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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2024

ECLI:EU:T:2024:839
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0571_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2024 – Uss/Consiglio (causa T‑571/23) ( 1 ) [«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di "imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa" – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Sviamento di potere – Abuso di diritto –Proporzionalità»

1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Obbligo di notifica [Art. 263, 6° comma, TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2023/1767 e 2024/847; regolamenti del Consiglio 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 23, 24, 26)

2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Diligenza del Consiglio – Portata [Art. 263, 6° comma, TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2023/1767 e 2024/847; regolamenti del Consiglio 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 28‑31, 44‑49)

3. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto di carattere generale su cui si fonda l’atto impugnato – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato (Artt. 263 e 277 TFUE) (v. punti 56, 57)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate –Rispetto dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn.269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 68‑70)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. o 269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 75‑84)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n o 269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 87, 88, 90, 91)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito –Fonte di reddito significativa e non trascurabile– Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)] (v. punti 89, 111)

8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione (Art. 296 TFUE) (v. punti 96‑99)

9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn o .269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 102‑104)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n o 269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)] (v. punti 108‑110, 118)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settori siderurgico e minerario [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)] (v. punti 119‑124)

12. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 127‑138)

13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4, TUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 154‑156) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 1167 del 4.12.2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0571_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2024 – Uss/Consiglio (causa T‑571/23) ( 1 ) [«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di "imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa" – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Sviamento di potere – Abuso di diritto –Proporzionalità» 1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Obbligo di notifica [Art. 263, 6° comma, TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2023/1767 e 2024/847; regolamenti del Consiglio 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 23, 24, 26) 2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Diligenza del Consiglio – Portata [Art. 263, 6° comma, TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2023/1767 e 2024/847; regolamenti del Consiglio 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 28‑31, 44‑49) 3. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto di carattere generale su cui si fonda l’atto impugnato – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato (Artt. 263 e 277 TFUE) (v. punti 56, 57) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate –Rispetto dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn.269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 68‑70) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. o 269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 75‑84) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n o 269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 87, 88, 90, 91) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito –Fonte di reddito significativa e non trascurabile– Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)] (v. punti 89, 111) 8. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione (Art. 296 TFUE) (v. punti 96‑99) 9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn o .269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 102‑104) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n o 269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)] (v. punti 108‑110, 118) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settori siderurgico e minerario [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)] (v. punti 119‑124) 12. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)] (v. punti 127‑138) 13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4, TUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 154‑156) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 1167 del 4.12.2023.
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