Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 28309/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9139/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.1096/2021 depositata i l 27/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era uno dei due soci della società [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui deteneva il 60% del capitale.

La società era oggetto di indagine fiscale ed accertamento tributario per varie operazioni sugli anni di imposta 2008 e 2009, con ripresa a tassazione nei confronti delle società e, per trasparenza, nei confronti anche del socio [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la ripresa a tassazione sull’anno di imposta 2008 la società proponeva ricorso e il giudice di prossimità ne apprezzava le ragioni, annullando nel merito gli atti impositivi, donde spiccava appello l’Agenzia delle entrate.

Nelle more, peraltro, la società già in liquidazione, era dichiarata fallita e, su comunicazione del curatore, il collegio del gravame dichiarava l’interruzione del giudizio con ordinanza in data 21 settembre 2020.

Il giudizio veniva riassunto dalla parte pubblica con atto del 5 marzo 2021, entro i sei mesi dall’ordinanza con cui era stata disposta l’interruzione, sennonché interveniva in giudizio il socio [OSCURATO:PERSONA], rilevando come la riassunzione dovesse ritenersi tardiva, perché la dichiarazione di fallimento era intervenuta con sentenza del Tribunale di Pesaro del 23 dicembre 2015, ma l’Ufficio aveva presentato insinuazione al passivo fallimentare a far data dal 17 aprile 2017.

Pertanto, pur in assenza di prova di comunicazione formale dell’evento interruttivo da parte dei competenti organi, non di meno l’Agenzia delle entrate era a conoscenza dell’evento dall’aprile 2017, quindi avrebbe dovuto riassumere il giudizio tributario -interrotto automaticamente - ex art. 43, terzo comma, della legge fallimentare, entro i sei mesi dalla sua piena conoscenza, comunque avvenuta, e desumibile - nel caso in esame - dall’insinuazione al passivo.

Su questo argomento la CTR delle Marche riteneva la riassunzione tardiva e dichiarava estinto il giudizio.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

CONSDIERATO

1. Viene proposto unico motivo di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso di prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 43, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, nonché per violazione dell’art. 43 del R.D. n. 267/1942 (cd Legge fallimentare).

Nella sostanza si afferma la violazione della disciplina speciale del processo tributario, ove l’interruzione decorre non dall’evento interruttivo, ma dalla dichiarazione dell’esistenza dell’evento, espressa dal giudice nel provvedimento che la dispone: è alla data di quest’ultimo che occorre fare riferimento per determinare la tempestività (o meno) della riassunzione.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

La questione è nel rapporto fra disciplina fallimentare previgente, che prevedeva l’interruzione automatica al verificarsi dell’evento, e disciplina tributaria speciale, che individua espressamente il momento dell’interruzione dal provvedimento che lo dichiara, dovendosi ritenere che, nel processo tributario, un provvedimento del giudice, dichiarativo dell’evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione (cfr. Cass.

V, n. 21108/2011; VI-5, n. 22809/2014; n. 12672/2015).

2.1. Ed infatti, nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione (cfr. Cass.

VI - 5 n. 11661/2021).

3. A tali principi non si è attenuta la sentenza in scrutinio che pertanto dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi al citato orientamento di questa Suprema Corte di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9139/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.1096/2021 depositata i l 27/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era uno dei due soci della società [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui deteneva il 60% del capitale. La società era oggetto di indagine fiscale ed accertamento tributario per varie operazioni sugli anni di imposta 2008 e 2009, con ripresa a tassazione nei confronti delle società e, per trasparenza, nei confronti anche del socio [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la ripresa a tassazione sull’anno di imposta 2008 la società proponeva ricorso e il giudice di prossimità ne apprezzava le ragioni, annullando nel merito gli atti impositivi, donde spiccava appello l’Agenzia delle entrate. Nelle more, peraltro, la società già in liquidazione, era dichiarata fallita e, su comunicazione del curatore, il collegio del gravame dichiarava l’interruzione del giudizio con ordinanza in data 21 settembre 2020. Il giudizio veniva riassunto dalla parte pubblica con atto del 5 marzo 2021, entro i sei mesi dall’ordinanza con cui era stata disposta l’interruzione, sennonché interveniva in giudizio il socio [OSCURATO:PERSONA], rilevando come la riassunzione dovesse ritenersi tardiva, perché la dichiarazione di fallimento era intervenuta con sentenza del Tribunale di Pesaro del 23 dicembre 2015, ma l’Ufficio aveva presentato insinuazione al passivo fallimentare a far data dal 17 aprile 2017. Pertanto, pur in assenza di prova di comunicazione formale dell’evento interruttivo da parte dei competenti organi, non di meno l’Agenzia delle entrate era a conoscenza dell’evento dall’aprile 2017, quindi avrebbe dovuto riassumere il giudizio tributario -interrotto automaticamente - ex art. 43, terzo comma, della legge fallimentare, entro i sei mesi dalla sua piena conoscenza, comunque avvenuta, e desumibile - nel caso in esame - dall’insinuazione al passivo. Su questo argomento la CTR delle Marche riteneva la riassunzione tardiva e dichiarava estinto il giudizio. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSDIERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso di prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 43, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, nonché per violazione dell’art. 43 del R.D. n. 267/1942 (cd Legge fallimentare). Nella sostanza si afferma la violazione della disciplina speciale del processo tributario, ove l’interruzione decorre non dall’evento interruttivo, ma dalla dichiarazione dell’esistenza dell’evento, espressa dal giudice nel provvedimento che la dispone: è alla data di quest’ultimo che occorre fare riferimento per determinare la tempestività (o meno) della riassunzione. 2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La questione è nel rapporto fra disciplina fallimentare previgente, che prevedeva l’interruzione automatica al verificarsi dell’evento, e disciplina tributaria speciale, che individua espressamente il momento dell’interruzione dal provvedimento che lo dichiara, dovendosi ritenere che, nel processo tributario, un provvedimento del giudice, dichiarativo dell’evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione (cfr. Cass. V, n. 21108/2011; VI-5, n. 22809/2014; n. 12672/2015). 2.1. Ed infatti, nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione (cfr. Cass. VI - 5 n. 11661/2021). 3. A tali principi non si è attenuta la sentenza in scrutinio che pertanto dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi al citato orientamento di questa Suprema Corte di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di pr
Sentenza Cassazione n. 28309/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris