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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24238/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per più episodi di furto aggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"» (fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per più episodi di furto aggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"» (fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 g
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