Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1975
ECLI:EU:C:1975:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61975C0009
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 18 SETTEMBRE 1975 (
1
)
Signor presidente
,
signori giudici
,
L'origine della controversia, oggetto di questa causa, trovasi nella normativa della Repubblica federale di Germania diretta ad impedire il cumulo delle pensioni per coloro che hanno dedicato parte della loro attività lavorativa al servizio di tale Stato e parte al servizio di un'istituzione internazionale o soprannazionale. Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA]Burckhardt, è un ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle CC.EE, il quale, prima di entrare al servizio di quest'ultima, aveva prestato servizio per un lunghissimo periodo nell'amministrazione statale della Germania federale. Egli constatava che, in forza della normativa tedesca in questione, per il fatto che egli percepiva una pensione della [OSCURATO:PERSONA] gli veniva ridotto l'importo della pensione di statale tedesco, riduzione che raggiungeva considerevoli proporzioni durante il periodo al quale il ricorrente fa riferimento.
In sostanza, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni a carico della [OSCURATO:PERSONA] per l'asserita omissione di quest'ultima di procedere ex art. 169 del trattato CEE avverso la Repubblica federale, a seguito del rifiuto da parte del [OSCURATO:PERSONA] (un giudice di ultima istanza in forza del diritto tedesco) di rinviare a questa Corte, a norma dell art. 177 del trattato CEE, la questione della compatibilità della normativa tedesca con il diritto comunitario.
Questi sono i fatti. Il ricorrente, nato nel 1908, dopo essere stato per 32 anni pubblico dipendente nella Germania federale, era stato autorizzato dall'amministrazione di cui faceva parte ad entrare al servizio della [OSCURATO:PERSONA] CEE, con decorrenza dal 1
o
luglio 1958. Egli sostiene che, a questo stadio, i suoi 32 anni di servizio gli davano diritto ad una pensione pari al 72 % dello stipendio di cui si deve tener conto ai fini della pensione a norma delle leggi della Repubblica federale.
Egli rimaneva al servizio della [OSCURATO:PERSONA] fino al 1967, anno in cui, per motivi d'invalidità, veniva collocato a riposo dalla [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 30 giugno e dall'amministrazione statale tedesca con decorrenza dal 31 marzo. Egli dunque cominciava a percepire, e tuttora percepisce, entrambe le pensioni, l'una dalla [OSCURATO:PERSONA] e l'altra dalla Repubblica federale. La pensione che egli percepisce dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonta al 60 % del suo stipendio base, che era il massimo dovuto in forza degli artt. 77 e 78 dello statuto del personale, vigente all'epoca del suo collocamento a riposo. Egli ha sempre percepito tale pensione. La pensione versatagli dalla Repubblica federale era, invece, soggetta a variazioni.
Inizialmente, quest'ultima pensione veniva calcolata sulla base non soltanto dell'attività espletata presso l'amministrazione statale tedesca, ma anche del periodo lavorativo svolto al servizio della [OSCURATO:PERSONA], e corrispondeva al 75 % dello stipendio pensionabile. Il 19 giugno 1968, tuttavia, in Germania veniva emanata una legge («Gesetz zur Änderung beamtenrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschriften» BGBl 1968 I, pag. 848), che emendava il Bundesbeamtengesetz, legge relativa allo stato giuridico ed agli stipendi dei pubblici dipendenti. Questa nuova legge introduceva un nuovo § 160 b nel Bundesbeamtengesetz. Tale paragrafo dispone che, qualora un pubblico dipendente collocato a riposo percepisca delle somme in conseguenza del servizio prestato presso un'istituzione internazionale o soprannazionale la pensione tedesca va ridotta del 2,14 % per ciascuna annualità maturata al servizio di tale istituzione. Esso dispone inoltre che, nel caso in cui il pubblico dipendente collocato a riposo abbia ottenuto il massimo della pensione d'invalidità, cui gli da diritto l'impego presso tale istituzione, il pagamento della pensione da parte della Germania federale va completamente sospeso. L'effettivo di tale regime è stato leggermente attenuato dall'art 10 della nuova legge, la quale consente a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, già godono di una pensione, di continuare a percepire un importo pari al 12 % del oro stipendio pensionabile.
Come conseguenza, dal 1
o
ottobre 1968 la pensione tedesca del ricorrente veniva ridotta al 12 % dello stipendio.
