Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:839
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0571_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2024 – Uss/Consiglio
(causa T‑571/23) (
1
)
[«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di "imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa" – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Sviamento di potere – Abuso di diritto –Proporzionalità»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Obbligo di notifica
[Art. 263, 6° comma, TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2023/1767 e 2024/847; regolamenti del Consiglio 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 23, 24, 26)
2.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Diligenza del Consiglio – Portata
[Art. 263, 6° comma, TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2023/1767 e 2024/847; regolamenti del Consiglio 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 28‑31, 44‑49)
3.
Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto di carattere generale su cui si fonda l’atto impugnato – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato
(Artt. 263 e 277 TFUE)
(v. punti 56, 57)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate –Rispetto dei diritti della difesa e della presunzione di innocenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn.269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 68‑70)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità
[Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn.
o
269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 75‑84)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 21, TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n
o
269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 87, 88, 90, 91)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito –Fonte di reddito significativa e non trascurabile– Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 89, 111)
8.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 96‑99)
9.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn
o
.269/2014, 2023/1089, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 102‑104)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n
o
269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 108‑110, 118)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settori siderurgico e minerario
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1218, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1216, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 119‑124)
12.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089, 2023/1765 e 2024/849, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 127‑138)
13.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 5, § 4, TUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1218, (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1216, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 154‑156)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
(
1
) GU C 1167 del 4.12.2023.