CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con due distinti motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno di reclusione e 2.000 C di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione della legge penale - rispettivamente, degli artt.132 e 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen. - per la conferma in grado di appello di una pena superiore al minimo edittale e del diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - in questa sede meramente riprodotte - avendo la Corte territoriale, con le cui argomentazioni il generico ricorso neppure integralmente si confronta, adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della pena inflitta in primo grado, qui non ulteriormente sindacabili; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 202