In data 6 dicembre 1968, il ricorrente esperiva un'azione avanti il [OSCURATO:PERSONA] di Friburgo, con cui chiedeva l'annullamento dell'inevitabile provvedimento amministrativo che riduceva la sua pensione tedesca al 12 % dello stipendio.
La situazione rimaneva invariata fino al 1
o
luglio 1972, data di entrata in vigore del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio n. 1473/72 (
GU 1972, n. L 160
), il quale modificava, tra l'altro, gli artt 77 e 78 dello statuto del personale, elevando il massimo della pensione al 70 % dello stipendio base, ma introducendo altresì una formula per il calcolo della pensione di invalidità, in base alla quale il ricorrente avrebbe avuto diritto soltanto ad una pensione calcolata su 10 anni di servizio. Tenuto conto dei suoi «diritti quesiti», la [OSCURATO:PERSONA] continuava a versargli il 60 % della pensione e, poichè questo non sostituisce più il massimo della pensione comunitaria, le autorità tedesche detraevano soltanto il 21,4 % (cioè 10 volte 2,14 %) della sua pensione di base del 75 %, in guisa che egli percepisce una pensione tedesca pari al 53,6 % dello stipendio. Forse con ragione, il ricorrente non impugna questi provvedimenti. Nella domanda egli si imita al periodo 1
o
ottobre 1968 - 30 giugno 1972.
Il 24 febbraio 1972, il [OSCURATO:PERSONA] si pronunziava nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(II C 32/70, all. 2 alla domanda). Tale causa aveva ad oggetto l'applicazione del § 160 b) della Bundesbeamtengesetz al sig. [OSCURATO:PERSONA], un altro ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] collocato a riposo. Questi riteneva che tale paragrafo era incompatibile con la normativa comunitaria e chiedeva che, a norma dell'art. 177 del trattato CEE determinate questioni fossero sottoposte dal [OSCURATO:PERSONA] a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] rifiutava tale rinvio pregiudiziale affermando che non era stato sollevato un quesito di diritto comunitario la cui soluzione desse luogo a dubbi. Si deve osservare che la parte del § 160, b), rilevante nella causa [OSCURATO:PERSONA] era la prima frase, in forza della quale la pensione di un pubblico dipendente tedesco va ridotta del 2,14 % per ciascun anno di servizio del beneficiario presso un'istituzione internazionale o soprannazionale, cioè la disposizione che va ora applicata al [OSCURATO:PERSONA]Burckhardt e la cui validità egli non contesta.
Nella sentenza il [OSCURATO:PERSONA] richiamava una propria precedente pronunzia ed alcune sentenze di altri giudici tedeschi e del consiglio di Stato francese. Esso affermava che tali decisioni avevano stabilito il principio che un giudice di ultima istanza di uno Stato membro non è tenuto ex art. 177, n. 3, del trattato CEE, a rinviare a questa Corte una questione di diritto comunitario la cui soluzione non dia luogo a dubbi. Non ritengo opportuno di trattare nei particolari i precedenti cui si richiama il [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in considerazione di alcuni argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA]Burckhardt, ritengo che il principio, così com'è formulato, sia esatto, in quanto l'art. 177 riguarda le effettive questioni, non già i punti che possono essere sollevati dalle parti, ma che ammettono una sola soluzione. Ciò premesso, ritengo giusto aggiungere che, a mio avviso, i giudici nazionali dovrebbero essere molto cauti nel giungere alla conclusione che un punto qualsiasi del diritto comunitario non può dar luogo a dubbi.
In data 23 maggio 1973, cioè prima della pronunzia del [OSCURATO:PERSONA] di Friburgo, relativamente alla causa in oggetto, il ricorrente presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda, ex art. 90, n. 1, dello statuto del personale, diretta ad ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] stessa agisse, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, nei confronti della Repubblica federale di Germania, onde porre termine alla pretesa violazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 177, n. 3, del trattato CEE (all. 5 alla domandai. In sostanza il ricorrente imperniava la sua richiesta sulla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
e sul timore che nel proprio caso si sarebbe giunti ad un'analoga decisione.
[OSCURATO:PERSONA] di Friburgo, con sentenza 28 giugno 1973, respingeva la domanda del ricorrente (all. 3 alla domanda) ed in data 30 agosto 1973 il ricorrente adiva «per saltum» il [OSCURATO:PERSONA], benchè egli abbia ora chiesto che detto tribunale sospenda il procedimento fino alla pronunzia di questa Corte sulla presente domanda.
