CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 40042/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04-02-2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa I'll giugno 2021 dal difensore di fiducia del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2018, il Tribunale di Bologna condannava [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di 1 mese, 6 giorni di reclusione e 880 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, a lui contestato perché, nella qualità di legale rappresentate della ditta Arenagiochi, con sede legale in Imola, via Vighi n. 26, ometteva il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2012, per l'importo complessivo di 14.057 euro. Con sentenza del 4 febbraio 2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per le condotte commesse da gennaio a marzo 2012, per essere il reato estinto per prescrizione, e rideterminava la pena in giorni 20 di reclusione e 520 euro di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, Arena, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che non poteva ritenersi sussistente l'elemento oggettivo del reato, non essendo stato svolto alcun accertamento in ordine alla effettiva corresponsione o meno delle retribuzioni, presupposto del reato, avendo la teste Borraso, responsabile dell'Inps di Imola, confermato che alcun accertamento è stato compiuto, a parte il riscontro automatico sull'esistenza dei modelli DM10, non essendosi altresì considerato che la ditta dell'imputato è fallita poco tempo dopo le omissioni contestate, ciò a ulteriore riprova dell'esistenza di una situazione di irreversibile difficoltà economica della ditta, che impediva il pagamento degli stipendi in forza di una impossibilità oggettiva. Con il secondo motivo, la difesa contesta la valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, osservando che proprio l'evidente crisi di liquidità della Arenagiochi al momento della scadenza del termine per il versamento dei contributi comportava l'inesigibilità della condotta, escludendo il necessario coefficiente psichico in capo all'imputato e dunque il dolo del reato, essendo Arena impossibilitato ad assolvere i suoi adempimenti previdenziali. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., evidenziando che l'importo dei contributi omessi si discosta di poco dalla soglia di punibilità, per cui l'offesa al bene giuridico protetto doveva ritenere di lieve entità, potendo tale istituto essere applicato anche con riferimento ai reati con soglia di punibilità. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è la violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., rilevandosi che la Corte di appello, nel rideterminare la pena a seguito della parziale declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, avrebbe omesso di imputare al calcolo finale la riduzione per le attenuanti generiche che erano state già riconosciute dal primo giudice, ciò in evidente contrasto con il divieto di reformatio in peius, potendo tale errore essere emendato dalla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi, in ordine all'asserita carenza probatoria rispetto al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa dell'imputato, che le due conformi sentenze di merito hanno ritenuto provato il 'presupposto fattuale del reato, ovvero la corresponsione degli stipendi ai dipendenti dell'impresa, valorizzando la documentazione aziendale "DM/10" proveniente dal datore di lavoro e trasmessa all'ente previdenziale. Tale impostazione deve ritenersi corretta, dovendosi al riguardo richiamare l'ormai prevalente orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. Peraltro, nel caso di specie, la difesa non ha fornito alcun elemento idoneo a smentire la valenza probatoria dei modelli DM10, ferma restando l'inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui i dipendenti abbiano continuato a lavorare per circa un anno, senza mai ricevere e pretendere alcun emolumento. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza. 2. La medesima conclusione si impone anche per il secondo motivo. Ed invero, per quanto concerne il tema della rilevanza della crisi di liquidità dell'imprenditore tenuto al pagamento degli oneri previdenziali e delle obbligazioni tributarie, deve richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Rv. 263128, Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Rv. 258055 e Sez. 3, n. 20725 del 27/3/2018, non mass.), secondo cui l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Ora, le due sentenze di merito si sono poste in sintonia con tali coordinate interpretative, rimarcando in modo pertinente la circostanza che lo stato di insolvenza prefallimentare è stato solo addotto ma non affatto comprovato, per cui, sono rimaste indimostrate non solo l'entità e l'epoca del dissesto, ma anche la sua non imputabilità ad Arena e l'impossibilità da parte di quest'ultimo di fronteggiarlo tramite il ricorso a tutte le possibili iniziative idonee in tal senso, temi questi su cui anche l'odierno ricorso non contiene adeguate specificazioni. 3. Passando al terzo motivo, deve osservarsi che anche la censura concernente il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. appare manifestamente infondata. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che il mancato riconoscimento dell'istituto invocato dalla difesa riveli criticità rilevabili in questa sede, avendo la Corte di appello ragionevolmente richiamato in senso ostativo non solo la reiterazione nel tempo della condotta illecita, protrattasi da gennaio a settembre 2012, ma anche l'importo complessivo delle somme non versate (14.000 euro), superiore di oltre un terzo rispetto alla soglia di punibilità, essendo stata correttamente valorizzata in tal senso l'intera estensione temporale della condotta, a prescindere dalla prescrizione di singole mensilità, ciò nell'ottica di una valutazione complessiva dell'intera vicenda. 4. Venendo al quarto motivo, occorre evidenziare che alcuna violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. è ravvisabile nel caso di specie. Deve rilevarsi al riguardo che il Tribunale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione interna, ha irrogato ad Arena la pena di 1 mese, 6 giorni di reclusione e 880 euro di multa, mentre la Corte di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione limitatamente alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012, ha rideterminato la pena in 20 giorni e 520 euro, dunque in misura ben inferiore a quella del primo giudice, per cui la doglianza risulta manifestamente infondata, atteso che, pur non avendo la Corte territoriale chiarito i passaggi che hanno portato alla rideterminazione alla sanzione nei termini esposti, è comunque evidente che, in punto di pena, non vi è stato affatto un trattamento peggiorativo rispetto al giudizio di primo grado. 5. Rilevato infine che, al momento dell'emissione della sentenza di secondo grado (4 febbraio 2020), la prescrizione massima del reato, pari a 7 anni e 6 mesi, non era ancora intervenuta, deve aggiungersi, in replica alla richiesta contenuta nella memoria difensiva, che non giova al ricorrente il fatto che la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla presentazione del ricorso, essendo la declaratoria di estinzione del reato inibita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 6. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse di Arena deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr