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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 41547/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarar si la competenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] d i L’Aquila . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato nel preambolo , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila ha dichiara to inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] d i L’Aquila che aveva dichiarato , a sua volta,inammissibile la domanda di liberazione anticipata, in quanto già in precedenzaformulata a diverso ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) enelle more del procedimento oggetto di rinuncia da parte del l’interessato.

Aragione della decisione Il Tribunale di sorveglianza osserva che la rinuncia operata da [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento « non ha certamente alcun effetto preclusivo sul merito dell’eventuale diritto alla liberazione anticipata » e che , pertanto, il M agistrato di sorveglianza avrebbe dovuto valutare «l’attualità dell’interessead ottenere una pronuncia e, in caso di vaglio positivo, verificare, previaeffettuazione della relativa istruttoria, la sussistenza dei presupposti per accordare il beneficio» .

Siffatta valutazione non p uò essere compiuta in prima battuta dal Tribunale adito per il reclamo , in quanto, diversamente, il detenuto perderebbela possibilità di reclamare l’eventuale decisione sfavorevole.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , ricevuti gli atti, ha solleva to conflitto negativo,assumendo che sarebbe dovuto spettare al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in applicazionedel principio devolutivo, decidere nel merito il gravame, piuttosto che determinareun regresso del procedimento .

3. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisionedi questa Corte , ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto conl'affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila

4. E’ del tutto pacifico che il reclamo, nel sistema dell'ordinamento penitenziario,ha natura impugnatoria (ex pluribus, Sez. 1, n. 993 del 5.12.2011, Parisi,Rv. 251678; Sez. 1, n. 46904 del 10.11.2009, [OSCURATO:PERSONA]. 245683, e , piùdi recente , Sez. 1, n. 35120 del 05/06/2017 , Verardi , Rv. 270999 – 01 ; Sez. 1, n.51999 del 22/11/2019 , Rv. 277882 - 01 ).

Ne consegue che il tribunale di sorveglianza all'uopo investito è tenuto a deciderenel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni ai sensi dell'art.668, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.„ analogamentea quanto avviene, in base all'art. 603 cod. proc. pen., in relazione ai poteri di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del giudice dell'appello.

Pertanto,il tribunale non può procedere alla restituzione degli atti al magistrato di sorveglianzaaffinché, acquisite le informazioni sui periodi di detenzione per i quali erastato richiesto dall'interessato il ristoro, decida nel merito (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Rv. 277882; Sez. 1, n. 35120 del 5/6/2017, Verardi, Rv. 270999).

Ciò in quanto, diversamente opinando, il giudizio impugnatorio nella sostanza assumerebbe, del tutto arbitrariamente, un carattere rescindente, realizzandoun annullamento del provvedimento impugnato e il successivo rinvio algiudice del precedente grado per un nuovo pronunciamento.

La diversa soluzioneadottata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila , oltre a contravvenire alprincipio devolutivo, introducendo un regresso della procedura in séinammissibile nel quadro generale sistematico, ma implica l’esercizio di fatto di poteri di annullamento del primo giudizio (quali quelli propri della sede di legittimità)assolutamente non previsti e del tutto inconferenti.

D’altra parte, nella motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila a sostegno della decisione di "restituzione degli atti" dal Tribunaledi sorveglianza non si rinviene alcun accenno a lla fonte normativa di tale assuntopotere restitutorio, circostanza che rende apodittica la soluzione adottata .

5. Si impone pertanto, risolvendo il sollevato conflitto, di dichiarare che la competenzaa decidere sul reclamo proposto da spetta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diL’Aquila e che la stessa non può essere declinata in caso di ritenuto difetto delle informazioninecessarie alla decisione.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarar si la competenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] d i L’Aquila . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato nel preambolo , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila ha dichiara to inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] d i L’Aquila che aveva dichiarato , a sua volta,inammissibile la domanda di liberazione anticipata, in quanto già in precedenzaformulata a diverso ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) enelle more del procedimento oggetto di rinuncia da parte del l’interessato. Aragione della decisione Il Tribunale di sorveglianza osserva che la rinuncia operata da [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento « non ha certamente alcun effetto preclusivo sul merito dell’eventuale diritto alla liberazione anticipata » e che , pertanto, il M agistrato di sorveglianza avrebbe dovuto valutare «l’attualità dell’interessead ottenere una pronuncia e, in caso di vaglio positivo, verificare, previaeffettuazione della relativa istruttoria, la sussistenza dei presupposti per accordare il beneficio» . Siffatta valutazione non p uò essere compiuta in prima battuta dal Tribunale adito per il reclamo , in quanto, diversamente, il detenuto perderebbela possibilità di reclamare l’eventuale decisione sfavorevole. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , ricevuti gli atti, ha solleva to conflitto negativo,assumendo che sarebbe dovuto spettare al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in applicazionedel principio devolutivo, decidere nel merito il gravame, piuttosto che determinareun regresso del procedimento . 3. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisionedi questa Corte , ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto conl'affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila 4. E’ del tutto pacifico che il reclamo, nel sistema dell'ordinamento penitenziario,ha natura impugnatoria (ex pluribus, Sez. 1, n. 993 del 5.12.2011, Parisi,Rv. 251678; Sez. 1, n. 46904 del 10.11.2009, [OSCURATO:PERSONA]. 245683, e , piùdi recente , Sez. 1, n. 35120 del 05/06/2017 , Verardi , Rv. 270999 – 01 ; Sez. 1, n.51999 del 22/11/2019 , Rv. 277882 - 01 ). Ne consegue che il tribunale di sorveglianza all'uopo investito è tenuto a deciderenel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni ai sensi dell'art.668, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen.„ analogamentea quanto avviene, in base all'art. 603 cod. proc. pen., in relazione ai poteri di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del giudice dell'appello. Pertanto,il tribunale non può procedere alla restituzione degli atti al magistrato di sorveglianzaaffinché, acquisite le informazioni sui periodi di detenzione per i quali erastato richiesto dall'interessato il ristoro, decida nel merito (Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Rv. 277882; Sez. 1, n. 35120 del 5/6/2017, Verardi, Rv. 270999). Ciò in quanto, diversamente opinando, il giudizio impugnatorio nella sostanza assumerebbe, del tutto arbitrariamente, un carattere rescindente, realizzandoun annullamento del provvedimento impugnato e il successivo rinvio algiudice del precedente grado per un nuovo pronunciamento. La diversa soluzioneadottata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila , oltre a contravvenire alprincipio devolutivo, introducendo un regresso della procedura in séinammissibile nel quadro generale sistematico, ma implica l’esercizio di fatto di poteri di annullamento del primo giudizio (quali quelli propri della sede di legittimità)assolutamente non previsti e del tutto inconferenti. D’altra parte, nella motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila a sostegno della decisione di "restituzione degli atti" dal Tribunaledi sorveglianza non si rinviene alcun accenno a lla fonte normativa di tale assuntopotere restitutorio, circostanza che rende apodittica la soluzione adottata . 5. Si impone pertanto, risolvendo il sollevato conflitto, di dichiarare che la competenzaa decidere sul reclamo proposto da spetta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diL’Aquila e che la stessa non può essere declinata in caso di ritenuto difetto delle informazioninecessarie alla decisione. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila cu
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