Non avendo la [OSCURATO:PERSONA] risposto alla richiesta del 23 maggio 1973 entro il termine di quattro mesi prescritto dall'art. 90, n. 1, dello statuto del personale, il ricorrente presentava alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 90, n. 2, dello stesso statuto, un reclamo avverso detto silenzio-rifiuto (all. 7 alla domanda). Il reclamo perveniva alla [OSCURATO:PERSONA] l'11 ottobre 1973.
Il 18 ottobre 1973 la [OSCURATO:PERSONA] respingeva espressamente la richiesta del ricorrente (all. 6 alla domanda) ed il 7 febbraio 1974 respingeva il reclamo (all. 8 alla domanda).
I motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la reiezione della richiesta del ricorrente erano esposti in maniera concisa e, per quanto riguarda la reiezione del reclamo, essa si limitava a dichiarare che erano gli stessi. Essi consistevano, in primo luogo nel fatto che, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], l'azione auspicata dal ricorrente avrebbe comportato un attentato all'autonomia degli organi giudiziari coinvolti nelle cause di cui trattasi e, in secondo luogo, nel fatto che, detta azione sarebbe stata comunque priva di giuridico fondamento.
Ritengo che questi motivi fossero, a dir poco, espressi in maniera poco felice.
Qualora la [OSCURATO:PERSONA] intendesse dire che l'azione contro uno Stato membro ai sensi dell'art. 169 non è possibile nel caso in cui uno dei giudici di detto Stato non osserva l'art. 177, n. 3, del trattato CEE, essa si sbagliava. È costante giurisprudenza di questa Corte che la normativa comunitaria debba esser osservata da tutti i poteri di uno Stato membro, esecutivo, legislativo o giudiziario. L'art. 177, n. 3, del trattato CEE, prescrive un obbligo che è vincolante per ciascuno degli Stati membri come ogni altro obbligo da essi assunto in base al trattato, anche se l'osservanza di essi spetta ai loro organi giudiziari. Uno Stato membro è, a mio avviso, passibile dell'azione ex art. 169 per l'inadempimento di tale obbligo, esattamente nello stesso modo in cui esso lo è per l'inadempimento di qualsiasi altro obbligo.
È ovvio, d'altronde, che l'azione avverso uno Stato membro per inosservanza dell'art. 177 da parte di uno dei suoi giudici, non potrebbe essere intrapresa alla leggera dalla [OSCURATO:PERSONA]. Qualora quest'ultima, nell'esporre i suoi motivi, volesse intendere che, nell'esaminare se fosse il caso di valersi del potere discrezionale indubbiamente conferitole dall'art. 169, essa era giunta alla conclusione che l'azione sarebbe stata inopportuna, anzi ingiustificata, nel presente caso tale parere sarebbe stato a mio avviso pienamente giustificato.
Sia come sia, il ricorrente non impugnava la reiezione del reclamo.
In data 18 aprile 1974, egli presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova domanda ex art. 90, n. 1, dello statuto del personale (all. 10 alla domanda), in cui chiedeva il risarcimento dei danni, pari a DM 122486,88, importo della pensione di cui, in base al suo calcolo, sarebbe stato spogliato nel periodo 1
o
ottobre - 30 giugno 1972. Tale richiesta si basava sull'art. 215, n. 2, del trattato CEE, ed inoltre sull'art 24 dello statuto del personale. Il n. 1 ed il n. 2 di quest'ultimo articolo recitano:
«[OSCURATO:PERSONA] assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
Esse risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.»
Gli altri due numeri dell'articolo trattano dell'obbligo delle istituzioni comunitarie di facilitare il perfezionamento professionale dei loro dipendenti e di tener conto di tale perfezionamento ai fini dello svolgimento della carriera.
