
Sentenza Cassazione n. 21925/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris