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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 23551/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (POTENZA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 DPR n. 309 del 1990.

Ha rilevato il collegio che, alla luce del fallimento dei precedenti periodi di collocamento in strutture terapeutiche, tutti conclusi con prematura interruzione del programma e rientro in carcere, nonché della gravità e recente epoca di commissione di ulteriori e gravi reati (da ultimo, l'istante è stato raggiunto da ordinanza custodiale per reati associativi finalizzati al traffico di sostanze stupe- facenti, c.d. operazione Rewind), nonché valutando la relazione di sintesi dell'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], non è formulabile un giudizio tranquilliz- zante sulla futura astensione del Gliaschera dalla commissione di ulteriori reati, in considerazione della personalità pervicacemente orientata in senso deviante e caratterizzata da impulsività e scarsa tolleranza alle regole sociali.

Pertanto, si è ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione del custodito per verificare i risultati trattamentali raggiunti ed effettuare le conseguenti valutazioni sulla tenuta in ambiente esterno.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il beneficio penitenziario richiesto, sulla base di un percorso argomentativo incongruo e contraddittorio che ha trascurato la produzione documentale acqui- sita in sede di udienza camerale, relativa a provvedimenti giudiziari resi in altri procedimenti penali che smentiscono le conclusioni del Tribunale di sorveglianza quanto alla sussistenza di numerosi e gravi pregiudizi penali; anche il contenuto della relazione dell'équipe trattamentale dell'istituto di [OSCURATO:PERSONA] ha offerto una erronea e deviante ricostruzione delle vicende del condannato.

Ne consegue che l'esame della personalità del Gliaschera si è fondato su elementi fallaci, tanto più che è stata disattesa anche la sollecitazione della difesa ad acquisire una relazione di aggiornamento sul percorso trattamentale del ricorrente, essendo trascorsi quattro mesi dalla precedente udienza camerale.

3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

Nessuno dei lamentati vizi di legittimità ricorre nell'ordinanza impugnata, che risulta del tutto conseguente alle informazioni rese dai competenti organi di [OSCURATO:PERSONA], alla relazione di sintesi dell'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], nonché all'esito fallimentare di precedenti ammissioni all'affidamento in prova terapeutico.

Da ultimo, come pure segnala l'impugnato provvedimento, il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare del 10/6/2020, ivi risultando indagato per art. 74 (capo 20) e art. 73 (capo 26) per avere occultato un chilo di droga imprecisata in una masseria di sua proprietà, addebiti per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari.

È evidente, in tale contesto, la correttezza delle determinazioni assunte dal Tribunale di sorveglianza sulla valutazione di non affidabilità del Gliaschera e sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione dei risultati trattamentali, prima di poter giungere all'apprezzamento di una più solida situazione di base che consenta di tentare un nuovo esperimento dell'invocata misura alternativa.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esonero da responsabilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°/12/2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 13 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (POTENZA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 DPR n. 309 del 1990. Ha rilevato il collegio che, alla luce del fallimento dei precedenti periodi di collocamento in strutture terapeutiche, tutti conclusi con prematura interruzione del programma e rientro in carcere, nonché della gravità e recente epoca di commissione di ulteriori e gravi reati (da ultimo, l'istante è stato raggiunto da ordinanza custodiale per reati associativi finalizzati al traffico di sostanze stupe- facenti, c.d. operazione Rewind), nonché valutando la relazione di sintesi dell'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], non è formulabile un giudizio tranquilliz- zante sulla futura astensione del Gliaschera dalla commissione di ulteriori reati, in considerazione della personalità pervicacemente orientata in senso deviante e caratterizzata da impulsività e scarsa tolleranza alle regole sociali. Pertanto, si è ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione del custodito per verificare i risultati trattamentali raggiunti ed effettuare le conseguenti valutazioni sulla tenuta in ambiente esterno. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il beneficio penitenziario richiesto, sulla base di un percorso argomentativo incongruo e contraddittorio che ha trascurato la produzione documentale acqui- sita in sede di udienza camerale, relativa a provvedimenti giudiziari resi in altri procedimenti penali che smentiscono le conclusioni del Tribunale di sorveglianza quanto alla sussistenza di numerosi e gravi pregiudizi penali; anche il contenuto della relazione dell'équipe trattamentale dell'istituto di [OSCURATO:PERSONA] ha offerto una erronea e deviante ricostruzione delle vicende del condannato. Ne consegue che l'esame della personalità del Gliaschera si è fondato su elementi fallaci, tanto più che è stata disattesa anche la sollecitazione della difesa ad acquisire una relazione di aggiornamento sul percorso trattamentale del ricorrente, essendo trascorsi quattro mesi dalla precedente udienza camerale. 3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Nessuno dei lamentati vizi di legittimità ricorre nell'ordinanza impugnata, che risulta del tutto conseguente alle informazioni rese dai competenti organi di [OSCURATO:PERSONA], alla relazione di sintesi dell'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], nonché all'esito fallimentare di precedenti ammissioni all'affidamento in prova terapeutico. Da ultimo, come pure segnala l'impugnato provvedimento, il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare del 10/6/2020, ivi risultando indagato per art. 74 (capo 20) e art. 73 (capo 26) per avere occultato un chilo di droga imprecisata in una masseria di sua proprietà, addebiti per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari. È evidente, in tale contesto, la correttezza delle determinazioni assunte dal Tribunale di sorveglianza sulla valutazione di non affidabilità del Gliaschera e sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione dei risultati trattamentali, prima di poter giungere all'apprezzamento di una più solida situazione di base che consenta di tentare un nuovo esperimento dell'invocata misura alternativa. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando cause di esonero da responsabilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1°/12/2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 13 dicembre 2022
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