Sulla base dell'art. 215 del trattato CEE e dell'art 24 dello statuto del personale, la tesi del ricorrente era in sostanza (come per l'appunto in quest'azione) che egli aveva subito un danno da parte della [OSCURATO:PERSONA], a causa dell'omissione di quest'ultima di agire avverso la Repubblica federale per le asserite violazioni del diritto comunitario. Tali violazioni — egli sosteneva — erano state perpetrate non soltanto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ma anche dal governo federale il cui avvocato, in occasione dell'impugnazione del ricorrente avanti a detto tribunale, aveva depositato una memoria (all. 4 alla domanda), in cui chiedeva che non fossero sottoposte a questa Corte le questioni sollevate dal ricorrente. Il governo federale perciò, secondo il ricorrente, si era reso partecipe delle violazioni del trattato commesse dal [OSCURATO:PERSONA].
Anticipando, forse, quanto in prosieguo dovrò esporre, la richiesta del ricorrente precisava che un'azione di risarcimento costituisce una forma autonoma di azione la quale fornisce un rimedio giuridico indipendente da quello offerto da un'azione di annullamento.
Il ricorrente ancora una volta non riceveva riscontro dalla [OSCURATO:PERSONA] entro i quattro mesi prescritti dall'art. 90, n. 1, dello statuto del personale; quindi, in data 1
o
settembre 1974 egli presentava un reclamo ex art. 90, n. 2, dello stesso statuto, avverso il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda (all. 12 alla domanda). In data 7 novembre 1974, gli veniva infine notificata la reiezione espressa della domanda (all. 9 alla domanda).
Visto che il reclamo era rimasto senza esito, in data 31 gennaio 1975 il ricorrente proponeva il presente ricorso avverso la [OSCURATO:PERSONA].
Come generalmente accade in tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] enumera una quantità di motivi per cui l'azione sarebbe irricevibile.
Quanto a questo, il primo problema mi sembra scaturire dalla circostanza che il ricorrente invoca simultaneamente l'art. 215, n. 2, del trattato CEE, e lo statuto del personale. A mio avviso, ciò non è consentito ad un ricorrente avanti a questa Corte.
Tralascio le difficoltà derivanti dal fatto che lo statuto del personale trova il proprio fondamento in tutti e tre i trattati istitutivi, mentre l'art 215 riguarda soltanto la sfera di efficacia del trattato CEE. Si potrebbe porre in rilievo, nell'interesse del ricorrente, che negli altri due trattati istitutivi esistono articoli corrispondenti all'art. 215, e cioè l'art. 180 del trattato Euratom e l'art. 40 del trattato CECA, anche se quest'ultimo ha una forma sostanzialmente diversa. Forse si potrebbe anche sostenere a suo favore che, come ex dipendente della prima [OSCURATO:PERSONA] CEE, anteriormente all'entrata in vigore del trattato di fusione, egli ha il diritto di richiamarsi esclusivamente alle disposizioni del trattato CEE ed a quelle dello statuto del personale, nei limiti in cui essi traggono la loro autorevolezza da tale trattato, e che i problemi originati dall'esistenza di altre due [OSCURATO:PERSONA] non lo riguardano.
Ammettiamolo. Prendendo in considerazione soltanto il trattato CEE, mi sembra evidente che sotto il profilo processuale deve porsi una distinzione tra l'azione per «risarcimento dei danni» ex art. 215, n. 2, del trattato CEE, per la quale questa Corte è competente in forza dell'art. 178, e l'azione a norma dello statuto del personale, per la quale la competenza viene attribuita a questa Corte dall'art. 179. La distinzione è stata mantenuta nell'ambito della normativa derivata in materia. Così, secondo il regolamento di procedura della Corte, le azioni ex art. 179 possono essere attribuite ad una sezione (come per l'appunto è accaduto per quest'azione), mentre le azioni ex art. 178 vanno giudicate dalla Corte tutt'intera. La distinzione è stata altresì implicitamente riconosciuta in svariate sentenze della Corte e delle sue sezioni, come pure nelle conclusioni degli avvocati generali. Non è mia intenzione dilungarmi nella loro esposizione. Ritengo solo necessario richiamare la vostra attenzione sul fatto che, nelle conclusioni presentate all'udienza del 26 giugno 1975, nelle cause riunite 4 e 30-74
Scuppa
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1975, pag. 919) l'avvocato generale Trabucchi ne fa espressa menzione. La circostanza poi che, in tale causa, la seconda sezione non abbia seguito l'avvocato generale Trabucchi nella sua interpretazione dei fatti, non deve ovviamente sminuire l'autorevolezza di quanto egli ha detto relativamente a questo punto.
In definitiva sono dell'avviso che la presente azione, avuto riguardo ai suoi antecedenti, va considerata come esperita dal ricorrente ex art. 179 del trattato CEE ed a norma dello statuto del personale, e non ex art. 178 e 215. Sostanzialmente questo non può comportare una differenza, in quanto è chiaro che la Corte ha, nei procedimenti ex art. 179, lo stesso potere di attribuire un risarcimento dei danni che le compete nei procedimenti ex art. 178. Vedansi, ad esempio, la causa
23-69,
Fiehn
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1970 (2), pag. 547)
; causa
79-71,
Heinemann
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1972 (2), pag. 579)
; cause
10 e 47-72,
di Pillo
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1973, pag. 763)
e cause
15, ecc.-73,
Schots e altri
contro
Consiglio e altri
(Racc. 1974, pag. 177
).
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'azione, essendo fondata sull'art. 179, è prescritta. A sostegno di quest'argomentazione la [OSCURATO:PERSONA] si richiama a svariate pronunzie di questa Corte le quali stabiliscono il principio che, qualora il ricorrente non possa più chiedere l'annullamento di un atto amministrativo, egli non può eludere la prescrizione intentando un'azione per danni attinente allo stesso atto: vedansi ad esempio la causa
59-65,
Schreckenberg
contro
[OSCURATO:PERSONA]
, (Racc. 1966, pag. 733)
; causa
4-67,
Muller
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1967, pag. 429)
; e cause 15 ecc.-73 (già citate). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nel nostro caso il ricorrente, nel momento in cui ha esperito l'azione non poteva più chiedere l'annullamento della decisione di reiezione del suo primo reclamo e non può eludere tale decadenza agendo per danni.
A ciò il ricorrente ribatteva che, com'è dimostrato da un'altra serie di pronunzie di questa Corte, il principio invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] non si applica qualora il ricorrente non possa chiedere l'annullamento, giacché l'azione per danni è un'azione autonoma che offre un rimedio indipendente da qualsiasi diritto di chiedere l'annullamtno. Vedansi ad esempio la causa
4-69,
Lütticke
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1971, (1) pag. 325)
; causa
5-71,
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio
(Racc. 1971 (2), pag. 975)
; cause
9 e 11-71
Compagnie d'Approvisionnement, de Transport et de Credit SA e [OSCURATO:PERSONA] de Paris SA
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1972 (1), pag. 391)
; causa
43-72,
Merkur
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1973, pag. 1055)
; e causa
153-73
Holtz & Willemsen GmbH
contro
Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1974, pag. 675)
. Queste erano ovviamente tutte cause aventi ad oggetto azioni promosse ex art. 178, ma che lo stesso principio si applichi alle azioni esperite ex art. 179, appare chiaro dalle cause 10 e 47-72 (già citate).
Il ricorrente sostiene che, nella fattispecie, la causa
48-65
Lütticke
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. 1966, pag. 25)
sta a dimostrare che un singolo non è legittimato ad impugnare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rifiuti di agire avverso uno Stato membro ex art. 169. La sua azione per danni andrebbe quindi considerata come autonoma ed il termine entro cui egli poteva promuoverla come indipendente dalla data della reiezione del suo primo reclamo da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Sono propenso a credere che, relativamente a questo specifico punto, il ricorrente sia nel giusto. Tuttavia la sua argomentazione relativa ad esso mi sembra implicare, di per sé, la reiezione della sua domanda.
L'avvocato generale Gand, nelle sue conclusioni nella causa 48-65, dimostrava in maniera convincente per qual motivo fosse impossibile per il singolo impugnare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rifiutasse di agire avverso uno Stato membro ex art. 169. Gran parte del ragionamento dell'avvocato generale Gand, mi sembra condurre pure alla conclusione che il singolo non può agire contro la [OSCURATO:PERSONA] per i danni derivanti da tale decisione. In particolare, per la Corte l'accogliere una siffatta domanda implicherebbe di dover decidere — in assenza di tale Stato membro come parte e senza alcuna delle guarentigie offerte ad uno Stato membro dall'art. 169 — se il trattato sia stato realmente violato.
Svariate pronunzie di questa Corte pongono in chiaro che, perché la domanda di risarcimento possa essere accolta, il ricorrente deve provare tre cose:
1)
di aver subito un danno;
2)
il nesso di causalità tra il comportamento dell'istituzione convenuta ed il danno;
3)
che tale comportamento era illecito.
Dicendo che svariate pronunzie di questa Corte stabiliscono tale principio, mi riferisco tanto a domande fondate sull'art. 178 quanto a domande fondate sull'art. 179. Della prima categoria menziono ad esempio la causa 4-69 e la causa 153-73 (entrambe già citate). Della seconda categoria menziono ad esempio la causa 23-69 e la causa 79-71 (ambedue pure già citate).
Né perdo di vista che nelle cause 9 e 11-71 (già citate) questa Corte lasciava intrawedere la possibilità in determinate circostanze, di riconoscere ad un ricorrente il diritto, se non proprio al risarcimento dei danni, almeno ad un'indennità, anche in mancanza di qualsiasi comportamento illecito da parte del convenuto, in conformità alla dottrina francese della «rupture de l'égalité devant les charges publiques». Tuttavia non vi è indizio che il ricorrente reclami, ovveri gli spetti, un siffatto diritto nella presente causa.
Così, la prima questione da porsi è quella del se il ricorrente abbia subito alcun danno effettivo. Egli sostiene naturalmente di averlo subito e ne precisa il quantum in DM 122486,88. Ma lo ha realmente subito? La sua causa è ancora pendente avanti al [OSCURATO:PERSONA], e dubito che si possa avanzare qualsiasi supposizione in merito a quello che tale giudice deciderà.
Consentitemi, nondimeno, di supporre, nell'interesse del ricorrente, che il [OSCURATO:PERSONA] si pronunzierà contro di lui e, nel fare ciò, rifiuterà di sottoporre a questa Corte le questioni di diritto comunitario proposte dal ricorrente.
Sorge allora la seconda questione, quella del se il danno, o comunque la perdita, del ricorrente si possa ritenere dovuto al comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
Il primo dovere della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 169 del trattato CEE consisteva, a mio avviso, nell'esaminare se la Repubblica federale di Germania fosse venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato. In merito a ciò, prima di giungere ad una conclusione affermativa, la [OSCURATO:PERSONA], in forza dell'art. 169, doveva porre la Repubblica federale in condizioni di presentare le sue osservazioni. Sono possibili solo congetture circa quali sarebbero state tali osservazioni e quale effetto esse avrebbero avuto sulla [OSCURATO:PERSONA].
Supponiamo comunque che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso nel senso che la Repubblica federale aveva violato il trattato e che era opportuno che essa ([OSCURATO:PERSONA]) procedesse oltre. In tal caso, ai sensi dell'art. 169 essa avrebbe emesso un «parere motivato».
Quale sarebbe stata la reazione delle autorità della Germania federale, ivi compreso il [OSCURATO:PERSONA]? Naturalmente non lo si può sapere, perché ciò dipende, tra l'altro, dal contenuto di tale ipotetico parere.
L'art. 169, comunque, dispone che: «Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA], questa può adire la Corte di giustizia».
Così, nell'ipotesi più favorevole per il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto trovarsi a dover decidere, di nuovo discrezionalmente, se portare o meno la questione dinanzi a questa Corte.
Supponiamo che si risolvesse per l'alternativa. Chi può dire quale sarebbe comunque stata la pronunzia di questa Corte? È tutt'altro che certo, per usare un eufemismo, che il ricorrente sia nel giusto quando affermi che la criticata disposizione del Bundesbeamtengesetz è incompatibile col diritto comunitario.
Così, anche ammettendo a favore del ricorrente ch'egli abbia subito l'asserito danno, il nesso di causalità tra tale danno ed il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] è così labile che non sussiste nesso del tutto.
Stando così le cose, non è necessario prendere in considerazione la questione del se il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] fosse illecito. Tuttavia ritengo giusto affermare che, a mio avviso, il dovere della [OSCURATO:PERSONA] verso il ricorrente consisteva al massimo nell'esaminare coscienziosamente la sua domanda. Essa non poteva avere verso di lui un dovere, di tal natura che la sua violazione potesse dar luogo ad azione giudiziaria, di esercitare il proprio potere discrezionale ex art. 169 in un particolare senso.
Sono dell'avviso, infine, che il ricorso vada respinto, ma che, in considerazione del fatto che è stato proposto ex art. 179 del trattato CEE, il ricorrente, relativamente alle spese, debba fruire dell'art. 70 del regolamento di procedura di questa Corte.
(
1
) Traduzione dall'inglese.